ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

PREMESSA.

  Il D.Lgs. 626/94 definisce (art. 74):

 

n   Agente Biologico: qualsiasi microrganismo, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;

n   Microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;

n   Coltura cellulare : il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.

 

Gli agenti biologici sono classificati in quattro gruppi in funzione del rischio di infezione:

 

1.  Poche probabilità di causare malattie nell’uomo.

2.  Può causare malattie nell’uomo. E’ alquanto improbabile che si propaghi nella comunità, si può contrastare con efficaci strumenti di profilassi e cura;

3.  Può causare gravi malattie in soggetti umani. Può propagarsi nella comunità ma si può contrastare con efficaci misure di profilassi e cura;

4.  Può causare gravi malattie nell’uomo. Può presentare un rischio di propagazione elevato e di norma non sono disponibili efficaci misure di profilassi e cura.

 

L’elenco degli agenti biologici classificati nei gruppi 2,3 e 4 è riportato nell’allegato XI del 626/94.

 

ADEMPIMENTI LEGISLATIVI

 

Per poter utilizzare nella ricerca agenti biologici presenti nei gruppi 2,3 e 4 è obbligatorio comunicare alla ASL territorialmente competente tutte le informazioni sulle specifiche di utilizzo. Nel caso di agenti del gruppo 4 occorre inoltre una specifica autorizzazione del Ministero della Sanità.

 

E’ necessario procedere alla valutazione qualitativa del rischio di esposizione per il personale che, a qualsiasi titolo, manipoli agenti biologici. Tale valutazione viene compiuta dal datore di lavoro (che se ne assume la responsabilità, ai sensi di quanto previsto all’art.78, comma 1 D.Lgs.626/94 ) per mezzo del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente, in collaborazione con i Direttori di Dipartimento e delle altre figure di caso in caso competenti nel merito, siano essi docenti, ricercatori o tecnici.

 

FONTI DI PERICOLO

La pericolosità di un agente biologico si valuta in base alla infettività, alla patogenicità, alla trasmissibilità ed alla neutralizzabilità. I rischi biologici sono quelli di infezione, di effetti allergici e di effetti tossici.

 

Nell’ambito delle attività di ricerca, la esposizione più probabile ad un agente biologico per contatto diretto può avvenire:

 

n   per ingestione o per inalazione di aereosol;

n   per introduzione nell’organismo attraverso ferite

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

 

Le attività che comportano il pericolo di esposizione ad agenti biologici debbono essere svolte attuando tutte le misure tecniche, organizzative e procedurali per eliminare o ridurre al minimo il rischio di esposizione. Le norme impongono:

 

n   di evitare l’utilizzo di agenti biologici nocivi se il tipo di attività lo consente;

n   di ridurre per quanto possibile il numero di addetti esposti al pericolo;

n   adottare le misure per prevenire o ridurre al minimo la propagazione accidentale all’esterno dell’area di lavoro;

n   esporre in modo chiaro e visibile il segnale di rischio biologico;

n   mettere in atto le procedure idonee per il prelievo, la manipolazione e il trattamento dei campioni di origine animale ed umana;

n   definire le procedure di emergenza in caso di incidente;

n   evitare l’utilizzo di contenitori non idonei e/o sprovvisti di indicazione del contenuto

n   adottare idonee misure igieniche. I servizi igienici debbono essere dotati di doccia calda e fredda, di lavaggi oculari ed antisettici;

n   I dispositivi di protezione individuale debbono essere controllati, puliti e disinfettati al termine di ogni ciclo lavorativo. Nella protezione da agenti biologici i DPI comunemente usati sono: copricapo, visiera, occhiali, mascherina, sovracamice, guanti, calzari, grembiule impermeabile.

n   Deve essere tassativamente vietato fumare, ed assumere cibi e bevande nei luoghi di utilizzo degli agenti biologici.

n   Nel caso si verifichino incidenti che possono provocare dispersione nell’ambiente di agenti biologici appartenenti ai gruppi 2, 3 e  4, gli addetti debbono abbandonare immediatamente l‘area e la ASL competente territorialmente deve essere informata nel più breve tempo possibile in ordine all’evento, alle cause che lo hanno determinato, ed alle misure che si sono adottate, o si intende adottare, per porvi rimedio.

n   Nelle attività che presentano un pericolo da agenti biologici, gli addetti debbono essere adeguatamente informati e formati, in particolare in ordine a:

 

a)  i rischi per la salute dovuti agli agenti utilizzati;

b)  le precauzioni da prendere per evitare l’esposizione;

c)  le misure igieniche da osservare;

d)  la funzione ed il corretto utilizzo dei DPI e degli indumenti da lavoro

e)  le procedure atte a prevenire il verificarsi di infortuni;

f)   le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze in caso di infortunio.

 

n   Nel luogo di lavoro deve essere apposto un cartello ben visibile che riporti le procedure da eseguire in caso di incidente o infortunio, nonché i numeri di telefono di ambulanza ed ospedale più vicino.

 

 

I lavoratori che risultino esposti ad un rischio, debbono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria, sentito il Medico Competente. Quest’ultimo programma le visite mediche periodiche e gli esami clinici e biologici ritenuti necessari, e stabilisce le specifiche misure di prevenzione da adottare, come la messa a disposizione e la somministrazione di vaccini efficaci per chi non sia già immune all’agente.

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto Legislativo 626/94 Titolo VIII