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Art. 9 - Contributo per l'accesso e la frequenza
1. Gli iscritti sono tenuti al pagamento di un contributo per l'accesso e la
frequenza. I titolari di borsa di studio sono esonerati dal versamento
del contributo di iscrizione e frequenza. Tutti gli iscritti ai corsi di
dottorato di ricerca sono tenuti al versamento del premio assicurativo
per la copertura di infortuni e per responsabilità civile contro terzi
fissato annualmente dagli organi collegiali dell'Ateneo.
2. L'esonero
(totale o parziale) dal contributo per l'accesso e la frequenza può essere annualmente
disposto dal Collegio dei docenti previa valutazione comparativa del merito e,
in caso di parità di merito, in base alla valutazione della situazione economica
determinata ai sensi del decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 30 aprile 1997,
e successive integrazioni e modificazioni. In particolare, l'esonero parziale del contributo per
l'accesso e la frequenza può essere disposto per gli anni di corso successivo al primo per
i dottorandi che intendano frequentare il corso a tempo parziale.
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