Contrattazione decentrata del 12 Dicembre 1999



Ordine del Giorno
  • Legge 21-06-95 n°236 (63/bis)
  • Personale Strutturato S.S.N.


Per il primo punto all'o.d.g. è stata approfondita la discussione riguardante alcune categorie di personale inserite nel punto "b" dell'ormai noto verbale del 13-06-1999, "Verbale della Commissione incaricata di esaminare la sussistenza dei requisiti per l'ammissione al procedimento concorsuale di cui all'art. 11 del D.L. 21-04-1999 n° 120, convertito in Legge 21-06-1995 n° 236".
La CISL ha sostenuto l'ammissibilità di tutto il personale che pur essendo in possesso dei requisiti previsti già dalla prima applicazione della suddetta Legge, per motivi diversi , non ha beneficiato di alcun reinquadramento previsto ai sensi dell'art. 85 della Legge 312/80 e della Legge 21-02-89 n° 63. Constatata la resistenza ancora dimostrata dall'Amministrazione riguardo la corretta interpretazione della norma, la CISL si è riservata di inviare, al più presto, alla Direzione Amministrativa, una istanza scritta a sostegno delle proprie ragioni.
In conclusione, appare ormai definito che a beneficiare dei reinquadramenti previsti dalla Legge 63bis saranno, "come abbiamo coerentemente sempre sostenuto", tutti coloro che sono stati assunti su di un posto, in qualche maniera riconducibile alle ex-carriere, a prescindere dalle modalità contenute nei relativi bandi di concorso.
Si sta per concludere, positivamente, l'applicazione di una legge riguardante il personale, e più volte oggetto di accese discussioni avvenute in Contrattazione Decentrata dal 1995.
La CISL conferma la propria disponibilità ad offrire a tutto il personale interessato, ulteriori chiarimenti e l'eventuale assistenza necessaria nella riconsiderazione di situazioni che potrebbero rientrare nel beneficio della legge e che, per qualche motivo od errore, ne siano stati esclusi.

Circa il secondo punto all'o.d.g., l'Amministrazione ha notificato alle OO.SS. di Ateneo alcune iniziative intraprese per recuperare dalla ASL e dalla Regione Lazio le competenze economiche convenzionali.
Le OO.SS. hanno chiesto di avere l'immediata disponibilità della documentazione posta in essere dalla Amministrazione nei riguardi degli Enti succitati.
Inoltre la CISL ha ancora una volta manifestato il proprio dissenso per come l'Università gestisce il proprio personale strutturato con il SSN. In particolare la nostra rivendicazione mira a concordare con l'Amministrazione una tabella perequativa che riconosca al personale le effettive funzioni assimilabili a quelle del SSN. Inoltre vanno correttamente definiti gli importi di salario accessorio previsto dal "Contratto Collettivo Lavoro" del comparto sanitario per il personale universitario. In buona sostanza, l'attuale modello di gestione del personale universitario strutturato penalizza in maniera rilevante il personale stesso.
Appaiono dunque insostenibili le ragioni più volte espresse dall'Amministrazione, che pur convenendo su tale analisi, contrappone presunte responsabilità della ASL e della Regione Lazio. Ricordiamo che secondo noi, poiché il personale interessato è a tutti gli effetti dipendente dell'Università, l'unico interlocutore non può essere che l'Amministrazione Universitaria stessa. Un ulteriore aggiornamento della problematica in questione è stato concordato, con l'Amministrazione, per il prossimo 19 Gennaio 2000. Prima di tale data, la CISL assume l'impegno di concordare con il personale interessato le iniziative da intraprendere, per cui verrà presto notificata la data dell'assemblea che si terrà presso la struttura ospedaliera "S. Eugenio".
Rendiamo inoltre noto, al presonale interessato, la posizione della CISL Università sul testo del Decreto Delegato concernente la "RIDEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA SSN ED UNIVERSITA'".


POSIZIONE DELLA CISL UNIVERSITA’ SUL TESTO DEL DECRETO DELEGATO CONCERNENTE "RIDEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA S.S.N.. ED UNIVERSITA’"

- approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 19 novembre 1999 -

Per la CISL Università il decreto in oggetto esorbita dai limiti fissati dalla Legge delega del 30.11.1998, n . 419 perché invece di regolarizzare i rapporti fra enti istituzionali interferisce nelle normative interne al sistema universitario.

Per quanto concerne il modello di azienda ospedaliero-universitaria proposto, seppur in via sperimentale, per quattro anni ci dichiariamo insoddisfatti perché non risponde ai canoni di azienda sanitaria universitaria, autonoma, e, certo, inserita nel quadro sanitario nazionale, ma non in posizione di subalternità.

Pur condividendo la necessità di coordinare l’attività assistenziale con le esigenze della didattica e della ricerca, all’interno del quadro della programmazione sanitaria nazionale e regionale, la CISL Università esprime pertanto forti riserve sui contenuti e sulle modalità del decreto per i seguenti motivi:
La facoltà di Medicina e dunque l’Università viene privata della sua autonomia decisionale attraverso l’affermata prevalenza dell’attività assistenziale, cui vengono subordinate ricerca e didattica (cfr. in particolare le autoritative decisioni attribuite al Direttore generale negli artt. 2,3,4,5). Chiediamo che, come per legge delega, l’Università non sia espropriata dell’autonomo potere decisionale in materia di ricerca e di didattica. Infatti l’autonomia universitaria è compromessa radicalmente, risultando di fatto compromessa l’autonomia di una porzione così rilevante del sistema universitario quale quella costituita dalle facoltà di Medicina e Chirurgia (cfr. art. 1, c. 2 e c. 4).

L’organizzazione dipartimentale, quale modello ordinario di gestione, soffoca i Dipartimenti universitari, sopprimendo le funzioni di autogoverno indispensabili all’autonomia universitaria rimettendo ogni potere decisionale al Direttore dell’azienda (Artt. 3, commi 1,4,5). La figura del Direttore generale è ispirata esclusivamente alla tipologia del S.S.N., e mal si concilia con la ormai consolidata conduzione collegiale e partecipativa delle attività universitarie, dal momento che esplicitamente esorbita dall’ambito della sola attività assistenziale per invadere la ricerca e la didattica, come esplicitamente rivelato dall’art. 5, c. 2, che prima dichiara che "ai professori e ricercatori universitari….. si applicano per quanto attiene all’esercizio dell’attività assistenziale, al rapporto con le aziende e a quello con il Direttore generale, le norme stabilite per il Servizio sanitario nazionale", chiarendo altresì che "le attività assistenziali svolte dai professori e dai ricercatori universitari si integrano con quelle di didattica e di ricerca".

Per tale motivo chiediamo inoltre che, nel previsto organo di indirizzo, sia inserita una componente elettiva del personale universitario afferente all’azienda stessa, incomprensibilmente esclusi a dispetto della competenza e partecipazione indispensabile alla vita dell’azienda (art. 4, commi 2 e 4).

Voler applicare ai professori e ricercatori universitari norme vigenti riguardanti il personale del S.S.N. costituisce uno stravolgimento dello stato giuridico che non ha giustificazione alcuna. La priorità istituzionale legata all’insegnamento e alla ricerca scientifica se pur inscindibili da una doverosa assistenza sanitaria di qualità - non può sottostare a criteri di carattere burocratico-organizzativo (propri di organizzazioni sanitarie che non possono e non devono tener in alcun conto né ricerca né didattica). In tal caso si verificherebbe che al docente universitario della facoltà di medicina e chirurgia verrebbe applicata una disciplina discriminante rispetto al restante corpo accademico, la quale non potrebbe in alcun modo essere compensata con indennità economiche adeguate. E’ necessario che si introducano livelli di retribuzione equiparativi per docenti esercitanti la professione sanitaria, i quali tengano conto del differenziale di responsabilità e delle attività aggiuntive richieste dalla specificità sanitaria.

L’aberrazione del sistema proposto risulta evidente allorché il decreto impone l’attività assistenziale esclusiva ai docenti di Medicina, pena l’esclusione da ogni incarico dirigenziale (art. 5, c.4). Rivelatrice di tale disegno illegittimo è l’ingerenza inammissibile da parte della Regione nei criteri di determinazione attraverso protocollo d’intesa delle chiamate e dei trasferimenti dei professori e ricercatori, realizzando un vulnus intollerabile dello stato giuridico della docenza universitaria (esorbitando clamorosamente ed esplicitamente dalla delega art. 6).

6. Prendiamo atto della decisione di rinviare ad altro decreto futuro (art. 8, c. 4) l’utilizzo ed il trasferimento del personale tecnico amministrativo universitario, ma ribadiamo, fin d’ora, la nostra ferma determinazione affinché il personale tecnico-scientifico socio-sanitario, amministrativo, delle biblioteche e della elaborazione dati, di ruolo nell’Università, già in servizio presso i Policlinici universitari, sia assegnato funzionalmente alle costituenti nuove aziende, restando personale di ruolo dell’Università (poiché è assolutamente funzionale allo svolgimento di attività primariamente ordinate alle finalità proprie delle stesse Università, e cioè la didattica e la ricerca), fino al collocamento a riposo, e mantenendo il trattamento in godimento ai sensi della normativa vigente. Sempre per equità sarà necessario provvedere alla trasformazione dell’attuale rapporto di lavoro a tempo determinato per tutto il personale medico e sanitario in servizio presso i Policlinici in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

7. La CISL Università non ritiene dunque accettabile l’articolato del decreto in oggetto e richiede l’apertura di un tavolo concertativo in cui definire le indispensabili correzioni di merito, strategiche e di indirizzo politico.


La Segreteria Nazionale della CISL Università

Roma, 30 novembre 1999