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Art. 12 - Incompatibilità
1. Gli iscritti
al dottorato di ricerca possono svolgere periodi di formazione presso
Università o istituti di ricerca italiani o stranieri
per un periodo non superiore ad un anno. Tale limite non si
applica in presenza di accordi internazionali.
2. L'iscrizione ai corsi di dottorato è incompatibile,
pena líesclusione dal corso, con l'iscrizione ad altri corsi di dottorato presso altra università
o istituto di ricerca italiano o straniero.
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