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Art. 11 - Attività didattica sussidiaria o integrativa
1. L'attività di insegnamento costituisce
parte integrante del processo formativo dei dottorandi. Conseguentemente, a partire dal secondo anno di corso,
Le Facoltà, con apposita delibera, possono affidare agli iscritti ai corsi di dottorato una limitata
attività
di supporto alla didattica , tanto all'interno dei corsi di dottorato quanto all'interno dei corsi di diploma o di laurea.
tale attività,
autorizzata dal Coordinatore del corso,
non dovrà in ogni caso, compromettere l'attività di formazione alla ricerca.
La collaborazione didattica deve intendersi come facoltativa e non dà
luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.
Pur essendo, in linea di principio, gratuita essa può
dar luogo all'esonero dal pagamento del contributo per l'accesso e la frequenza.
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