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Art. 7 - Risorse finanziarie
1. Le risorse finanziarie disponibili per il funzionamento del corso sono costituite,
oltre che dai fondi di funzionamento erogati dall'Ateneo, dal 90 per cento dei contributi
per l'accesso e la frequenza di cui all'art.9 nonché dal 90 per cento dei contributi
derivanti da eventuali convenzioni con soggetti estranei all'amministrazione universitaria.
2. Il Collegio dei docenti può
stabilire un compenso per i docenti esterni.
Per i docenti interni può essere stabilito
un compenso qualora superino i limiti dell'impegno orario complessivo
previsto per i professori ed i ricercatori dalle rispettive norme, previa dichiarazione
in tal senso del docente interessato. Può essere altresì previsto dal Collegio
dei docenti un compenso per la documentata attività di organizzazione e gestione del corso di dottorato.
3. Possono inoltre essere stipulati, nei limiti delle risorse disponibili, contratti di
diritto privato con qualificati studiosi ed esperti esterni per incarichi di insegnamento, seminari e conferenze. Il
Collegio dei docenti, annualmente, può definire l'ammontare del contributo per
l'accesso la frequenza e può disporre l'esonero (totale o parziale) dai contributi per l'accesso
e la frequenza può attivare borse di studio, anche in variazione di quanto
inizialmente previsto nella proposta di istituzione del corso di dottorato.
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