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La proposta sindacale per la sicurezza sul lavoro

ART. 1

Sono indette le elezioni di N. 12 rappresentanti per la sicurezza dell'Universita' degli Studi di Roma "Tor Vergata".

ART. 2

Sono elettori ed eleggibili tutti i dipendenti di ruolo dell'Università Tor Vergata, con eccezione di quelli sospesi dal servizio a tempo indeterminato.

ART. 3

Le elezioni si svolgeranno il ______________. Gli orari relativi alle votazioni non potranno essere inferiori ad otto ore e dovranno essere tali da garantire l' esercizio di voto al personale in turno.

ART. 4

L'Amministrazione assumerà i seguenti impegni:

ART. 5

L'Amministrazione designera' inoltre la Commissione elettorale , composta da 5 dipendenti, che eleggerà al proprio interno un Presidente - il quale si farà coadiuvare da un Segretario da lui individuato tra i componenti - e svolgerà le seguenti funzioni: Successivamente la Commissione si costituisce in seggio elettorale. Il seggio elettorale ha le seguenti funzioni:

ART. 6

Le candidature per l'elezione dei rappresentanti per la sicurezza si propongono mediante auto-presentazione alla Commissione elettorale di singoli nominativi. Non possono candidarsi i componenti la Commissione elettorale e del seggio nonché il Segretario di seggio. Le candidature dovranno essere presentate almeno 10 giorni prima della data prevista per le elezioni. In ogni seggio sara' affisso un elenco dei candidati siglato dal presidente della Commissione elettorale.

ART. 7

Gli elettori affetti da impedimenti fisici, tali che non consentano loro di votare senza aiuto, possono avvalersi dell'ausilio di un altro elettore, volontariamente scelto, purché quest'ultimo sia iscritto nell'elenco del seggio. II segretario del seggio fa risultare questa circostanza sul verbale delle operazioni di voto annotandola anche sull'elenco dei votanti accanto al nominativo dell'accompagnatore. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di una persona.

ART. 8

Prima dell'inizio delle operazioni di voto il Presidente del seggio procede al conteggio ed all'approntamento delle schede, dandone atto nel verbale. II Presidente, preso un numero di schede uguale a quello degli elettori iscritti al seggio, fa apporre la firma da due scrutatori, non preceduta da alcuna indicazione, a tergo della scheda stessa.

ART. 9

All'ora stabilita, il Presidente del seggio dichiara aperta la votazione.
II Presidente, riconosciuta l'identità personale dell'elettore, gli fa apporre la firma in corrispondenza del nome scritto nell'elenco di seggio e consegna all'elettore stesso la scheda nonché un'apposita matita copiativa con la quale, a pena di nullità, il voto deve essere espresso. L'elettore e' tenuto a verificare che la scheda consegnatagli sia integra e contenga le firme di due scrutatori.

ART. 10

II diritto di voto è personale e pertanto non sono ammesse deleghe. Ogni elettore non può votare più di un candidato. Gli elettori esercitano il diritto di voto con modalità tali da assicurare la segretezza e apponendo sulla scheda loro fornita il nominativo del candidato prescelto. Ogni altra modalità di votazione e da ritenersi nulla. Risulteranno eletti i candidati che avranno conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità verranno consiserate anzianita' di servizio e , in secondo luogo, l'anzianita' anagrafica dei candidati.

ART. 11

Le elezioni dei rappresentanti per la sicurezza sono ritenute valide se ad esse partecipa almeno il 30% più uno degli aventi diritto al voto. Qualora non si raggiungesse il quorum sopra richiesto le votazioni saranno ripetute entro 20 giorni e, se anche in tale caso non si ottenesse il quorum richiesto, il risultato conseguito sarà comunque ritenuto valido.

ART. 12

Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e si svolgono immediatamente dopo le operazioni di voto. II seggio procede allo spoglio delle schede votate classificandole in valide, bianche e nulle. Al termine di detta operazione verrà redatto apposito verbale che - sottoscritto da tutti i componenti il seggio - dovrà contenere le seguenti informazioni:

Copia del verbale verrà fornita alla Direzione Amministrativa.

ART. 13

Eventuali reclami riguardanti le operazioni di voto e di scrutinio dovranno essere presentati entro 5 giorni dalla formulazione della graduatoria definitiva dei candidati. Su di essi decidera' la Commissione elettorale entro 5 giorni. La proclamazione degli eletti avverrà, da parte di detta Commissione, tenendo conto delle decisioni assunte sugli eventuali ricorsi.

ART. 14

I risultati finali delle votazioni ed i nominativi degli eletti verranno adeguatamente pubblicizzati e portati a conoscenza di tutto il personale. La Direzione Amministrativa, informata dei risultati con la consegna del verbale, operera' di conseguenza, in base alle previsioni di legge, assumendo i necessari provvedimenti.

ART. 15

Verrano costituiti 5 seggi elettorali (Romanina, Sogene, Facolta' di Ingegneria-Economia-Medicina, S. Eugenio, Columbus). L'individuazione e la nomina di Presidenti, Segretari e scrutatori dei singoli seggi e' a carico dell'Ammnistrazione.

ART. 16

Per tutto quanto non previsto dalle presenti note procedurali si rinvia al D.L.vo n. 626 del 19.9.1994.

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