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Regolamento sul Fondo di solidarietà
  1. Si conviene tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", le OO.SS. e le R.S.U. di Ateneo la costituzione di un fondo denominato "FONDO DI SOLIDARIETÀ", destinato agli interventi a favore del personale tecnico-amministrativo. Tali interventi sono erogati previa valutazione periodica delle istanze presentate da parte di apposita Commissione paritetica Amministrazione-sindacati.
  2. L'amministrazione garantisce, ai sensi della L. 675/1996, la tutela della riservatezza dei dati personali e sensibili riguardanti il dipendente che inoltra domanda. A tal fine l'Amministrazione provvede a nominare un Garante della privacy.
  3. La Commissione paritetica ha il compito di valutare e deliberare sull'ammissibilità di ogni richiesta presentata. In caso di ammissibilità il Garante mette in atto, tramite gli uffici competenti, i provvedimenti necessari all'erogazione dei sussidi.
  4. Le richieste esaminate dalla Commissione devono riguardare situazioni di particolare gravità: decessi, malattie invalidanti, stati di particolare indigenza e gravi disagi socio-economici. Sull'accoglimento di richieste che non rientrino in queste tipologie la Commissione dovrà esprimersi all' unanimità, aggiungendo contestualmente tali situazioni alle tipologie dei casi contemplati dal fondo.
  5. L'erogazione dei sussidi viene effettuata secondo questi criteri:
    1. I sussidi non sono cumulabili tra loro e possono essere richiesti una sola volta per lo stesso evento. E' compito della Commissione valutare, qualora per il dipendente che abbia già usufruito del sussidio si verifichi un altro evento o si presenti una nuova situazione di disagio, l'opportunità di concedere ulteriori sussidi.
    2. In caso di decesso del dipendente l'Amministrazione provvede a erogare un sussidio a favore dei figli e del coniuge, anche legalmente separato, o del convivente di fatto, o per i singoli a favore della famiglia, per un importo fino a un massimo di Lire 15.000.000. In caso di decesso del coniuge, del convivente di fatto del dipendente, o di figli del dipendente, l'Amministrazione provvederà a erogare un sussidio fino a un massimo di Lire 10.000.000.
    3. In caso di malattie gravi e invalidanti, la Commissione puo' prendere in considerazione anche domande avanzate da dipendenti tese ad ottenere un contributo per malattia propria, del coniuge o del convivente di fatto o dei figli e familiari a carico. Le spese sostenute a tal fine non devono essere poste a carico di enti assicurativi privati. La spesa documentata per la quale e' consentito inoltrare la richiesta di sussidio puo' variare da un minimo di Lire 1.000.000 a un massimo di Lire 10.000.000.
    4. Nel caso di stati di particolare indigenza e disagi socio-economici la Commissione preposta puo' autonomamente valutare il ricorrere degli estremi di tali situazioni. La stessa Commissione puo' fissare in via autonoma, ma con deliberazione unanime, l'importo del sussidio stesso, che potrà variare da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000.

PROCEDURE

  1. Le domande devono essere presentate entro un anno dal verificarsi dell'evento o della situazione, in carta semplice e corredate dai documenti comprovanti le situazioni che danno diritto al sussidio.
  2. Le domande di sussidio devono essere presentate al Garante che provvede ad istituire un protocollo per il Fondo di Solidarietà al fine di garantire la riservatezza dei dati personali del dipendente. Il Garante provvede inoltre ad inoltrare alla Commissione i documenti dei richiedenti il sussidio, assicurando la riservatezza dei dati personali del dipendente ai sensi della L. 675/1996.
  3. L'erogazione dei fondi viene effettuata su delibera della Commissione. Le delibere ed il Bilancio del Fondo, ferma restando la garanzia della riservatezza dei dati, sono atti pubblici.

FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

  1. La Commissione, nominata con D.R., e' composta da 8 componenti, per una metà nominati dall'Amministrazione e per l'altra congiuntamente da OO.SS. e R.S.U. Tra i componenti viene nominato un Segretario, che ha anche il compito di verbalizzare. Le sedute sono presiedute dal Direttore Amministrativo o da un suo delegato
  2. I componenti la Commissione durano in carica tre anni e non possono essere confermati. I componenti la Commissione decadono dopo tre assenze consecutive, o se nell'anno sono risultati assenti per un numero di volte superiore al 50% delle sedute, anche giustificate. I componenti decaduti debbono essere immediatamente integrati.
  3. Il Presidente provvede a convocare la Commissione almeno ogni 4 mesi, oppure quando lo richiedano almeno tre componenti.
  4. Le delibere della Commissione sono valide in presenza del numero legale della metà piu' uno dei componenti e richiedono una maggioranza qualificata, stabilita in 6 componenti, tranne che per i casi per cui sia stata prevista l'unanimità.
  5. In caso di particolare necessità e urgenza il Presidente dispone l'immediata convocazione della Commissione che puo' deliberare anche in assenza del numero legale di 5 componenti e di una maggioranza qualificata.

NORME FINALI

Il fondo viene finanziato dall'Amministrazione su apposito capitolo di bilancio e viene integrato dai contributi volontari a tal fine erogati dai dipendenti. Gli eventuali residui annui vanno a incrementare l'importo relativo al finanziamento del fondo per l'anno successivo. L'ammontare del Fondo di Solidarietà previsto dalla presente intesa viene riesaminato e incrementato, previa negoziazione decentrata, ogni anno.