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Art. 6 - Modalità di conferimento del titolo
1. Il titolo di dottore di ricerca si consegue all'atto del superamento dell'esame
finale che può essere ripetuto una sola volta. L'Università, a richiesta degli interessati,
ne certifica il conseguimento. L'Università assicura inoltre la pubblicità degli atti
delle procedure di valutazione, ivi compresi i giudizi sui singoli candidati. Successivamente al rilascio
del titolo, l'Università provvede al deposito di copia della tesi finale presso le biblioteche
nazionali di Roma e Firenze.
2. Il titolo di dottore di ricerca è conferito con decreto del Rettore
su proposta della Commissione di cui al comma 4
3. La tesi di dottorato può essere redatta, previa autorizzazione del collegio dei docenti,
anche in lingua straniera.
4. La valutazione della tesi di dottorato è demandata ad una commissione
nominata dal Rettore, su indicazione del Collegio dei docenti. Tale Commissione
è composta da tre docenti universitari italiani e stranieri di cui non più di
uno sia componente del Collegio dei Docenti. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali, la commissione
è costituita secondo le modalità previste dagli accordi stessi.
5. Le Commissioni giudicatrici sono convocate dal Rettore
non oltre il trentesimo giorno successivo alla presentazione della tesi
di dottorato e sono tenute a concludere improrogabilmente le valutazioni
entro i successivi due mesi. Le eventuali dimissioni dei componenti
delle Commissioni, adeguatamente motivate, acquistano efficacia all'atto
dell'accoglimento da parte del Rettore.
6. Decorso
il termine di cui al comma 3 senza che la Commissione abbia concluso i
suoli lavori, il Rettore può decretarne la decadenza nominando una
nuova Commissione. Qualora il ritardo sia dovuto a fatto od impedimento
di uno o più componenti la sostituzione riguarda solo tali componenti.
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