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Dal 22.02.1999 al 29.02.1999

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Sommario

DISPOSIZIONI TRIBUTARIE VARIA - LEGGE OMNIBUS

LEGGE 18 febbraio 1999, n.28

ici - valutazione dei fabbricati - aggiornamento dei coefficienti

DECRETO 19 febbraio 1999  

    QUOTIDIANI ECONOMICI    

RISCOSSIONE - RIFORMA

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO  approvato il 19.2.1999 dal Consiglio dei Ministri

dichiarazioni - proroga dei termini per la presentazione

COMUNICATO stampa del 23 febbraio 1999

impresa in genere - sportello unico - elenco dei provvedimenti

TABELLA  a cura di Marco Gasparini

iva - riscossione - interessi per ritardato pagamento da conguaglio

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO approvato il 25 febbraio dal Consiglio dei Ministri

 

 

LEGGE 18 febbraio 1999, n.28

"Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto."

In breve

Si tratta del c.d. provvedimento "OMNIBUS" , il quale tra le altre disposizioni all'art.13 proroga i termini per l'applicazione della assegnazione dei beni ai soci precedentemente disposta dall'art.29 della legge finanziaria 1998 (L. n.449 del 1997).

Appresso si riportano le sostanziali modifiche all'art.29 apportate dall'art.13 del provvedimento OMNIBUS:

L'articolo in questione, oltre alle modifiche di carattere sostanziale appresso meglio specificate, è stato introdotto al fine di riaprire i termini dell'assegnazione agevolata dei beni ai soci disposta dall'ar.29 del collegato alla legge finanziaria 1998 (L. 449/97). Infatti, nelle more del ministero delle finanze, il quale avrebbe dovuto emettere il decreto necessario per l'attuazione della norma in commento e la circolare esplicativa necessaria per chiarirne gli aspetti particolari, il termine del 1.9.1998 ivi previsto è trascorso senza che nessuna impresa abbia potuto usufruire dell'agevolazione in questione. 

Il nuovo termine per usufruire di tale agevolazione è ora fissato al 30.6.1999,  a decorre dalla 2.9.1998,  data di scadenza della prima agevolazione dal comma 1 dell'art.13 in commento. 

Prima di mettere in evidenza le modifiche si riporta in modo sommario e schematico il contenuto sostanziale della norma previgente.

Le norme contenute nell'art.29 disciplinano le assegnazioni ai soci di beni. In altre parole prevede un trattamento tributario "alternativo" delle plusvalenze latenti su determinate categorie di beni e la correlativa applicazione dell’IVA nonché dell'imposta di registro prevedendo, in luogo alla tassazione ordinaria, un'imposizione sostitutiva.

Al fine di semplificare la comprensione delle disposizioni contenute nell'art.29 si cerca di delineare in modo schematico il loro contenuto.

L'art.29 consente l'assegnazione ai soci delle società di persone e delle società a responsabilità limitata e società per azioni (i soci dovevano risultare dal libro soci alla data del 30.9.1997 ovvero iscritti in tale libro, entro il 30.1.1998??? se in virtù di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 30.1.1997):

q       di beni immobili o beni mobili iscritti nei pubblici registri non strumentali all'attività svolta dall'impresa;

q       di quote di società (sia si persone che di capitali),

con il versamento di imposte sostitutive.

Le stesse disposizioni agevolative sono previste anche per le trasformazioni delle società di gestione dei predetti beni che si trasformano in società semplici entro il 1.9.1998.

L'uscita dei beni dal regime d'impresa è subordinata al versamento di imposte sostitutive a quelle che in via ordinaria sarebbero dovute in ragione dei presupposti impositivi avverati. In altre parole sono stabilite quattro differenti aliquote da applicare ad altrettante basi imponibili. Per riassumere appresso si elencano le diverse aliquote dell'imposta sostitutiva applicabili in relazione alle diverse base imponibili:

q       sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP del 10%; da applicarsi sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o dei beni posseduti all'atto della trasformazione, ed il loro valore fiscalmente riconosciuto (costo storico al netto degli ammortamenti fiscali). Nel caso di beni immobili il valore normale, su richiesta della società può essere stabilito in base l valore catastale; nel caso invece delle partecipazioni il valore normale è pari al maggiore tra il valore fiscale del bene e quello derivante dalla porzione di patrimonio netto che rappresenta;

q       sostitutiva dell'Imposta sul Valore Aggiunto pari al 30% dell'aliquota I.V.A. applicabile sulla cessione del bene che si assegna, da calcolare sul valore normale del bene assegnato;

q       Imposta di registro pari all'1% da applicare sul valore normale dei beni assegnati; e all'imposta ipotecaria e catastale in misura fissa;

q       nel caso in cui in relazione all'assegnazione venivano annullate riserve in sospensione d'imposta, o sulle riserve in sospensione d'imposta delle imprese trasformate deve essere applicata l'imposta sostitutiva del 20%.    

Da ultimo si ricordano le disposizioni del comma 4 di armonizzazione delle norme dell'art.29 stesso con le altre norme di carattere generale previste dal TUIR.

In particolare:

q       nel caso di trasformazione, il valore fiscale delle quote possedute dai soci della società trasformata deve essere aumentato fino all'imposta sottoposto a tassazione sostitutiva;

q       le assegnazioni dei beni effettuate in aderenza alle norme dell'art.29, non sono considerati distribuzioni di utile ai sensi dell'art.44 TUIR;

q       in caso di assegnazione di beni, il costo fiscalmente riconosciuto delle quote possedute dai soci della società assegnataria deve essere ridotto per il valore dei beni ricevuti sottoposto a tassazione.

Le modifiche

La norma contenuta nell’art.13 della legge n.28 del 1999 oltre a portare il termine di efficacia dell’agevolazione al 30.6.1999 prevede una serie di modifiche sostanziali al ricordato all’articolo art.29, allargandone l’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione

Le varie lettere del comma 2 dell'art.13 prevedono una serie di modifiche ai commi dell'ar.29.

In particolare, la lettera a) del secondo comma, estende l’applicazione dell’agevolazione alle società in accomandita per azioni (questa estensione, in verità, si deve ritenere solamente una modifica atta a correggere una svista del legislatore nella formulazione precedente dell’art.29).

La prima vera e propria modifica di carattere sostanziale è quella effettuata dalla lettera b), comma 2, art.13. Secondo tale modifica l'applicazione dell'imposta sostitutiva dell'IVA è diventata opzionale rispetto alla tassazione iva ordinaria. Pertanto si potrà applicare in alternativa l'aliquota iva ordinaria calcolata sul valore di cessione del bene o l'aliquota ridotta al 30% di quella ordinaria applicata al valore normale. Questa scelta ovviamente verrà effettuata dalle società, caso per caso secondo il risparmio d'imposta.

La modifica fatta dalle lettera c) al comma 3 dell'art.29 si deve ritenere sia necessaria per dare coerenza all'articolo 29 medesimo. Il comma appena richiamato, si ricorda, stabiliva i criteri da seguire per la determinazione del valore normale degli immobili e delle partecipazioni utile per il calcolo delle imposte sostitutive. Una sua lettura restrittiva poteva portare all'interpretazione che la determinazione del valore normale degli immobili fosse inderogabilmente quello stabilito secondo le norme catastali e per di più, con l'onere della società di richiederne espressamente la sua applicazione. Per i motivi appena esposti la lettera c) ha messo in evidenza che tale modalità di calcolo del valore normale è una mera facoltà.

I secondo comma lettera d) dell’art.13 del ddl in esame, modifica le date di versamento dell’imposta sostitutiva dovuta.

Nello specifico l’imposta dovrà essere versata con  F24, quindi con possibilità di compensazione, in 3 rate:

q     il 40% entro il 16.7.1999;

q     il 30% entro il 16.9.1999;

q     il rimanente 30% entro il 16.11.1999.

Rimane ferma l’applicazione delle disposizioni previste per le imposte sui redditi per quanto riguarda, riscossione, rimborsi e contenzioso.

Il comma 3 dell'art.13 del ddl estende l’agevolazione alle cessioni a titolo oneroso effettuate ai soci dalle predette società alle stesse condizioni previste per l’assegnazione agevolata. In questo caso il valore da confrontare con il valore fiscalmente riconosciuto per la determinazione della base imponibile da assoggettare all’imposta sostitutiva del 10%, è il valore di cessione del bene, o in alternativa, il più alto tra quest’ultimo, il valore normale determinato ai sensi dell’art.9 TUIR o il valori determinati ai sensi del comma 3 dell’art.29 L. 449/97 (per gli immobili il valore catastale, per le partecipazioni il valore fiscalmente riconosciuto o se superiore  in proporzione al patrimonio netto).

Gli ultimi due commi dell’art.13 del ddl OMNIBUS definiscono i criteri da seguire per determinare il valore normale della partecipazioni assegnate o cedute ai soci, ma solo per le assegnazioni effettuate a decorrere dal 2.9.1998 (ultima data utile prevista per l'assegnazione prevista dal testo previgente dell'art.29).

Nello specifico il  comma 4 stabilisce che per le partecipazioni il valore normale è determinato seguendo i dettami dell’art.9 del TUIR. L'articolo da ultimo richiamato stabilisce tale valore, per le società quotate, in base alla media delle quotazioni del titolo riportate nel mese precedente, se non quotate, in base al patrimonio netto.

Il comma 5, infine, stabilisce che nel caso in cui le partecipazioni vengono valutate in proporzione al patrimonio netto la valutazione dello stesso deve risultare da una relazione giurata di stima effettuata da un Dott. commercialista, Rag. commercialista o Revisore contabile, al quale si applica l’art.64 del c.p.c.. (estensione al consulente tecnico le sanzioni previste dal codice penale per i periti.)

Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22-02-1999  

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DECRETO 19 febbraio 1999

"Aggiornamento dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per l'anno 1999."

In breve

Si tratta del decreto di attuazione dello stesso comma 3 dell'art.5 del decreto ICI. 

In base a tale coma infatti, gli edifici di classe D appartenenti ad imprese e non ancora accatastati devono essere valutati seguendo i dettami dell'articolo 7 del decreto-legge  11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  8  agosto  1992,  n. 359, applicando ad esso dei coefficienti moltiplicativi da aggiornare con decreto.

Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24-02-1999  

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    QUOTIDIANI ECONOMICI    

 

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO  approvato il 19.2.1999 dal Consiglio dei Ministri.

"Riforma della riscossione"

In breve

La legge apporta rilevanti novità nell'ambito delle norme riferite alla riscossione delle imposte sui redditi. 

Il testo sarà commentato più approfonditamente al momento della sua pubblicazione in G.U. Per adesso, ove interessassero le future modifiche si rinvia agli articoli di accompagnamento alla pubblicazione delle legge

Italia oggi di martedì 23, mercoledì 24,  febbraio 1999. Pag. 21

Il sole 24 ore di martedì 23 e mercoledì 24 febbraio 1999, pag. 25 e pag. 33  

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COMUNICATO stampa del 23 febbraio 1999

"Nuove scadenze legate alle dichiarazioni dei redditi"

In breve

Il comunicato del

Il ministero ha predisposto due diversi criteri per differire i versamenti e la presentazione delle dichiarazioni dei redditi: un criterio fisso, per le persone fisiche e le società di persone; uno "mobile" per le società di capitali.

Detto ciò, di seguito, riportiamo il nuovo calendario delle scadenze per la presentazione delle dichiarazioni per i relativi versamenti e per la trasmissione telematica.

Dichiarazione Iva autonoma

Per tale dichiarazione, che lo ricordiamo, interessa quest’anno solo categorie residuali di contribuenti, le scadenze sono le seguenti:

Adempimenti

Termine

Presentazione                                                                                

31 marzo 1999

Versamento

16 marzo 1999

Trasmissione telematica

30 settembre 1999

Dichiarazione periodica Iva

Per le dichiarazioni periodiche Iva, che per il 1999 interessano solo i soggetti IRPEG, le scadenze sono le seguenti:

Presentazione

Termine

Per le dichiarazioni periodiche dei primi tre mesi e del primo trimestre

30 aprile 1999

Per le dichiarazioni periodiche successive

Ultimo giorno del mese in cui sono eseguite le liquidazioni periodiche

 

Trasmissione telematica

Termine

Per le dichiarazioni periodiche dei primi tre mesi e del primo trimestre

31 luglio 1999

Per le dichiarazioni periodiche di aprile e maggio

31 luglio 1999

Per le dichiarazioni periodiche successive

Ultimo giorno del mese successivo a quello di presentazione

Unico 99 persone fisiche e società di persone

La dichiarazione unificata deve essere presentata dai soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare che abbiano l’obbligo di almeno due dichiarazioni: Redditi – Iva - IRAP – 770. Il modello 770 deve confluire nella dichiarazione unificata se il sostituto ha effettuato ritenute alla fonte nei confronti di non più di 20 sostituiti. Nelle ipotesi in cui la dichiarazione Iva confluisca nella dichiarazione Unificata  il versamento dell’Iva (che come visto scade ordinariamente il 16 marzo) potrà essere effettuato nei termini dei versamenti della dichiarazione unificata maggiorando le somme dello 0,50% per ogni mese o frazione di mese.

Adempimento

Termine

Presentazione                                                                                

Dal 1° maggio

Al 31 luglio 1999

Versamento

Dal 1° maggio al 21 giugno 1999 senza interessi.

Dal  22 giugno al 20 luglio 1999 con una maggiorazione dello 0,4%

Trasmissione telematica

31 ottobre 1999

 

Unico società di capitali

Anche per i soggetti IRPEG la dichiarazione unificata deve essere presentata se vi è un periodo di imposta coincidente con l’anno solare e se vi è l’obbligo di almeno due dichiarazioni: Redditi – Iva - IRAP – 770. Anche in questo caso il modello 770 deve confluire nella dichiarazione unificata se il sostituto ha effettuato ritenute alla fonte nei confronti di non più di 20 sostituiti. E anche per questi soggetti è previsto che nelle ipotesi in cui la dichiarazione Iva confluisca nella dichiarazione Unificata  il versamento dell’Iva (che come visto scade ordinariamente il 16 marzo) potrà essere effettuato nei termini dei versamenti della dichiarazione unificata maggiorando le somme dello 0,50% per ogni mese o frazione di mese.  

Per i soggetti tenuti all’approvazione del bilancio o rendiconto:  

Il termine ordinario di presentazione della dichiarazione, quello conseguente del versamento e quello di trasmissione telematica sono rimasti invariati rispetto alle previsioni del  DPR 322/98:

Adempimento

Termine

Presentazione

Entro un mese dall’approvazione del bilancio o rendiconto, o se il bilancio non è stato approvato entro un mese dalla scadenza del termine di approvazione.

Versamento

Entro un mese dall’approvazione del bilancio o rendiconto, o se il bilancio non è stato approvato entro un mese dalla scadenza del termine di approvazione.

Trasmissione telematica

Entro due mesi dall’approvazione del bilancio o rendiconto, o se il bilancio non è stato approvato entro due mesi dalla scadenza del termine di approvazione.

Per i soggetti non tenuti all’approvazione del bilancio o rendiconto:  

Anche in questo caso il termine ordinario di presentazione della dichiarazione e quello conseguente del versamento sono rimasti invariati rispetto alle previsioni del  DPR 322/98:

  

Adempimento

Termine

presentazione

30 giugno 1999

Versamento

30 giugno 1999

Trasmissione telematica

31 luglio 1999

Poiché questi termini cadono però nella seguente più generale previsione di proroga, originariamente annunciata con il comunicato stampa del 30 dicembre 1998, e ora ulteriormente differita dal comunicato stampa in esame e cioè quella che stabilisce che:

Dichiarazioni dei redditi e dell’IRAP che scadono tra il 1° gennaio ed il 30 maggio 1999

Adempimento

Termine

Presentazione

20 luglio 1999

Versamento

Dal 1° maggio al 21 maggio 1999 senza maggiorazione.

Dal 22 giugno al 20 luglio 1999 con una maggiorazione dello 0,4%

Trasmissione telematica

30 settembre 1999

 

Dichiarazioni dei redditi e dell’IRAP che scadono tra il 1° giugno ed il 20 luglio 1999 

Adempimento

Termine

Presentazione

20 luglio 1999

Versamento

Entro 20 giorni dal termine ordinario di presentazione. Dal 1° maggio al 21 maggio 1999 senza maggiorazione.

Dal 22 giugno al 20 luglio 1999 con una maggiorazione dello 0,4%

Trasmissione telematica

30 settembre 1999

 anche le dichiarazioni unificate dei soggetti IRPEG subiscono la stessa proroga e quindi dovranno essere presentate entro la predetta data del 20 luglio 1999 e trasmesse telematicamente entro il 30 settembre 1999.

I termini di versamento invece varieranno, in funzione della ordinaria data di scadenza di Unico a seconda che questa sia compresa tra il 1° gennaio ed il 30 maggio 1999 o tra il 1° giugno ed il 20 luglio 1999, secondo quanto stabilito dalle due ultime tabelle sopra indicate.

Il sole 24 ore di mercoledì 24 febbraio 1999, pag. 27  

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TABELLA  a cura di Marco Gasparini

"Semaforo verde allo sportello unico: tre mesi ai comuni per realizzare la struttura informatica:

In breve

Nella tabella vengono riportati i provvedimenti che confluiranno nello sportello unico delle imprese. E' appena il caso di ricordare che lo sportello unico delle imprese è quell'ufficio al quale le imprese possono accedere per risolvere qualsiasi problema relativo ai permessi e concessioni governative e comunque  per risolvere i problemi amministrativi riguardanti l'impresa. La tabella elenca tutti i provvedimenti che confluiranno in questo ufficio con riferimento:

q     al provvedimento;

q     all'ente competente;

q     alla tipologia dello stesso;

q     se riguardante il territorio, sicurezza o sanità.

Italia oggi di venerdì 26 febbraio 1999, pag. 33  

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SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO approvato il 25 febbraio dal Consiglio dei Ministri 

"Schema di decreto legislativo di decreto correttivo al D.Lgs 241 del 1997"

In breve

Lo schema di decreto legislativo riduce dallo 0,5 allo 0,4 il tasso di interesse nominale mensile da applicare:

q     al debito

q     alle somme che come disposto dall'art.12 del D.Lgs 241, vengono versate in ritardo per effetto di differimenti dei termini nella presentazioni delle dichiarazioni.

Lo stesso decreto correttivo, inoltre, dispone che le successive variazioni dei di predetti tassi verranno attuate con il più agile Decreto ministeriale

Il sole 24 ore di venerdì 28 febbraio 1999, pag. 27

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Aggiornato il: 08 dicembre 1999