REGOLAMENTO
art.1
Elezione del Presidente e del Vice-Presidente.
- La Conferenza elegge tra i suoi membri il Presidente con votazione a scrutinio segreto. E' eletto chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei componenti della Conferenza. Dopo il secondo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei voti dei presenti.
- Con la medesima procedura è eletto il Vice-Presidente.
- Per l'elezione del Presidente la Conferenza è convocata e presieduta dal componente più anziano nel ruolo; in mancanza di tempestiva iniziativa, provvede il Rettore, previa diffida indirizzata al componente legittimato.
- Il Vice Presidente può essere eletto nella medesima seduta, purchè con separata votazione.
- L'esito delle votazioni è comunicata al Rettore perchè, con proprio decreto, provveda alla nomina del Presidente e del Vice-Presidente ai sensi dell'art.21, comma 1 St.
- Il Presidente e il Vice-Presidente durano in carica tre anni accademici.
art.2
Attribuzioni del Presidente
Il Presidente della Conferenza convoca e presiede la Conferenza; ne fissa l'ordine del giorno, anche sulla base delle richieste degli altri membri e cura l'esecuzione delle sue deliberazioni. Rappresenta la Conferenza nei confronti delle altre strutture dell'Ateneo o di organi corrispondenti di altre sedi universitarie.
art.3
Attribuzioni del Vice-Presidente
Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente nei casi di temporaneo impedimento. Può essere da lui delegato alla cura di affari particolari.
art.4
Comitati
Per l'esame di singole questioni possono essere istituiti in seno alla Conferenza appositi Comitati con funzioni referenti. I membri di tali Comitati sono designati dal Presidente, salva opposizione da parte della Conferenza.
art.5
Sedute della Conferenza
- Per la validità delle sedute della Conferenza è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Il quorum si calcola dopo avere detratto il numero degli assenti giustificati.
- 2.Per la validità delle sedute è inoltre necessario che tutti i componenti della Conferenza siano stati regolarmente convocati per iscritto dal Presidente almeno tre giorni prima della seduta, salvo il caso di urgenza, con l'indicazione del relativo ordine del giorno.
- Le sedute non sono pubbliche. Possono essere invitati soggetti estranei allo scopo di acquisire elementi e notizie utili allo svolgimento dei compiti della Conferenza.Tali soggetti non possono comunque partecipare alle votazioni.
- Le votazioni avvengono a scrutinio palese: per alzata di mano o per appello nominale. Ciascun componente ha il diritto di far constare a verbale il contenuto del suo voto.
- Le elezioni e le votazioni concernenti persone avvengono a scrutinio segreto.
- Salva diversa disposizione, le deliberazioni della Conferenza sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Si considerano presenti anche gli astenuti o, nel caso di votazioni a scrutinio segreto, anche quanti abbiano espresso il proprio voto con scheda bianca o nulla.
- La Conferenza non può deliberare su argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
- Ciascun componente ha diritto di esercitare l'iniziativa in ordine agli atti di competenza della Conferenza ed ha accesso a tutti gli atti e documenti acquisiti in sede istruttoria.
- Il segretario è nominato dal Presidente; procede alla stesura del processo verbale di ciascuna seduta , il quale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, salvo il caso in cui sia approvato seduta stante, è sottoposto all'approvazione del collegio nella seduta immediatamente successiva.
art.6
Funzioni consultive della Conferenza
La Conferenza deve esprimere il proprio parere:
- In ordine alla deliberazione del Senato accademico sulla ripartizione dei posti di personale non docente e le relative risorse tra le diverse articolazioni dell'Ateneo (art.13, comma 3, lett.e) St.);
- In ordine alla deliberazione del Senato accademico per l'approvazione del regolamento generale d'Ateneo (art.58, comma 2 St.);
- In ordine alla deliberazione del Senato accademico per l'approvazione del regolamento per le modalità di ripartizione delle risorse prodotte dall'Università (art.86, comma 2 St.).
art. 7
Funzioni di proposta della Conferenza
La conferenza propone modifiche dello Statuto ai sensi dell'art.57, comma 1 St.
art.8
Altre funzioni consultive e di proposta
La Conferenza può, salvo contraria disposizione dello Statuto e dei Regolamenti d'Ateneo, formulare osservazioni e proposte agli organi competenti su altri argomenti di interesse dei Dipartimenti , e in particolare:
- sulla ripartizione delle risorse relative ai posti di ruolo del personale docente (art.13, comma 3, lett.d));
- sui criteri relativi ai rapporti di collaborazione o forniture di servizi con soggetti pubblici o privati (art.13, comma 3, lett.n));
- sull'istituzione o soppressione di strutture di ricerca, universitarie o interuniversitarie (art.13, comma 3, lett.q));
- sulla destinazione dei proventi delle tasse e dei contributi a carico degli studenti (art.15, comma 2, lett.d));
- sulla determinazione delle indennità di carica dei Direttori di dipartimento (art.15, comma 2, lett.n);
- sul regolamento generale d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità (art.15, comma 2, lett.o));
- sul regolamento sulla assegnazione delle quote dei proventi delle attività professionali intramurarie (art.91 St.);
- sui criteri del Nucleo di valutazione di Ateneo per la verifica dell'efficienza, dell'efficacia e la qualità delle strutture di ricerca (art.23, comma 1).
art.9
Regolamento della Conferenza
Il regolamento della Conferenza e le sue modifiche sono approvati a maggioranza assoluta dei voti dei componenti della conferenza.
approvato il 3 marzo 1999