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Art. 8 - Norma finale
1. A decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli articoli da 68 a 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, gli articoli 3 e 7, ad eccezione del comma 2, e all'articolo 8, comma 3, le parole "salvo quanto previsto dall'articolo 3 della presente legge " della legge 30 novembre 1989, n. 398, il decreto del Presidente della Repubblica n. 387 del 3 ottobre 1997 e ogni altra disposizione incompatibile con il regolamento medesimo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. Eķ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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