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Art. 14 - Relazione con i corsi di perfezionamento
1. Il
collegio dei docenti può abbreviare, al massimo di un anno, la durata
del corso agli studenti che, risultati vincitori del concorso di
ammissione, abbiano conseguito un titolo di studio post-laurea
specialistico giudicato affine e pertinente dal Collegio stesso e che
sia conseguente a studi di durata almeno annuale.
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