Al Magnifico Rettore
Prof. A. Finazzi Agrò
Sede

Al Direttore Amministrativo
Dott. E. Nicolai
SEDE

Oggetto: applicazione L. 236/95 (63 bis).

La scrivente Organizzazione Sindacale è stata informata, da alcuni suoi iscritti e non, circa le motivazioni addotte da codesta Amministrazione nel rigettare alcune istanze di ricorso gerarchico inerenti l'applicazione della legge all'oggetto richiamata.

Le accennate motivazioni riguardano l'inammissibilità, secondo sempre la stessa Amministrazione, di opporre ricorso verso un atto della "Commissione Per La Congruità" che viene ritenuto definitivo.

A tale riguardo esprimiamo totale disaccordo sulle motivazioni rappresentate, in quanto gli atti della sopraccitata Commissione sono da ritenersi istruttori ai fini della decisione finale che spetta esclusivamente all'organo gerarchicamente preposto (il Rettore in quanto anche Presidente del C. d'A.) ad emanare i relativi provvedimenti amministrativi conclusivi della prima fase di applicazione della L. 63.

A supporto di quanto affermiamo, citiamo la sentenza emessa dal TAR del Lazio n° 330/2000 pubblicata il 24 gennaio dello stesso anno, che annulla il Decreto Rettorale del 23/7/1991 che recepiva il sottoposto parere espresso dall'allora Commissione per la congruità. Pertanto, l'unico atto da ritenersi "definitivo" è il relativo decreto rettorale con il quale viene recepito il lavoro svolto dalla Commissione e che, per quanto risulta alla scrivente O.S., fino ad oggi ancora non è stato emesso.

Per quanto sopra esposto appare del tutto evidente la legittimità dei ricorsi gerarchici presentati al fine di una riconsiderazione dei giudizi espressi da parte della citata commissione e per i quali la Cisl Tor Vergata chiede l'accoglimento.

Infine, nell'auspicio di una rapida e soddisfacente conclusione dell'applicazione della norma oggetto della presente, richiamiamo l'attenzione di codesta Amministrazione su quanto disposto dall'art. 3 della L. 63/89 che stabilisce che gli oneri derivanti dall'applicazione della legge sono a carico del bilancio dello Stato. Appare quindi del tutto fondata l'ipotesi che il finanziamento derivante dalla riapertura dei termini della stessa, così come stabilito dall'art. 11 della L. 236/95 e come avvenuto in prima applicazione, sia da ritenersi a carico dei medesimi capitoli di bilancio, non andando, quindi, ad incidere su quelli d'Ateneo.

Roma, 19 febbraio 2002

CISL TOR VERGATA
Il Segretario
Carlo Mosconi