LEGGE 18 febbraio 1999, n.28
DECRETO 19 febbraio
1999
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO approvato il 19.2.1999 dal Consiglio dei Ministri
COMUNICATO stampa del 23 febbraio 1999
TABELLA a cura di Marco Gasparini
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO approvato il 25 febbraio dal Consiglio dei Ministri
"Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto." In breve Si tratta del c.d. provvedimento "OMNIBUS" , il quale tra le
altre disposizioni all'art.13 proroga i termini per l'applicazione della
assegnazione dei beni ai soci precedentemente disposta dall'art.29 della legge
finanziaria 1998 (L. n.449 del 1997). Appresso si riportano le
sostanziali modifiche all'art.29 apportate dall'art.13 del provvedimento
OMNIBUS: L'articolo in questione, oltre alle modifiche di carattere sostanziale appresso meglio specificate, è stato introdotto al fine di riaprire i termini dell'assegnazione agevolata dei beni ai soci disposta dall'ar.29 del collegato alla legge finanziaria 1998 (L. 449/97). Infatti, nelle more del ministero delle finanze, il quale avrebbe dovuto emettere il decreto necessario per l'attuazione della norma in commento e la circolare esplicativa necessaria per chiarirne gli aspetti particolari, il termine del 1.9.1998 ivi previsto è trascorso senza che nessuna impresa abbia potuto usufruire dell'agevolazione in questione. Il nuovo
termine per usufruire di tale agevolazione è ora fissato al 30.6.1999,
a decorre dalla 2.9.1998,
data di scadenza della prima agevolazione dal comma 1 dell'art.13 in
commento. Prima di mettere in evidenza le modifiche si riporta in modo sommario e
schematico il contenuto sostanziale della norma previgente. Le
norme contenute nell'art.29 disciplinano le assegnazioni ai soci di beni. In
altre parole prevede un trattamento tributario "alternativo" delle
plusvalenze latenti su determinate categorie di beni e la correlativa
applicazione dell’IVA nonché dell'imposta di registro prevedendo, in luogo
alla tassazione ordinaria, un'imposizione sostitutiva. Al fine di semplificare la comprensione delle disposizioni contenute
nell'art.29 si cerca di delineare in modo schematico il loro contenuto. L'art.29 consente l'assegnazione ai soci delle società di persone e
delle società a responsabilità limitata e società per azioni (i soci dovevano
risultare dal libro soci alla data del 30.9.1997 ovvero iscritti in tale libro,
entro il 30.1.1998??? se in virtù di titolo di trasferimento avente data certa
anteriore al 30.1.1997): q
di beni immobili o beni
mobili iscritti nei pubblici registri non strumentali all'attività svolta
dall'impresa; q
di quote di società (sia si
persone che di capitali), con il versamento di imposte sostitutive. Le stesse disposizioni agevolative sono previste anche per le
trasformazioni delle società di gestione dei predetti beni che si trasformano
in società semplici entro il 1.9.1998. L'uscita dei beni dal regime d'impresa è subordinata al versamento di
imposte sostitutive a quelle che in via ordinaria sarebbero dovute in ragione
dei presupposti impositivi avverati. In altre parole sono stabilite quattro
differenti aliquote da applicare ad altrettante basi imponibili. Per riassumere
appresso si elencano le diverse aliquote dell'imposta sostitutiva applicabili in
relazione alle diverse base imponibili: q
sostitutiva delle imposte
sui redditi e dell'IRAP del 10%; da applicarsi sulla differenza tra il valore
normale dei beni assegnati o dei beni posseduti all'atto della trasformazione,
ed il loro valore fiscalmente riconosciuto (costo storico al netto degli
ammortamenti fiscali). Nel caso di beni immobili il valore normale, su richiesta
della società può essere stabilito in base l valore catastale; nel caso invece
delle partecipazioni il valore normale è pari al maggiore tra il valore fiscale
del bene e quello derivante dalla porzione di patrimonio netto che rappresenta; q
sostitutiva dell'Imposta sul
Valore Aggiunto pari al 30% dell'aliquota I.V.A. applicabile sulla cessione del
bene che si assegna, da calcolare sul valore normale del bene assegnato; q
Imposta di registro pari
all'1% da applicare sul valore normale dei beni assegnati; e all'imposta
ipotecaria e catastale in misura fissa; q
nel caso in cui in relazione
all'assegnazione venivano annullate riserve in sospensione d'imposta, o sulle
riserve in sospensione d'imposta delle imprese trasformate deve essere applicata
l'imposta sostitutiva del 20%.
Da ultimo si ricordano le disposizioni del comma 4 di armonizzazione
delle norme dell'art.29 stesso con le altre norme di carattere generale previste
dal TUIR. In particolare: q
nel caso di trasformazione,
il valore fiscale delle quote possedute dai soci della società trasformata deve
essere aumentato fino all'imposta sottoposto a tassazione sostitutiva; q
le assegnazioni dei beni
effettuate in aderenza alle norme dell'art.29, non sono considerati
distribuzioni di utile ai sensi dell'art.44 TUIR; q
in caso di assegnazione di
beni, il costo fiscalmente riconosciuto delle quote possedute dai soci della
società assegnataria deve essere ridotto per il valore dei beni ricevuti
sottoposto a tassazione. Le modifiche La norma contenuta nell’art.13 della legge n.28 del 1999 oltre a portare il termine di efficacia dell’agevolazione al 30.6.1999 prevede una serie di modifiche sostanziali al ricordato all’articolo art.29, allargandone l’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione Le varie lettere del comma 2 dell'art.13 prevedono una serie di
modifiche ai commi dell'ar.29. In
particolare, la lettera a) del secondo comma, estende l’applicazione
dell’agevolazione alle società in accomandita per azioni (questa estensione,
in verità, si deve ritenere solamente una modifica atta a correggere una svista
del legislatore nella formulazione precedente dell’art.29). La prima vera e propria modifica di carattere sostanziale è quella
effettuata dalla lettera b), comma 2, art.13. Secondo tale modifica
l'applicazione dell'imposta sostitutiva dell'IVA è diventata opzionale rispetto
alla tassazione iva ordinaria. Pertanto si potrà applicare in alternativa
l'aliquota iva ordinaria calcolata sul valore di cessione del bene o l'aliquota
ridotta al 30% di quella ordinaria applicata al valore normale. Questa scelta
ovviamente verrà effettuata dalle società, caso per caso secondo il risparmio
d'imposta. La modifica fatta dalle lettera c) al comma 3 dell'art.29 si deve
ritenere sia necessaria per dare coerenza all'articolo 29 medesimo. Il comma
appena richiamato, si ricorda, stabiliva i criteri da seguire per la
determinazione del valore normale degli immobili e delle partecipazioni utile
per il calcolo delle imposte sostitutive. Una sua lettura restrittiva poteva
portare all'interpretazione che la determinazione del valore normale degli
immobili fosse inderogabilmente quello stabilito secondo le norme catastali e
per di più, con l'onere della società di richiederne espressamente la sua
applicazione. Per i motivi appena esposti la lettera c) ha messo in evidenza che
tale modalità di calcolo del valore normale è una mera facoltà. I secondo comma lettera d) dell’art.13 del ddl in esame, modifica le
date di versamento dell’imposta sostitutiva dovuta. Nello specifico l’imposta dovrà essere versata con
F24, quindi con possibilità di compensazione, in 3 rate: q
il 40% entro il 16.7.1999; q
il 30% entro il 16.9.1999; q
il rimanente 30% entro il
16.11.1999. Rimane ferma l’applicazione delle disposizioni previste per le imposte
sui redditi per quanto riguarda, riscossione, rimborsi e contenzioso. Il comma 3 dell'art.13 del ddl estende l’agevolazione alle cessioni a titolo oneroso effettuate ai soci dalle predette società alle stesse condizioni previste per l’assegnazione agevolata. In questo caso il valore da confrontare con il valore fiscalmente riconosciuto per la determinazione della base imponibile da assoggettare all’imposta sostitutiva del 10%, è il valore di cessione del bene, o in alternativa, il più alto tra quest’ultimo, il valore normale determinato ai sensi dell’art.9 TUIR o il valori determinati ai sensi del comma 3 dell’art.29 L. 449/97 (per gli immobili il valore catastale, per le partecipazioni il valore fiscalmente riconosciuto o se superiore in proporzione al patrimonio netto). Gli ultimi due commi dell’art.13 del ddl OMNIBUS definiscono i criteri da seguire per determinare il valore normale della partecipazioni assegnate o cedute ai soci, ma solo per le assegnazioni effettuate a decorrere dal 2.9.1998 (ultima data utile prevista per l'assegnazione prevista dal testo previgente dell'art.29). Nello specifico il comma 4 stabilisce che per le partecipazioni il valore normale è determinato seguendo i dettami dell’art.9 del TUIR. L'articolo da ultimo richiamato stabilisce tale valore, per le società quotate, in base alla media delle quotazioni del titolo riportate nel mese precedente, se non quotate, in base al patrimonio netto. Il comma 5, infine, stabilisce che nel caso in cui le partecipazioni vengono valutate in proporzione al patrimonio netto la valutazione dello stesso deve risultare da una relazione giurata di stima effettuata da un Dott. commercialista, Rag. commercialista o Revisore contabile, al quale si applica l’art.64 del c.p.c.. (estensione al consulente tecnico le sanzioni previste dal codice penale per i periti.) Gazzetta
Ufficiale n. 43 del 22-02-1999 "Aggiornamento dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per l'anno 1999." In breve Si tratta del decreto di attuazione dello stesso comma 3 dell'art.5 del decreto ICI. In base a tale coma infatti, gli edifici di classe D appartenenti
ad imprese e non ancora accatastati devono essere valutati seguendo i dettami
dell'articolo 7 del decreto-legge 11
luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto
1992, n. 359, applicando ad
esso dei coefficienti moltiplicativi da aggiornare con decreto. Gazzetta
Ufficiale n. 45 del 24-02-1999
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO approvato il 19.2.1999 dal Consiglio dei Ministri. "Riforma della riscossione" In breve La legge apporta rilevanti novità nell'ambito delle norme riferite alla riscossione delle imposte sui redditi. Il testo sarà commentato più approfonditamente al momento della sua pubblicazione in G.U. Per adesso, ove interessassero le future modifiche si rinvia agli articoli di accompagnamento alla pubblicazione delle legge Italia
oggi di martedì 23, mercoledì 24, febbraio
1999. Pag. 21 Il
sole 24 ore di martedì 23 e mercoledì 24 febbraio 1999, pag. 25 e pag. 33 COMUNICATO stampa del 23 febbraio 1999 "Nuove scadenze legate alle dichiarazioni dei redditi" In breve Il comunicato del Il ministero ha predisposto due diversi criteri
per differire i versamenti e la presentazione delle dichiarazioni dei redditi:
un criterio fisso, per le persone fisiche e le società di persone; uno
"mobile" per le società di capitali. Detto ciò, di seguito, riportiamo il nuovo calendario delle scadenze
per la presentazione delle dichiarazioni per i relativi versamenti e per la
trasmissione telematica. Dichiarazione Iva autonomaPer tale dichiarazione, che lo ricordiamo, interessa quest’anno solo
categorie residuali di contribuenti, le scadenze sono le seguenti: Dichiarazione
periodica Iva
Unico
99 persone fisiche e società di persone
Per i
soggetti tenuti all’approvazione del bilancio o rendiconto: Il
termine ordinario di presentazione della dichiarazione, quello conseguente del
versamento e quello di trasmissione telematica sono rimasti invariati rispetto
alle previsioni del DPR 322/98:
Per i
soggetti non tenuti all’approvazione del bilancio o rendiconto: Anche in questo caso
il termine ordinario di presentazione della dichiarazione e quello conseguente
del versamento sono rimasti invariati rispetto alle previsioni del
DPR 322/98:
Poiché questi termini cadono però nella seguente più generale
previsione di proroga, originariamente annunciata con il comunicato stampa del
30 dicembre 1998, e ora ulteriormente differita dal comunicato stampa in esame e
cioè quella che stabilisce che: Dichiarazioni
dei redditi e dell’IRAP che scadono tra il 1° gennaio ed il 30 maggio 1999
Dichiarazioni dei redditi e dell’IRAP che scadono tra il 1° giugno ed il
20 luglio 1999
I termini di versamento invece varieranno, in funzione della ordinaria
data di scadenza di Unico a seconda che questa sia compresa tra il 1° gennaio
ed il 30 maggio 1999 o tra il 1° giugno ed il 20 luglio 1999, secondo quanto
stabilito dalle due ultime tabelle sopra indicate. Il
sole 24 ore di mercoledì 24 febbraio 1999, pag. 27
TABELLA a cura di Marco Gasparini "Semaforo verde allo sportello unico: tre mesi ai comuni per realizzare la struttura informatica: In breve Nella tabella vengono riportati i provvedimenti che confluiranno nello
sportello unico delle imprese. E' appena il caso di ricordare che lo sportello
unico delle imprese è quell'ufficio al quale le imprese possono accedere per
risolvere qualsiasi problema relativo ai permessi e concessioni governative e
comunque per risolvere i problemi
amministrativi riguardanti l'impresa. La tabella elenca tutti i provvedimenti
che confluiranno in questo ufficio con riferimento: q
al provvedimento; q
all'ente competente; q
alla tipologia dello stesso; q
se riguardante il
territorio, sicurezza o sanità. Italia oggi
di venerdì 26 febbraio 1999, pag. 33 SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO approvato il 25 febbraio dal Consiglio dei Ministri "Schema di decreto legislativo di decreto correttivo al D.Lgs 241 del 1997" In breve Lo schema di decreto
legislativo riduce dallo 0,5 allo 0,4 il tasso di interesse nominale mensile da
applicare: q al debito q
alle somme che come disposto
dall'art.12 del D.Lgs 241, vengono versate in ritardo per effetto di
differimenti dei termini nella presentazioni delle dichiarazioni. Lo stesso decreto correttivo, inoltre, dispone che le successive
variazioni dei di predetti tassi verranno attuate con il più agile Decreto
ministeriale Il
sole 24 ore di venerdì 28 febbraio 1999, pag. 27 |
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