Torna Commissione mobilità
Bozza del regolamento sulla mobilità
Modifiche proposte al testo approvato dal C.d.A. nella seduta del 12/07/1997 (in rosso)

Art. 1

1.1- Il seguente regolamento disciplina la mobilità interna, cioè tra i vari settori dell'Ateneo , del personale già ivi assegnato, sia nel rispetto del profilo e della qualifica dei personale interessato che della migliore utilizzazione delle risorse del personale amministrativo e tecnico dell'Ateneo.

1.2 - Per settori dell'Ateneo si intendono tutte le strutture organizzative dell'Amministrazione centrale (Divisioni / Ripartizioni), delle Facoltà, dei Dipartimenti, dei Centri interdipartimentali e di Servizio, delle Biblioteche.

Art. 2

2.1 - Il Rettore (M.R.) nomina una "Commissione per la mobilità interna del personale tecnico-amministrativo", che deve esaminare tutte le proposte e le domande di mobilità interna, di cui ai successivi articoli, e presentare il proprio parere.

2.2 - La Commissione sarà formata da cinque membri di nomina rettorale, da quattro membri designati dalle Organizzazioni sindacali (OO.SS.) maggiormente rappresentative a livello d'Ateneo e da un membro della RSU.

2.3 - La Commissione viene rinnovata ogni tre anni.

2.4 - La Commissione si riunirà ogni tre mesi in seduta ordinaria e può riunirsi in seduta straordinaria su convocazione del Presidente o su richiesta del M.R. per esigenze dell'Amministrazione o per richiesta dei due terzi dei componenti della Commissione stessa.

2.5 - Per essere valide le presenze alle riunioni debbono essere, in prima convocazione, di almeno tre rappresentanti di nomina rettorale e tre membri designati, mentre, in seconda convocazione, di non meno di sei rappresentanti sul totale dei dieci.

2.6 - Il parere espresso dalla Commissione su singole proposte di mobilità interna può essere acquisito dal M.R. o respinto. Nel primo caso verrà emesso il relativo provvedimento. Qualora il parere dovesse essere ritenuto non congruo dal M.R, verrà avviata una seconda procedura d'esame da parte della Commissione perché si avanzi un secondo parere che, se espresso a maggioranza di sei membri, diventa vincolante. A tale riesame non soggiace l'eventuale provvedimento che interessa le figure di VII livello, a cui è attribuito incarico di responsabilità con provvedimento formale, e di VIII livello o superiore. Nell'eventualità di modifiche dell'ordinamento professionale, la Commissione prenderà in esame l'individuazione delle figure di responsabilità previste.

Art. 3

3.1 - La mobilità deve, di norma, effettuarsi all'interno dell'area funzionale.

3.2 - I provvedimenti che implicano la mobilità interna tra profili o aree professionali diverse debbono essere disposti nel rispetto di quanto previsto dal DPCM 24-9-1981 e dal DPR 319/1990 e dalle eventuali successive modifiche.

Art. 4

4.1 - L'Amministrazione deve dare la più ampia pubblicità, mediante un albo depositato presso l'Ufficio del Personale non docente , alle esigenze riconosciute di personale da parte delle diverse strutture universitarie e sui posti disponibili , per permettere ai dipendenti di presentare eventuali richieste di mobilità interna .

Ex 4.2 - cassato

4.2 - Un piano generale riflettente la situazione di tutte le strutture organizzative dell'Amministrazione centrale (Divisioni / Ripartizioni), delle Facoltà, dei Dipartimenti, dei Centri interdipartimentali e di Servizio, delle Biblioteche è tenuto aggiornato dall'Ufficio personale non docente. Quest'ultimo deve inoltre compilare e mantenere aggiornato un elenco del personale richiedente la mobilità

.

Art. 5

5.1 - Viste le ripercussioni sulla mobilità dei personale, eventuali proposte di strutturazione di nuovi servizi non debbono contenere contestualmente proposte di assegnazioni nominative di personale non docente, ma soltanto la necessità di personale non docente specificando il numero di unità e la relativa qualifica.

5.2 - Non appena dette proposte di strutturazione saranno approvate dagli organi competenti, si procederà alla mobilità a domanda oppure a nuove assegnazioni.

Art. 6

La mobilità interna può essere:

  1. d'ufficio;
  2. a domanda dell'interessato.

Art. 7 - Mobilità d'ufficio

7.1 - Può essere disposta, tra l'altro, per uno dei seguenti motivi e deve seguire le modalità previste dai commi dal 7.2 al 7.7:

  1. nei casi di mancata copertura, dopo l'espletamento della procedura di cui all'art. 8, dei posti dichiarati disponibili ;
  2. nei casi di migliore utilizzazione delle capacità professionali del personale;
  3. nei casi di creazione di nuove strutture operative e modifica delle competenze che comportino lo spostamento del personale tra sedi esterne o tra il comprensorio di Tor Vergata e una delle sedi esterne;

7.2 - Sono necessarie le relazioni dei responsabili delle strutture interessate, che motivino le necessità dell'assegnazione .

7.3 - Ai sensi del capo terzo della Legge 7.8.90 n° 241, la proposta, motivata, deve essere portata a conoscenza dell'interessato, il quale ha una settimana di tempo dalla ricezione della comunicazione per far conoscere il proprio parere. Trascorso tale termine, si ritiene l'interessato favorevole.

7.4 - Se l'interessato è favorevole, l'Amministrazione emana il provvedimento .

7.5 - Se l'interessato non ha dato il proprio assenso, la proposta viene inviata alla Commissione per la mobilità, insieme alle controdeduzioni dell'interessato, per il parere.

7.6 - La mobilità interna d'ufficio temporanea deve seguire lo stesso iter, non deve prevedere una durata superiore al periodo di particolare eccezionalità per il quale è stata disposta e comunque, di norma, deve riguardare un periodo massimo di sei mesi. Superato tale limite, deve essere ripercorso l'iter procedurale previsto nei punti 7.3, 7.4 e 7.5.

7.7 - Per quanto riguarda il personale di VIII livello e superiore, la mobilità viene stabilita, valutate le caratteristiche professionali del dipendente, in rapporto alle esigenze della singola unità operativa di cui l'interessato è responsabile e di quella ricevente .

Art. 8 - Mobilità interna a domanda

8.1 - La domanda motivata deve essere inoltrata per via gerarchica.

8.2 - Il responsabile è tenuto a inoltrarla all'Ufficio del personale entro il limite massimo di dieci giorni, corredandola del proprio parere.

8.3 - Il dipendente che presenta la domanda non è autorizzato a chiedere preventivi pareri ufficiali al responsabile dell'unità presso la quale aspira ad essere assegnato.

Ex 8.4 cassato

8.4 - Il M.R. per comprovata esigenza, sentito il parere della Commissione, può proporre una destinazione differente da quanto richiesto dal dipendente stesso. In tale evenienza il dipendente può ritirare la domanda entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della proposta di destinazione.

8.5 - Le domande debbono essere valutate dalla Commissione per la mobilità anche attraverso la valutazione di titoli professionali o di servizio al fine di valorizzare le capacità professionali del lavoratore. Inoltre, per procedere o meno, si dovrà tenere conto di alcuni parametri di riferimento, tra cui:

  • il numero di provvedimenti di mobilità a domanda già ottenuti (in negativo);
  • l'anzianità di servizio del dipendente, sia complessiva che relativa alla permanenza nell'ultimo posto di lavoro;
  • eventuali controindicazioni di carattere sanitario per particolari lavori;
  • eventuali condizioni personali o familiari dell'interessato.

8.6 - Le domande di mobilità interna avranno la priorità rispetto ai trasferimenti da altri Atenei .

8.7 - Nel caso vi sia il nulla osta del responsabile di appartenenza, l'Amministrazione può procedere al trasferimento dopo aver ricevuto il parere della Commissione.

8.8 - Il dipendente che ha ottenuto il provvedimento di mobilità presso la struttura richiesta si impegna a rimanervi per un tempo minimo di tre anni, fatto salvo il verificarsi di condizioni eccezionali.

8.9 - Nel caso che il responsabile della struttura di appartenenza chieda il reintegro di una unità di personale, in sostituzione, e tale compensazione non sia possibile, in presenza di gravi motivi del richiedente, il M.R. può deliberare circa la possibilità dell'ufficio di fare provvisoriamente a meno dell'unità in questione, per il tempo strettamente necessario alla sostituzione .

8.10 - La non accettazione della domanda di trasferimento dovrà essere comunicata per iscritto.

Ex 8.11 cassato.

Art. 9

9.1 - Tutte le domande da e per altre sedi interne debbono essere sottoposte al parere della Commissione.

Art. 10

10.1 - Il presente regolamento dovrà essere riesaminato in caso di nuove disposizioni di legge in materia di mobilità.

10.2 - Il presente regolamento potrà essere modificato, acquisito il parere delle OO.SS. maggiormente rappresentate nell'ambito dell'Ateneo, in ordine a particolari esigenze strutturali e organizzative che potrebbero presentarsi.

Art. 11

11.1 - Nei riguardi delle notizie riservate, utili per la definizione delle pratiche di cui al presente regolamento, i componenti della Commissione sono tenuti al segreto d'ufficio, ai sensi delle normative vigenti.