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Regolamento RSU

Articolo 1 - Rappresentanza Sindacale Unitaria

Le RSU dell'Universita' di "Tor Vergata" sono costituite da 12 componenti del personale tecnico-amministrativo, nelle persone di: Amici Mariano, Bellofiore Cinzia , Cardarilli Sandro, Ciccone Stefano, Di Cicco Marco, Ghiandai Rita, Mosconi Carlo, Palombi Anna, Perri Aldo, Posca Francesco, Setth Andrea, Surdo Annamaria.

Le RSU sono la struttura sindacale, costituita su base elettiva, alla quale sono conferiti poteri negoziali con l'Amministrazione nei termini previsti dal "Regolamento attuativo dell'accordo quadro per la costituzione delle RSU".

Le RSU restano in carica tre anni e comunque sino all'insediamento delle successive; i componenti uscenti possono essere rieletti nelle successive elezioni.

In caso di dimissioni o di cessazione dal servizio di un componente le RSU subentra il primo dei non eletti della lista di provenienza

Impegno primario delle RSU e' quello di rappresentare la volonta' dei lavoratori,resa esplicita attraverso un reciproco rapporto di informazione e consultazione.

Tutti i membri delle RSU hanno diritto ad essere presenti e partecipare alla contrattazione.

L'attivita' delle RSU si propone di ricercare l'unanimita' attraverso deliberazioni di sintesi.

Le RSU hanno diritto di firmare verbali di negoziazione decentrata e protocolli di intesa con l'Amministrazione, di indire assemblee e referendum, di utilizzare i permessi retribuiti previsti dall'accordo quadro, di utilizzare permessi non retribuiti di cui all'art. 24 della legge 300/70, di avere una sede attrezzata di linea telefono/fax e spazi di affissione secondo le vigenti disposizioni di legge, regolamentari e contrattuali.

Articolo 2- Funzionamento delle RSU

Le riunioni delle RSU sono valide se sono presenti la maggioranza dei componenti (7), le decisioni sono assunte con votazioni a maggioranza semplice dei presenti, eccetto quelle relative ad approvazione e modifica dei regolamenti interni per cui e' previsto l'assenso dei 3/4 i componenti (9). In caso di parità le astensioni vengono conteggiate come voti negativi.

Le RSU possono articolarsi in commissioni su tutte le tematiche riguardanti il personale tecnico-amministrativo. Ogni commissione nomina al suo interno un coordinatore con il compito di convocare e organizzare le riunioni.Le commissioni sono aperte a tutti i componenti le RSU. Le commissioni non hanno poteri decisionali, ogni deliberazione assunta deve essere ratificata da tutte le RSU.

Articolo 3- Convocazione delle RSU

Le RSU si riuniscono in seduta ordinaria due volte al mese, in seduta straordinaria quando ne facciano richiesta almeno 1/3 dei componenti della RSU. Le riunioni possono essere convocate per lettera inviata a tutti i componenti almeno 5 giorni prima recante data, ora e ordine del giorno della riunione, oppure in caso di urgenza tramite telefono o fax almeno 24 ore prima della stessa. Delle riunioni delle RSU, sia ordinarie che straordinarie, viene stilato il verbale seduta stante da un segretario verbalizzante di volta in volta incaricato; il verbale viene quindi immediatamente approvato. I verbali delle riunioni sono pubblici e aperti alla consultazione nonche' affissi in copia nella bacheca delle RSU e resi disponibili in formato elettronico.

Articolo 4- Coordinamento delle RSU

Le RSU costituiscono un comitato di coordinamento di 4 membri che non ha alcun potere decisionale ma soltanto consultivo e organizzativo. I componenti del coordinamento vengono designati all'interno di ciascuna lista presente al suo interno. Possono essere designati all'interno delle stesse liste componenti supplenti che possono sostituire gli effettivi in caso di impossibilità degli stessi.

Articolo 5- Compiti del Coordinamento

Il comitato di coordinamento:

Articolo 6- Forme di informazione e consultazione dei lavoratori

Le RSU possono convocare assemblee generali e di settore su qualsiasi tema di particolare rilevanza contrattuale.

È facoltà delle RSU convocare referendum consultivi o abrogativi, le cui decisioni sono vincolanti nel caso in cui sia raggiunto il quorum del 50% + 1 degli aventi diritto, attinenti le materie o gli accordi di contrattazione decentrata. La decisione di ricorrere a questa forma di consultazione richiede l'assenso della maggioranza semplice (7) dei componenti le RSU.

Articolo 7- Sciopero

Le RSU, nel rispetto della vigente normativa in materia, possono indire lo sciopero su mandato dell'assemblea dei lavoratori ; per motivata urgenza o gravita' lo sciopero puo' essere indetto dalla maggioranza semplice dei rappresentanti RSU (7).

Articolo 8- Permessi sindacali

Ai sensi dell'art. 9 dell'accordo quadro alle RSU spettano permessi sindacali retribuiti nella misura di 30 minuti per dipendente, salvo piu' favorevoli condizioni dettate da successivi accordi e contratti. I permessi retribuiti vengono distribuiti in questo modo: 10% del monte-ore complessivo ai componenti del coordinamento, 90% distribuito proporzionalmente ai voti ottenuti tra le liste partecipanti alle RSU.

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