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Art. 5 - Modalità di ammissione ai corsi
1. Possono presentare domanda di ammissione al corso i cittadini italiani o stranieri
che siano in possesso della laurea o che conseguiscano entro la data dellíesame di ammissione la laurea
o titolo equipollente o, in ogni caso, giudicato equivalente dalla commissione per l'esame di ammissione.
2. L'ammissione ai corsi di dottorato avviene sulla base di titoli presentati e di una prova orale e/o scritta,
a giudizio insindacabile di una commissione nominata con decreto del Rettore e composta dal Coordinatore del corso
(o da un suo delegato) e da altri due membri scelti tra i professori appartenenti al Collegio dei docenti.
Il Rettore provvede, altresì, alla nomina di due supplenti. Al termine della prova d'esame la commissione compila una graduatoria
generale di merito. In caso di rinuncia degli aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentra altro candidato
secondo l'ordine della graduatoria.
3. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi
di cooperazione interuniversitaria internazionale la Commissione e le
modalità di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli
accordi stessi.
4. L'Università assicura la pubblicità degli atti delle procedure di valutazione.
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