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REGOLAMENTO SULLA MOBILITA' DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO

Art. 1

1.1 -Il seguente regolamento disciplina i trasferimenti, tra i vari settori operativi, del personale già ivi assegnato, sia nel rispetto del profilo e della qualifica del personale interessato che della migliore utilizzazione delle risorse del personale amministrativo e tecnico dell' Ateneo.

1.2 -Per settori operativi dell'Ateneo si intendono tutte le unità operative della Amministrazione centrale (Ripartizioni), delle Facoltà, dei Dipartimenti, dei Centri interdipartimentali e di Servizio, delle Biblioteche.

Art. 2

2.1 -Il Rettore (M.R.) nomina una "Commissione per la mobilità del personale tecnico- amministrativo", che deve esaminare tutte le proposte e le domande di trasferimento di cui ai successivi articoli e presentare il proprio parere al M.R.

2.2 -La Commissione sarà formata da tre membri di nomina rettorale e da tre membri designati dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di Ateneo.

2.3 -La Commissione viene rinnovata ogni tre anni.

2.4 -La Commissione si riunirà ogni tre mesi in seduta ordinaria e può riunirsi in seduta straordinaria su convocazione del Presidente o su richiesta del M.R. per esigenze dell' Amministrazione o per richiesta dei due terzi dei componenti della Commissione stessa.

2.5 -I pareri espressi dalla Commissione verranno acquisiti dal M.R. al fine dell'emissione del relativo provvedimento.

Art. 3

3.1 -I trasferimenti debbono, di norma, essere effettuati all'interno dell'area funzionale.

3.2 -I trasferimenti che implicano la mobilità tra profili o aree professionali diverse debbono essere effettuati nel rispetto di quanto previsto dal DPCM 24-9-1981 e dal DPR 319/1990

Art.4

4.1 -L'Arnministrazione deve dare la più ampia pubblicità alle esigenze di personale da parte delle diverse strutture universitarie e sui posti vacanti, per permettere ai dipendenti di presentare eventuali richieste di trasferimento.

4.2 -Sono inoltre considerati vacanti i posti del personale cessato o dimissionario o trasferito ad altra sede.

4.3 -Un piano generale riflettente la situazione di tutti i settori operativi è tenuto aggiornato dall'Ufficio personale non docente. Quest'ultimo deve inoltre compilare e mantenere aggiornato un elenco del personale richiedente il trasferimento.

Art. 5

5.1 -Viste le ripercussioni sulla mobilità del personale, eventuali proposte di strutturazione di nuovi servizi o di ristrutturazione di servizi esistenti non debbono contenere contestualmente proposte di trasferimento nominative di personale non docente, ma soltanto la necessità di personale non docente specificando il numero di unità e la relativa qualifica.

5.2 -Non appena dette proposte di strutturazione o ristrutturazione saranno approvate dagli organi competenti, si procederà ai trasferimenti a domanda oppure a nuove assegnazloru.

Art. 6

I trasferimenti possono essere:

  1. trasferimenti d'ufficio;
  2. trasferimenti d'ufficio temporanei;
  3. trasferimenti a domanda dell'interessato

Art. 7

7.1 -I trasferimenti d'ufficio possono essere disposti per uno dei seguenti motivi

  1. in caso di mancata copertura, secondo la procedura di cui all'art. 8, dei posti dichiarati vacanti.
  2. migliore utilizzazione delle capacità professionali del personale;
  3. creazione di nuove strutture operative o ristrutturazione di uffici o modifica delle competenze;

7.2 -Sono necessarie le relazioni dei responsaoili delle strutture interessate, che motivino le necessità del trasferimento.

7.3 -Ai sensi del capo terzo della Legge 7.8.90 n° 241, la proposta di trasferimento, motivata, deve essere portata a conoscenza dell'interessato, il quale ha una settimana di tempo dalla ricezione della comunicazione per far conoscere il proprio parere. Trascorso tale termine, si ritiene l'interessato favorevole alla proposta.

7.4- Se l'interessato è favorevole, il M.R. procede al trasferimento.

7.5 -Se l'interessato non ha dato il proprio assenso, la proposta viene inviata alla Commissione per la mobilità, insieme alle controdeduzioni dell'interessato, per il parere.

7.6 -II trasferimento d'ufficio temporaneo deve seguire 10 stesso iter, non deve prevedere una durata superiore al periodo di particolare eccezionalità per il quale è stato disposto e comunque, di norma, deve riguardare un periodo massimo di sei mesi

7.7 -Per quanto riguarda il personale di VIII livello e superiore, il trasferimento viene stabilito, valutate le caratteristiche professionali del dipendente, .in rapporto alle esigenze della singola unità operativa di cui è responsabile e di quella a cui viene trasferito .

Art. 8

8.1 -La domanda motivata di trasferimento deve essere inoltrata per via gerarchica.

8.2 -Il responsabile è tenuto a inoltrarla all'Ufficio del personale entro il limite massimo di dieci giorni, corredandola del proprio parere.

8.3 -Il personale che presenta la domanda di trasferimento non è autorizzato a chiedere preventivi pareri ufficiali ai responsabili dell'unità presso la quale aspira ad essere trasferito .

8.4 -L'Amministrazione potrà procedere alla richiesta di parere non vincolante del responsabile dell'ufficio dove il dipendente potrebbe essere trasferito.

8.5 -Il M.R. per comprovata esigenza di servizio, sentito il parere della Commissione, può proporre una destinazione differente da quanto richiesto dal dipendente stesso. In tale evenienza il dipendente può ritirare la domanda entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della proposta di destinazione. In caso di non accettazione della proposta da parte del dipendente, lo stesso non potrà presentare una nuova domanda di trasferimento entro i successivi sei mesi.

8.6 -Le domande di trasferimento debbono essere valutate dalla Commissione per la mobilita' anche attraverso la valutazione di titoli professionali o di servizio al fine di valorizzare le capacita' professionali del lavoratore. Inoltre, per procedere o no al trasferimento, si dovrà tenere conto di alcuni parametri di riferimento, tra cui. -il numero di trasferimenti a domanda già ottenuti (in negativo );
-l'anzianità di servizio del dipendente, sia complessiva che relativa alla permanenza nell'ultimo posto di lavoro;
-eventuali controindicazioni di carattere sanitario per particolari lavori; -eventuali condizioni personali o familiari dell'interessato.

8.7 -Le domande di trasferimento interno avranno la priorità sia rispetto ai trasferimenti da altre sedi che nei riguardi di assegnazioni di unità di nuova assunzione.

8.8 -Nel caso vi sia il nulla osta del responsabile di appartenenza, il M.R. può procedere al trasferimento dopo aver riceVl;1to il parere della Commissione.

8.9 -II dipenaente che ha ottenuto il trasferimento al posto richieSto si impegna a rimanere presso il nuovo ufficio per un tempo minimo di tre anni, fatto salvo il verificarsi di condizioni eccezionali.

8.10 -Nel caso che il responsabile della struttura di appartenenza chieda il reintegro di una unità di personale, in sostituzione, e tale compensazione non sia possibile, in presenza di gravi motivi del richiedente, il M.R. può deliberare circa la possibilità dell'ufficio di fare provvisoriamente a meno del dipendente che chiede il trasferimento.

8.11 -Per quanto riguarda il personale di VIII livello e superiore, il trasferimento viene stabilito, valutate le caratteristiche professionali del dipendente, .in rapporto alle esigenze della singola unità operativa di cui è responsabile e di quella a cui viene trasferito.

8. 12 -La non accettazione della domanda di trasferimento dovrà essere comunicata per iscritto.

Art. 9

9.1 -Tutte le domande da e per altre sedi debbono essere sottoposte al parere della Commissione.

Art. lO

10.1 -Il presente regolamento dovrà essere rivisto in caso di nuove disposizioni di legge in materia di mobilità.

10.2 -Il presente regolamento potrà essere variato, sentito il parere delle OO.SS. maggiormente rappresentate nell'ambito dell' Ateneo, in ordine a particolari esigenze strutturali e organizzative che potrebbero presentarsi.

Art. 11

11.1 -I componenti della Commissione sono tenuti al segreto d'ufficio, nei riguardi delle notizie riservate utili per la definizione delle pratiche di cui al presente regolamento, ai sensi delle normative vigenti.