ANCORA UNA VOLTA LE POSIZIONI DELLA CISL TOR VERGATA SONO VINCENTI!
E’ stato
firmato l’accordo nazionale del nostro comparto tra le parti sociali per il
biennio economico 2000 – 2001 (i contenuti li rimandiamo nel testo integrale
che segue) che oltre a trovare un soddisfacente aumento tabellare (in
considerazione anche della grave crisi finanziaria che attraversa il nostro
paese) degli stipendi del personale chiariscono una volta per tutte alcune
rivendicazioni avanzate all’amministrazione da parte della Cisl Tor Vergata.
Applicazione dell’art. 16 Legge 808/77:
l’Amministrazione dovrà procedere alla ricostruzione delle carriere poiché
lo stesso articolo, come da noi sostenuto e contestato all’Amministrazione
sia in contrattazione integrativa e sia attraverso numerose note che ben chiarivano
tali aspetti, non è stato affatto abrogato.
Applicazione dei benefici del
contratto integrativo al personale inquadrato ai sensi dell’art. 74 commi 3, 4
e 5 lett. a e b: questi colleghi, come da noi sostenuto e contestato
all’Amministrazione sia in contrattazione integrativa e sia attraverso numerose
note che beh chiarivano tali aspetti, conservano l’anzianità effettiva maturata
nell’ex qualifica di provenienza e pertanto coloro che avranno maturato tre
anni di anzianità alla data del 9/8/2000 dovranno beneficiare della
progressione economica all’interno della categoria pari ad un gradino al pari
degli altri.
AI TANTI CHE FANNO CORRISPONDERE IL
LORO PSEUDO IMPEGNO SINDACALE CON UN COMPORTAMENTO ASSAI DISCUTIBILE ED
AMBIGUO, NOI RISPONDIAMO CON I FATTI E CON LA FORZA DEL RAGIONAMENTO E CON L’INDISPENSABILE COESIONE DI TUTTA LA NOSTRA
ORGANIZZAZIONE SINDACALE PER LA TUTELA DI TUTTI I LAVORATORI!
I contratti sottoscritti sia a
livello nazionale che locale vanno applicati sotto ogni aspetto perché
racchiudono in sé lo sforzo sindacale per ottenere il massimo possibile dalla
contrattazione con la controparte a vantaggio dei lavoratori Appare i.
ncredibile vedere, poi, mortificato tale sforzo da astratte interpretazioni di
parte e mai state oggetto di un serio confronto con le organizzazioni
sindacali.
Nell’augurare
a tutti gli iscritti un buon Natale ed un buon inizio di anno con i migliori
auspici, li invitiamo a non perdere la fiducia nella consapevolezza delle
proprie ragioni e dell’interesse del nostro sindacato a rappresentarLe.
Ancora con i migliori auguri
Carlo Mosconi
IPOTESI
DI CCNL PER IL PERSONALE DEL COMPARTO
UNIVERSITÀ - SECONDO BIENNIO ECONOMICO 2000-2001-
Art. 1
Campo di applicazione
1.Il presente CCNL, relativo al biennio economico 2000-2001,
si applica al personale con rapporto a tempo indeterminato e determinato,
escluso quello con qualifica dirigenziale, del comparto delle Università e
delle altre istituzioni di cui all’art. 9 del CCNQ 2/6/1998 destinatario del
CCNL sottoscritto il 9/8/2000.
CAPO PRIMO – NORMATIVA GENERALE
Art.2
Aumenti della retribuzione base
1. Gli stipendi tabellari, come stabiliti dall’art. 64 del
CCNL 9 agosto 2000 relativo al primo
biennio economico, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella tabella 1,
alle scadenze ivi previste.
2. Gli
importi annui tabellari risultanti dall’applicazione del comma 1, sono
rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dall’ allegata tabella 2.
Art. 3
.1. Nei confronti del personale cessato o che cesserà
dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente
contratto, gli incrementi di cui all’art. 2 hanno effetto integralmente, alle
scadenze e negli importi previsti nella tabella 1, ai fini della determinazione
del trattamento di quiescenza e dell’equo indennizzo. Agli effetti
dell’indennità premio di fine servizio, dell’indennità sostitutiva del
preavviso, nonché di quella prevista dall’art. 2122 del cc., si considerano
solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.
Art. 4
Finanziamento per il trattamento
accessorio
1. Con decorrenza 01/01/2001
l’importo complessivo delle risorse di cui all’art. 67 del CCNL del 9 agosto
2000 è incrementato in misura pari allo 0,10% del monte salari 1999 riferito al
personale del comparto.
2. Con decorrenza 31.12.2001, a valere
sulla quota di risorse complessivamente definita in € 12.900.000 lordi, le
risorse di cui agli artt. 67 e 70 del CCNL del 9 agosto 2000 sono
proporzionalmente incrementate di un importo pari allo 0,33% del monte salari
1999 riferito al personale del comparto. La parte restante delle risorse è
finalizzata alla copertura degli oneri derivanti dall’erogazione dei benefici
di cui all’art. 22 comma 2, nonché al recupero dell’anticipazione dello 0,3%
del monte salari 1997 di cui all’art. 72 del CCNL del 9 agosto 2000.
Art.5
Incremento
dell’indennità di ateneo
1.
A decorrere dal 1° gennaio 2001 le misure individuali dell’indennità di ateneo
previste dall’art.65 del CCNL del 9 agosto 2000 sono rideterminate nelle misure
indicate nella tabella 3.
2.
L’indennità di cui al presente articolo continua ad essere erogata con le
modalità in corso e, a decorrere dal 1° gennaio 2001, è considerata utile ai
fini del calcolo della base per l’indennità di buonuscita.
3.
Fino alla definizione della tabella di cui al comma 2 dell’art. 51 del CCNL 9
agosto 2000, l’incremento dell’indennità di cui al presente articolo – rispetto
ai corrispondenti valori stabiliti dal CCNL 9 agosto 2000 - non viene
considerata ai fini del trattamento economico di cui all’art. 31 del DPR
n.761/79, salvo eventuale riassorbimento.
4.
La copertura degli oneri conseguenti agli aumenti ed all’inclusione nella base
di calcolo per l’indennità di buonuscita dell’indennità di cui al presente
articolo è assicurata con le risorse corrispondenti all’1% del monte salari
1997.
Art. 6
Permessi retribuiti
1. L’art. 30, comma 2, del CCNL 9-8-2000 è modificato come segue:
A domanda del dipendente possono
essere, inoltre, concessi, nell’anno, tre giorni di permesso complessivo, anche
frazionabili, per nascita di figli o per gravi motivi personali o familiari debitamente
documentati mediante autocertificazione.
Art. 7
Congedi per maternità e parentali
1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in
materia di tutela della maternità contenute nel D.Lgs. n.151/2001, e le norme
di cui alla legge 8-3-2000, n.53 per la parte di miglior favore ivi prevista e
non richiamata nel D.Lgs. 151/2001.
2. Nel periodo di congedo per
maternità, previsto dagli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 151/2001, alla
lavoratrice o al lavoratore, anche nell’ipotesi di cui all’art. 28 dello stesso
decreto, spetta l’intera retribuzione fissa mensile, nonché le quote di salario
accessorio pensionabile che competono per il disposto di cui all’art. 34, comma
8, lett. a), del CCNL 9-8-2000.
3. In caso di parto prematuro alla
lavoratrice spettano, comunque, i mesi di congedo per maternità non goduti
prima della data presunta del parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia
necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o
privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di
congedo obbligatorio post-parto ed il restante periodo ante-parto, non fruiti,
possano decorrere in tutto o in parte dalla data di effettivo rientro a casa
del figlio; la richiesta viene accolta qualora sia avallata da idonea
certificazione medica dalla quale risulti che le condizioni di salute della
lavoratrice ne consentono il rientro al lavoro. Alla lavoratrice rientrata al
lavoro spettano in ogni caso i periodi di riposo di cui all’art. 39 del
D.Lgs.151/2001.
4. Nell’ambito del periodo di
congedo parentale dal lavoro previsto dall’art.32, comma 1, lett. a) del D.Lgs.
n.151/2001, per le lavoratrici madri, o in alternativa per i lavoratori padri,
i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e
fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini
dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei
compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate,
pericolose o dannose per la salute.
5.Successivamente al periodo di
astensione di cui al comma 2 e sino al compimento del terzo anno di vita del
bambino, nei casi previsti dall’art. 47, comma 1, del D.Lgs. n. 151/2001, alle
lavoratrici madri e ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per
ciascun anno, computati alternativamente per entrambi i genitori, di assenza
retribuita secondo le modalità indicate nello stesso art. 47, comma 3, del
D.L.gs. n. 151/2001. I periodi eccedenti i trenta giorni si rappresentano come
congedi non retribuiti ma computabili nell’anzianità di servizio.
Per le malattie di ogni figlio di
età compresa tra i tre egli otto anni, ciascun genitore ha diritto di astenersi
dal lavoro alternativamente per cinque giorni lavorativi, per ciascun anno di
vita del figlio, fruibili anche in frazione di giorni.
6. La lavoratrice madre o il
lavoratore padre, anche nel caso che uno dei due sia un lavoratore autonomo,
con priorità per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di età, in
caso di affidamento o di adozione di un minore, usufruiscono di particolari
forme di flessibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro da
disciplinarsi attraverso la contrattazione integrativa.
7. Ai lavoratori di cui al comma
precedente è garantita una particolare flessibilità dell’orario in entrata, in
uscita e sui turni, volta a conciliare le esigenze di lavoro con quelle
relative agli orari delle strutture di accoglienza dei figli.
8. Alla contrattazione integrativa
sono demandati gli accordi relativi al part-time reversibile, telelavoro e
lavoro a domicilio, banca delle ore, nonché programmi di formazione per il
reinserimento dei lavoratori dopo lunghi periodi di assenza, con riferimento,
per quanto disciplinato in materia, dal CCNQ e dal precedente CCNL di comparto.
9. I periodi di assenza di cui ai
precedenti commi 4 e 5, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche
gli eventuali giorni festivi e non lavorativi settimanali che ricadano
all’interno dei periodi stessi. Tale modalità di computo trova applicazione
anche nel caso di fruizione frazionata, quando i diversi periodi di assenza non
siano intervallati dalla ripresa del lavoro.
10. In caso di parto plurimo i
periodi di riposo di cui all’art. 39 del D.Lgs. 151/2001 sono raddoppiati e le
ore aggiuntive, rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso art. 39,
possono essere utilizzate anche dal padre.
Art. 8
Congedi per la formazione
1.
Con riferimento all’art.32, comma 3, del CCNL 9-8-2000 ed ai sensi dell’art. 5
della L.53/2000, fermo restando quanto previsto dal successivo art.6, ai
lavoratori, con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso la stessa
Amministrazione, possono essere concessi, a richiesta, congedi per la
formazione nella misura percentuale annua complessiva del 10 % del personale in
servizio, presente al 31 dicembre di ciascun anno, con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, con arrotondamento all’unità superiore.
2. Per la concessione dei congedi di
cui al comma 1, i lavoratori interessati ed in possesso della prescritta anzianità, devono presentare
all’Amministrazione di appartenenza una specifica domanda, contenente
l’indicazione dell’attività formativa che intendono svolgere, della data di
inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere
presentata, di norma, almeno trenta giorni prima dell’inizio delle attività
formative.
3. La contrattazione integrativa
stabilirà le procedure di accoglimento delle domande.
4. Al fine di contemperare le
esigenze organizzative degli uffici con l’interesse formativo del lavoratore,
qualora la concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla
funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui
al comma 2, l’Amministrazione può differire la fruizione del congedo stesso
fino ad un massimo di sei mesi.
5. Il lavoratore che abbia dovuto
interrompere il congedo formativo per malattia può rinnovare la domanda per un
successivo ciclo formativo, con diritto
di priorità.
6. Il diritto alla formazione
previsto e disciplinato dal presente articolo compete anche al lavoratore che
abbia chiesto ed ottenuto un periodo di congedo ai sensi dell'art. 4, comma 2,
della legge n. 53/2000.
Art.9
Aspettativa per dottorato di ricerca
o borsa di studio
1. Ai dipendenti con rapporto a tempo
indeterminato si applicano le disposizioni di cui alla legge 13 agosto 1984, n.
476, e, nel caso di borse di studio, di cui alla legge 30-11-1989, n. 398, così
come integrata dall’art.52, comma 57, della legge 28-12-2001, n. 448.
Art. 10
Norme comuni
sulle aspettative
1.
Il dipendente non può usufruire continuativamente di due periodi non retribuiti
di aspettativa o di congedo, anche richiesti per motivi diversi, esclusi quelli
di salute, se tra essi non intercorrano almeno quattro mesi di servizio attivo.
La presente disposizione non si applica in caso di aspettativa per cariche
pubbliche elettive, per distacchi sindacali, per volontariato e in caso di
assenze o aspettativa ai sensi del D.Lgs. n.151/2001.
2.
L’Amministrazione, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i
motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita immediatamente il
dipendente a riprendere servizio. Il dipendente, per le stesse motivazioni, può
riprendere servizio di propria iniziativa.
3.
Il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva
di preavviso, nei confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato
impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo
di aspettativa o del termine assegnatogli dall'Amministrazione ai sensi del
comma 2.
Art.11 Diritto allo Studio |
L'art. 32,
comma 4, del CCNL sottoscritto il 9/8/2000 è sostituito come segue:
1. Ai dipendenti sono concessi - in aggiunta alle attività
formative programmate dall’amministrazione o previste dal precedente art.8 -
permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di 150 ore individuali
per ciascun anno e nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo
indeterminato presso ciascuna amministrazione all’inizio dell’anno, con
arrotondamento all’unità superiore.
2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la
partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio
universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e
di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute,
o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati
professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi
esami e per la preparazione dell’esame finale.
3.Il
personale interessato ai corsi, anche nel caso in cui il conseguimento del
titolo preveda un tirocinio, ha diritto all’assegnazione a turni di lavoro che
agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può
essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni
festivi o di riposo settimanale.
4. Qualora il numero delle richieste
superi il limite massimo di cui al comma 1, la priorità per la concessione dei
permessi viene stabilita dalla contrattazione integrativa, fermo restando che
la precedenza è accordata, nell’ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di
studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari
o post-universitari.
5. La
contrattazione integrativa stabilisce le modalità di certificazione degli
impegni scolastici o universitari, nel rispetto della vigente normativa.
6. Per sostenere gli esami relativi
ai corsi indicati nel comma 2 il dipendente può utilizzare, per il solo giorno
della prova, anche i permessi per esami previsti dall’art. 30 del CCNL 9 agosto
2000.ù
Art. 12 Tutela dei dipendenti in particolari condizioni
psico-fisiche |
1. Allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero di
dipendenti assunti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stata
attestata, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative
convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, la condizione di
portatore di handicap o di soggetto affetto da tossicodipendenza, alcolismo cronico
o grave debilitazione psico-fisica, e che si impegnino a sottoporsi ad un
progetto terapeutico di recupero e di riabilitazione predisposto dalle
strutture medesime, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le
modalità di esecuzione del progetto:
a) il diritto alla conservazione del
posto per l’intera durata del progetto di recupero, con corresponsione del
trattamento economico previsto dall’art. 34, comma 8, del CCNL 9 agosto 2000;
a) concessione dei permessi giornalieri orari retribuiti, nel
limite massimo di due ore, per la durata del progetto;
b) riduzione dell’orario di lavoro, con l’applicazione degli
istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale,
limitatamente alla durata del progetto di recupero;
c)assegnazione del dipendente a
mansioni dello stesso livello di inquadramento contrattuale diverse da quelle
abituali, anche con periodi formativi eventualmente necessari, quando tale
misura sia individuata dalla struttura
che gestisce il progetto di recupero come supporto della terapia in
atto.
2. I dipendenti, i cui coniugi, parenti o affini entro il
secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado, ovvero i conviventi stabili
che si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato
l’esecuzione del progetto di recupero e di riabilitazione, hanno titolo ad
essere collocati in aspettativa per motivi di famiglia, per l’intera durata del
progetto medesimo.
3. Le istituzioni di cui all’art. 1 del CCNL 09/08/2000
dispongono l’accertamento della idoneità al servizio dei dipendenti affetti da
tossicodipendenza, da alcolismo cronico o da patologie psichiche, qualora i
dipendenti medesimi non si siano volontariamente sottoposti alle previste
terapie.
4.Il dipendente deve riprendere servizio presso l’Amministrazione
nei 15 giorni successivi alla data di completamento del progetto di recupero.
5. Secondo quanto previsto dalla
L.5-6-1990, n.135 “Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la
lotta contro l’AIDS” l’accertata infezione da HIV non può costituire motivo di
discriminazione per l’accesso o il mantenimento del posto di lavoro ed è fatto
divieto alle Università ed alle Istituzioni Universitarie di svolgere indagini
volte ad accertare nei dipendenti e nelle persone prese in considerazione per l’instaurazione
di un rapporto di lavoro, l’esistenza di uno stato di sieropositività.
Art. 13
Arbitrato e
Conciliazione
1. Il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle
controversie individuali di lavoro previsto dall’art. 65, comma 1, del d.lgs. 30
marzo 2001, n.165, si svolge nelle forme previste dal CCNQ in materia di conciliazione e arbitrato del 23 gennaio
2001.
Art. 14
Previdenza complementare
1. Le
parti convengono di procedere alla costituzione di un Fondo nazionale pensione
complementare per i lavoratori del comparto ai sensi del d.lgs. n. 124/1993,
della legge n. 335/1995, della legge n. 449/1997 e successive modificazioni e
integrazioni, dell’Accordo quadro nazionale in materia di trattamento di fine
rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici del 29 luglio
1999, del D.P.C.M. del 20 dicembre 1999.
2.Al fine
di garantire un numero di iscritti più ampio che consenta di minimizzare le
spese di gestione, le parti competenti potranno definire l’istituzione di un
Fondo pensione unico con i lavoratori appartenenti ad altri comparti, a condizione di reciprocità.
3.Il Fondo
pensione viene finanziato ai sensi dell’art.11 del predetto Accordo quadro e si
costituisce secondo le procedure previste dall’art.13 del medesimo.
Art.15
Copertura
assicurativa
1. Le istituzioni di cui
all’art.1 del CCNL 09/08/2000, in attuazione del DPR n.319/90, sono tenute a
stipulare apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a
servirsi, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori
dall’ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo
strettamente necessario per l’esecuzione delle prestazioni di servizio.
2. La polizza di cui al
comma 1 è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nell’assicurazione
obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del
dipendente, nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone
di cui sia stata autorizzato il trasporto.
3. Le polizze di assicurazione
relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell’amministrazione saranno in
ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai
commi 1 e 2 ,dei rischi di lesione o decesso del dipendente addetto alla guida
e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
4. Gli
importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze stipulate da
terzi responsabili e di quelle previste dal presente articolo sono detratti
dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso
evento.
5.
Le Università possono prevedere polizze integrative assicurative per malattia,
con l’eventuale partecipazione dei lavoratori ai relativi costi, e copertura
degli stessi in sede di contrattazione integrativa.
Art.16
Mansioni del lavoratore
Il
comma 8 dell'art. 24 del CCNL 9 agosto 2000 è così sostituito:
" Le
assegnazioni a mansioni superiori di cui al comma precedente dell’art.24 del
Ccnl 9 agosto 2000 cessano comunque di produrre effetti dalla data di
sottoscrizione definitiva del Ccnl 2002-2005".
Art.
17
Sistema di valutazione dei dipendenti in distacco o
aspettativa per motivi sindacali
1. La valutazione di cui all’art.58 Ccnl 9-8-2000 nei confronti dei
dipendenti che fruiscano di distacchi o aspettative previste da disposizioni
vigenti è effettuata dal legale rappresentante dell’Amministrazione, tenuto
conto anche degli elementi forniti dall’organo responsabile della struttura
presso cui il dipendente presta l’attività.
2. Ai dipendenti che usufruiscono dei distacchi di cui all’articolo 5
del Ccnq 7-8-1998 compete la retribuzione individuale mensile, costituita dalla
retribuzione tabellare, dall’incremento derivante dalla progressione economica,
dall’indennità integrativa speciale, dalla retribuzione individuale di anzianità
e da eventuali altri assegni personali a carattere continuativo e non
riassorbibile. Compete altresì il trattamento accessorio fisso e ricorrente e
quello corrisposto con carattere di generalità alla categoria di inquadramento
e alla posizione organizzativa ricoperte al momento del distacco o
successivamente acquisite.
3. Il periodo di distacco o aspettativa sindacale è considerato servizio
effettivo ed è utile anche ai fini delle progressioni di cui agli artt. 57 e
59 del CCNL 9-8-2000.
Art. 18
Valutazione dell’anzianità di
servizio
1. Ai dipendenti continua ad applicarsi ai soli fini
giuridici la disciplina prevista dall’art. 16 della legge 808/77, ivi comprese
le ipotesi di mobilità intercompartimentale e i relativi conseguenti
inquadramenti, pur se disciplinati da norme speciali.
Il riconoscimento avviene nel rispetto delle
confluenze previste, per le qualifiche funzionali del previgente ordinamento,
dalla tabella B allegata al CCNL sottoscritto in data 9 agosto 2000.
2. Ai dipendenti inquadrati ai sensi degli artt. 51,
comma 5, e 53 dello stesso CCNL 9 agosto 2000, il periodo nel quale sono state
espletate le funzioni che hanno dato luogo all’inquadramento è riconosciuto per
intero.
Art.19
Disposizioni particolari
1. Ai soli
fini del computo dell’anzianità di servizio di cinque anni, richiesta per la
partecipazione alle procedure selettive per l’accesso alla categoria
immediatamente superiore, di cui all’art.57, comma 2, del Ccnl 9-8-2000, per il
personale di cui all’art.45, comma 1, e 46, comma 1, del Ccnl 21-5-1996 i
periodi di godimento dell’integrazione tabellare vengono considerati come
inquadramento nella qualifica superiore.
Art.20
Normativa vigente
1. Continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel CCNL 21/5/96 e nel CCNL del 5/9/96, ove non diversamente regolamentate dal presente contratto e dal CCNL 9 agosto 2000. Continuano, inoltre, ad applicarsi le disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali non incompatibili con le clausole del presente CCNL.
2.Le parti si
danno atto che eventuali lacune che si dovessero verificare nell'ambito della
disciplina del rapporto di lavoro per effetto della generale disapplicazione
delle norme di cui all’art.69 del D.Lgs.165/2001, saranno oggetto di specifica
interpretazione autentica del presente articolo.
3.A decorrere
dalla data di sottoscrizione del presente contratto, il personale inquadrato
nel nuovo ordinamento previsto dal CCNL 9 agosto 2000 con meccanismi automatici
di corrispondenza, conserva l’anzianità effettiva maturata nell’ex qualifica di
provenienza.
Art. 21
Proroga di termini
1. Sono
prorogati, fino alla sottoscrizione definitiva del CCNL relativo al quadriennio
2002-05, i termini previsti dall’art.51, comma 2, del CCNL 9 agosto 2000 per la
definizione di una tabella nazionale delle corrispondenze tra le figure
professionali del comparto Università e quelle del comparto Sanità.
2. Fino alla definizione della tabella di cui al comma 1, resta fermo quanto
previsto dal comma 4 del citato art.51 del CCNL 9-8-2000 .
CAPO SECONDO – NORMATIVA SPECIALE
Art. 22
1.
Il rapporto di lavoro dei CEL continua ad essere disciplinato dalle norme di
cui all’art. 51 del CCNL 5.9.96 del comparto Università.
2. Il trattamento complessivo
annuo lordo di cui all’art. 7 del CCNL 5/9/96 è rideterminato a decorrere dal
31.12.2001 ed a valere dal 2002 in euro 13.066,58.
3. In sede
di contrattazione integrativa di Ateneo verrà data applicazione alla sentenza
della Corte di Giustizia Europea del 26-1-2001 nella causa C-212/99, relativa
agli “ex lettori di lingua straniera” rientranti in tale sentenza, attraverso
la definizione di una struttura retributiva per la categoria dei CEL che
riconosca l’esperienza acquisita.
Per la
copertura degli oneri conseguenti all’applicazione della sentenza di cui al
precedente paragrafo, si provvede nel limite dello 0,15% delle risorse di cui
all’art.4, comma 2, del presente CCNL. Eventuali somme non utilizzate alla fine
dell’esercizio confluiscono nel fondo di cui all’art.4, comma 2.
Laddove
esistano, a livello di Ateneo istituti retributivi destinati a finalità
analoghe a quelle del presente comma, sono fatte salve le condizioni di miglior
favore derivanti dalla contrattazione integrativa di Ateneo, ed il nuovo
istituto assorbe fino a concorrenza, a livello individuale, gli importi
derivanti dagli istituti preesistenti.
Non
vengono computati, ai fini dell’applicazione della sentenza succitata, i
periodi di aspettativa senza assegni.
I CEL in
servizio alla data di entrata in vigore del presente CCNL hanno diritto ad una
riserva di posti che le Università, nelle categorie D e EP dell’area
tecnico-scientifica potranno ricoprire nel periodo di 5 anni a decorrere
dall’1.1.2003. Tali posti riservati saranno attribuiti mediante prova
selettiva, e comunque nel puntuale rispetto delle sentenze n. 1/99 e n.
194/2002 della Corte Costituzionale.
4. Ai fini dell’applicazione del comma 3, si considera come decorrenza
iniziale dell’anzianità per gli ex lettori, la data di stipula del primo
contratto di lavoro ex art. 28 DPR 382/80 e/o come CEL ex art. 4 della legge
n.236/95 (o precedenti normative) presso atenei italiani, a condizione
dell'esito positivo delle verifiche annuali ex art. 4 della stessa L. 236/95.
MODIFICA ALLA TABELLA A DEL CCNL 9
AGOSTO 2000
Le
attività strumentali di supporto all’apprendimento linguistico sono attribuite
all’area tecnico-scientifica nelle
categorie C, D e EP.
|
Tabella
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
INCREMENTI
MENSILI RETRIBUZIONE TABELLARE |
||||||
|
Valori
per 13 mensilità |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Posizione |
|
dal
1.7.2000 |
|
dal
1.1.2001 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lire |
Euro |
|
Lire |
Euro |
|
EP5 |
|
60.000 |
30,99 |
|
100.000 |
51,65 |
|
EP4 |
|
57.000 |
29,44 |
|
95.000 |
49,06 |
|
EP3 |
|
53.000 |
27,37 |
|
89.000 |
45,96 |
|
EP2 |
|
50.000 |
25,82 |
|
83.000 |
42,87 |
|
EP1 |
|
46.000 |
23,76 |
|
78.000 |
40,28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D5 |
|
49.000 |
25,31 |
|
82.000 |
42,35 |
|
D4 |
|
47.000 |
24,27 |
|
79.000 |
40,80 |
|
D3 |
|
45.000 |
23,24 |
|
75.000 |
38,73 |
|
D2 |
|
43.000 |
22,21 |
|
72.000 |
37,18 |
|
D1 |
|
41.000 |
21,17 |
|
69.000 |
35,64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C5 |
|
41.000 |
21,17 |
|
68.000 |
35,12 |
|
C4 |
|
39.000 |
20,14 |
|
66.000 |
34,09 |
|
C3 |
|
38.000 |
19,63 |
|
63.000 |
32,54 |
|
C2 |
|
36.000 |
18,59 |
|
60.000 |
30,99 |
|
C1 |
|
35.000 |
18,08 |
|
59.000 |
30,47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B4 |
|
36.000 |
18,59 |
|
60.000 |
30,99 |
|
B3 |
|
34.000 |
17,56 |
|
57.000 |
29,44 |
|
B2 |
|
33.000 |
17,04 |
|
55.000 |
28,41 |
|
B1 |
|
30.000 |
15,49 |
|
51.000 |
26,34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tabella
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RETRIBUZIONE
TABELLARE |
|
|
|
|||
Valori
per 12 mensilità |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Posizione |
|
dal
1.7.2000 |
|
dal
1.1.2001 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lire |
Euro |
|
Lire |
Euro |
EP5 |
|
35.172.000 |
18.164,82 |
|
36.372.000 |
18.784,57 |
EP4 |
|
32.827.000 |
16.953,73 |
|
33.967.000 |
17.542,49 |
EP3 |
|
30.008.000 |
15.497,84 |
|
31.076.000 |
16.049,41 |
EP2 |
|
27.411.000 |
14.156,60 |
|
28.407.000 |
14.670,99 |
EP1 |
|
24.656.000 |
12.733,76 |
|
25.592.000 |
13.217,16 |
|
|
|
|
|
|
|
D5 |
|
27.231.000 |
14.063,64 |
|
28.215.000 |
14.571,83 |
D4 |
|
25.668.000 |
13.256,42 |
|
26.616.000 |
13.746,02 |
D3 |
|
23.944.000 |
12.366,04 |
|
24.844.000 |
12.830,86 |
D2 |
|
22.203.000 |
11.466,89 |
|
23.067.000 |
11.913,11 |
D1 |
|
20.700.000 |
10.690,66 |
|
21.528.000 |
11.118,28 |
|
|
|
|
|
|
|
C5 |
|
20.700.000 |
10.690,66 |
|
21.516.000 |
11.112,09 |
C4 |
|
19.515.000 |
10.078,66 |
|
20.307.000 |
10.487,69 |
C3 |
|
18.180.000 |
9.389,19 |
|
18.936.000 |
9.779,63 |
C2 |
|
16.839.000 |
8.696,62 |
|
17.559.000 |
9.068,47 |
C1 |
|
16.196.000 |
8.364,54 |
|
16.904.000 |
8.730,19 |
|
|
|
|
|
|
|
B4 |
|
16.791.000 |
8.671,83 |
|
17.511.000 |
9.043,68 |
B3 |
|
15.565.000 |
8.038,65 |
|
16.249.000 |
8.391,91 |
B2 |
|
14.287.000 |
7.378,62 |
|
14.947.000 |
7.719,48 |
B1 |
|
12.589.000 |
6.501,68 |
|
13.201.000 |
6.817,75 |
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Nella
circostanza le parti convengono sull’opportunità di precisare l’esatto
significato dell’art. 33 del CCNL 09.08.2000, nel senso che per la fruizione
dei permessi brevi riportati nel predetto articolo sono fatti salvi norme o
accordi di miglior favore sottoscritti presso gli atenei.
Convengono
inoltre di precisare che le collocazioni professionali e le corrispondenze di
cui all’art. 51, comma 4, del CCNL 9.8.2000, si intendono quelle effettuate
sulla base di provvedimenti di ordine generale assunti dalle Università nelle
more della definizione della tabella di corrispondenza di cui al comma 2 dello
stesso art.51.