DECRETO 10 febbraio 1999
MODELLO di ricorso predisposto a cura di Antonio Ciccia
CIRCOLARE inps n.32 del 15.2.1999
Coefficienti di adeguamento ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lettere c) e c-bis) , del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. In breve Si tratta del decreto con cui vengono fissati i coefficienti di adeguamento al 30.6.1998 del costo di acquisto delle partecipazioni possedute a tale data e acquistate in periodi d'imposta precedenti, come previsto dal comma 5, art.14 del D.Lgs 461/97. Si ricorda infatti che al fine di rendere neutrale il passaggio dal vecchio al nuovo regime di tassazione le plusvalenze maturate in epoca precedente a quella di entrata in vigore del decreto sul Capital Gain, le stesse, possono essere iscritte ad un valore diverso da quello di acquisto. A tale scopo quindi le partecipazioni possedute alla tata di entrata in vigore del D.Lgs 461, possono essere rivalutate sulla base delle plusvalenze latenti maturate al 30 giugno 1998 sottoponendo, queste ultime, a tassazione secondo il vecchio regime. Secondo il disposto del richiamato comma
5 dell'art.14 l'adeguamento dei predetti valori deve essere effettuato sulla
base dei criteri definiti dal D.L. 28 gennaio 1991, n. 27 convertito, con
modificazioni, nella L. 25 marzo 1991, n. 102, il quale a sua volta (Art.2
comma 5) rinvia all'emanazione di un decreto da pubblicare entro il mese di
febbraio di ciascun anno. Pertanto, le imprese che intendono adeguare il costo delle
partecipazioni possedute al 30.6.1998 possono farlo applicando al costo storico
di ciascuna partecipazione il coefficiente moltiplicativo indicato nella tabella
allegata al decreto in parola in relazione all'anno di acquisizione del titolo Gazzetta
Ufficiale n. 40 del 18-02-1999
MODELLO di ricorso predisposto a cura di Antonio Ciccia "Così il ricorso al garante per la tutela dei dati personali" In breve Si tratta del modello tipo di ricorso per la tutela dei dati della persona. Tale modello è
accompagnato da un breve articolo che riassume i soggetti abilitati a proporre
ricorso e le modalità procedurali per proporlo. Italia oggi
di martedì 16 febbraio 1999, pag. 19 CIRCOLARE inps n.32 del 15.2.1999 "Gestione esercenti attività commerciali. Soci di srl.
Chiarimenti." In breve La circolare mette in chiaro, riassumendo le precisazioni fornite con sue precedenti circolari, l'ambito applicativo del comma 203, art.1 della L. n.662/96. Si
ricorda che l'obbligo per il versamento di tale contribuzione è previsto al
16.2.1999 con il solo aggravio degli interessi legali per il ritardato
pagamento. Appresso si riassumono i dubbi interpretativi che hanno portato
l'ente previdenziale allo spostamento in avanti della data ultima per il
versamento dei contributi in questione. 1. il disposto dell’art.1 coma
203 della L. 622/96 Con la successiva Circolare
n.121 del 5.6.1998.htm, l’INPS riferisce le risposte ricevute dai
Ministeri investiti del quesito. In tale documento l’INPS ha chiarito che
secondo il Ministero del Lavoro, sicuramente l’obbligo in questione
nasce per i soci unici di s.r.l.. Per
quanto riguarda invece, l’ipotesi di s.r.l. plurime l’Ente previdenziale
riporta che lo stesso Ministero ha interrogato il Consiglio di stato, e che
pertanto, per l’applicazione della norma in questione anche a questi soggetti
si deve attendere tale risposta. La risposta del Consiglio di Stato è resa nota dall’INPS con la
Circolare
INPS n.215 del 9.10.1998.htm. Secondo il Consiglio di Stato l’obbligo di
contribuzione soggiace a tutti i soci di s.r.l. che partecipano attivamente al
lavoro aziendale abitualmente anche se non esclusivamente. Secondo tale Giudice
amministrativo, infatti, l’espressione “titolari o gestori in proprio”
dell’impresa, usata dalla norma, è stata posta dal legislatore al fine di
evitare che si potesse eludere la contribuzione previdenziale per mezzo dello
schermo della società di capitali. 3. Calcolo della base imponibile
contributiva
[1] Si riporta parte dell’art. 49 L:n 88/1989 (Classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali) 1. La classificazione dei datori di lavoro disposta dall'Istituto ha effetto a tutti i fini previdenziali ed assistenziali ed e' stabilita sulla base dei seguenti criteri: omissis d) settore terziario, per le attivita': commerciali, ivi comprese quelle turistiche; di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari; per le attività professionali ed artistiche; nonche' per le relative attivita' ausiliarie; omissis 2. I datori di lavoro che svolgono attivita' non rientranti fra quelle di cui al comma 1 sono inquadrati nel settore "attivita' varie"; qualora non abbiano finalita' di lucro sono esonerati, a domanda, dalla contribuzione alla Cassa unica assegni familiari, a condizione che assicurino ai propri dipendenti trattamenti di famiglia non inferiori a quelli previsti dalla legge. 3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sara' stabilito a quale dei settori indicati nel precedente comma si debbano aggregare, agli effetti previdenziali ed assistenziali, i datori di lavoro che svolgono attivita' plurime rientranti in settori diversi. Restano comunque validi gli inquadramenti gia' in atto nei settori dell' industria, del commercio e dell' agricoltura o derivanti da leggi spciali o conseguenti a decreti emanati ai sensi dell' articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797. * |
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