DECRETO 18 marzo 1999
Decreto legislativo 24 marzo 1999, n.81
DECRETO 31.3.1999
D.P.C.M. 1.4.1999
COMUNICATO STAMPA del 30.3.1999
NORMA DI COMPORTAMENTO Ass. Dott. Commercialisti di Milano n.137
PRINCIPIO CONTABILE dottori commercialisti e ragionieri commercialisti
“Comunicazione, da parte delle
pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici, all'anagrafe tributaria, su
supporti magnetici o tramite collegamenti telematici diretti, degli estremi dei
contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto, conclusi mediante
scrittura privata e non registrati e modificazioni ed integrazioni al decreto
del Ministro delle finanze 6 maggio 1994.” In breve Il decreto del Gazzetta
Ufficiale n. 74 del 30-03-1999 Decreto legislativo 24 marzo 1999, n.81 “Disposizioni correttive del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in materia di termini per il versamento di imposte e contributi.” In breve Le modifiche vengono sintetizzate nelle seguenti q Il tasso di interesse mensile da applicare al debito Iva emergente dalla dichiarazione annuale per spostare il versamento al termine di presentazione della dichiarazione annuale viene ridotto dal 0,5% a 0,4% q
la riduzione sempre al 0,4%
dal precedente 0,5% previsto dall'art.12, comma 5 del D.Lgs 241/1997 nel caso di
differimento dei termini di versamento delle somme da dichiarazione; q
il termine di franchigia di
15 giorni previsto dallo stesso
articolo 12 comma 5 sopra citato è stato portato a 20 giorni; q
a decorrere dall'anno 2000
la misura dei tassi di interesse sopra indicati sarà variata attraverso un più
agevole decreto ministeriale. Gazzetta
Ufficiale n. 76 del 01-04-1999 “Determinazione della remunerazione ordinaria da applicare alla variazione in aumento del capitale investito rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso alla data del 30 settembre 1996 per la determinazione della quota di reddito d'impresa assoggettabile all'imposta sul reddito ella misura ridotta indicata nel comma 1 dell'art. 1 e nel comma 1 dell'art. 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466. In breve Il decreto fissa nella misura del 7% il tasso virtuale della remunerazione del Capitale investito
soggetto al regime DIT necessario per determinare la parte di reddito prodotto
nel 1998 sottoposta all'aliquota ridotta del 19%. Gazzetta
Ufficiale n. 75 del 31-03-1999 "Disposizioni
per il differimento, per l'anno 1999, dei termini di presentazione delle
dichiarazioni dei redditi e di altre dichiarazioni e dei relativi
versamenti" In breve Il decreto rende definitive, con alcune correzioni, le proroghe dei
termini previsti per la presentazione delle dichiarazioni e dei relativi
versamenti, già anticipate dal Ministero delle finanze con il comunicato stampa
datato 23.2.1999. Per comprendere a pieno le disposizioni di proroga contenute
nel decreto devono essere lette con riferimento al D.Lgs 19.3.1999, n.81 e del
comunicato stampa del 30 dicembre 1998 con cui il ministero delle finanze ha
anticipato alcune disposizioni correttive al D.Lgs 322/1998. Persone fisiche e società di
persone. (Art.1, comma 1) Per le persone fisiche e le società di persone il comma 1 del decreto
in oggetto prevede una proroga a
termine fisso disponendo che, le dichiarazioni dei redditi dell'IRAP e UNICO/99
devono essere presentate entro il 31 luglio 1999. I versamenti afferenti alle
predette dichiarazioni devono essere effettuati entro il 20 luglio 1999.
L'ultimo inciso del comma in esame rende applicabili le disposizioni previste
dal comma 5 del'art.12, D.Lgs 241/1997. Il comma da ultimo citato, nel testo
risultante dopo le modifiche operate dal D.Lgs n.81/1999, art. 1, lettera b),
numeri 1 e 2, prevede che nel caso di proroghe dei termini, per i primi
20 giorni di differimento non sono dovute maggiorazioni mentre per i giorni
residui è dovuto un interesse pari allo 0,40% mensile. Pertanto se i versamenti
emergenti dalle dichiarazioni vengono effettuati entro il 21 giugno (il 20
giugno è domenica) non sarà dovuta nessuna maggiorazione, mentre se il
versamento è effettuato oltre tale data ma entro il 20 luglio è dovuta una
maggiorazione pari allo 0,40% delle somme da versare. Riguardo ai termini per la
presentazione telematica delle predette dichiarazioni il successivo comma 4 del
decreto in questione dispone che la trasmissione telematica delle dichiarazione
avviene entro il mese di settembre solamente per le dichiarazione il cui termine
di presentazione della dichiarazione telematica scade entro lo stesso mese di
settembre. Dal momento che l'art.2 comma 1 del D.Lgs n.322/1998 dispone che le
persone fisiche e le società di persone devono trasmettere telematicamente le
dichiarazioni entro il 31 ottobre, la disposizione appena citata non sembra
applicabile nel caso in trattazione. Pertanto per tali soggetti rimane in vigore
l'ordinario termine del 31 ottobre anche per il 1999. Una tabella renderà più evidenti
le proroghe
Soggetti IRPEG (art.1 comma 2) Come è noto i soggetti IRPEG (art.87 del TUIR) sono soggetti a dei
termini mobili di presentazione delle dichiarazioni. In particolare, l'art.2 del
D.Lgs n.322 (1998 dispone che i soggetti temuti all'applicazione del bilancio
devono presentare la dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP compresa l'unificata
annuale entro un mese dall'approvazione del bilancio o entro un mese dalla
scadenza del termini per la sua approvazione; i soggetti non tenuti
all'approvazione del bilancio devono presentare le dichiarazioni di cui sopra
entro 6 mesi dalla fine del periodo d'imposta. Al fine di abbracciare tutte le
fattispecie in questione il comma 2 dell'unico articolo del decreto in questione
dispone che se i termini ordinari di presentazione delle dichiarazioni dei
redditi IRAP ed UNICO 99, scadono entro il 19 luglio 1999 la dichiarazione delle essere presentata entro
il 20 luglio 1999. In sostanza quindi tutte le dichiarazioni devono essere
presentate entro il 20 luglio. Relativamente ai termini per la presentazione telematica delle
dichiarazioni il differimento viene disposto con la stessa tecnica normativa
prevista per il le dichiarazioni cartacee vista in precedenza. In particolare se
il termine per la trasmissione telematica delle dichiarazioni scade
entro il 30 settembre 1999 la trasmissione telematica deve essere effettuata
entro il 30 settembre 1999. Si ricorda che ai sensi dell'art.3 del DPR
n.322/1997, i soggetti IRPEG sono tenuti a presentare la dichiarazione
telematica entro 2 mesi dall'approvazione del bilanci o dalla scadenza del
termine per approvarlo; i soggetti non tenuti all'approvazione del bilancio
devono invece provvedere alla trasmissione telematica entro 7 mesi dalla fine
del periodo d'imposta. Quindi se per effetto delle disposizioni appena
richiamate il termine ordinario di trasmissione ricade in una data qualsiasi tra
il 1 gennaio e 30 settembre 1999 la trasmissione deve essere comunque effettuata
entro il 30 settembre. Come per le persone fisiche anche i soggetti IRPEG sono tenuti ad
effettuare i versamenti emergenti dalla dichiarazione entro il 20 luglio 1999 e
si rendono applicabili le norme previste dall'art,12 del D.lgs riguardanti il
differimento dei versamenti delle dichiarazioni in ipotesi di prima applicazione
di norme. E' appena il caso di specificare che in questo caso l'art.12, deve
essere letto insieme alle disposizioni contenute dell'art.8 del DPR n.602/1973,
secondo cui i soggetti IRPEG devono versare le somme emergenti dalla
dichiarazione entro il termine di presentazione di quest'ultima, ed alla
disposizione dell'art.2, comma 4
del D.Lgs 322/1998, secondo la quale, se il termine di presentazione scade tra
il 1 gennaio ed il 30 aprile (31 maggio, secondo il comunicato stampa del
Ministero delle finanze 30 dicembre 1998 con il quale sono state anticipate
alcune modifiche al D.Lgs 322/1998) la dichiarazione deve essere presentata
entro il mese di maggio. Da quanto precede ne discende quindi che nei casi in
cui i termini di versamento ordinari scadono entro il 31 maggio, applicando il
predetto art.12, i soggetti IRPEG potranno effettuare i versamenti senza
applicazione della maggiorazione entro il 21 giugno (il 20 viene di domenica)
ovvero entro il 20 luglio con l'applicazione della maggiorazione del 0,40%
mensile. Mentre nei casi in cui l'obbligo ordinario di presentazione della
dichiarazione scade tra il mese di giugno ed il 20 luglio il termine prorogato
per il versamento sarà pari al termine di scadenza maggiorato di 20 giorni
senza applicazione della maggiorazione ovvero oltre i 20 giorni
con l'applicazione della maggiorazione dello 0,40%. Riassumendo quanto evidenziato in
una tabella
Termini di presentazione dei
modelli 730 di dichiarazione (art.1, comma
3) Con il comma 3 il decreto dispone ufficialmente che per l'anno d'imposta
1999 i mod. 730 di dichiarazione devono essere presentati dai contribuenti al
sostituto entro il 30 aprile 1999 mentre ai centri di assistenza fiscale entro
il 31 maggio 1999. Termine per la presentazione
telematica delle dichiarazioni (art.1 comma 4) Come già indicato nei commenti ai primi due commi del decreto in
oggetto qualora il termine per la trasmissione telematica delle dichiarazioni
scada entro il 30 settembre la trasmissione deve essere effettuata entro il 30
settembre 1999. L'ultimo inciso del comma in esame sposta al 30 settembre anche
il termine per la trasmissione della dichiarazione IVA e dei sostituti d'imposta
in forma autonoma. Dichiarazione dei sostituti
d'imposta su supporto magnetico (art.1, comma
5) Il comma 5 del DPCM in esame, rimanendo fermo l'obbligo della trasmissione telematica delle dichiarazione unificata o della singola dichiarazione dei sostituti d'imposta prevede per il solo anno 1999 che, i sostituti che hanno corrisposto compensi o emolumenti ad un numero di lavoratori dipendenti superiore a 50 Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2.4.1999
COMUNICATO STAMPA del 30.3.1999 "Abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni" In breve Il comunicato stampa , con l'intento di agevolare e
tranquillizzare tutti coloro che soprattutto a causa della mancanza degli
appositi modelli non hanno provveduto, ha reso noto che la domanda di abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni
può essere presentata entro il 15 maggio 1999. Si ricorda che il ministero
ha da sempre interpretato il termine per la presentazione delle domande di
abilitazione alla trasmissione telematica quale ordinatorio. La natura ordinatoria
di tale scadenza è confermata anche per quest'ultimo termine. Infatti lo stesso
comunicato in commento, non indica come inammissibili le domande presentate
oltre tale data, bensì spiega che le domande tardive rispetto al 15 maggio
"potranno essere prese in esame e vagliate con tempi compatibili con i
vincoli organizzativi connessi all'invio dell'attività di ricezione telematica
delle dichiarazioni." Tuttavia è da ritenere che con questa affermazione
il Ministero voglia anche mettere in guardia i soggetti abilitabili che se la
domanda è tardiva non è garantito che l'abilitazione sia rilasciata in tempo
utile per la trasmissione telematica delle dichiarazioni. Oltre a ciò il comunicato del Ministero ha chiarito che "l'impegno
a trasmettere le dichiarazioni può essere assunto dall'intermediario in
possesso dei requisiti richiesti per l'abilitazione alla trasmissione telematica
anche prima di aver ottenuto la detta abilitazione". In questo modo è
stato quindi precisato che anche i soggetti abilitabili, ma non ancora in
possesso della abilitazione alla data del 31 marzo 1999, potevano assumere nei
confronti dei soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva
autonoma l’impegno a trasmettere e rilasciare la conseguente ricevuta. Nuovi moduli di domanda per l’abilitazione Nel ricordare nuovamente che la domanda di abilitazione alla
trasmissione telematica deve essere richiesta dai soggetti che predispongono le
dichiarazioni da trasmettere (coloro che in sostanza fatturano la
predisposizione della dichiarazione dell’artigiano), si coglie l'occasione per
rendere noto che da oggi nel
sito del ministero delle finanze (www.finanze.it)
sono disponibili i nuovi moduli per effettuare le domande di abilitazione,
comprensivi dei codici di autentificazione dei soggetti indicati dal D.M.
18.2.1999 e del modello “elenco dei soggetti associazioni sindacali di
categoria e/o strutture aderenti", nel quale, come chiaramente indicato
nelle relative istruzioni, dovranno essere indicati i dati delle Associazioni
territoriali di appartenenza (codice fiscale e denominazione) al fine di
consentire alle Direzioni regionali delle entrate di verificarne la rispondenza
con i dati comunicati dalla Confederazione al Ministero delle finanze. Di seguito si
indicano i passi necessari per scaricare e stampare i moduli di domanda: 1.
entrare nell'Home page del sito del ministero delle finanze; 2.
Cliccare sul Link "Novità" nella colonna centrale della Home
page; 3.
Entrare in "Informazioni sul servizio telematico di presentazione
delle dichiarazioni"; 4.
Accedere al punto 5. Come si presenta la domanda di abilitazione; 5.
Cliccare sulla tipologia di domande che interessa; 6.
Scegliere l'opzione salvare su disco e decidere la directory dove
immettere il file. 7.
Ripetere i due ultimi punti per scaricare gli altri moduli
necessari. Il
sole 24 ore di mercoledì 31 marzo 1999, pag. 23 NORMA DI COMPORTAMENTO Ass. Dott. Commercialisti di Milano n.137 "Caratteri distintivi delle prestazioni di servizi che danno luogo alla cessione o concessione in uso di opere dell'ingegno protette dalle norme sul diritto d'autore." In breve Secondo i Commercialisti di Milano "Le cessioni, le concessioni in uso, licenze e simili dei diritti di sfruttamento di opere dell'ingegno: scientifiche, letterarie e artistiche, protette dalla legge sul diritto d'autore, sono escluse dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto a condizione che tali prestazioni si servizi siano poste in essere dal loro autore, erede o legatario e che non siano destinate a finalità di pubblicità commerciale." Italia oggi
di Sabato 3 aprile 1999, pag. 20 PRINCIPIO CONTABILE dottori commercialisti e ragionieri commercialisti "Trattamento contabile delle imposte sul reddito" In breve Nello scritto vengono messe in chiaro le motivazioni che obbligano alla contabilizzazione Traducendo il discorso in
articoli in partita doppia:
31/12/1998 Imposte differite a
Fondo imposte
370 Accantonamento al fondo imposte(IRPEG) su plusvalenze differite di 1000.
Anno 1998
??/??/1999 Diversi
a Banca
c/c
1370 Imposte dell'esercizio
1000 Fondo Imposte
74 (1/5 di 370) Le imposte dell'esercizio si riferiscono alle imposte relative al 1999
mentre le imposte differite sono 1/5 di quelle civilisticamente relative al
1998. Norme tributarie che
potenzialmente producono imposte differite: q
Rateizzazione di plusvalenze
(art. 54 TUIR); q
Ammortamenti anticipati
(art.67. TUIR); q
Manutenzione ordinaria -
straordinaria (art.67 comma 7, TUIR); q
Deducibilità per cassa
delle imposte anziché per competenza (art.64, comma 1, TUIR); q
Deducibilità per cassa dei
compensi alle associazioni di categoria anziché per competenza (art.64, comma
4, TUIR). |
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