DIPARTIMENTO Entrate
Alla Direzione Regionale delle Entrate per la Lombardia ---------------------------- Con lettera del 5 luglio 1999, lo studio associato indicato in oggetto, ha chiesto il parere della scrivente in merito all'individuazione del soggetto tenuto all'applicazione della ritenuta d'acconto di cui all'articolo 27 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 su dividendi di fonte italiana erogati per il tramite di societa' fiduciarie. In particolare, nel caso di societa' fiduciaria che detiene partecipazioni non qualificate per conto di persone fisiche residenti, viene chiesto di conoscere quali delle due seguenti soluzioni sia quella corretta alla luce delle disposizioni vigenti in materia: 1. la societa' emittente corrisponde i dividendi per l'intero importo alla societa' fiduciaria senza operare alcuna ritenuta. Quest'ultima viene, invece, applicata dalla fiduciaria, dietro espressa richiesta da parte delle persone fisiche, percettori finali del dividendo; 2. la societa' fiduciaria comunica alla societa' emittente che i percettori finali dei dividendi sono persone fisiche residenti e che i dividendi stessi sono relativi a partecipazioni non qualificate. Pertanto, e' la societa' erogante ad effettuare direttamente la ritenuta, mentre la societa' fiduciaria incassa i dividendi al netto della ritenuta, attribuendoli, a sua volta, ai possessori delle partecipazioni. Lo studio istante ha chiesto, infine, quale sia la procedura che deve essere adottata nel caso in cui la soluzione corretta non sia quella illustrata nel punto sub 1. Al riguardo, occorre premettere che l'articolo 27 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, ha profondamente modificato la disciplina relativa alla tassazione dei dividendi, sopprimendo, come noto, la ritenuta a titolo d'acconto ed introducendo un regime di ritenuta a titolo d'imposta per gli utili attribuiti alle persone fisiche residenti. In particolare, con riferimento ai dividendi relativi ad azioni o quote di societa' ed enti commerciali residenti, ossia ai dividendi di fonte italiana, la richiamata disposizione ora prevede l'applicazione da parte delle predette societa' o enti di una ritenuta, nella misura del 12,50 per cento, al momento della effettiva corresponsione degli utili. Tale ritenuta va effettuata sugli utili corrisposti alle persone fisiche in relazione a partecipazioni non rilevanti (ai sensi dell'articolo 81, comma 1, lett. c-bis) del Tuir) che non siano relative ad imprese commerciali (nonche', in ogni caso, ai fondi pensione e ai fondi immobiliari). La chiara formulazione normativa porta a ritenere che prima di applicare la ritenuta a titolo d'imposta la societa' o l'ente emittente deve acquisire le attestazioni dalle quali risultino le condizioni fissate (e cioe' che la partecipazione non e' rilevante e che non e' relativa ad una impresa commerciale individuale). In assenza di queste attestazioni il regime sostitutivo non puo' trovare piu' applicazione ed il sostituto d'imposta non deve applicare alcuna ritenuta. Inoltre, per effetto di quanto disposto dal successivo comma 5 del medesimo articolo 27, se la persona fisica ne fa richiesta all'atto della riscossione, gli utili vengono percepiti senza alcuna ritenuta anche se il socio non e' titolare di una partecipazione rilevante in societa'. Tuttavia, tale possibilita' e' ammessa esclusivamente per le persone fisiche residenti titolari di azioni nominative o da quote o soci di banche popolari cooperative. Pertanto, dalla lettura della norma si evince chiaramente che e' sempre e soltanto il soggetto che corrisponde gli utili - ossia i soggetti indicati nell'articolo 87, comma 1, lettere a), e b), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir) - che e' tenuto all'applicazione della ritenuta sui dividendi. A tal fine, le societa' fiduciarie devono comunicare ai predetti soggetti la sussistenza o meno dei requisiti richiesti dalla norma per l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta. Si esclude, quindi, che la soluzione prospettata al punto sub 1 sia corretta, considerato che la societa' fiduciaria non ha titolo per applicare la ritenuta in parola. E' il caso di precisare che, in ogni caso, la societa' fiduciaria e' tenuta alla compilazione del quadro SK del modello 770, riguardante la comunicazione dei dati relativi ai percettori di utili azionari, nonche' dei dati relativi ai soggetti che partecipano all'assemblea ordinaria di approvazione del bilancio. Come noto, tale comunicazione sostituisce quella che doveva essere effettuata allo Schedario generale dei titoli azionari attraverso i modelli RAD. Il suddetto adempimento discende dalla disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 4 febbraio 1998, la quale stabilisce che sono tenuti alla presentazione del quadro SK tutti i soggetti che in precedenza erano tenuti ad effettuare le comunicazioni di cui alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745. Tra questi ultimi soggetti, infatti, rientrano anche le societa' fiduciarie, con riferimento agli effettivi proprietari delle azioni. Con riferimento, infine, agli adempimenti necessari per correggere il comportamento adottato, si fa presente che la societa' emittente puo' avvalersi delle disposizioni contenute nell'articolo 3 del decreto legislativo 21 luglio 1999, n. 259 (in G.U. n. 181 del 4.8.1999) le quali consentono di regolarizzare gli omessi, i ritardati e gli insufficienti versamenti di imposte sostitutive e di ritenute che si sono verificati in sede di prima applicazione del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 e per i quali i termini sono scaduti alla data del 21 giugno 1999. Tali versamenti possono essere regolarizzati entro il 31 ottobre 1999 versando le imposte ed i relativi interessi calcolati al tasso legale. La richiamata norma, quindi, consente di regolarizzare le omissioni, ritardi o irregolarita' commesse nell'esecuzione di tutti i versamenti derivanti dal decreto legislativo n. 461 del 1997 senza applicazione di alcuna sanzione ma solo degli interessi da calcolare giorno per giorno. Al riguardo si ricorda che il tasso di interesse da computare in aumento del tributo dovuto deve essere applicato nella misura del 5 per cento fino al 31 dicembre 1998 e nella misura del 2,5 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1999, ai sensi del decreto del Ministro del tesoro del 10 dicembre 1998, n. 10714. Si fa presente, infine, che la societa' fiduciaria che ha erroneamente applicato e versato la suddetta ritenuta a titolo d'imposta puo' chiedere il rimborso del relativo importo o utilizzarlo in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Si prega codesta Direzione Regionale di far conoscere il contenuto della presente allo Studio interessato. |
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