ESPOSIZIONE
AD AGENTI BIOLOGICI
PREMESSA.
n
Agente Biologico:
qualsiasi microrganismo, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed
endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;
n
Microrganismo:
qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o
trasferire materiale genetico;
n
Coltura cellulare
: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi
pluricellulari.
Gli agenti
biologici sono classificati in quattro gruppi in funzione del rischio di
infezione:
1. Poche
probabilità di causare malattie nell’uomo.
2. Può
causare malattie nell’uomo. E’ alquanto improbabile che si propaghi nella
comunità, si può contrastare con efficaci strumenti di profilassi e cura;
3. Può
causare gravi malattie in soggetti umani. Può propagarsi nella comunità ma si
può contrastare con efficaci misure di profilassi e cura;
4. Può
causare gravi malattie nell’uomo. Può presentare un rischio di propagazione
elevato e di norma non sono disponibili efficaci misure di profilassi e cura.
L’elenco degli agenti biologici classificati nei gruppi 2,3 e 4 è
riportato nell’allegato XI del
626/94.
ADEMPIMENTI
LEGISLATIVI
Per poter
utilizzare nella ricerca agenti biologici presenti nei gruppi 2,3 e 4 è
obbligatorio comunicare alla ASL territorialmente competente tutte le
informazioni sulle specifiche di utilizzo. Nel caso di agenti del gruppo 4
occorre inoltre una specifica autorizzazione del Ministero della Sanità.
E’
necessario procedere alla valutazione qualitativa del rischio di
esposizione per il personale che, a qualsiasi titolo, manipoli agenti
biologici. Tale valutazione viene compiuta dal datore di lavoro (che se ne
assume la responsabilità, ai sensi di quanto previsto all’art.78,
comma 1 D.Lgs.626/94 ) per mezzo del Servizio di Prevenzione e Protezione e
del Medico Competente, in collaborazione con i Direttori di Dipartimento e delle
altre figure di caso in caso competenti nel merito, siano essi docenti,
ricercatori o tecnici.
FONTI
DI PERICOLO
La
pericolosità di un agente biologico si valuta in base alla infettività, alla
patogenicità, alla trasmissibilità ed alla neutralizzabilità. I rischi
biologici sono quelli di infezione, di effetti allergici e di effetti tossici.
Nell’ambito
delle attività di ricerca, la esposizione più probabile ad un agente biologico
per contatto diretto può avvenire:
n
per ingestione o per inalazione di aereosol;
n
per introduzione nell’organismo
attraverso ferite
MISURE
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Le
attività che comportano il pericolo di esposizione ad agenti biologici debbono
essere svolte attuando tutte le misure tecniche, organizzative e procedurali per
eliminare o ridurre al minimo il rischio di esposizione. Le norme
impongono:
n
di evitare l’utilizzo
di agenti biologici nocivi se il tipo di attività lo consente;
n
di ridurre per quanto
possibile il numero di addetti esposti al pericolo;
n
adottare le misure per
prevenire o ridurre al minimo la propagazione accidentale
all’esterno dell’area di lavoro;
n
esporre in modo chiaro e
visibile il segnale di rischio
biologico;
n
mettere in atto le procedure
idonee per il prelievo, la
manipolazione e il trattamento dei campioni di origine animale ed umana;
n
definire le procedure di
emergenza in caso di incidente;
n
evitare l’utilizzo di
contenitori non idonei e/o
sprovvisti di indicazione del contenuto
n
adottare idonee misure
igieniche. I servizi igienici
debbono essere dotati di doccia calda e fredda, di lavaggi oculari ed
antisettici;
n
I dispositivi di protezione
individuale debbono essere
controllati, puliti e disinfettati al termine di ogni ciclo lavorativo. Nella
protezione da agenti biologici i DPI comunemente usati sono: copricapo, visiera,
occhiali, mascherina, sovracamice, guanti, calzari, grembiule impermeabile.
n
Deve essere tassativamente
vietato fumare, ed assumere cibi e bevande nei luoghi di utilizzo degli
agenti biologici.
n
Nel caso si verifichino incidenti
che possono provocare dispersione nell’ambiente di agenti biologici
appartenenti ai gruppi 2, 3 e 4,
gli addetti debbono abbandonare immediatamente l‘area e la ASL
competente territorialmente deve essere informata nel più breve tempo
possibile in ordine all’evento, alle cause che lo hanno determinato, ed alle
misure che si sono adottate, o si intende adottare, per porvi rimedio.
n
Nelle attività che presentano un
pericolo da agenti biologici, gli addetti debbono essere adeguatamente informati
e formati, in particolare in ordine a:
a) i
rischi per la salute dovuti agli agenti utilizzati;
b) le
precauzioni da prendere per evitare l’esposizione;
c) le
misure igieniche da osservare;
d) la
funzione ed il corretto utilizzo dei DPI e degli indumenti da lavoro
e) le
procedure atte a prevenire il verificarsi di infortuni;
f)
le
misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze in caso di infortunio.
n
Nel luogo di lavoro deve essere
apposto un cartello ben visibile che riporti le procedure da eseguire in caso di
incidente o infortunio, nonché i numeri di telefono di ambulanza ed ospedale più
vicino.
I
lavoratori che risultino esposti ad un rischio, debbono essere sottoposti a sorveglianza
sanitaria, sentito il Medico Competente. Quest’ultimo programma le
visite mediche periodiche e gli esami clinici e biologici ritenuti necessari, e
stabilisce le specifiche misure di prevenzione da adottare, come la messa a
disposizione e la somministrazione di vaccini efficaci per chi non sia già
immune all’agente.
RIFERIMENTI
NORMATIVI
Decreto
Legislativo 626/94 Titolo VIII