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Dal 28.06.1999 al 05.07.1999

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Sommario

sanzioni – reati tributari – riforma

LEGGE 25 giugno 1999, n.205

    QUOTIDIANI ECONOMICI    

VERSAMENTI – ACCONTI irpef, irpeg, irap RELATIVI AL 1998 - RAVVEDIMENTO OPEROSO

NOTA del ministero delle finanze 26.6.1999

   

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGGE 25 giugno 1999, n.205

“Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario.”

In breve:

L'articolo 9 della legge concede otto mesi al Governo per  emanare la nuova disciplina dei reati in materia d’imposte sui redditi e d’IVA nonché  in materia di sanzioni alternative alla detenzione (art. 10). 

Appresso sono sintetizzati i criteri guida a cui è informata la delega:

riduzione delle fattispecie delittuose caratterizzate da rilevante offensività per gli interessi dell’erario;

pena detentiva compresa tra i sei mesi e 6 anni;

previsione di soglie di punibilità;

previsione di sanzioni accessorie proporzionali alla gravità della fat5tispecie in riferimento anche alla condotta del trasgressore e all’offensività dell’erario;

 meccanismi premiali per favorire il risarcimento del danno;

principi di specialità;

non punibilità per chi si adegua al parere del comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive;

competenza in base al luogo in cui il reato commesso e solo sussidiariamente in relazione al luogo dell’accertamento

Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28-06-1999

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    QUOTIDIANI ECONOMICI    

NOTA del ministero delle finanze 26.6.1999

“Versamenti su modello F24. Precisazioni riguardanti i codici tributo relativi a Irpef, Irpeg e Irap prima e seconda rata”

In breve

la nota in commento risolve un problema sorto tra contribuenti e addetti alla riscossione emerso in occasione dell’istituzione dei nuovi codici tributo per il versamento in acconto di IRPEF, IRPEG e IRAP ad opera della C.M. 26.4.1999, n. 91/E.

La ricordata Circolare istituisce infatti codici tributo distinti per il versamento della prima e seconda rata di acconto relativa ai tributi sopra indicati.

In conseguenza di quanto sopra sono state modificate le procedure informatiche utilizzate dagli addetti alla riscossione (banche, poste, concessionari). Le nuove procedure informatiche sono state impostate in modo tale da non consentire di indicare in corrispondenza dei nuovi codici tributo periodi precedenti al 1999, non consentendo di fatto ai contribuenti di porre in essere il ravvedimento operoso, per l’insufficiente o omesso versamento degli acconti relativi ai redditi 1998.

Con la Nota in commento Il Ministero delle Finanze esorta gli addetti alla riscossione di modificare i programmi al fine di consentire ai contribuenti di ravvedersi, e quindi di accettare i versamenti in delega F24 dei tributi identificati con  i codici 4033 (prima rata acconto IRPEF), 4034 (seconda rata di acconto IRPEF), 2112 (prima rata acconto IRPEG), 2113 (seconda rata di acconto IRPEG), 3812 (prima rata acconto IRAP), 3813 (seconda rata acconto IRAP) anche se in riferimento ad anni precedenti al 1999.

Con la stessa nota poi il ministero esorta le banche e le poste a rispettare gli accordi convenzionali affiggendo nelle sedi l’elenco dei codici tributo e delle causali da indicare nei modelli di versamento F23 e F24.

Il sole 24 ore di giovedì 1 luglio 1999, pag. 25

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Aggiornato il: 13 novembre 1999