- Si conviene tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata",
le OO.SS. e le R.S.U. di Ateneo la costituzione di un fondo denominato
"FONDO DI SOLIDARIETÀ", destinato agli interventi a favore del
personale tecnico-amministrativo. Tali interventi sono erogati previa
valutazione periodica delle istanze presentate da parte di apposita
Commissione paritetica Amministrazione-sindacati.
- L'amministrazione garantisce, ai sensi della L. 675/1996, la tutela
della riservatezza dei dati personali e sensibili riguardanti il dipendente
che inoltra domanda. A tal fine l'Amministrazione provvede a nominare
un Garante della privacy.
- La Commissione paritetica ha il compito di valutare e deliberare sull'ammissibilità
di ogni richiesta presentata. In caso di ammissibilità il Garante
mette in atto, tramite gli uffici competenti, i provvedimenti necessari
all'erogazione dei sussidi.
- Le richieste esaminate dalla Commissione devono riguardare situazioni
di particolare gravità: decessi, malattie invalidanti, stati
di particolare indigenza e gravi disagi socio-economici. Sull'accoglimento
di richieste che non rientrino in queste tipologie la Commissione dovrà
esprimersi all' unanimità, aggiungendo contestualmente tali situazioni
alle tipologie dei casi contemplati dal fondo.
- L'erogazione dei sussidi viene effettuata secondo questi criteri:
- I sussidi non sono cumulabili tra loro e possono essere richiesti
una sola volta per lo stesso evento. E' compito della Commissione
valutare, qualora per il dipendente che abbia già usufruito
del sussidio si verifichi un altro evento o si presenti una nuova
situazione di disagio, l'opportunità di concedere ulteriori
sussidi.
- In caso di decesso del dipendente l'Amministrazione provvede a erogare
un sussidio a favore dei figli e del coniuge, anche legalmente separato,
o del convivente di fatto, o per i singoli a favore della famiglia,
per un importo fino a un massimo di Lire 15.000.000. In caso di decesso
del coniuge, del convivente di fatto del dipendente, o di figli del
dipendente, l'Amministrazione provvederà a erogare un sussidio
fino a un massimo di Lire 10.000.000.
- In caso di malattie gravi e invalidanti, la Commissione puo' prendere
in considerazione anche domande avanzate da dipendenti tese ad ottenere
un contributo per malattia propria, del coniuge o del convivente di
fatto o dei figli e familiari a carico. Le spese sostenute a tal fine
non devono essere poste a carico di enti assicurativi privati. La
spesa documentata per la quale e' consentito inoltrare la richiesta
di sussidio puo' variare da un minimo di Lire 1.000.000 a un massimo
di Lire 10.000.000.
- Nel caso di stati di particolare indigenza e disagi socio-economici
la Commissione preposta puo' autonomamente valutare il ricorrere degli
estremi di tali situazioni. La stessa Commissione puo' fissare in
via autonoma, ma con deliberazione unanime, l'importo del sussidio
stesso, che potrà variare da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo
di L. 5.000.000.
PROCEDURE
- Le domande devono essere presentate entro un anno dal verificarsi
dell'evento o della situazione, in carta semplice e corredate dai documenti
comprovanti le situazioni che danno diritto al sussidio.
- Le domande di sussidio devono essere presentate al Garante che provvede
ad istituire un protocollo per il Fondo di Solidarietà al fine
di garantire la riservatezza dei dati personali del dipendente. Il Garante
provvede inoltre ad inoltrare alla Commissione i documenti dei richiedenti
il sussidio, assicurando la riservatezza dei dati personali del dipendente
ai sensi della L. 675/1996.
- L'erogazione dei fondi viene effettuata su delibera della Commissione.
Le delibere ed il Bilancio del Fondo, ferma restando la garanzia della
riservatezza dei dati, sono atti pubblici.
FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE
- La Commissione, nominata con D.R., e' composta da 8 componenti, per
una metà nominati dall'Amministrazione e per l'altra congiuntamente
da OO.SS. e R.S.U. Tra i componenti viene nominato un Segretario, che
ha anche il compito di verbalizzare. Le sedute sono presiedute dal Direttore
Amministrativo o da un suo delegato
- I componenti la Commissione durano in carica tre anni e non possono
essere confermati. I componenti la Commissione decadono dopo tre assenze
consecutive, o se nell'anno sono risultati assenti per un numero di
volte superiore al 50% delle sedute, anche giustificate. I componenti
decaduti debbono essere immediatamente integrati.
- Il Presidente provvede a convocare la Commissione almeno ogni 4 mesi,
oppure quando lo richiedano almeno tre componenti.
- Le delibere della Commissione sono valide in presenza del numero legale
della metà piu' uno dei componenti e richiedono una maggioranza
qualificata, stabilita in 6 componenti, tranne che per i casi per cui
sia stata prevista l'unanimità.
- In caso di particolare necessità e urgenza il Presidente dispone
l'immediata convocazione della Commissione che puo' deliberare anche
in assenza del numero legale di 5 componenti e di una maggioranza qualificata.
NORME FINALI
Il fondo viene finanziato dall'Amministrazione su apposito capitolo di
bilancio e viene integrato dai contributi volontari a tal fine erogati
dai dipendenti. Gli eventuali residui annui vanno a incrementare l'importo
relativo al finanziamento del fondo per l'anno successivo. L'ammontare
del Fondo di Solidarietà previsto dalla presente intesa viene riesaminato
e incrementato, previa negoziazione decentrata, ogni anno.
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