Statuto Scuola di Dottorato



Regolamento

Decreto n. 1899 del 17/06/2005

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

Visto l'art. 4 della legge 3/7/1998, n. 210, che prevede che le Università con proprio regolamento disciplinino l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le modalità di conferimento e l'importo delle borse di studio, nonché le convenzioni con soggetti pubblici e privati, in conformità ai criteri generali e ai requisiti di idoneità delle sedi determinati con decreto del Ministro;

Visto il D.M. 30.4.99 con cui è stato emanato il Regolamento in materia di dottorato di ricerca;

Visto il piano triennale 2004-2006 per la programmazione del sistema universitario approvato con DM del 05/08/2004;

Visto il documento di indirizzo sulla istituzione delle Scuole di Dottorato del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario del gennaio 2005

Visti i DD.RR. n. 1168 del 10.5.1999 e n. 107 del 14/01/2002 con cui è stato emanato il "Regolamento per l'istituzione e l'organizzazione del Dottorato di ricerca", in attuazione delle norme previste dall'art. 4 della Legge 3.7.1998, n. 210 e dal D.M. 30.4.99;

Viste le delibere del Senato Accademico del 26/04/2005 e del 25/05/2005 con cui viene approvata l'istituzione della Scuola di Dottorato;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27/05/2005 con cui viene approvata l'istituzione della Scuola di Dottorato


DECRETA:

Art. 1 di istituire e attivare a decorrere dalla data di registrazione del presente decreto un centro interdipartimentale di servizi per i dottorati di ricerca dell’Ateneo denominato “Scuola di Dottorato dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Art. 2 di emanare il seguente regolamento che fa parte integrante del presente decreto e disciplina il funzionamento della Scuola di dottorato

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI DOTTORATO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA”

Art. 1
La Scuola

1. La Scuola di dottorato è un centro interdipartimentale di servizi, che gestisce servizi comuni in collaborazione ed in favore dei dottorati di ricerca dell’Ateneo, ferma restando l’autonomia dei singoli dottorati.

2. La Scuola:
- concorre all’erogazione dei servizi finalizzati alla formazione dei dottori di ricerca dell’Ateneo;
- promuove: esperienze scientifiche, culturali e sociali comuni con lo scopo di accrescere gli esiti formativi specifici di ognuno dei dottorati di ricerca; attività di collaborazione didattica e di ricerca tra i corsi di Dottorato dell’Ateneo; iniziative di natura interdisciplinare; attività di collaborazione didattica e di ricerca con altre Università, Enti, Istituzioni e Centri di ricerca nazionali e internazionali; contatti con enti ed imprese, per l'organizzazione di stage o tirocini nell’ambito di tematiche di ricerca di interesse comune e per l’acquisizione di finanziamenti;
- propone le modifiche normative, per quanto di competenza;

3. Le attività di cui al comma precedente possono essere svolte, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle Facoltà, dai Dipartimenti e dai singoli Dottorati di ricerca di Ateneo.

4. L’Università fornisce alla Scuola le necessarie risorse finanziarie, logistiche e di personale non docente. La gestione contabile delle risorse finanziarie è effettuata dall’Amministrazione centrale dell’Ateneo.

Art. 2

Organi

Sono organi della Scuola il Presidente della Scuola, il Consiglio della Scuola, il Comitato esecutivo, il Comitato Scientifico.


Art. 3
Il Presidente

1. Il Presidente è nominato dal Rettore, su designazione del Consiglio della Scuola, tra i Professori di prima fascia dell’Ateneo. Il mandato è triennale, rinnovabile per una sola volta. anche non continuativa.

2. Il Presidente coordina le attività della Scuola, la rappresenta, ne presiede il Consiglio e il Comitato esecutivo e cura l'applicazione delle decisioni del Consiglio stesso.

3. E' facoltà del Presidente designare tra i membri del Comitato esecutivo, un Vice Presidente che lo sostituisca nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento.

Art. 4
Il Consiglio della Scuola

1. Il Consiglio della Scuola è costituito:
a) dal Presidente;
b) dai Coordinatori dei dottorati di ricerca di Ateneo;
c) da 6 studenti di dottorato, eletti dai rappresentanti degli studenti di dottorato nei Consigli di dipartimento in modo da assicurare un rappresentante a ciascuna Facoltà dell’Ateneo. Essi durano in carica due anni e non sono rieleggibili.
2. Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno due volte all'anno.
3. Il Consiglio definisce le linee programmatiche della Scuola nel rispetto delle autonomie dei singoli corsi di dottorato, elegge il Comitato Esecutivo, autorizza la presentazione al Senato della relazione annuale predisposta da quest’ultimo.

Art. 5
Il Comitato esecutivo

1. Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente della Scuola e da sei componenti eletti dal Consiglio della Scuola in modo da assicurare un rappresentante a ciascuna Facoltà dell’Ateneo.

2. I membri del Comitato esecutivo durano in carica un triennio e possono essere confermati per non più di un altro mandato anche non consecutivo.

3. Il Comitato esecutivo sovraintende alla gestione della Scuola:
a) ha la conduzione organizzativa della Scuola;
b) formula proposte ai corsi di dottorato sulla partecipazione a centri e consorzi;
c) sulla base delle determinazioni dei singoli corsi di dottorato, predispone il bando per le prove di ammissione, fissa le scadenze e le eventuali deroghe;
d) sottopone in tempo utile al Senato Accademico le proprie istruttorie per la ripartizione delle borse di studio finanziate dall’Ateneo o con finanziamento esterno concesso alla Scuola, escluse quelle con vincolo di assegnazione ai singoli corsi di dottorato.
e) formula al Senato Accademico proposte motivate per la ripartizione tra i Dipartimenti dei fondi di funzionamento dei dottorati;
f) presenta al Senato Accademico relazioni in merito all’istituzione, al rinnovo e alla soppressione dei corsi di dottorati;
g) organizza servizi di assistenza per le esigenze logistiche degli studenti e dei docenti di dottorato;


Art. 6
Valutazione della Scuola

1. La valutazione della scuola è effettuata da un Comitato Scientifico, composto da cinque eminenti esperti italiani e/o stranieri non appartenenti all’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, designati dal Senato Accademico e nominati dal Rettore dell’Università.
2. Il Comitato Scientifico presenta annualmente al Senato Accademico una relazione contenente le sue valutazioni.
3. I membri del Comitato Scientifico durano in carica per un triennio e non sono rinnovabili.

Art. 7
Gli studenti di dottorato

Tutti gli studenti di dottorato dell'Università hanno il diritto di partecipare alle attività interdisciplinari e extra-curriculari della Scuola e di proporre per mezzo dei loro rappresentanti iniziative coerenti ai fini della Scuola.

Art. 8

Norme transitorie
Fino all’inizio dell’Anno Accademico successivo all’entrata in vigore del presente regolamento, le funzioni di Presidente e Comitato esecutivo sono rispettivamente svolte dal Presidente della Commissione di Ateneo per il Dottorato di Ricerca e dalla Commissione stessa. Le funzioni del Consiglio della Scuola sono svolte fino alla stessa data dal Collegio dei Coordinatori dei corsi di dottorato.

Il presente decreto verrà registrato ed inserito nella raccolta atti di questa amministrazione.


Il Rettore
(Prof. Alessandro Finazzi Agrò)

 

contact site applications theses sponsor services courses faculties school