Contrattazione decentrata

Al Magnifico Rettore
Prof. A. Finazzi Agrò
SEDE

Al Direttore Amministrativo
Dott. E. Nicolai
SEDE
Oggetto: applicazione L. 236/95 (63 bis).

La scrivente Organizzazione Sindacale è stata convocata in data 3 febbraio u.s. da codesta Amministrazione per ricevere informazioni in merito alle fasi conclusive dell'applicazione della legge all'oggetto richiamata.
L'incontro è stato preceduto da un moltiplicarsi di notizie secondo le quali il Consiglio d'Amministrazione, nella ultima seduta, avrebbe deliberato che la decorrenza giuridica ed economica dell'inquadramento del personale risultato idoneo alle procedure prima richiamate avranno effetto dalla data della stessa seduta.
Nostro malgrado, abbiamo dovuto prendere atto che quelle voci, che si pensavano frutto di pura fantasia in quanto tutto si poteva immaginare tranne il rimettere in discussione diritti già sanciti, riconosciuti ed applicati da quasi un decennio, hanno trovato pieno riscontro nella esposizione fatta, durante l'incontro, da parte del Delegato del Rettore.
A tale riguardo, la scrivente Organizzazione Sindacale intende ribadire, con la presente nota, quanto già sostenuto in occasione del citato incontro.

1. L'art. 11 della L. 236/95, estendendo l'applicazione della L. 63/89 al personale assunto successivamente all'anno di riferimento della stessa norma e fino al 31 agosto 1992, definisce, altresì, in modo inequivocabile la decorrenza giuridica ed economica. Tale norma non può ritenersi a sé stante rispetto alla normativa di riferimento (L. 63/89) ma integrativa della medesima. Ciò determina, di fatto, una unica lettura ed una unica interpretazione della norma.

2. Nella prima fase applicativa della L. 63/89, l'Amministrazione di Tor Vergata ha correttamente applicato la decorrenza giuridica ed economica dalla data di entrata in vigore della legge (D.R. n° 5539/nd del 27/12/1989). A conferma della correttezza delle procedure adottate è intervenuta successivamente sia la Corte dei Conti (determinazione prot. N° 849/fasc. 5789/coord. del 29/11/1991 a firma del Presidente di Sezione preposto al coordinamento del controllo preventivo e successivo degli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato) e sia il Legislatore con D.L. n° 120 convertito in L. 236/95. Ciò con l'intento di perequare e conformare diverse interpretazioni scaturite in ambito universitario nazionale. Appare del tutto evidente che l'interpretazione a posteriori sostenuta dal C.d.A., nella prima citata seduta, determinerebbe un effetto devastante sul diritto sancito e già largamente applicato nel nostro stesso Ateneo.

3. La stessa Amministrazione, nel riattivare le procedure per gli effetti dell'art. 11 della L. 236/95, non ha mai inteso rimettere in discussione la decorrenza giuridica ed economica nella stessa norma richiamata, tanto è vero che nel verbale della Commissione incaricata di esaminare la sussistenza dei requisiti per l'ammissione - commissione di cui facevano parte anche il Prorettore e il Direttore Amministrativo - è testualmente riportato "…La Commissione preliminarmente, preso atto che il procedimento è stato avviato con D.R. 29.7.1996, procede alla lettura della normativa in materia che prevede "gli inquadramenti disposti ai sensi dell'art. 1 della Legge 21.2.1989 n. 63 possono avere decorrenza giuridica ed economica dalla data di entrata in vigore della legge medesima ovvero dalla data di superamento del periodo
di prova per il personale assunto successivamente alla predetta data purché sulle carriere previste dall'ordinamento precedente alla legge 11.7.1980 n. 312, ed entro il 31.8.1992".

4. La deliberazione adottata dal C. d'A. del 30 gennaio u.s. non poteva disporre circa la definizione di contratti individuali con decorrenze contrarie alla norma in quanto palesemente in contrasto a quanto disposto dall'art. 1 comma 5 della L. 63/89 che prevede l'immediato inquadramento d'ufficio del personale risultato idoneo. Risulta del tutto evidente che lo stesso C.d.A. si sia appropriato di una competenza, non prevista dalla norma, suscitando forti dubbi sulla reale intenzione di voler far firmare al personale interessato un contratto di natura privata che avrebbe un effetto liberatorio per l'Amministrazione dal riconoscimento dei diritti conseguenti alla corretta applicazione della legge.

Per quanto sopra rappresentato la scrivente Organizzazione Sindacale

DIFFIDA

l'Amministrazione dal porre in essere qualsiasi iniziativa tesa a disconoscere i diritti già acquisiti dal personale interessato all'applicazione della L. 236/95.
La scrivente Organizzazione Sindacale si riserva ulteriori azioni a tutela degli interessi del personale qualora dovesse riscontrare eventuali violazioni in merito.

Roma, 4 febbraio 2003

CISL TOR VERGATA
Il Segretario
Carlo Mosconi