Dottorati
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Art. 13 - Obblighi dei dottorandi
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I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di compiere attività di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture indicate dal collegio dei docenti e/o dal coordinatore. Il coordinatore può disporre l'esclusione dal corso, con l'eventuale decadenza dalla borsa di studio dei dottorandi che sospendano l'attività di ricerca, di studio o la frequenza delle lezioni e/o dei seminari per un periodo superiore a trenta giorni. Il collegio dei docenti può, inoltre, escludere dal corso i dottorandi, previa verifica dei risultati conseguiti. I dottorandi possono sospendere il dottorato di ricerca, per un periodo non superiore a un anno per maternità, servizio militare e grave e documentata malattia. I vincitori dei concorsi di dottorato hanno l'obbligo, entro quindici giorni dalla presentazione dei documenti di rito al settore dottorati dell'ateneo di concordare con il coordinatore l'attività di studio e di ricerca e l'inizio dell'attività pena l'esclusione dal corso. |
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Coordinatore:
Prof. Franco Peracchi Responsabile: Giovanni La Rosa |
giovanni.larosa@uniroma2.it
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