Allegato (sintesi)
Ferma restando l'applicazione dell'art. 74 commi 3, 4 , 5 lettere A e
B, su quali l'Amministrazione si impegna ad emanare i relativi decreti.
Per le procedure di cui all'art. 74 comma 5 lettera C vengono individuate
le seguenti procedure di selezione:
- per il personale appartenente alla ex V e VII qualifica funzionale
in possesso di 5 anni di anzianità nella ex qualifica senza essere
incorsi in sanzioni disciplinari e che produca istanza a seguito di
apertura del procedimento, valutazione dell'esperienza lavorativa acquisita
mediante esame di un curriculum presentato dall'interessato e di altri
atti presenti nel fascicolo personale, valutazione dell'anzianità
di servizio, corso di formazione professionale;
- per il personale appartenente alla ex VIII qualifica funzionale in
possesso di 5 anni di anzianità nella ex qualifica senza essere
incorsi in sanzioni disciplinari e che produca istanza a seguito di
apertura del procedimento, valutazione dell'esperienza lavorativa acquisita
mediante esame di un curriculum presentato dall'interessato, valutazione
di incarichi di particolare responsabilità, valutazione dell'anzianità
di servizio, corso professionale con valutazione finale tramite colloquio
volto ad accertare la professionalità raggiunta e l'esperienza
lavorativa complessivamente maturata nel proprio lavoro.
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