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Statuto Scuola di Dottorato |
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Regolamento |
Decreto n. 1899 del 17/06/2005 IL RETTORE Visto lo statuto dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" Visto l'art. 4 della legge 3/7/1998, n. 210, che prevede che le Università con proprio regolamento disciplinino l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le modalità di conferimento e l'importo delle borse di studio, nonché le convenzioni con soggetti pubblici e privati, in conformità ai criteri generali e ai requisiti di idoneità delle sedi determinati con decreto del Ministro; Visto il D.M. 30.4.99 con cui è stato emanato il Regolamento in materia di dottorato di ricerca; Visto il piano triennale 2004-2006 per la programmazione del sistema universitario approvato con DM del 05/08/2004; Visto il documento di indirizzo sulla istituzione delle Scuole di Dottorato del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario del gennaio 2005 Visti i DD.RR. n. 1168 del 10.5.1999 e n. 107 del 14/01/2002 con cui è stato emanato il "Regolamento per l'istituzione e l'organizzazione del Dottorato di ricerca", in attuazione delle norme previste dall'art. 4 della Legge 3.7.1998, n. 210 e dal D.M. 30.4.99; Viste le delibere del Senato Accademico del 26/04/2005 e del 25/05/2005 con cui viene approvata l'istituzione della Scuola di Dottorato; Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27/05/2005 con cui viene approvata l'istituzione della Scuola di Dottorato
Art. 1 di istituire e attivare a decorrere dalla data di registrazione del presente decreto un centro interdipartimentale di servizi per i dottorati di ricerca dell’Ateneo denominato “Scuola di Dottorato dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” Art. 2 di emanare il seguente regolamento che fa parte integrante del presente decreto e disciplina il funzionamento della Scuola di dottorato REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI DOTTORATO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA” Art. 1 1. La Scuola di dottorato è un centro interdipartimentale di servizi, che gestisce servizi comuni in collaborazione ed in favore dei dottorati di ricerca dell’Ateneo, ferma restando l’autonomia dei singoli dottorati. 2. La Scuola: 3. Le attività di cui al comma precedente possono essere svolte, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle Facoltà, dai Dipartimenti e dai singoli Dottorati di ricerca di Ateneo. 4. L’Università fornisce alla Scuola le necessarie risorse finanziarie, logistiche e di personale non docente. La gestione contabile delle risorse finanziarie è effettuata dall’Amministrazione centrale dell’Ateneo. Art. 2 Organi Sono organi della Scuola il Presidente della Scuola, il Consiglio della Scuola, il Comitato esecutivo, il Comitato Scientifico.
1. Il Presidente è nominato dal Rettore, su designazione del Consiglio della Scuola, tra i Professori di prima fascia dell’Ateneo. Il mandato è triennale, rinnovabile per una sola volta. anche non continuativa. 2. Il Presidente coordina le attività della Scuola, la rappresenta, ne presiede il Consiglio e il Comitato esecutivo e cura l'applicazione delle decisioni del Consiglio stesso. 3. E' facoltà del Presidente designare tra i membri del Comitato esecutivo, un Vice Presidente che lo sostituisca nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento. Art. 4 1. Il Consiglio della Scuola è
costituito: Art. 5 1. Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente della Scuola e da sei componenti eletti dal Consiglio della Scuola in modo da assicurare un rappresentante a ciascuna Facoltà dell’Ateneo. 2. I membri del Comitato esecutivo durano in carica un triennio e possono essere confermati per non più di un altro mandato anche non consecutivo. 3. Il Comitato esecutivo sovraintende
alla gestione della Scuola:
1. La valutazione della scuola è
effettuata da un Comitato Scientifico, composto da cinque eminenti esperti
italiani e/o stranieri non appartenenti all’Università
degli Studi di Roma “Tor Vergata”, designati dal Senato
Accademico e nominati dal Rettore dell’Università. Art. 7 Tutti gli studenti di dottorato dell'Università hanno il diritto di partecipare alle attività interdisciplinari e extra-curriculari della Scuola e di proporre per mezzo dei loro rappresentanti iniziative coerenti ai fini della Scuola. Art. 8 Norme transitorie Il presente decreto verrà registrato ed inserito nella raccolta atti di questa amministrazione.
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