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Art. 11 - Borse di studio
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Le borse di studio, il cui numero è indicato per ciascun corso di dottorato al precedente articolo 1, vengono assegnate secondo l'ordine definito nelle rispettive graduatorie di merito formulate dalle commissioni giudicatrici.
Il numero delle borse di studio indicate nel predetto articolo potrà
subire un incremento qualora, prima dell'espletamento delle procedure
concorsuali, vengano attivati nuovi posti aggiuntivi finanziati da enti
esterni o un decremento qualora non vengano confermate le convenzioni
relative alle borse finanziate da enti esterni. In presenza di una o più borse di studio con tema di ricerca vincolato, o finanziata da enti esterni la attribuzione delle predette borse di studio e di quelle dell'ateneo ai vincitori viene definita dalla commissione giudicatrice secondo l'ordine di graduatoria (per esempio: la commissione può assegnare, in presenza di due borse complessive, di cui una dell'ateneo e una di un ente esterno, al primo in graduatoria una borsa finanziata da ente esterno e al secondo una borsa dell'ateneo). La borsa di studio viene erogata esclusivamente a coloro che non possiedono un reddito annuo superiore all'importo di € 13.000. La perdita del diritto alla borsa di studio decorre dal giorno del superamento del limite di reddito. L'importo annuale della borsa di studio è di € 12445,01, comprensivo del contributo previdenziale INPS a gestione separata e della quota annuale assicurativa a carico del percettore della borsa. L'importo della borsa di studio è aumentato per eventuali periodi di soggiorno all'estero nella misura del 50% per un periodo massimo della metà della durata del corso di dottorato di ricerca. Il pagamento della borsa viene effettuato in rate mensili posticipate. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato, non può chiedere di fruirne una seconda volta. |
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Coordinatore:
Prof. Franco Peracchi Responsabile: Giovanni La Rosa |
giovanni.larosa@uniroma2.it
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