INDICE IMPOSTE (DRE/RISCOSS)

al 31/5/1999

Nome del file

Descrizione

E4-042A9.DOC

63480/96 - Rimborso di imposta a società cessate

E5-066A8.DOC

33072/95 - Cessione d’azienda

E6-092A6.DOC

63388/94 - Mancato versamento per illecito del professionista: aspetti penali

dre/riscoss/E6-092A6.DOC

63388/94

Quesito

Ci permettiamo di sottoporVi il seguente quesito di cui attendiamo una Vostra cortese risposta.

La società ..................................... con sede in Corsico (Mi) Via V. Monti n° 10, in data 14.1.1993, versava al proprio commercialista la somma di L. 4.750.000 per il pagamento entro il 15.1.1993 presso la competente Esattoria della ritenuta d’acconto per gli emolumenti percepiti dalla Signora ................................ nel mese di Dicembre 1992.

Tale somma non veniva versata dal commercialista in tempo utile, ma bensì in due soluzioni di comodo la prima in data 11.8.1993 (un decimo del dovuto) e la seconda in data 27.10.1993 (per la rimanenza).

Stabilito che la ritardata operazione comporta il pagamento di una sanzione amministrativa di L. 2.375.000 gravata di interessi di L. 325.000 e che tale sanzione viene addebitata (in seguito a precisi accordi) al commercialista la Signora ....................... e con Lei la società ...................... teme anche un possibile risvolto in sede giudiziaria in quanto sulla competente dichiarazione (mod. 740) ha dichiarato di aver effettuato un versamento che in realtà è avvenuto solo dopo la presentazione della stessa.

Pertanto si chiede cortesemente se tale timore può avere un sostanziale fondamento o se il pagamento delle sanzioni addizionate degli interessi sanerà l’inadempienza.

Grati per una Vostra cortese risposta porgiamo cordiali saluti.

Risposta

II.DD. Ritardato versamento di ritenute per comportamento illecito del professionista. Risvolti penalmente rilevanti

Con la nota suindicata è stato chiesto il parere di questa Direzione in merito ai risvolti di carattere penale derivanti dal tardivo versamento di ritenute alla fonte effettuate da una società. La società, in data 14.1.1993 forniva al proprio commercialista la somma di Lire 4.750.000 per il pagamento, entro il 15.1.1993 presso la competente Esattoria della ritenuta d’acconto sugli emolumenti corrisposti nel mese di dicembre 1992. Il professionista non ottemperava al versamento in tempo utile, ma effettuava i pagamenti in due momenti distinti versando una parte dell’importo in data 11.8.1993 e l’altra parte in data 27.10.1993.

Da tale comportamento scaturiva la sanzione irrogata dall’ufficio in misura di 2.375.000 gravata di interessi di L. 325.000 che veniva addebitata, in seguito a precisi accordi, al professionista. Viene chiesto quindi se, da tale comportamento possano scaturire conseguenze di carattere penale in capo alla società o al soggetto nei confronti del quale è stata operata la ritenuta.

Nel caso in esame, il versamento della ritenuta, pur se tardivo, è avvenuto entro il termine di presentazione della dichiarazione modello 770, fissato, per l’anno di imposta 1992, nel 31.10.1993. Si è reso quindi applicabile il comma 1 dell’articolo 92 del DPR 602/73 con l’irrogazione della soprattassa del 50% maggiorata degli interessi legali. Il caso in esame, non rientra nelle fattispecie penalmente rilevanti previste nella legge n. 516/82 con riguardo all’omesso versamento, oltre i limiti fissati dalla norma, delle ritenute operate. Presupposto per la rilevanza penale del comportamento è dunque l’omesso e non il ritardato versamento delle ritenute stesse, purchè intervenuto entro il termine di presentazione della dichiarazione modello 770.

Si rammenta inoltre che, recentemente, la legge n. 423 dell’11 ottobre 1995 ha introdotto delle forme di tutela del contribuente nelle ipotesi di illecito comportamento del professionista iscritto in albi.

dre/riscoss/e5-066a8.DOC

33072/95

Quesito

II.DD. - Cessione d’azienda - Responsabilità del cessionario per le imposte dovute sulla plusvalenza realizzata con la cessione.

 

Risposta

Con la nota sopraindicata si chiede se, ai sensi dell’art. 66 del D.P.R. n. 602/73, la responsabilità del cessionario d’azienda per le imposte sui redditi dovute dai precedenti titolari dell’azienda ceduta, si estenda anche alle imposte che derivano dalle plusvalenze realizzate con la cessione.

In proposito si osserva che con l’entrata in vigore del D.P.R. 917/86 il legislatore ha modificato il precedente regime stabilendo che anche le plusvalenze da avviamento concorrono a formare il reddito d’impresa.

L’art. 54 stabilisce, infatti, che "concorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso".

A seguito di tale variazione normativa, deve ritenersi superata l’interpretazione fornita dalle precedenti risoluzioni ministeriali (nota del 31/8/1965 n. 467696 della Direzione Imposte Dirette e R.M. 15/283 del 9/2/1982) le quali escludevano che vi fosse una responsabilità del cessionario per le imposte dovute dal cedente su quanto realizzato a titolo di avviamento.

Si specifica al riguardo che la tesi ministeriale era avvalorata dall’art. 54 del D.P.R. 29/9/1973 n. 597 che escludeva che il valore di avviamento avesse natura di reddito d’impresa.

Pertanto, a parere di questa Direzione, la responsabilità del cessionario è da ritenersi estesa anche alle imposte sui redditi che derivano dalle plusvalenze da avviamento realizzate con la cessione.

dre/riscoss/e4-042a9.doc

DRE LOMBARDIA - SERVIZIO I°, DIVISIONE I^

Prot. n. 63480/96

 

Oggetto: II.DD. Rimborso di imposta a società cessate. Quesito

Con la nota sopra evidenziata la S.V. ha chiesto di conoscere con quali modalità il liquidatore di una società a responsabilità limitata possa ottenere il rimborso di crediti Irpeg e Ilor relativi al periodo di imposta 1987.

Con la circolare n. 254/E del 19.9.1997, il Ministero delle Finanze si è espresso in ordine alla individuazione dei soggetti legittimati a riscuotere i rimborsi relativi alle imposte dirette spettanti alle società di capitali cessate. Nella citata circolare viene esplicitamente affermato che il soggetto a cui legittimamente l'Amministrazione Finanziaria può erogare il rimborso è anche l'ex liquidatore delle società di capitali cessate. Questi, infatti, pur non essendo il soggetto titolare del rapporto obbligatorio che ha generato il credito, è l'unico soggetto legittimato a definire tutti i rapporti giuridici a contenuto patrimoniale posti in essere dalla società durante la sua esistenza. L'ex liquidatore potrà riscuotere il rimborso producendo idonea documentazione comprovante la propria carica, nonché copia del bilancio finale attestante l'avvenuta liquidazione ritualmente depositato presso la Cancelleria del Tribunale, da cui risulti il credito verso l'Erario. A tale documentazione si potrà eventualmente supplire con atto di autocertificazione emesso ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

 

 

 

 

 

 
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Aggiornato il: 11 novembre 1999