Art. 1 - Ambito di applicazione e soggetti interessati
1. Il presente regolamento determina i criteri generali ed i requisiti di idoneità delle sedi ai fini dell'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca.
2. I corsi di dottorato di ricerca sono istituiti da singole università, da università tra loro consorziate o da università convenzionate con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, nonché di strutture e attrezzature idonee.
3. Agli effetti del presente regolamento si intendono:
a. per regolamenti universitari i regolamenti emanati dalle università ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210;
b. per Ministro, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
c. per Ministero, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (MURST);
d. per rettore dellíuniversità, il rettore della singola università o dell'università sede amministrativa del consorzio di cui al comma 2 ovvero ancora dellíuniversità convenzionata con i soggetti pubblici e privati di cui al predetto comma 2.
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