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Art. 1 - Istituzione dei dottorati di ricerca
1. Presso l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" possono essere istituiti corsi di
dottorato di ricerca. Essi costituiscono parte integrante dell'offerta didattica di terzo livello
dell'Università.
2.
Il numero minimo di ammessi a ciascun corso di dottorato non può essere
inferiore a 3. Le tematiche scientifiche e le relative denominazioni
devono essere sufficientemente ampie e riferirsi al contenuto di un
settore scientifico-disciplinare o di una aggregazione di più settori.
3. I corsi sono istituiti con decreto del Rettore, su proposta delle Facoltà interessate
o dei Dipartimenti e previo parere favorevole del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
Nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento, la proposta dovrà specificare i requisiti di ammissione,
le modalità di svolgimento del corso, le strutture utilizzabili, la disponibilità di un congruo numero di docenti
notoriamente qualificati per la specifica ed originale produzione scientifica, le eventuali proposte di convenzione e di accordi
nazionali ed internazionali, l'ammontare del contributo per l'accesso e la frequenza, il numero di partecipanti,
il numero di dottorandi esonerati (totalmente o parzialmente) dai contributi per l'accesso e la frequenza,
il numero di borse di studio, il centro di spesa presso il quale corso avrà la sede amministrativa e la sede
delle attività didattiche.
4. Con decreto rettorale, le indicazioni di cui sopra vengono confermate negli anni successivi a
quello di istituzione, salvo diversa indicazione del Collegio dei docenti.
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