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Allegato (sintesi)

Ferma restando l'applicazione dell'art. 74 commi 3, 4 , 5 lettere A e B, su quali l'Amministrazione si impegna ad emanare i relativi decreti. Per le procedure di cui all'art. 74 comma 5 lettera C vengono individuate le seguenti procedure di selezione:

  1. per il personale appartenente alla ex V e VII qualifica funzionale in possesso di 5 anni di anzianità nella ex qualifica senza essere incorsi in sanzioni disciplinari e che produca istanza a seguito di apertura del procedimento, valutazione dell'esperienza lavorativa acquisita mediante esame di un curriculum presentato dall'interessato e di altri atti presenti nel fascicolo personale, valutazione dell'anzianità di servizio, corso di formazione professionale;
  2. per il personale appartenente alla ex VIII qualifica funzionale in possesso di 5 anni di anzianità nella ex qualifica senza essere incorsi in sanzioni disciplinari e che produca istanza a seguito di apertura del procedimento, valutazione dell'esperienza lavorativa acquisita mediante esame di un curriculum presentato dall'interessato, valutazione di incarichi di particolare responsabilità, valutazione dell'anzianità di servizio, corso professionale con valutazione finale tramite colloquio volto ad accertare la professionalità raggiunta e l'esperienza lavorativa complessivamente maturata nel proprio lavoro.

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