Dottorati
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Art. 13 - Obblighi e diritti dei dottorandi
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I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di compiere attività di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture indicate dal collegio dei docenti e/o dal coordinatore. Il coordinatore può disporre l'esclusione dal corso, con l'eventuale decadenza dalla borsa di studio dei dottorandi che sospendano l'attività di ricerca, di studio o la frequenza delle lezioni e/o dei seminari per un periodo superiore a trenta giorni. Il collegio dei docenti può, inoltre, escludere dal corso i dottorandi, previa verifica dei risultati conseguiti. I dottorandi possono sospendere il dottorato di ricerca, per un periodo non superiore a un anno per maternità, servizio militare e grave e documentata malattia. I vincitori dei concorsi di dottorato hanno l'obbligo, entro quindici giorni dalla presentazione dei documenti di rito al settore dottorati dell'ateneo di concordare con il coordinatore l'attività di studio e di ricerca e l'inizio dell'attività pena l'esclusione dal corso. Ai sensi dell'art. 2 della L. 13 agosto 1984 n. 476 come modificato dall'art. 52, comma 57, della L. 28 dicembre 2001 n. 448 il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca č collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. Il periodo di congedo straordinario č utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio o di rinunzia a questa, l'interesato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale č instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessa per volontā del dipendente nei due anni sucessivi č dovuta la ripetizione degli importi corrisposti. Ai sensi dell'art. 4 u.c. della L. 3 luglio 1998 n. 210 i dottorandi possono esercitare una limitata attivitā didattica sussidiaria o integrativa, che non deve in ogni caso compromettere l'attivitā di formazione alla ricerca. La collaborazione didattica č facoltativa, senza oneri per l'Ateneo e non dā luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Universitā. I vincitori di concorso che svolgano la loro attivitā presso cliniche universitarie potranno essere impiegati, a domanda, nella attivitā assistenziale. In tal caso sarā richiesto l'obbligo di una copertura assicurativa contro i rischi professionali. |
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Coordinatore:
Prof. Franco Peracchi Responsabile: Giovanni La Rosa |
giovanni.larosa@uniroma2.it
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