|
Art. 10 - Borse di studio
1. Ad un numero di iscritti, che può essere rideterminato
annualmente dal Consiglio dei docenti, e pari o superiore,
in ogni caso, alla metà del numero dei partecipanti,
sono erogate borse di studio previa valutazione comparativa del
merito e in caso di parità di merito, in base alla valutazione
della situazione economica determinata ai sensi del decreto del
Presidente del consiglio dei ministri del 30 aprile 1997, e successive integrazioni e modificazioni.
2. Le borse di studio sono assegnate, in generale, dalla commissione per
l'esame di ammissione al momento del completamento delle procedure di ammissione al corso.
Nel caso di borse di studio assegnabili in anni successivi al primo, l'assegnazione
è fatta dal Collegio dei docenti.
3. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio di cui al presente articolo possono essere,
oltre che
a totale o parziale carico dell'Ateneo, anche anche a carico totale o
parziale di enti esterni sulla base di convenzioni. In tale ultimo
secondo caso il cofinanziamento della borsa di studio ammonta al 50% del
totale.
4. L'importo delle borse di studio può,
per i dottorandi che si recano all'estero, essere aumentato anche per
periodi inferiori ad un anno fino ad un massimo del 50% della borsa di
studio.
5. I titolari di borse di studio hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di
compiere attività studio e di ricerca nell'ambito delle strutture all'uopo
destinate. Il Collegio dei docenti, dandone tempestiva comunicazione al Settore
Dottorati dell'Ateneo, può disporre l'esclusione dal corso con l'eventuale decadenza della
borsa di studio dei dottorandi che sospendano l'attività di ricerca, di studio
o la frequenza delle lezioni e/o dei seminari per un periodo superiore a trenta
giorni.
6. Il Collegio dei docenti può, inoltre, escludere dal
corso i dottorandi previa verifica dei risultati conseguiti. I
dottorandi possono sospendere il dottorato di ricerca per un periodo non
superiore a due anni per grave e documentata malattia.
7.
I
posti eventualmente resi disponibili da esclusioni e rinunce possono
essere coperti, dal Collegio dei docenti, attingendo dalla graduatoria
di merito del concorso.
8. I titolari di borse di studio fermo restando i loro doveri possono svolgere
altre attività retribuite, giudicate compatibili dal Collegio dei Docenti fino alla concorrenza di un reddito
complessivo personale lordo di Euro 13000,00. Il superamento di tale importo comporta la decadenza
del godimento della borsa di studio (limitatamente ai ratei successivi al momento in cui il
superamento stesso si sia determinato) e l'applicazione, agli interessati, della tassa prevista per i dottorandi senza
borsa.
9. Le borse di studio di cui al presente articolo non possono essere cumulate con altre borse di
studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse
da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero
l'attività di formazione o di ricerca dei titolari delle borse.
10. Le borse di studio non danno, in ogni caso luogo a
valutazioni giuridiche ed economiche ai fini di carriera.
|