Università degli Studi di Roma 'Tor Vergata'


Legislazione

Regolamento di Ateneo bandi concorsi 99

Art. 10 - Borse di studio

1. Ad un numero di iscritti, che può essere rideterminato annualmente dal Consiglio dei docenti, e pari o superiore, in ogni caso, alla metà del numero dei partecipanti, sono erogate borse di studio previa valutazione comparativa del merito e in caso di parità di merito, in base alla valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 30 aprile 1997, e successive integrazioni e modificazioni.

2. Le borse di studio sono assegnate, in generale, dalla commissione per l'esame di ammissione al momento del completamento delle procedure di ammissione al corso. Nel caso di borse di studio assegnabili in anni successivi al primo, l'assegnazione è fatta dal Collegio dei docenti.

3. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio di cui al presente articolo possono essere, oltre che a totale o parziale carico dell'Ateneo, anche anche a carico totale o parziale di enti esterni sulla base di convenzioni. In tale ultimo secondo caso il cofinanziamento della borsa di studio ammonta al 50% del totale.

4. L'importo delle borse di studio può, per i dottorandi che si recano all'estero, essere aumentato anche per periodi inferiori ad un anno fino ad un massimo del 50% della borsa di studio.

5. I titolari di borse di studio hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di compiere attività studio e di ricerca nell'ambito delle strutture all'uopo destinate. Il Collegio dei docenti, dandone tempestiva comunicazione al Settore Dottorati dell'Ateneo, può disporre l'esclusione dal corso con l'eventuale decadenza della borsa di studio dei dottorandi che sospendano l'attività di ricerca, di studio o la frequenza delle lezioni e/o dei seminari per un periodo superiore a trenta giorni.

6. Il Collegio dei docenti può, inoltre, escludere dal corso i dottorandi previa verifica dei risultati conseguiti. I dottorandi possono sospendere il dottorato di ricerca per un periodo non superiore a due anni per grave e documentata malattia.

7. I posti eventualmente resi disponibili da esclusioni e rinunce possono essere coperti, dal Collegio dei docenti, attingendo dalla graduatoria di merito del concorso.

8. I titolari di borse di studio fermo restando i loro doveri possono svolgere altre attività retribuite, giudicate compatibili dal Collegio dei Docenti fino alla concorrenza di un reddito complessivo personale lordo di Euro 13000,00. Il superamento di tale importo comporta la decadenza del godimento della borsa di studio (limitatamente ai ratei successivi al momento in cui il superamento stesso si sia determinato) e l'applicazione, agli interessati, della tassa prevista per i dottorandi senza borsa.

9. Le borse di studio di cui al presente articolo non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di formazione o di ricerca dei titolari delle borse.

10. Le borse di studio non danno, in ogni caso luogo a valutazioni giuridiche ed economiche ai fini di carriera.
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Coordinatore: Prof. Franco Peracchi
Responsabile: Giovanni La Rosa


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