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Ministro dell’Università e ricerca scientifica Oggetto: applicazione ex art. 11 della L. 236/95 – Decorrenza giuridica ed economica.
- la prima di natura giuridica circa l’interpretazione dell’utilizzo da parte del Legislatore del verbo “possono” in luogo del più perentorio “devono” che autorizzerebbe, di fatto, le Amministrazioni ad un’ampia discrezionalità nella scelta della data di decorrenza; - la seconda di natura puramente economica in quanto viene sostenuto che lo stesso MIUR non avrebbe ottemperato nel corso di questi ultimi anni alla necessaria copertura economica nell’ambito dei trasferimenti ordinari sul bilancio universitario. Per quanto riguarda il primo punto, la scrivente Organizzazione Sindacale ha già provveduto a contestare all’Amministrazione universitaria le interpretazioni adottate, con due distinte note (una del 4 febbraio 2003 e l’altra del 12 febbraio 2003) senza, peraltro, ottenere alcuna risposta in merito. E’ importante, inoltre, sottolineare che, sempre a tale riguardo, lo stesso MIUR, chiamato in causa sull’argomento da un ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto da alcuni dipendenti di altra Università, ha notificato (con nota del 27 giugno 1997 prot. RI 1541) la propria posizione che, nel passaggio che riteniamo più significativo, testualmente recita: “Si segnala che, successivamente ai provvedimenti universitari di cui sopra, è entrato in vigore il D.L. n. 120/1995 convertito nella legge 21.6.1995, n. 236, che, con l’art. 11, in sede di interpretazione autentica, ha inteso mitigare la rigidità della stesura del complesso normativo di riferimento. Appare evidente che nulla può essere aggiunto a interpretazioni già autorevolmente espresse. Del resto, la stessa nostra Amministrazione universitaria nulla ha mai eccepito circa la corretta applicazione delle decorrenze considerato che all’art. 1 del D.R. del 29 luglio 1996 (avvio delle procedure per l’applicazione della 236/95) riportava testualmente: “…Ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 del D.L 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni nella Legge 21 giugno 1995 n. 236 è aperto il procedimento per l’inquadramento nei profili professionali nelle qualifiche funzionali delle rispettive aree funzionali secondo le modalità fissate dai commi 2, 3, 4 e 5 dell’art. 1 della Legge 21 febbraio 1989 n. 63”. Per quanto fin qui esposto, abbiamo ragione di ritenere che l’unica reale difficoltà che incontra l’Amministrazione per ottemperare alle norme ed ai pareri richiamati ed agli impegni derivanti dai decreti da essa stessa emessi, sia soltanto da attribuirsi al fattore economico come sopra già evidenziato. La scrivente Organizzazione Sindacale chiede alla Ill.sa S.V. di voler chiarire quali siano stati i motivi che hanno indotto il ministero, così come rilevato dalla delibera del C. d’A. prima richiamata, a non prevedere i necessari fondi, all’interno dei trasferimenti ordinari, che avrebbero consentito l’Università una corretta applicazione dell’art. 11 Legge 236/95. Infine vogliamo segnalare che già nella prima fase applicativa della L. 63/89 è stato da parte dell’Università di Tor Vergata riconosciuto al personale la giusta decorrenza giuridica ed economica e che, pertanto, riteniamo ingiustificabile che, nella seconda fase applicativa della stessa norma e per un numero di lavoratori assai ridotto, si venga a creare una evidente sperequazione che mortifica gli stessi lavoratori. Certi di un tempestivo riscontro alla presente nota che contribuisca a risolvere tale problematica a favore dei lavoratori evitando ad essi stessi dispendiosi ricorsi legali, cogliamo l’occasione per inviare i più distinti saluti Roma, 4 marzo 2003 CISL TOR VERGATA |
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