MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 7 settembre 1999
Attivazione dell'ufficio delle entrate di Orvieto e
soppressione di taluni uffici finanziari
(G.U. n. 216, 14 settembre 1999, Serie Generale)
IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento delle entrate
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni
e integrazioni;
Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione
del Ministero delle finanze;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, recante
il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 21 dicembre 1996, n. 700, ed in
particolare l'art. 2, comma 3, e l'art. 6, comma 3, con i quali si è proceduto
all'individuazione degli uffici delle entrate e delle relative circoscrizioni
territoriali nonché all'enucleazione delle funzioni degli uffici stessi;
Visto l'art. 16, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 29 del 1993,
così come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80,
che individua tra le funzioni dei titolari di uffici dirigenziali generali anche
l'adozione di atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale;
Visto il decreto direttoriale 21 giugno 1999 con il quale, al fine di agevolare
lo smaltimento dell'arretrato relativo al controllo formale delle dichiarazioni
I.V.A., si è stabilito di mantenere tale attività presso gli uffici I.V.A.
ancora operanti e di trasferirla, una volta soppressi i predetti uffici,
esclusivamente agli uffici delle entrate dei capoluoghi provinciali, consentendo
così agli altri uffici delle entrate di nuova attivazione di dedicarsi
all'esecuzione dei controlli sostanziali;
Ritenuto di procedere all'attivazione dell'ufficio delle entrate di Orvieto;
Decreta:
Art. 1.
1. L'ufficio delle entrate di Orvieto è attivato il 10 settembre 1999.
Contestualmente all'attivazione della nuova struttura sono soppressi gli uffici
delle imposte dirette e del registro operanti nella predetta località nonché
l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di Terni e la locale sezione staccata
della direzione regionale delle entrate.
2. Alla data di soppressione dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto
di Terni, i provvedimenti di competenza di tale ufficio in materia di controllo
formale delle dichiarazioni I.V.A. per le annualità fino al 1996, nonché i
conseguenti adempimenti, sono esercitati dall'ufficio delle entrate di Terni. Il
presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.