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Art. 13 - Valutazione
1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento,
e successivamente a scadenza annuale ed entro il 31 dicembre di ogni anno,
il Coordinatore farà pervenire all'ufficio competente dell'Università
una particolareggiata relazione sulla situazione del corso. Detta relazione dovrà riportare,
fra l'altro e per l'ultimo quinquennio, le date effettive di inizio dei corsi e le modalità
del loro svolgimento, informazioni circa l'attività didattica e di ricerca e circa le
ammissioni degli iscritti agli anni successivi al primo, informazioni circa i
tassi di conseguimento del titolo e gli sbocchi occupazionali.
Alla relazione dovrà essere allegata una valutazione scritta
della situazione del corso redatta dal Rappresentante dei
dottorandi.
2. Il Rettore procederà annualmente
alla ripartizione dei fondi destinati alle borse di studio
ed al funzionamento dei corsi di dottorato,
facendo esplicito riferimento alla valutazione comparativa
dei corsi quale emergerà dalla relazione menzionata nel comma precedente.
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