DIPARTIMENTO Entrate
L'art. 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall'art. 3, comma 1, decreto legislativo n. 314, del 2 settembre 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 188/L alla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 1997, prevede che, ai fini della determinazione della base imponibile Irpef del reddito di lavoro dipendente, "per gli autoveicoli indicati nell'art. 54, comma 1, lettere a), c) e m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente". Al riguardo si rende noto che le citate tabelle elaborate dall'ACI, concernenti i costi di percorrenza totale corrispondenti a 15.000 chilometri da utilizzare per il periodo d'imposta 1999, sono state pubblicate nel Supplemento straordinario del Bollettino Ufficiale del Ministero delle Finanze del mese di dicembre 1998 con la seguente titolazione: "Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI - Art. 48, comma 4, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917". ALLEGATO (Omissis) |
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