Roma, in data 08.10.99

DIPARTIMENTO Entrate
Risoluzione n.153


 

                              Alla Direzione Regionale delle Entrate          
                              per la Lombardia                                
                     ----------------------------                             
        Con lettera   del   5   luglio   1999, lo studio associato indicato in
oggetto, ha chiesto il parere della scrivente in merito all'individuazione del
soggetto tenuto  all'applicazione della ritenuta d'acconto di cui all'articolo
27 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 su dividendi di fonte italiana erogati
per il tramite di societa' fiduciarie.                                        
        In particolare,    nel    caso    di   societa' fiduciaria che detiene
partecipazioni non   qualificate per conto di persone fisiche residenti, viene
chiesto di   conoscere  quali delle due seguenti soluzioni sia quella corretta
alla luce delle disposizioni vigenti in materia:                              
1. la   societa'   emittente corrisponde i dividendi per l'intero importo alla
societa' fiduciaria senza operare alcuna ritenuta. Quest'ultima viene, invece,
applicata dalla   fiduciaria, dietro espressa richiesta da parte delle persone
fisiche, percettori finali del dividendo;                                     
2. la   societa'  fiduciaria comunica alla societa' emittente che i percettori
finali dei   dividendi sono persone fisiche residenti e che i dividendi stessi
sono relativi   a   partecipazioni   non qualificate. Pertanto, e' la societa'
erogante ad effettuare direttamente la ritenuta, mentre la societa' fiduciaria
incassa i   dividendi  al netto della ritenuta, attribuendoli, a sua volta, ai
possessori delle partecipazioni.                                              
        Lo studio  istante ha chiesto, infine, quale sia la procedura che deve
essere adottata   nel   caso   in   cui   la soluzione corretta non sia quella
illustrata nel punto sub 1.                                                   
        Al riguardo,   occorre   premettere   che  l'articolo 27 del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'articolo 12, comma 4, del decreto
legislativo 21    novembre    1997,    n.  461, ha profondamente modificato la
disciplina relativa  alla tassazione dei dividendi, sopprimendo, come noto, la
ritenuta a   titolo   d'acconto ed introducendo un regime di ritenuta a titolo
d'imposta per gli utili attribuiti alle persone fisiche residenti.            
        In particolare,   con   riferimento  ai dividendi relativi ad azioni o
quote di   societa' ed enti commerciali residenti, ossia ai dividendi di fonte
italiana, la richiamata disposizione ora prevede l'applicazione da parte delle
predette societa' o enti di una ritenuta, nella misura del 12,50 per cento, al
momento della    effettiva    corresponsione    degli  utili. Tale ritenuta va
effettuata sugli   utili   corrisposti   alle   persone fisiche in relazione a
partecipazioni non rilevanti (ai sensi dell'articolo 81, comma 1, lett. c-bis)
del Tuir)   che   non  siano relative ad imprese commerciali (nonche', in ogni
caso, ai fondi pensione e ai fondi immobiliari).                              
        La chiara   formulazione   normativa   porta   a ritenere che prima di
applicare la   ritenuta a titolo d'imposta la societa' o l'ente emittente deve
acquisire le attestazioni dalle quali risultino le condizioni fissate (e cioe'
che la   partecipazione  non e' rilevante e che non e' relativa ad una impresa
commerciale individuale).    In    assenza    di queste attestazioni il regime
sostitutivo non   puo' trovare piu' applicazione ed il sostituto d'imposta non
deve applicare alcuna ritenuta.                                               
        Inoltre, per   effetto   di quanto disposto dal successivo comma 5 del
medesimo articolo   27,   se  la persona fisica ne fa richiesta all'atto della
riscossione, gli   utili   vengono percepiti senza alcuna ritenuta anche se il
socio non   e' titolare di una partecipazione rilevante in societa'. Tuttavia,
tale possibilita'   e' ammessa esclusivamente per le persone fisiche residenti
titolari di    azioni    nominative    o    da quote o soci di banche popolari
cooperative.                                                                  
        Pertanto, dalla   lettura   della   norma si evince chiaramente che e'
sempre e   soltanto   il soggetto che corrisponde gli utili - ossia i soggetti
indicati nell'articolo   87, comma 1, lettere a), e b), del D.P.R. 22 dicembre
1986, n.   917   (Tuir)   -  che e' tenuto all'applicazione della ritenuta sui
dividendi. A   tal  fine, le societa' fiduciarie devono comunicare ai predetti
soggetti la   sussistenza   o   meno   dei requisiti richiesti dalla norma per
l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta.                             
        Si esclude,   quindi,  che la soluzione prospettata al punto sub 1 sia
corretta, considerato   che la societa' fiduciaria non ha titolo per applicare
la ritenuta in parola.                                                        
        E' il   caso di precisare che, in ogni caso, la societa' fiduciaria e'
tenuta alla   compilazione   del   quadro   SK del modello 770, riguardante la
comunicazione dei   dati relativi ai percettori di utili azionari, nonche' dei
dati relativi    ai    soggetti    che  partecipano all'assemblea ordinaria di
approvazione del   bilancio.  Come noto, tale comunicazione sostituisce quella
che doveva   essere   effettuata   allo Schedario generale dei titoli azionari
attraverso i modelli RAD.                                                     
        Il suddetto    adempimento    discende    dalla disposizione contenuta
nell'articolo 1,   comma 1, del decreto ministeriale 4 febbraio 1998, la quale
stabilisce che   sono tenuti alla presentazione del quadro SK tutti i soggetti
che in   precedenza   erano  tenuti ad effettuare le comunicazioni di cui alla
legge 29   dicembre   1962,   n.   1745.  Tra questi ultimi soggetti, infatti,
rientrano anche    le    societa'   fiduciarie, con riferimento agli effettivi
proprietari delle azioni.                                                     
        Con riferimento,  infine, agli adempimenti necessari per correggere il
comportamento adottato,    si    fa    presente che la societa' emittente puo'
avvalersi delle disposizioni contenute nell'articolo 3 del decreto legislativo
21 luglio   1999,  n. 259 (in G.U. n. 181 del 4.8.1999) le quali consentono di
regolarizzare gli   omessi,   i   ritardati  e gli insufficienti versamenti di
imposte sostitutive   e   di  ritenute che si sono verificati in sede di prima
applicazione del  decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 e per i quali i
termini sono   scaduti   alla data del 21 giugno 1999. Tali versamenti possono
essere regolarizzati   entro   il   31   ottobre 1999 versando le imposte ed i
relativi interessi calcolati al tasso legale.                                 
        La richiamata   norma, quindi, consente di regolarizzare le omissioni,
ritardi o    irregolarita'    commesse   nell'esecuzione di tutti i versamenti
derivanti dal decreto legislativo n. 461 del 1997 senza applicazione di alcuna
sanzione ma   solo degli interessi da calcolare giorno per giorno. Al riguardo
si ricorda   che   il   tasso di interesse da computare in aumento del tributo
dovuto deve  essere applicato nella misura del 5 per cento fino al 31 dicembre
1998 e nella misura del 2,5 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1999, ai sensi
del decreto del Ministro del tesoro del 10 dicembre 1998, n. 10714.           
        Si fa presente, infine, che la societa' fiduciaria che ha erroneamente
applicato e   versato la suddetta ritenuta a titolo d'imposta puo' chiedere il
rimborso del   relativo   importo  o utilizzarlo in compensazione ai sensi del
decreto legislativo   9   luglio   1997,  n. 241, e successive modificazioni e
integrazioni.                                                                 
        Si prega   codesta   Direzione Regionale di far conoscere il contenuto
della presente allo Studio interessato.                                       

 
 
 
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Aggiornato il: 13 novembre 1999