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Dal 15.02.1999 al 22.02.1999

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Sommario

CAPITAL GAIN - COEFFICIENTI DI ADEGUAMENTO - partecipazioni possedute al 30.6.1998

DECRETO 10 febbraio 1999

    QUOTIDIANI ECONOMICI    

privacy - Schema di ricorso  al garante - tutela dei dati personali

MODELLO di ricorso predisposto a cura di Antonio Ciccia

contributi - soci di s.r.l. - iscrizione gestione esercenti attività commerciali - chiarimenti.

CIRCOLARE inps n.32 del 15.2.1999

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO 10 febbraio 1999

Coefficienti di adeguamento ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lettere c) e c-bis) , del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

In breve

Si tratta del decreto con cui vengono fissati i coefficienti di adeguamento al 30.6.1998 del costo di acquisto delle partecipazioni possedute a tale data e acquistate in periodi d'imposta precedenti, come previsto dal comma 5, art.14 del D.Lgs 461/97. 

Si ricorda infatti che al fine di rendere neutrale il passaggio dal vecchio al nuovo regime di tassazione le plusvalenze maturate in epoca precedente a quella di entrata in vigore del decreto sul Capital Gain, le stesse, possono essere iscritte ad un valore diverso da quello di acquisto.

 A tale scopo quindi le partecipazioni possedute alla tata di entrata in vigore del D.Lgs 461, possono essere rivalutate sulla base delle  plusvalenze latenti maturate al 30 giugno 1998 sottoponendo, queste ultime, a tassazione secondo il vecchio regime. 

Secondo il disposto del richiamato comma 5 dell'art.14 l'adeguamento dei predetti valori deve essere effettuato sulla base dei criteri definiti dal D.L. 28 gennaio 1991, n. 27 convertito, con modificazioni, nella L. 25 marzo 1991, n. 102, il quale a sua volta (Art.2 comma 5) rinvia all'emanazione di un decreto da pubblicare entro il mese di febbraio di ciascun anno.

Pertanto, le imprese che intendono adeguare il costo delle partecipazioni possedute al 30.6.1998 possono farlo applicando al costo storico di ciascuna partecipazione il coefficiente moltiplicativo indicato nella tabella allegata al decreto in parola in relazione all'anno di acquisizione del titolo

Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18-02-1999  

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    QUOTIDIANI ECONOMICI    

 

MODELLO di ricorso predisposto a cura di Antonio Ciccia

"Così il ricorso al garante per la tutela dei dati personali"

In breve

Si tratta del modello tipo di ricorso per la tutela dei dati della persona. 

Tale modello è accompagnato da un breve articolo che riassume i soggetti abilitati a proporre ricorso e le modalità procedurali per proporlo.

Italia oggi di martedì 16 febbraio 1999, pag. 19  

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CIRCOLARE inps n.32 del 15.2.1999

"Gestione esercenti attività commerciali. Soci di srl. Chiarimenti." 

In breve

La circolare mette in chiaro, riassumendo le precisazioni fornite con sue precedenti circolari, l'ambito applicativo del comma 203, art.1 della L. n.662/96. 

Si ricorda  che l'obbligo per il versamento di tale contribuzione è previsto al 16.2.1999 con il solo aggravio degli interessi legali per il ritardato pagamento.

Appresso si riassumono i dubbi interpretativi che hanno portato l'ente previdenziale allo spostamento in avanti della data ultima per il versamento dei contributi in questione.

1. il disposto dell’art.1 coma 203 della L. 622/96

Come è noto la norma contenuta nel comma 203 individua agli obbligati al versamento contributivo INPS degli esercenti attività commerciali. L’INPS, con la Circolare  n.25 del 7.2.1997, ebbe a precisare che le attività commerciali a cui fa riferimento il comma 203 in questione sono quelle indicate dall’art.49 comma 1, lettera d)[1] e meglio specificate nella sua  Circolare n. 65 del 25.3.1996.htm

          Inoltre, affinché nasca l’obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, è poi necessario che si verifichino le altre condizioni indicate nelle lettere dello stesso comma 203. 

In particolare è necessario che:

a)      i soggetti siano “titolari o gestori in proprio” di imprese gestite a livello famigliare (lavoro proprio e componenti propria famiglia compresi i parenti fino al terzo grado);

b)      siano responsabili in proprio della gestione della stessa, “tale requisito non è richiesto………….. per i soci di società a responsabilità limitata”;

c)      che la partecipazione al lavoro aziendale non sia occasionale ma abituale.  

2. I problemi sorti nell’applicazione del comma 203 ai soci di s.r.l.

La lettera b) del comma 203 eliminando il requisito  della responsabilità diretta nell'attività per i soci di s.r.l., di fatto, li include nell’obbligo di contribuzione de quo.

Il problema applicativo della norma sorge dalla disposizione contenuta nella  lettera a) del comma 203, secondo cui il è necessario che i soggetti: “siano titolari o gestori in proprio di imprese”. Infatti, l’interpretazione letterale della lettera a) potrebbe portare ad una sua applicazione solamente ai soci unici di s.r.l., in quanto, unica e sola ipotesi dove il soggetto è sicuramente gestore in proprio dell’impresa.

L’INPS, accortosi del problema applicativo della norma con la Circolare INPS n.163 del 21.9.1997.htm ha indicato di avere investito il Ministero delle Finanze ed il Ministero del lavoro per conoscere l’esatta individuazione della base imponibile da assoggettare a contribuzione. In attesa della risposta dei su indicati Dicasteri, continua la circolare, la contribuzione prevista per i soggetti ex art.1 comma 203, deve essere versata nella misura minimale prevista per legge.

Con la successiva  Circolare n.121 del 5.6.1998.htm, l’INPS riferisce le risposte ricevute dai Ministeri investiti del quesito. In tale documento l’INPS ha chiarito che secondo il Ministero del Lavoro, sicuramente l’obbligo in questione  nasce per i soci unici di s.r.l..  Per quanto riguarda invece, l’ipotesi di s.r.l. plurime l’Ente previdenziale riporta che lo stesso Ministero ha interrogato il Consiglio di stato, e che pertanto, per l’applicazione della norma in questione anche a questi soggetti si deve attendere tale risposta.

La risposta del Consiglio di Stato è resa nota dall’INPS con la  Circolare INPS n.215 del 9.10.1998.htm. Secondo il Consiglio di Stato l’obbligo di contribuzione soggiace a tutti i soci di s.r.l. che partecipano attivamente al lavoro aziendale abitualmente anche se non esclusivamente. Secondo tale Giudice amministrativo, infatti, l’espressione “titolari o gestori in proprio” dell’impresa, usata dalla norma, è stata posta dal legislatore al fine di evitare che si potesse eludere la contribuzione previdenziale per mezzo dello schermo della società di capitali.

3. Calcolo della base imponibile contributiva  

La stessa circolare n.215/1998 cit. indica che la base imponibile sul quale applicare l’aliquota contributiva deve essere calcolata secondo quanto indicato dal Ministero del lavoro, riportato dalla stessa INPS con sua circolare n.121/98 cit.. Secondo il Dicastero la base imponibile contributiva deve essere calcolata con lo stesso criterio adottato per il calcolo di quella fiscale. In particolare si deve calcolare l’Utile applicando le norme del codice civile e poi effettuare le variazioni in diminuzione ed in aumento in applicazione delle norme dettate dal TUIR, ed in fine, attribuirla ai soci in ragione della loro quota di partecipazione agli utili.

Spunti critici          

Il Ministero, fa rilevare che al fine dell’attribuzione ai soci della base imponibile, nulla rileva l’eventuale accantonamento a riserva degli utili e addirittura l’effettiva distribuzione degli stessi.

Italia oggi di martedì 16 febbraio 1999, pag. 41

Il sole 24 ore di martedì 16 febbraio 1999, pag.23

                                                        


[1] Si riporta parte dell’art. 49 L:n 88/1989 (Classificazione dei datori di lavoro ai fini  previdenziali ed assistenziali)

   1. La classificazione dei datori di lavoro disposta dall'Istituto ha effetto a tutti i fini previdenziali ed assistenziali ed e' stabilita sulla base dei seguenti criteri:

omissis

d) settore terziario, per le attivita': commerciali, ivi comprese quelle turistiche; di produzione,  intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari; per le attività professionali ed artistiche; nonche' per le relative attivita' ausiliarie;

omissis

   2. I datori di lavoro che svolgono attivita' non rientranti fra quelle di cui al comma 1 sono inquadrati nel settore "attivita' varie"; qualora non abbiano finalita' di lucro sono esonerati, a domanda, dalla contribuzione alla Cassa unica assegni familiari, a condizione che assicurino ai propri dipendenti trattamenti di famiglia non inferiori a quelli previsti dalla legge.

   3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sara' stabilito a quale dei settori indicati nel precedente comma si debbano aggregare, agli effetti previdenziali ed assistenziali, i datori di lavoro che svolgono attivita' plurime rientranti in settori diversi. Restano comunque validi gli inquadramenti gia' in atto nei settori dell' industria, del commercio e dell' agricoltura o derivanti da leggi spciali o conseguenti a decreti emanati ai sensi dell' articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

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Aggiornato il: 04 dicembre 1999