Per il primo punto all'o.d.g. è stata approfondita la discussione riguardante alcune categorie di personale inserite nel punto "b" dell'ormai noto verbale del 13-06-1999, "Verbale della Commissione incaricata di esaminare la sussistenza dei requisiti per l'ammissione al procedimento concorsuale di cui all'art. 11 del D.L. 21-04-1999 n° 120, convertito in Legge 21-06-1995 n° 236".
La CISL ha sostenuto l'ammissibilità di tutto il personale che pur essendo in possesso dei requisiti previsti già dalla prima applicazione della suddetta Legge, per motivi diversi , non ha beneficiato di alcun reinquadramento previsto ai sensi dell'art. 85 della Legge 312/80 e della Legge 21-02-89 n° 63.
Constatata la resistenza ancora dimostrata dall'Amministrazione riguardo la corretta interpretazione della norma, la CISL si è riservata di inviare, al più presto, alla Direzione Amministrativa, una istanza scritta a sostegno delle proprie ragioni.
In conclusione, appare ormai definito che a beneficiare dei reinquadramenti previsti dalla Legge 63bis saranno, "come abbiamo coerentemente sempre sostenuto", tutti coloro che sono stati assunti su di un posto, in qualche maniera riconducibile alle ex-carriere, a prescindere dalle modalità contenute nei relativi bandi di concorso. Si sta per concludere, positivamente, l'applicazione di una legge riguardante il personale, e più volte oggetto di accese discussioni avvenute in Contrattazione Decentrata dal 1995. La CISL conferma la propria disponibilità ad offrire a tutto il personale interessato, ulteriori chiarimenti e l'eventuale assistenza necessaria nella riconsiderazione di situazioni che potrebbero rientrare nel beneficio della legge e che, per qualche motivo od errore, ne siano stati esclusi.
Circa il secondo punto all'o.d.g., l'Amministrazione ha notificato alle OO.SS. di Ateneo alcune iniziative intraprese per recuperare dalla ASL e dalla Regione Lazio le competenze economiche convenzionali.
Le OO.SS. hanno chiesto di avere l'immediata disponibilità della documentazione posta in essere dalla Amministrazione nei riguardi degli Enti succitati.
Inoltre la CISL ha ancora una volta manifestato il proprio dissenso per come l'Università gestisce il proprio personale strutturato con il SSN. In particolare la nostra rivendicazione mira a concordare con l'Amministrazione una tabella perequativa che riconosca al personale le effettive funzioni assimilabili a quelle del SSN. Inoltre vanno correttamente definiti gli importi di salario accessorio previsto dal "Contratto Collettivo Lavoro" del comparto sanitario per il personale universitario. In buona sostanza, l'attuale modello di gestione del personale universitario strutturato penalizza in maniera rilevante il personale stesso.
Appaiono dunque insostenibili le ragioni più volte espresse dall'Amministrazione, che pur convenendo su tale analisi, contrappone presunte responsabilità della ASL e della Regione Lazio. Ricordiamo che secondo noi, poiché il personale interessato è a tutti gli effetti dipendente dell'Università, l'unico interlocutore non può essere che l'Amministrazione Universitaria stessa.
Un ulteriore aggiornamento della problematica in questione è stato concordato, con l'Amministrazione, per il prossimo 19 Gennaio 2000. Prima di tale data, la CISL assume l'impegno di concordare con il personale interessato le iniziative da intraprendere, per cui verrà presto notificata la data dell'assemblea che si terrà presso la struttura ospedaliera "S. Eugenio".
Rendiamo inoltre noto, al presonale interessato, la posizione della CISL Università sul testo del Decreto Delegato concernente la "RIDEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA SSN ED UNIVERSITA'".
POSIZIONE DELLA CISL UNIVERSITA’ SUL TESTO DEL DECRETO DELEGATO
CONCERNENTE "RIDEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA S.S.N.. ED UNIVERSITA’"
- approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 19 novembre
1999 -
Per la CISL Università il decreto in oggetto esorbita dai
limiti fissati dalla Legge delega del 30.11.1998, n . 419 perché
invece di regolarizzare i rapporti fra enti istituzionali
interferisce nelle normative interne al sistema universitario.
Per quanto concerne il modello di azienda
ospedaliero-universitaria proposto, seppur in via sperimentale, per
quattro anni ci dichiariamo insoddisfatti perché non risponde ai
canoni di azienda sanitaria universitaria, autonoma, e, certo,
inserita nel quadro sanitario nazionale, ma non in posizione di
subalternità.
Pur condividendo la necessità di coordinare l’attività
assistenziale con le esigenze della didattica e della ricerca,
all’interno del quadro della programmazione sanitaria nazionale e
regionale, la CISL Università esprime pertanto forti riserve sui
contenuti e sulle modalità del decreto per i seguenti motivi:
La facoltà di Medicina e dunque l’Università viene privata della
sua autonomia decisionale attraverso l’affermata prevalenza
dell’attività assistenziale, cui vengono subordinate ricerca e
didattica (cfr. in particolare le autoritative decisioni attribuite
al Direttore generale negli artt. 2,3,4,5). Chiediamo che, come per
legge delega, l’Università non sia espropriata dell’autonomo potere
decisionale in materia di ricerca e di didattica. Infatti l’autonomia
universitaria è compromessa radicalmente, risultando di fatto
compromessa l’autonomia di una porzione così rilevante del sistema
universitario quale quella costituita dalle facoltà di Medicina e
Chirurgia (cfr. art. 1, c. 2 e c. 4).
L’organizzazione dipartimentale, quale modello ordinario di gestione,
soffoca i Dipartimenti universitari, sopprimendo le funzioni di
autogoverno indispensabili all’autonomia universitaria rimettendo
ogni potere decisionale al Direttore dell’azienda (Artt. 3, commi
1,4,5). La figura del Direttore generale è ispirata esclusivamente
alla tipologia del S.S.N., e mal si concilia con la ormai consolidata
conduzione collegiale e partecipativa delle attività universitarie,
dal momento che esplicitamente esorbita dall’ambito della sola
attività assistenziale per invadere la ricerca e la didattica, come
esplicitamente rivelato dall’art. 5, c. 2, che prima dichiara che "ai
professori e ricercatori universitari….. si applicano per quanto
attiene all’esercizio dell’attività assistenziale, al rapporto con le
aziende e a quello con il Direttore generale, le norme stabilite per
il Servizio sanitario nazionale", chiarendo altresì che "le attività
assistenziali svolte dai professori e dai ricercatori universitari si
integrano con quelle di didattica e di ricerca".
Per tale motivo chiediamo inoltre che, nel previsto organo di
indirizzo, sia inserita una componente elettiva del personale
universitario afferente all’azienda stessa, incomprensibilmente
esclusi a dispetto della competenza e partecipazione indispensabile
alla vita dell’azienda (art. 4, commi 2 e 4).
Voler applicare ai professori e ricercatori universitari norme
vigenti riguardanti il personale del S.S.N. costituisce uno
stravolgimento dello stato giuridico che non ha giustificazione
alcuna. La priorità istituzionale legata all’insegnamento e alla
ricerca scientifica se pur inscindibili da una doverosa assistenza
sanitaria di qualità - non può sottostare a criteri di carattere
burocratico-organizzativo (propri di organizzazioni sanitarie che non
possono e non devono tener in alcun conto né ricerca né didattica).
In tal caso si verificherebbe che al docente universitario della
facoltà di medicina e chirurgia verrebbe applicata una disciplina
discriminante rispetto al restante corpo accademico, la quale non
potrebbe in alcun modo essere compensata con indennità economiche
adeguate. E’ necessario che si introducano livelli di retribuzione
equiparativi per docenti esercitanti la professione sanitaria, i
quali tengano conto del differenziale di responsabilità e delle
attività aggiuntive richieste dalla specificità sanitaria.
L’aberrazione del sistema proposto risulta evidente allorché il
decreto impone l’attività assistenziale esclusiva ai docenti di
Medicina, pena l’esclusione da ogni incarico dirigenziale (art. 5,
c.4). Rivelatrice di tale disegno illegittimo è l’ingerenza
inammissibile da parte della Regione nei criteri di determinazione
attraverso protocollo d’intesa delle chiamate e dei trasferimenti
dei professori e ricercatori, realizzando un vulnus intollerabile
dello stato giuridico della docenza universitaria (esorbitando
clamorosamente ed esplicitamente dalla delega art. 6).
6. Prendiamo atto della decisione di rinviare ad altro decreto
futuro (art. 8, c. 4) l’utilizzo ed il trasferimento del personale
tecnico amministrativo universitario, ma ribadiamo, fin d’ora, la
nostra ferma determinazione affinché il personale tecnico-scientifico
socio-sanitario, amministrativo, delle biblioteche e della
elaborazione dati, di ruolo nell’Università, già in servizio presso i
Policlinici universitari, sia assegnato funzionalmente alle
costituenti nuove aziende, restando personale di ruolo
dell’Università (poiché è assolutamente funzionale allo svolgimento
di attività primariamente ordinate alle finalità proprie delle stesse
Università, e cioè la didattica e la ricerca), fino al collocamento a
riposo, e mantenendo il trattamento in godimento ai sensi della
normativa vigente. Sempre per equità sarà necessario provvedere alla
trasformazione dell’attuale rapporto di lavoro a tempo determinato
per tutto il personale medico e sanitario in servizio presso i
Policlinici in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
7. La CISL Università non ritiene dunque accettabile l’articolato del
decreto in oggetto e richiede l’apertura di un tavolo concertativo in
cui definire le indispensabili correzioni di merito, strategiche e di
indirizzo politico.
La Segreteria Nazionale della CISL Università
Roma, 30 novembre 1999
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