Al
Magnifico Rettore
Prof. A. Finazzi Agrò
SEDE
Al Direttore
Amministrativo
Dott. E. Nicolai
SEDE
Oggetto: applicazione L. 236/95 (63 bis).
La scrivente Organizzazione
Sindacale è stata convocata in data 3 febbraio u.s. da codesta
Amministrazione per ricevere informazioni in merito alle fasi conclusive
dell'applicazione della legge all'oggetto richiamata.
L'incontro è stato preceduto da un moltiplicarsi di notizie secondo
le quali il Consiglio d'Amministrazione, nella ultima seduta, avrebbe
deliberato che la decorrenza giuridica ed economica dell'inquadramento
del personale risultato idoneo alle procedure prima richiamate avranno
effetto dalla data della stessa seduta.
Nostro malgrado, abbiamo dovuto prendere atto che quelle voci, che
si pensavano frutto di pura fantasia in quanto tutto si poteva immaginare
tranne il rimettere in discussione diritti già sanciti, riconosciuti
ed applicati da quasi un decennio, hanno trovato pieno riscontro nella
esposizione fatta, durante l'incontro, da parte del Delegato del Rettore.
A tale riguardo, la scrivente Organizzazione Sindacale intende ribadire,
con la presente nota, quanto già sostenuto in occasione del citato
incontro.
1. L'art. 11 della L. 236/95, estendendo
l'applicazione della L. 63/89 al personale assunto successivamente all'anno
di riferimento della stessa norma e fino al 31 agosto 1992, definisce,
altresì, in modo inequivocabile la decorrenza giuridica ed economica.
Tale norma non può ritenersi a sé stante rispetto alla normativa
di riferimento (L. 63/89) ma integrativa della medesima. Ciò
determina, di fatto, una unica lettura ed una unica interpretazione della
norma.
2. Nella prima fase applicativa della L.
63/89, l'Amministrazione di Tor Vergata ha correttamente applicato la
decorrenza giuridica ed economica dalla data di entrata in vigore della
legge (D.R. n° 5539/nd del 27/12/1989). A conferma della correttezza
delle procedure adottate è intervenuta successivamente sia la Corte
dei Conti (determinazione prot. N° 849/fasc. 5789/coord. del 29/11/1991
a firma del Presidente di Sezione preposto al coordinamento del controllo
preventivo e successivo degli atti del Governo e delle Amministrazioni
dello Stato) e sia il Legislatore con D.L. n° 120 convertito in L.
236/95. Ciò con l'intento di perequare e conformare diverse interpretazioni
scaturite in ambito universitario nazionale. Appare del tutto evidente
che l'interpretazione a posteriori sostenuta dal C.d.A., nella prima citata
seduta, determinerebbe un effetto devastante sul diritto sancito e già
largamente applicato nel nostro stesso Ateneo.
3. La stessa Amministrazione, nel riattivare
le procedure per gli effetti dell'art. 11 della L. 236/95, non ha mai
inteso rimettere in discussione la decorrenza giuridica ed economica nella
stessa norma richiamata, tanto è vero che nel verbale della Commissione
incaricata di esaminare la sussistenza dei requisiti per l'ammissione
- commissione di cui facevano parte anche il Prorettore e il Direttore
Amministrativo - è testualmente riportato "
La Commissione
preliminarmente, preso atto che il procedimento è stato avviato
con D.R. 29.7.1996, procede alla lettura della normativa in materia che
prevede "gli inquadramenti disposti ai sensi dell'art. 1 della Legge
21.2.1989 n. 63 possono avere decorrenza giuridica ed economica dalla
data di entrata in vigore della legge medesima ovvero dalla data di superamento
del periodo di
prova per il personale assunto successivamente alla predetta data purché
sulle carriere previste dall'ordinamento precedente alla legge 11.7.1980
n. 312, ed entro il 31.8.1992".
4. La deliberazione adottata dal C. d'A.
del 30 gennaio u.s. non poteva disporre circa la definizione di contratti
individuali con decorrenze contrarie alla norma in quanto palesemente
in contrasto a quanto disposto dall'art. 1 comma 5 della L. 63/89 che
prevede l'immediato inquadramento d'ufficio del personale risultato idoneo.
Risulta del tutto evidente che lo stesso C.d.A. si sia appropriato
di una competenza, non prevista dalla norma, suscitando forti dubbi sulla
reale intenzione di voler far firmare al personale interessato un contratto
di natura privata che avrebbe un effetto liberatorio per l'Amministrazione
dal riconoscimento dei diritti conseguenti alla corretta applicazione
della legge.
Per quanto sopra rappresentato la scrivente Organizzazione Sindacale
DIFFIDA
l'Amministrazione dal porre in essere qualsiasi iniziativa tesa a disconoscere
i diritti già acquisiti dal personale interessato all'applicazione
della L. 236/95.
La scrivente Organizzazione Sindacale si riserva ulteriori azioni a tutela
degli interessi del personale qualora dovesse riscontrare eventuali violazioni
in merito.
Roma, 4 febbraio 2003
CISL TOR VERGATA
Il Segretario
Carlo Mosconi
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