Il capitolo 242 dell'editto riguarda esclusivamente la monetazione definendo i termini legali per l'emissione delle monete stesse : "si quis sine iussionem (sic) regis aurum figuraverit aut moneta confixerit, manus ei incidatur."
Il sovrano avoca, quindi, a sè ogni decisione in materia monetaria ribadendo il proprio diritto di controllo.