IL CONSIGLIO DELLA FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA DELLA UNIVERSITA’ DI ROMA TOR VERGATA

 

Richiamate le delibere adottate in data 25.3 e 8.7.1998 e la relazione approvata il 22.4.1998 in tema di corso di laurea in Giurisprudenza e delle scuole biennali per le professioni legali.

Rileva

a) che nell’interesse degli studenti, l’introduzione del diploma di primo livello esige una individuazione affidabile degli sbocchi professionali dallo stesso dischiusi, la quale, richiedendo la modifica di norme legislative, sfugge alla disponibilità della fonte regolamentare;

b) che la disciplina delle scuole di specializzazione per l’accesso alla magistratura ordinaria non può non essere complementare a quella dell’intero ordine degli studi della Facoltà di Giurisprudenza;

c) che la normativa posta dal decreto legislativo n. 398/1997 e dal regolamento interministeriale trasmesso al Ministro di Grazia e Giustizia il 16.11.1998 è stata elaborata nel quadro del vigente ordine degli studi, il quale prevede come unico titolo rilasciato dalla Facoltà il diploma di laurea, al termine di un corso quadriennale, i cui contenuti sono fissati dalla tabella ministeriale del 1994;

d) che, conseguentemente, l’eventuale riforma dell’ordine degli studi, con l’introduzione di un corso triennale di primo livello e di un corso biennale di secondo livello, comporterebbe la necessità di modificare l’attuale disciplina delle scuole forensi la cui attivazione fin dal prossimo anno accademico va viceversa sollecitata e garantita nella permanenza del contesto normativo vigente;

e) che la necessità sopraindicata sarà resa assolutamente imprescindibile dalla circostanza che il diploma di secondo livello è finalizzato, in modo pressoché esclusivo, all’esercizio delle professioni legali ed è condizione necessaria ai fini dell’accesso alle scuole di specializzazione ad esse preordinate;

f) che in sede di revisione della disciplina dettata per le scuole predette non può non prendersi in considerazione l’esigenza di ridurre di un anno la durata della scuola di specializzazione, per le seguenti ragioni:

1) perché anche per effetto delle direttive volte a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica (Direttiva 98/5/CE e Direttiva 77/249/CE), senza tale riduzione i giuristi italiani sarebbero gravemente penalizzati rispetto ai loro colleghi europei in conseguenza di un ritardato ingresso nel mercato professionale;

2) perché l’eccessiva durata complessiva del corso degli studi danneggerebbe i più capaci e meritevoli tra gli studenti, i quali sono oggi in grado di laurearsi nel rispetto della durata legale del corso e sono, conseguentemente, in condizione di partecipare alle successive selezioni in tempi più brevi di quanto consentirebbe il sistema risultante dall’introduzione dei due livelli e dal mantenimento della durata biennale delle scuole;

Ribadisce le riserve precedentemente espresse sull’introduzione del numero chiuso per le scuole di specializzazione, la quale, non solo è fortemente penalizzante per gli studenti, riducendo enormemente il "valore di mercato" della laurea conseguita al termine degli studi universitari, ma è anche costituzionalmente illegittima, per violazione dell’art. 76 Cost., in quanto sprovvista di qualsiasi fondamento nei principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delega (art. 17, comma 113, l. n. 127/1997);

Considera ingiustificabile ed estremamente preoccupante che, ai fini dell’elaborazione dei decreti d’area, l’area giuridica sia stata ricompresa in una macro-area corrispondente a cinque Facoltà universitarie: Giurisprudenza, Sociologia, Scienze politiche, Economia e Statistica, rilevando che, per effetto di tale accorpamento, dei sei componenti del gruppo di lavoro incaricato di predisporre la relativa bozza, solo due (ancorché valorosissimi) siano professori in materie giuridiche;

Segnala le incongruenze e le lacune presenti nelle bozze di regolamento elaborate, rilevando quanto segue:

a) Laurea breve:

1) ritiene eccessivi 27 crediti riservati alle attività formative extra-giuridiche, perchè la compressione in un corso triennale della formazione necessaria allo svolgimento di gran parte della attività a cui attualmente si accede con la laurea in Giurisprudenza non permette di sottrarre spazio alle discipline giuridiche (formative di base, caratterizzanti ed integrative);

2) propone, infine, che le scelte autonome dello studente vadano contenute nell’ambito delle aree disciplinari indicate alle lettere A, B e C del documento e vadano assicurate mediante l’offerta di un ventaglio di materie opzionali nelle stesse comprese;

b) Laurea di secondo livello:

1) considera ingiustificabile la mancata conservazione di tutti gli insegnamenti denominati caratterizzanti (e la conseguente scomparsa del diritto costituzionale e del diritto internazionale, nonostante la loro incontestabile valenza professionale);

2) considera incomprensibile la mancata espressa previsione, tra le materie da impartire obbligatoriamente, del diritto delle Comunità europee, nonostante il crescente rilievo professionale che lo stesso assume per effetto dell’intensificarsi del processo d’integrazione;

c) Scuole forensi:

1) ribadisce la sua ferma opposizione ad un sistema di selezione affidato a quesiti a risposta multipla elaborati dal Ministero, il quale, oltre che manifestamente incompatibile con le esigenze di una selezione "post lauream", è illegittimo, perché lesivo della posizione costituzionalmente riservata alle Università, non a caso qualificate "istituzioni di alta cultura", e perché è sprovvisto di qualsiasi copertura nella legge di delega;

2) considera incompatibile con la libertà d’insegnamento garantita dall’art. 33, comma 1, Cost. la previsione (art. 6, comma 2) in forza della quale, in caso di sdoppiamento dei corsi, "uno dei docenti della stessa disciplina assicura le funzioni di coordinamento";

3) ritiene ingiustificabile la mancata inclusione, tra gli approfondimenti teorici e giurisprudenziali del primo anno (area A), di quelli relativi alle seguenti materie: diritto costituzionale, diritto internazionale, diritto tributario;

Rilevato che una riforma affrettata produrrebbe danni irreparabili a carico degli studenti, tanto più se si considera che i numerosi profili di illegittimità sopra segnalati ne esporrebbero parti essenziali alla spada di Damocle dell’annullamento in sede giurisdizionale;

Rivolge

al Ministro il presente invito a tenere nel debito conto i motivati rilievi di cui sopra, confermando la propria disponibilità ad offrire piena collaborazione all’elaborazione delle linee di riforma.

 

DEMANDA

 

al Preside di comunicare la presente mozione in ogni forma opportuna al Ministro, al Presidente del CUN e al Presidente della Conferenza dei Presidi di Giurisprudenza.