Novità della settimana

Dal 12.1.1999 al 18.1.1999

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Sommario

RIFORMA DRAGHI – REQUISITI AMMINISTRATORI DELLE SI.M. E DELLE S.I.C.A.V. 

        DECRETO 11 novembre 1998, n. 468. 

RIFORMA DRAGHI – REQUISITI DEI PARTECIPANTI AL CAPITALE DELLE S.I.M. E DELLE S.I.C.A.V. 

        DECRETO 11 novembre 1998, n. 469. 

RIFORMA DRAGHI – LIMITI E MODALITà DI ESERCIZIO DEI DIRITTI DI VOTO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI IN GESTIONE 

DECRETO 11 novembre 1998, n. 470. 

RIFORMA DRAGHI – SOCIETà DI GESTIONE DI MERCATI REGOLAMENTATI – REQUISITI DEGLI ESPONENTI AZIENDALI – REQUISITI DEI SOCI – INDIVIDUAZIONE DELLA SOGLIA RILEVANTE

        DECRETO 11 novembre 1998, n. 471. 

RIFORMA DRAGHI – PROMOTORI FINANZIARI – REQUISITI DI ONORABILITà E PROFESSIONALITà 

        DECRETO 11 novembre 1998, n. 472. 

CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI – SUD AFRICA – RATIFICA ED ESECUZIONE 

        LEGGE 15 dicembre 1998, n. 473. 

CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI – VIET NAM  – RATIFICA ED ESECUZIONE 

        LEGGE 15 dicembre 1998, n. 474. 

IMPOSTA DI REGISTRO – SUCCESSIONI E DONAZIONI – RENDITE E PENSIONI – MODALITA' DI CALCOLO 

        DECRETO 11 gennaio 1999. 

ICI – POTERE REGOLAMENTARE DEI COMUNI – DICHIARAZIONE 

        CIRCOLARE 31 dicembre 1998, n. 296/E. 

A.C.C.I.S.E. – ALIQUOTE - MODIFICHE 

        DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 gennaio 1999. 

  QUOTIDIANI ECONOMICI  

AUTO AZIENDALI – TABELLE ACI – VALORE DEL COSTO CHILOMETRICO 

        Tabelle ACI aggiornate 

PROFESSIONI – DOTTORI COMMERCIALISTI – DIVIETO DI PUBBLICITA'  

    Modifica all’ordine deontologico approvata dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti 

 

 

 

 

 

 

 

RIFORMA DRAGHI – REQUISITI AMMINISTRATORI DELLE SI.M. E DELLE S.I.C.A.V.

DECRETO 11 novembre 1998, n. 468.

"Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso SIM, societa' di gestione del risparmio e SICAV"

In breve:

Il regolamento, diviso in 5 articoli, stabilisce le caratteristiche  personali necessarie per poter assumere la carica di amministratore e sindaco in SIM (Società di Intermediazione Mobiliare), SICAV (Società di Investimento a Capitale Variabile), SRG (Società di Gestione del Risparmio). 

In particolare nei primi quattro articoli vengono disciplinati:

i requisiti di professionalità (Art.1);

le situazioni ostative (Art.2);

i requisiti di onorabilità (art.3);

i casi di sospensione delle cariche (art.4).

Da ultimo si mette in risalto che la norma transitoria del regolamento (art.5), stabilisce che gli amministratori e sindaci in carica alla data di entrata in vigore del regolamento non in possesso dei requisiti previsti agli artt. 2, 3, e 4, possono comunque portare a termine il loro mandato.

Gazzetta Ufficiale n. 7 del 11-1-1999

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RIFORMA DRAGHI – REQUISITI DEI PARTECIPANTI AL CAPITALE DELLE S.I.M. E DELLE S.I.C.A.V.

DECRETO 11 novembre 1998, n. 469.

"Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale delle SIM, delle societa' di gestione del risparmio e delle SICAV e fissazione delle soglie rilevanti "

In breve

Il regolamento, stabilisce che l’esercizio del diritto di voto dei i soci di SIM e delle SGR Società di Gestione e Risparmio), relativo alle azioni da loro detenute che superano il  5% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto, è escluso qualora non siano in possesso delle condizioni tipizzate nelle lettere dello stesso articolo 1.

Il comma 2 dell’art.1 estende i requisiti previsti dall’articolo precedente a chiunque partecipa al capitale delle S.I.C.A.V. in misura superiore:

al 5% del capitale rappresentato da azioni nominative, se lo statuto prevede dei limiti all’emissione di azioni;
al minore tra 20.000 azioni ed il 10% delle azioni, nel caso in cui lo statuto non preveda detti limiti.

Da segnalare è il disposto dei commi 3 e 4 dello stesso articolo 1, secondo i quali i requisiti personali previsti, devono essere rispettati anche dagli amministratori o direttori generali delle persone giuridiche che controllano SIM, SICAV, e SGR, indipendentemente dalla quota loro posseduta nonché da qualsiasi altro soggetto che ne possiede il controllo.

Gli articolo 2 e 3 disciplinano rispettivamente, "modalità di calcolo della quota di capitale" e "verifica dei requisiti e divieto di esercizio dei diritti di voto".

Da ultimo l’art. 4 del decreto, prevede l’inapplicabilità del decreto stesso per le partecipazioni già detenute dai soci alla data sua entrata in vigore, in assenza dei requisiti previsti dall’art.1 comma 1.

Gazzetta Ufficiale n. 7 del 11-1-1999

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RIFORMA DRAGHI – LIMITI E MODALITà DI ESERCIZIO DEI DIRITTI DI VOTO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI IN GESTIONE

DECRETO 11 novembre 1998, n. 470.

"Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti e le modalità dell'esercizio dei diritti di voto degli strumenti finanziari in gestione presso imprese di investimento, banche, societa' di gestione del risparmio o agenti di cambio"

In breve

Tenuto in considerazione del contenuto specifico del regolamento in epigrafe e che inoltre la materia regolata è evidenziata in modo chiaro nel titolo, appresso si elenca semplicemente il contenuto degli articoli i cui il decreto si divide.

Conferimento della rappresentanza (art.1);
Limiti al conferimento (art.2);
Modalità di conferimento (art.3);
Contenuto del modulo (art.4);
Voto difforme (art.5);
Disposizioni applicabili (art.6).

Gazzetta Ufficiale n. 7 del 11-1-1999

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RIFORMA DRAGHI – SOCIETà DI GESTIONE DI MERCATI REGOLAMENTATI – REQUISITI DEGLI ESPONENTI AZIENDALI – REQUISITI DEI SOCI – INDIVIDUAZIONE DELLA SOGLIA RILEVANTE

DECRETO 11 novembre 1998, n. 471.

"Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle societa' di gestione di mercati regolamentati e di gestione accentrata di strumenti finanziari nonché i requisiti di onorabilità dei soci e individuazione della soglia rilevante"

In breve

Come per il precedente regolamento e per gli stessi motivi, appresso si riportano esclusivamente le materie disciplinate nei suoi articoli.

Requisiti di onorabilità degli esponenti di società di gestione di mercati regolamentati e di gestione accentrata di strumenti finanziari (art.1);
Situazioni impeditive (art.2);
Requisiti di onorabilità (art.3);
Sospensione delle cariche (art.4);
Onorabilità dei partecipanti al capitale di società di gestione dei mercati regolamentati e di gestione accentrata di strumenti finanziari (art.5);
Modalità di calcolo della quota capitale (art.6);
Verifica dei requisiti e divieto di esercizio dei diritti di voto (art.7)
Norma transitoria (art.8)

Gazzetta Ufficiale n. 7 del 11-1-1999

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RIFORMA DRAGHI – PROMOTORI FINANZIARI – REQUISITI DI ONORABILITà E PROFESSIONALITà

DECRETO 11 novembre 1998, n. 472.

"Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e di professionalità per l'iscrizione all'Albo unico nazionale dei promotori finanziari"

In breve

Anche qui come per i due precedenti regolamenti si procede alla mera elencazione del contenuto degli articoli in cui il decreto è composto:

Requisiti di onorabilità (art.1);
Situazioni impeditive (art.2);
Requisiti di professionalità (art.3);
Criteri valutativi della esperienza professionale (art.4).

Gazzetta Ufficiale n. 7 del 11-1-1999

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CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI – SUD AFRICA – RATIFICA ED ESECUZIONE

LEGGE 15 dicembre 1998, n. 473.

"Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 16 novembre 1995."

In breve

La legge in epigrafe ratifica e data esecuzione, con la firma del necessario protocollo aggiuntivo, alla convenzione contro le doppie imposizioni tra Governo italiano e governo della Repubblica del Sud Africa, firmata il 16 novembre 1995.

Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12-1-1999

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 7/L

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CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI – Viet Nam – RATIFICA ED ESECUZIONE

LEGGE 15 dicembre 1998, n. 474.

"Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista del Viet Nam per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, fatto ad Hanoi il 26 novembre 1996."

In breve:

La legge in epigrafe viene ratifica e data direttamente esecuzione, con la firma del necessario protocollo aggiuntivo, alla convenzione contro le doppie imposizioni tra Governo italiano e governo della Repubblica del Viet Nam , firmata il 26 novembre 1996.

Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12-1-1999

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 7/L

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IMPOSTA DI REGISTRO – SUCCESSIONI E DONAZIONI – RENDITE E PENSIONI – MODALITà DI CALCOLO

DECRETO 11 gennaio 1999.

"Adeguamento delle modalità di calcolo delle rendite o pensioni, dei diritti di usufrutto a vita ai fini dell'applicazione delle imposte di registro e sulle successioni e donazioni."

In breve

Il decreto, in considerazione del disposto del comma 164 articolo 3 della L. 662/96 e della riduzione del saggio legale di interesse al 2,5% ( D.M. 10.12.1998),, ridetermina il prospetto per il calcolo del diritto di usufrutto a vita e delle rendite e pensioni vitalizie. 

Lo stesso decreto porta da 20 a 40 volte, l’ammontare della rendita perpetua o indeterminata, per il calcolo del la base imponibile per l’applicazione dell’imposta di registro prevista per la costituzione delle rendite o per la costituzione delle pensioni ex art.46 del D.P.R. n. 131/1986.

Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13-1-1999

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ICI – POTERE REGOLAMENtare dei comuni – dichiarazione - eliminazione

CIRCOLARE 31 dicembre 1998, n. 296/E.

"Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Potere regolamentare del comune - Decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997."

In breve

La circolare è  molto importante in quanto, qualora i comuni emanassero il regolamento comunale suggerito, verrebbe messa in discussione l’intera procedura di dichiarazione, controllo ed accertamento dell' ICI prevista dal D.Lgs n.504/1992.

Senza entrare nelle disquisizioni di carattere prettamente normativo riguardanti la potestà normativa generale dei comuni, con quella demandata loro in materia di ICI dagli art.52 e 59 del D.Lgs 446 del 1997, appresso si vuole dare in modo schematico l’indicazione delle possibili novità derivanti dall’eventuale adozione del regolamento suggerito dalla circolare in commento. Il ministero premettendo che, in mancanza dell’adozione del regolamento previsto dall’art.59 del D.Lgs 446/97 continuano ad applicarsi le disposizioni del D.Lgs 504/1992, propone le seguenti modifiche in materia di accertamento ICI:

"il contribuente non deve più presentare la dichiarazione o denuncia di variazione ICI (nell’ipotesi in cui il regolamento proposto venga adottato nel 1998, l’esonero comincerà a decorrere nel 2000 per l’anno di imposta 1999)";
"il contribuente deve soltanto comunicare al comune gli acquisti e le cessioni di diritti reali su immobili intervenuti nel corso degli anni di imposta nei quali vigono le disposizioni", tali comunicazioni, sempre secondo la circolare, non devono assumere la veste formale di dichiarazioni."

Sembra infatti che l’omessa presentazione della comunicazione debba essere equiparata ad un semplice errore formale punito dall’art.14 del D.Lgs 504,  ovviamente soggetto a ravvedimento operoso ex art.13 del D.Lgs 472 del 1997;

il contribuente deve continuare ad effettuare i versamenti in autotassazione secondo le ordinarie regole previste dal D.Lgs 504 del 1992 cumulativamente su tutti gli immobili posseduti dal contribuente;
state il fatto che alla data di entrata in vigore del regolamento sarà soppresso l’obbligo di presentazione della dichiarazione ICI, il comune non potrà più emettere:
       avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni;
       avvidi di accertamento in rettifica per infedeltà della dichiarazione
       avvisi di accertamento per omessa dichiarazione.
il comune procederà ad effettuare i controlli su base campionaria secondo criteri impartiti dalla giunta comunale, e con riferimento agli immobili di proprietà del contribuente (desumibili dal catasto e dalle comunicazioni inviate dal contribuente stesso,) procederà al calcolo dell’imposta dovuta considerando le norme del D.Lgs 504 cit., nonché sulla base delle aliquote indicate dal comune stesso.

Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13-1-1999

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A.C.C.I.S.E. – ALIQUOTE - MODIFICHE

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 gennaio 1999.

"Modificazioni, per l'anno 1999, delle aliquote delle accise sugli oli minerali e delle aliquote dell'imposta sui consumi di carbone, coke di petrolio e orimulsion." 

In breve

Il D.P.C.M. modifica le aliquote a.c.c.i.s.e. valide fino al 31 dicembre 2004, da applicare sui combustibili indicati in epigrafe.

  Relativamente alle misure di tali aliquote si rinvia al testo del decreto.

Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15-1-1999

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  QUOTIDIANI ECONOMICI

auto aziendali – tabelle aci – valore del costo chilometrico

Tabelle ACI aggiornate

"Le tabelle aggiornate dell’Aci con il valore del costo chilometrico delle automobili aziendali in uso promiscuo"

In breve

Si tratta delle tabelle ACI a cui si deve far riferimento per il calcolo dei rimborsi spese forfetari relativi alle auto aziendali date in uso promiscuo ai dipendenti.

Italia oggi di giovedì 14 e venerdì 15 gennaio 1999, (inserti)

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Professioni – dottori commercialisti – divieto di pubblicità – eliminazione

Modifica all’ordine deontologico approvata dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti

"Modifica approvata dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti all’art.10 del codice deontologico relativo al divieto di pubblicità"

In breve

La modifica elimina, regolamentandolo, il divieto di pubblicità prima disposto dall’art.10 dell’ordine deontologico.

Italia oggi di giovedì 14 gennaio 1999, pag. 15

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