Risoluzione 120 del 20.07.99

OGGETTO Art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Compensazione di crediti risultanti dalla dichiarazione dei sostituti d'imposta relativa a interessi, altri redditi di capitale e redditi diversi, di cui al quadro RZ del modello Unico 1999.

TESTO 

All'Associazione Bancaria Italiana - ROMA All'Ascotributi - ROMA Alle Poste Italiane S.p.A. - ROMA Alla Sogei - ROMA Al Segretariato Generale Ufficio per l'informazione del contribuente --------------------------------- Sono pervenute alla Scrivente alcune richieste di chiarimenti in merito alle modalita' di recupero, tramite l'istituto della compensazione, di versamenti di ritenute relative a redditi di capitale e redditi diversi, da indicare nel quadro RZ del modello Unico, effettuati dal sostituto d'imposta indebitamente o in eccesso rispetto a quanto dovuto. Al riguardo si richiama preliminarmente il contenuto della risoluzione n. 92/E dell'8 giugno 1999, con la quale e' stato chiarito che, a partire dall'anno 1999, tutti i crediti di ritenute alla fonte risultanti dal modello di dichiarazione 770 possono essere utilizzati dal sostituto d'imposta in compensazione, tramite il modello F24, per il versamento di eventuali debiti. Cio' premesso, si precisa che tale facolta' e' esercitabile anche con riferimento ai crediti risultanti dalla dichiarazione dei sostituti d'imposta relativa a interessi, altri redditi di capitale e redditi diversi, di cui al quadro RZ del modello Unico 1999. Per quanto riguarda le modalita' di compilazione del modello F24, si fa presente che il codice-tributo da utilizzare e' il 1678, denominato "Eccedenze di versamenti di ritenute di imposte erariali da utilizzare in compensazione - Art. 1, comma 2, D.P.R. n. 445/1997", gia' istituito con la risoluzione sopra citata, in corrispondenza del quale occorre indicare l'anno d'imposta cui inerisce il versamento in eccesso, nella forma "AAAA".

 
 
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Copyright © 1999 Claudio Carpentieri
Aggiornato il: 06 novembre 1999