Novità della settimana

Dal 29.03.1999 al 06.04.1999

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Sommario

APPALTI PUBBLICI – CONTROLLI SU SUPPORTI INFORMATICI

DECRETO 18 marzo 1999

VERSAMENTO – IMPOSTE E CONTRIBUTI - TERMINI

Decreto legislativo 24 marzo 1999, n.81

Imposte sui redditi - d.i.t. - remunerazione ordinaria per il 1998

DECRETO 31.3.1999

DICHIARAZIONI 1999 - TERMINI - PROROGA

D.P.C.M. 1.4.1999

    QUOTIDIANI ECONOMICI    

adempimenti - domande per dell'abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni - termini - "proroga

COMUNICATO STAMPA del 30.3.1999

IVA - cessioni e concessioni in uso di diritti d'autore

NORMA DI COMPORTAMENTO Ass. Dott. Commercialisti di Milano n.137

bilancio - imposte differite - rappresentazione in bilancio

PRINCIPIO CONTABILE dottori commercialisti e ragionieri commercialisti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO 18 marzo 1999

Comunicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici, all'anagrafe tributaria, su supporti magnetici o tramite collegamenti telematici diretti, degli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto, conclusi mediante scrittura privata e non registrati e modificazioni ed integrazioni al decreto del Ministro delle finanze 6 maggio 1994.”

In breve

Il decreto del 

Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30-03-1999

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Decreto legislativo 24 marzo 1999, n.81

“Disposizioni correttive del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in materia di termini per il versamento di imposte e contributi.”

In breve

Le modifiche vengono sintetizzate nelle seguenti

q       Il tasso di interesse mensile da applicare al debito Iva emergente dalla dichiarazione annuale per spostare il versamento al termine di presentazione della dichiarazione annuale viene ridotto dal 0,5% a  0,4%

q       la riduzione sempre al 0,4% dal precedente 0,5% previsto dall'art.12, comma 5 del D.Lgs 241/1997 nel caso di differimento dei termini di versamento delle somme da dichiarazione;

q       il termine di franchigia di 15 giorni  previsto dallo stesso articolo 12 comma 5 sopra citato è stato portato a 20 giorni;

q       a decorrere dall'anno 2000 la misura dei tassi di interesse sopra indicati sarà variata attraverso un più agevole decreto ministeriale.

Gazzetta Ufficiale n. 76 del 01-04-1999  

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DECRETO 31.3.1999

“Determinazione della remunerazione ordinaria da applicare alla variazione in aumento del capitale investito rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso alla data del 30 settembre 1996 per la determinazione della quota di reddito d'impresa assoggettabile all'imposta sul reddito  ella misura ridotta indicata nel comma 1 dell'art. 1 e nel comma 1 dell'art. 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466.

In breve

Il decreto fissa nella misura del 7% il tasso virtuale della remunerazione del Capitale investito soggetto al regime DIT necessario per determinare la parte di reddito prodotto nel 1998 sottoposta all'aliquota ridotta del 19%.

Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31-03-1999

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D.P.C.M. 1.4.1999

"Disposizioni per il differimento, per l'anno 1999, dei termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e di altre dichiarazioni e dei relativi versamenti"

In breve

Il decreto rende definitive, con alcune correzioni, le proroghe dei termini previsti per la presentazione delle dichiarazioni e dei relativi versamenti, già anticipate dal Ministero delle finanze con il comunicato stampa datato 23.2.1999. Per comprendere a pieno le disposizioni di proroga contenute nel decreto devono essere lette con riferimento al D.Lgs 19.3.1999, n.81 e del comunicato stampa del 30 dicembre 1998 con cui il ministero delle finanze ha anticipato alcune disposizioni correttive al D.Lgs 322/1998.

Persone fisiche e società di persone. (Art.1, comma 1)

Per le persone fisiche e le società di persone il comma 1 del decreto in oggetto prevede una  proroga a termine fisso disponendo che, le dichiarazioni dei redditi dell'IRAP e UNICO/99 devono essere presentate entro il 31 luglio 1999. I versamenti afferenti alle predette dichiarazioni devono essere effettuati entro il 20 luglio 1999. L'ultimo inciso del comma in esame rende applicabili le disposizioni previste dal comma 5 del'art.12, D.Lgs 241/1997. Il comma da ultimo citato, nel testo risultante dopo le modifiche operate dal D.Lgs n.81/1999, art. 1, lettera b),  numeri 1 e 2, prevede che nel caso di proroghe dei termini, per i primi 20 giorni di differimento non sono dovute maggiorazioni mentre per i giorni residui è dovuto un interesse pari allo 0,40% mensile. Pertanto se i versamenti emergenti dalle dichiarazioni vengono effettuati entro il 21 giugno (il 20 giugno è domenica) non sarà dovuta nessuna maggiorazione, mentre se il versamento è effettuato oltre tale data ma entro il 20 luglio è dovuta una maggiorazione pari allo 0,40% delle somme da versare. Riguardo ai termini per la presentazione telematica delle predette dichiarazioni il successivo comma 4 del decreto in questione dispone che la trasmissione telematica delle dichiarazione avviene entro il mese di settembre solamente per le dichiarazione il cui termine di presentazione della dichiarazione telematica scade entro lo stesso mese di settembre. Dal momento che l'art.2 comma 1 del D.Lgs n.322/1998 dispone che le persone fisiche e le società di persone devono trasmettere telematicamente le dichiarazioni entro il 31 ottobre, la disposizione appena citata non sembra applicabile nel caso in trattazione. Pertanto per tali soggetti rimane in vigore l'ordinario termine del 31 ottobre anche per il 1999.

Una tabella renderà più evidenti le proroghe

TERMINI PER I VERSAMENTI

Saldo imposte e contributi 1998 e prima rata di acconto 1999 (eventuale saldo IVA maggiorato dello 0,40 mensile per i soggetti che non anno effettuato il versamento entro il 16 marzo), senza maggiorazione dello 0,40 prevista dall'art.12 D.Lgs 241/1997

21 giugno 1999 (il 20 giungo viene di domenica)

Saldo imposte e contributi con maggiorazione dello 0,40 prevista dall'art.12 del D.Lgs n.241/1997.

20 luglio 1999

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

Presentazione della dichiarazione cartacea dal contribuente alla posta, banca, o soggetto abilitato alla presentazione della dichiarazione

31 luglio 1999

Trasmissione telematica della dichiarazione da parte dei soggetti abilitati diversi dalle poste e banche. Il termine rimane quello previsto dall'art.2, comma 1, del D.Lgs 322/1998.

31 ottobre 1999

Soggetti IRPEG (art.1 comma 2)

Come è noto i soggetti IRPEG (art.87 del TUIR) sono soggetti a dei termini mobili di presentazione delle dichiarazioni. In particolare, l'art.2 del D.Lgs n.322 (1998 dispone che i soggetti temuti all'applicazione del bilancio devono presentare la dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP compresa l'unificata annuale entro un mese dall'approvazione del bilancio o entro un mese dalla scadenza del termini per la sua approvazione; i soggetti non tenuti all'approvazione del bilancio devono presentare le dichiarazioni di cui sopra entro 6 mesi dalla fine del periodo d'imposta. Al fine di abbracciare tutte le fattispecie in questione il comma 2 dell'unico articolo del decreto in questione dispone che se i termini ordinari di presentazione delle dichiarazioni dei redditi IRAP ed UNICO 99, scadono entro il 19 luglio 1999 la dichiarazione delle essere presentata entro il 20 luglio 1999. In sostanza quindi tutte le dichiarazioni devono essere presentate entro il 20 luglio.

Relativamente ai termini per la presentazione telematica delle dichiarazioni il differimento viene disposto con la stessa tecnica normativa prevista per il le dichiarazioni cartacee vista in precedenza. In particolare se il termine per la trasmissione telematica delle dichiarazioni scade entro il 30 settembre 1999 la trasmissione telematica deve essere effettuata entro il 30 settembre 1999. Si ricorda che ai sensi dell'art.3 del DPR n.322/1997, i soggetti IRPEG sono tenuti a presentare la dichiarazione telematica entro 2 mesi dall'approvazione del bilanci o dalla scadenza del termine per approvarlo; i soggetti non tenuti all'approvazione del bilancio devono invece provvedere alla trasmissione telematica entro 7 mesi dalla fine del periodo d'imposta. Quindi se per effetto delle disposizioni appena richiamate il termine ordinario di trasmissione ricade in una data qualsiasi tra il 1 gennaio e 30 settembre 1999 la trasmissione deve essere comunque effettuata entro il 30 settembre.

Come per le persone fisiche anche i soggetti IRPEG sono tenuti ad effettuare i versamenti emergenti dalla dichiarazione entro il 20 luglio 1999 e si rendono applicabili le norme previste dall'art,12 del D.lgs riguardanti il differimento dei versamenti delle dichiarazioni in ipotesi di prima applicazione di norme. E' appena il caso di specificare che in questo caso l'art.12, deve essere letto insieme alle disposizioni contenute dell'art.8 del DPR n.602/1973, secondo cui i soggetti IRPEG devono versare le somme emergenti dalla dichiarazione entro il termine di presentazione di quest'ultima, ed alla disposizione dell'art.2,  comma 4 del D.Lgs 322/1998, secondo la quale, se il termine di presentazione scade tra il 1 gennaio ed il 30 aprile (31 maggio, secondo il comunicato stampa del Ministero delle finanze 30 dicembre 1998 con il quale sono state anticipate alcune modifiche al D.Lgs 322/1998) la dichiarazione deve essere presentata entro il mese di maggio. Da quanto precede ne discende quindi che nei casi in cui i termini di versamento ordinari scadono entro il 31 maggio, applicando il predetto art.12, i soggetti IRPEG potranno effettuare i versamenti senza applicazione della maggiorazione entro il 21 giugno (il 20 viene di domenica) ovvero entro il 20 luglio con l'applicazione della maggiorazione del 0,40% mensile. Mentre nei casi in cui l'obbligo ordinario di presentazione della dichiarazione scade tra il mese di giugno ed il 20 luglio il termine prorogato per il versamento sarà pari al termine di scadenza maggiorato di 20 giorni senza applicazione della maggiorazione ovvero oltre i 20 giorni  con l'applicazione della maggiorazione dello 0,40%.

Riassumendo quanto evidenziato in una tabella

TERMINI DI VERSAMENTO

Saldo imposte e contributi 1998 e prima rata di acconto 1999 dei contribuenti con termine di presentazione in scadenza tra il 1 gennaio ed il 30 maggio (compreso l'eventuale saldo IVA maggiorato dello 0,40 mensile per i soggetti che non anno effettuato il versamento entro il 16 marzo), senza maggiorazione dello 0,40 prevista dall'art.12 D.Lgs 241/1997

21 giugno 1999 (20 giugno viene di domenica)

Saldo imposte e contributi dei contribuenti con termine di presentazione in scadenza tra il 1 gennaio e il 30 maggio 1999, con la maggiorazione dello 0,40 prevista dall'art.12 del D.Lgs n.241/1997.

20 luglio 1999

Saldo imposte e contributi dei contribuenti con termine di presentazione in scadenza tra il 1 e il 30 giugno 1999.

-         entro 20 giorni dal termine ordinario previsto per la presentazione della dichiarazione;

-         oltre tale termine fino al 20 luglio con la maggiorazione dello 0,40%

Saldo imposte e contributi dei contribuenti con termine di presentazione in scadenza tra il 1 luglio e il 20 luglio 1999, senza maggiorazione

20 luglio 1999

 

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

Dichiarazioni con termine ordinario di presentazione in scadenza tra il 1 gennaio e 30 maggio 1999.

20 luglio 1999

Dichiarazioni con termine ordinario di presentazione in scadenza tra il 1 giugno e 19 luglio 1999

20 luglio 1999

Dichiarazione telematica delle dichiarazioni prestata dai soggetti che effettuano direttamente la trasmissione o i soggetti abilitati alla trasmissione di cui all'art.3, comma 3 del D.Lgs n.322/1998 diversi dalle banche poste con qualsiasi termine di scadenza compreso tra il 1 gennaio ed il 19 luglio.

30 settembre 1999

 

Termini di presentazione dei modelli 730 di dichiarazione (art.1,  comma 3)

Con il comma 3 il decreto dispone ufficialmente che per l'anno d'imposta 1999 i mod. 730 di dichiarazione devono essere presentati dai contribuenti al sostituto entro il 30 aprile 1999 mentre ai centri di assistenza fiscale entro il 31 maggio 1999.

Termine per la presentazione telematica delle dichiarazioni (art.1 comma 4)

Come già indicato nei commenti ai primi due commi del decreto in oggetto qualora il termine per la trasmissione telematica delle dichiarazioni scada entro il 30 settembre la trasmissione deve essere effettuata entro il 30 settembre 1999. L'ultimo inciso del comma in esame sposta al 30 settembre anche il termine per la trasmissione della dichiarazione IVA e dei sostituti d'imposta in forma autonoma.

Dichiarazione dei sostituti d'imposta su supporto magnetico (art.1,  comma 5)

Il comma 5 del DPCM in esame, rimanendo fermo l'obbligo della trasmissione telematica delle dichiarazione unificata o della singola dichiarazione  dei sostituti d'imposta prevede per il solo anno 1999 che, i sostituti che hanno corrisposto compensi o emolumenti ad un numero di lavoratori dipendenti superiore a 50

Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2.4.1999

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    QUOTIDIANI ECONOMICI    

 

COMUNICATO STAMPA del 30.3.1999

"Abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni"

In breve

Il comunicato stampa , con l'intento di agevolare e tranquillizzare tutti coloro che soprattutto a causa della mancanza degli appositi modelli non hanno provveduto, ha reso noto che la domanda di abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni può essere presentata entro il 15 maggio 1999. Si ricorda che il ministero ha da sempre interpretato il termine per la presentazione delle domande di abilitazione alla trasmissione telematica quale ordinatorio. La natura ordinatoria di tale scadenza è confermata anche per quest'ultimo termine. Infatti lo stesso comunicato in commento, non indica come inammissibili le domande presentate oltre tale data, bensì spiega che le domande tardive rispetto al 15 maggio "potranno essere prese in esame e vagliate con tempi compatibili con i vincoli organizzativi connessi all'invio dell'attività di ricezione telematica delle dichiarazioni." Tuttavia è da ritenere che con questa affermazione il Ministero voglia anche mettere in guardia i soggetti abilitabili che se la domanda è tardiva non è garantito che l'abilitazione sia rilasciata in tempo utile per la trasmissione telematica delle dichiarazioni.

Oltre a ciò il comunicato del Ministero ha chiarito che "l'impegno a trasmettere le dichiarazioni può essere assunto dall'intermediario in possesso dei requisiti richiesti per l'abilitazione alla trasmissione telematica anche prima di aver ottenuto la detta abilitazione". In questo modo è stato quindi precisato che anche i soggetti abilitabili, ma non ancora in possesso della abilitazione alla data del 31 marzo 1999, potevano assumere nei confronti dei soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva autonoma l’impegno a trasmettere e rilasciare la conseguente ricevuta.

Nuovi moduli di domanda per l’abilitazione

Nel ricordare nuovamente che la domanda di abilitazione alla trasmissione telematica deve essere richiesta dai soggetti che predispongono le dichiarazioni da trasmettere (coloro che in sostanza fatturano la predisposizione della dichiarazione dell’artigiano), si coglie l'occasione per  rendere noto che da oggi nel sito del ministero delle finanze (www.finanze.it) sono disponibili i nuovi moduli per effettuare le domande di abilitazione, comprensivi dei codici di autentificazione dei soggetti indicati dal D.M. 18.2.1999 e del modello “elenco dei soggetti associazioni sindacali di categoria e/o strutture aderenti", nel quale, come chiaramente indicato nelle relative istruzioni, dovranno essere indicati i dati delle Associazioni territoriali di appartenenza (codice fiscale e denominazione) al fine di consentire alle Direzioni regionali delle entrate di verificarne la rispondenza con i dati comunicati dalla Confederazione al Ministero delle finanze.

Di seguito si indicano i passi necessari per scaricare e stampare i moduli di domanda:

1.      entrare nell'Home page del sito del ministero delle finanze;

2.      Cliccare sul Link "Novità" nella colonna centrale della Home page;

3.      Entrare in "Informazioni sul servizio telematico di presentazione delle dichiarazioni";

4.      Accedere al punto 5. Come si presenta la domanda di abilitazione;

5.      Cliccare sulla tipologia di domande che interessa;

6.      Scegliere l'opzione salvare su disco e decidere la directory dove immettere il file.

7.      Ripetere i due ultimi punti per scaricare gli altri moduli necessari.

Il sole 24 ore di mercoledì 31 marzo 1999, pag. 23  

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NORMA DI COMPORTAMENTO Ass. Dott. Commercialisti di Milano n.137

"Caratteri distintivi delle prestazioni di servizi che danno luogo alla cessione o concessione in uso di opere dell'ingegno protette dalle norme sul diritto d'autore."

In breve

Secondo i Commercialisti di Milano "Le cessioni, le concessioni in uso, licenze e simili dei diritti di sfruttamento di opere dell'ingegno: scientifiche, letterarie e artistiche, protette dalla legge sul diritto d'autore, sono escluse dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto a condizione che tali prestazioni si servizi siano poste in essere dal loro autore, erede o legatario e che non siano destinate a finalità di pubblicità commerciale."

Italia oggi di Sabato 3 aprile 1999, pag. 20

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PRINCIPIO CONTABILE dottori commercialisti e ragionieri commercialisti

"Trattamento contabile delle imposte sul reddito"

In breve

Nello scritto vengono messe in chiaro le motivazioni che obbligano alla contabilizzazione

 Traducendo il discorso in articoli in partita doppia:

                        31/12/1998

Imposte differite    a       Fondo imposte                                         370

Accantonamento al fondo imposte(IRPEG) su plusvalenze differite di 1000. Anno 1998

                       ??/??/1999

Diversi                   a       Banca c/c                                                               1370

Imposte dell'esercizio                                                                      1000

Fondo Imposte                                                                                74 (1/5 di 370)

Le imposte dell'esercizio si riferiscono alle imposte relative al 1999 mentre le imposte differite sono 1/5 di quelle civilisticamente relative al 1998.

Norme tributarie che potenzialmente producono imposte differite:

q     Rateizzazione di plusvalenze (art. 54 TUIR);

q     Ammortamenti anticipati (art.67. TUIR);

q     Manutenzione ordinaria - straordinaria (art.67 comma 7, TUIR);

q     Deducibilità per cassa delle imposte anziché per competenza (art.64, comma 1, TUIR);

q     Deducibilità per cassa dei compensi alle associazioni di categoria anziché per competenza (art.64, comma 4, TUIR).

Italia oggi di sabato 3 aprile 1999, pag. 22

 

                                                                                               

 
 
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Aggiornato il: 28 novembre 1999