Art. 3

 

1. I principi generali della classificazione e dell'etichettatura dei preparati sono applicati conformemente ai criteri definiti all'allegato VI della direttiva 67/548/CEE, tranne quando si applicano gli altri criteri definiti in appresso.

2. La determinazione delle proprietà fisico-chimiche necessarie alla classificazione dei preparati è effettuata conformemente ai metodi specificati nell'allegato V, punto a) della direttiva 67/548/CEE.

Sono considerati esplosivi, comburenti, estremamente infiammabili, facilmente infiammabili o infiammabili i preparati per i quali i risultati delle prove eseguite conformemente ai metodi suddetti rispondono alle definizioni dell'articolo 2 della direttiva 67/548/CEE ed ai criteri specifici di valutazione precisati in detti metodi.

Tuttavia, in deroga a quanto precede,

a) la determinazione delle proprietà esplosive, comburenti, estremamente infiammabili, facilmente infiammabili o infiammabili di un preparato non è necessaria a condizione che nessuno dei componenti presenti tali proprietà e che, in base alle informazioni di cui dispone il fabbricante, il preparato non rischi di presentare tali pericoli;

b) i preparati immessi sul mercato sotto forma di aerosol devono rispondere ai criteri di infiammabilità precisati al punto 1.8 e al punto 2.2, lettera c), dell'allegato della direttiva 75/324/CEE, modificata da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo.

3. La valutazione dei pericoli per la salute è effettuata conformemente a uno o più dei seguenti metodi:

a) metodo convenzionale descritto in appresso, con riferimento al limite di concentrazione;

b) determinazione, conformemente ai metodi indicati nell'allegato V, punto B, della direttiva 67/548/CEE, delle proprietà tossicologiche del preparato necessarie per una classificazione ed una etichettatura appropriate, conformemente ai criteri definiti nell'allegato VI di detta direttiva.

Ciascuna o più proprietà tossicologiche del preparato che non sono valutate secondo il metodo di cui alla lettera b) del presente paragrafo saranno valutate conformemente al metodo convenzionale.

Allorchè si sia constatata una proprietà tossicologica utilizzando i due metodi sopra descritti, il risultato ottenuto mediante il metodo di cui alla lettera b) è utilizzato per classificare il preparato, tranne in caso di effetti cancerogeni, mutageni e teratogeni.

Inoltre, allorchè possa essere dimostrato che:

- gli effetti tossicologici sull'uomo differiscono da quelli indicati da una determinazione tossicologica o da una valutazione convenzionale, il preparato viene classificato in base agli effetti sull'uomo;

- una valutazione convenzionale porterebbe a sottovalutare il pericolo tossicologico a causa di effetti quale il potenziamento, si terrà conto di tali effetti all'atto della classificazione del preparato;

- una valutazione convenzionale porterebbe a sopravvalutare il pericolo tossicologico a causa di effetti quale l'antagonismo, si terrà conto di tali effetti all'atto della classificazione del preparato.

4. Per i preparati di composizione conosciuta, classificati secondo il metodo di cui al paragrafo 3, lettera b), si procederà ad una nuova valutazione sui rischi per la salute mediante il metodo di cui al paragrafo 3, lettera a), oppure mediante quello di cui al paragrafo 3, lettera b) qualora:

- il fabbricante modifichi, in base alla seguente tabella, il tenore iniziale espresso in percentuale peso/peso di uno o più componenti pericolosi per la salute facenti parte della composizione:

 

 

 

- il fabbricante modifichi la composizione sostituendo o aggiungendo uno o più componenti, a prescindere dal fatto che si tratti o meno di componenti pericolosi secondo le definizioni riportate nella presente direttiva.

5. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), i rischi per la salute sono valutati secondo il metodo convenzionale descritto in appresso facendo riferimento a limiti di concentrazione individuale.

Allorchè alle sostanze pericolose elencate nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE si applicano i limiti di concentrazione necessari per l'impiego del metodo di valutazione descritto in appresso, devono essere utilizzati detti limiti di concentrazione.

Allorchè le sostanze pericolose non figurano nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE o vi figurano senza i limiti di concentrazione necessari per l'applicazione del metodo di valutazione descritto secondo le disposizioni di cui all'allegato I della presente direttiva.

Qualora un preparato contenga almeno una sostanza che, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 67/548/CEE rechi l'indicazione "Attenzione - sostanza non ancora esaminata completamente", l'etichetta del preparato dovrà recare l'indicazione "Attenzione - questo preparato contiene una sostanza non ancora esaminata completamente" se tale sostanza è presente in concentrazione pari o superiore all'1%.

Tuttavia tale sostanza deve essere considerata allo stesso titolo delle altre sostanze presenti nel preparato al momento dell'applicazione del metodo di valutazione mediante calcolo, se la sua etichetta presenta almeno un'indicazione di pericolo per la salute.

In tal caso:

a) sono considerati molto tossici:

i) a causa dei loro effetti acuti letali i preparati contenenti una o più sostanze classificate o considerate molto tossiche in una concentrazione singola superiore:

- a quella fissata nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE in merito alla o alle sostanze considerate,

- oppure a quella fissata al punto 1 dell'allegato I (tabella I) della presente direttiva nel caso in cui la o le sostanze non figurino nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE oppure vi figurino senza limiti di concentrazione;

ii) a causa dei loro effetti acuti letali i preparati contenenti più sostanze classificate o considerate come molto tossiche in concentrazioni singole non superiori ai limiti fissati nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, oppure nel punto 1 dell'allegato I (tabella I) della presente direttiva se la somma dei quozienti ottenuta dividendo la percentuale in peso di ciascuna sostanza molto tossica contenuta nel preparato per il limite fissato per questa stessa sostanza è superiore o pari a 1, ossia:

 

 

 

 

ove:

PT+ è la percentuale in peso di ciascuna sostanza molto tossica contenuta nel preparato,

LT+ è il limite fissato per ciascuna sostanza molto tossica, espresso in percentuale;

iii) a causa dei loro effetti irreversibili non letali dopo una unica esposizione i preparati contenenti una o più sostanze pericolose che producono tali effetti in una concentrazione singola superiore

- a quella fissata nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE per la o le sostanze considerate,

- oppure a quella fissata al punto 2 dell'allegato I (tabella II) della presente direttiva qualora la o le sostanze considerate non figurino nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, oppure vi figurino senza i limiti di concentrazione;

b) sono considerati tossici:

i) a causa dei loro effetti acuti letali i preparati contenenti una o più sostanze classificate o ritenute molto tossiche o tossiche in una concentrazione singola superiore:

- a quella fissata nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE per la o le sostanze considerate,

- oppure a quella fissata al punto 1 dell'allegato I (tabella I) della presente direttiva qualora la o le sostanze non figurino nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, oppure vi figurino senza i limiti di concentrazione;

ii) a causa dei loro effetti acuti letali i preparati contenenti più sostanze classificate o ritenute molto tossiche o tossiche in una concentrazione singola non superiore ai limiti fissati nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, oppure nel punto 1 dell'allegato I (tabella I) della presente direttiva, se la somma dei quozienti ottenuti dividendo la percentuale in peso di ciascuna sostanza nel preparato per il limite di tossicità fissato per questa sostanza è superiore o pari a 1, ossia:

 

 

 

ove:

PT+ è la percentuale in peso di ciascuna sostanza molto tossica nel preparato,

PT è la percentuale in peso di ciascuna sostanza tossica nel preparato,

LT è il limite specificato per ciascuna sostanza tossica o molto tossica, espresso in percentuale;

iii) a causa dei loro effetti irreversibili non letali dopo una unica esposizione, i preparati contenenti una o più sostanze pericolose che producono tali effetti in una concentrazione singola superiore:

- a quella fissata nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE per la o le sostanze considerate,

- oppure a quella fissata al punto 2 dell'allegato I (tabella II) della presente direttiva qualora la o le sostanze considerate non figurino nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, oppure vi figurino senza i limiti di concentrazione;

iv) a causa dei loro effetti a lungo termine, i preparati contenenti una o più sostanze pericolose che producono tali effetti in una concentrazione singola superiore:

- a quella fissata nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE per la o le sostanze considerate,

- oppure a quella fissata al punto 3 dell'allegato I (tabella III) della presente direttiva qualora la o le sostanze considerate non figurino nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, oppure vi figurino senza i limiti di concentrazione;

c) sono considerati nocivi:

i) a causa dei loro effetti acuti letali i preparati contenenti una o più sostanze classificate o ritenute molto tossiche, tossiche o nocive in una concentrazione singola superiore:

- a quella fissata nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE per la o le sostanze considerate,

- oppure a quella fissata al punto 1 dell'allegato I (tabella I) della presente direttiva qualora la o le sostanze non figurino nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE oppure vi figurino senza i limiti di concentrazione;

ii) a causa dei loro effetti acuti letali, i preparati contenenti più sostanze classificate o ritenute molto tossiche, tossiche o nocive in una concentrazione singola non superiore ai limiti fissati nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, oppure nel punto 1 dell'allegato I (tabella I) della presente direttiva, se la somma dei quozienti ottenuti dividendo la percentuale in peso di ciascuna sostanza nel preparato per il limite di nocività fissato per questa stessa sostanza è superiore o pari a 1, ossia:

 

 

 

ove:

PT+ è la percentuale in peso di ciascuna sostanza molto tossica nel preparato,

PT è la percentuale in peso di ciascuna sostanza tossica nel preparato,

PXn è la percentuale in peso di ciascuna sostanza nociva nel preparato,

LXn è il limite specificato per ciascuna sostanza molto tossica, tossica o nociva, espresso in percentuale;

iii) a causa dei loro effetti irreversibili non letali dopo un'unica esposizione, i preparati contenenti una o più sostanze pericolose che presentano tali effetti in una concentrazione singola superiore:

- a quella fissata nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE per la o le sostanze considerate,

- oppure a quella fissata al punto 2 dell'allegato I (tabella II) della presente direttiva qualora la o le sostanze considerate non figurino nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE oppure vi figurino senza i limiti di concentrazione;

iv) a causa dei loro effetti a lungo termine, i preparati contenenti una o più sostanze pericolose che producono tali effetti in una concentrazione singola superiore:

- a quella fissata nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE per la o le sostanze considerate,

- oppure a quella fissata al punto 3 dell'allegato I (tabella III) della presente direttiva qualora la o le sostanze considerate non figurino nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE oppure vi figurino senza i limiti di concentrazione;

v) a causa dei loro effetti di sensibilizzazione mediante inalazione, i preparati contenenti almeno una sostanza pericolosa cui si applica la frase R 42 che caratterizza tali effetti in una concentrazione singola superiore:

- a quella fissata nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE per la o le sostanze considerate,

- oppure a quella fissata al punto 5 dell'allegato I (tabella V) della presente direttiva qualora la o le sostanze considerate non figurino nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE oppure vi figurino senza i limiti di concentrazione;

d) sono considerati molto corrosivi (1):

i) i preparati contenenti una o più sostanze classificate o considerate come corrosive e designate con la frase R 35 per una concentrazione singola superiore:

- a quella fissata nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE per la o le sostanze considerate,

- oppure a quella fissata al punto 4 dell'allegato I (tabella IV) della presente direttiva qualora la o le sostanze non figurino nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, oppure vi figurino senza i limiti di concentrazione;

ii) i preparati contenenti più sostanze classificate o considerate come corrosive e cui si applica la frase R 35 in una concentrazione singola non superiore ai limiti fissati nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, oppure nel punto 4 dell'allegato I (tabella IV) della presente direttiva, se la somma dei quozienti ottenuti dividendo la percentuale in peso di ciascuna sostanza corrosiva contenuta nel preparato per il limite di corrosione fissato per questa stessa sostanza è superiore o pari a 1, ossia:

 

 

 

ove:

PC,R 35 è la percentuale in peso presente nel preparato di ciascuna sostanza corrosiva cui si applica la frase R 35,

LC, R 35 è il limite di corrosione specificato per ciascuna sostanza corrosiva cui si applica la frase R 35, espresso in percentuale in peso;

e) sono anche considerati corrosivi per la pelle:

i) i preparati contenenti una o più sostanze classificate o considerate come corrosive e cui si applica la frase R 34 in una concentrazione singola superiore:

- a quella fissata nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE per la o le sostanze considerate,

- oppure a quella fissata al punto 4 dell'allegato I (tabella IV) della presente direttiva qualora la o le sostanze non figurino nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, o vi figurino senza i limiti di concentrazione;

ii) i preparati contenenti più sostanze classificate o considerate come corrosive e cui si applica la frase R 34 in una concentrazione singola non superiore ai limiti fissati nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, o nel punto 4 dell'allegato I (tabella IV) della presente direttiva se la somma dei quozienti ottenuti dividendo la percentuale in peso di ogni sostanza corrosiva presente nel preparato per il limite di corrosione stabilito per tale sostanza è superiore o pari a 1,

ossia:

 

 

 

ove:

PC, R 35 è la percentuale in peso di ciascuna sostanza molto corrosiva presente nel preparato,

PC, R 34 è la percentuale in peso di ciascuna sostanza corrosiva presente nel preparato,

LC, R 34 è il limite di corrosione specificato per ciascuna sostanza corrosiva;

f) si considera che possono provocare lesioni oculari gravi:

i) i preparati contenenti una o più sostanze classificate o considerate irritanti e cui si applica la frase R 41 in una concentrazione singola superiore:

- a quella fissata nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE per la o le sostanze considerate,

- oppure a quella fissata al punto 4 dell'allegato I (tabella IV) della presente direttiva qualora la o le sostanze non figurino nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, o vi figurino senza i limiti di concentrazione;

ii) i preparati contenenti più sostanze classificate o considerate corrosive oppure irritanti e cui si applica la frase R 41 in una concentrazione singola non superiore ai limiti fissati nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, oppure al punto 4 dell'allegato I (tabella IV) della presente direttiva, se la somma dei quozienti ottenuti dividendo la percentuale in peso di ogni sostanza contenuta nel preparato per il limite di irritazione fissato per tale sostanza è superiore o pari a 1, ossia:

 

 

 

ove:

PXi, R 41 è la percentuale in peso di ciascuna sostanza irritante cui si applica la frase R 41 presente nel preparato,

LXi, R 41 è il limite di irritazione specificato per ciascuna sostanza irritante cui si applica la frase R 41, espresso in percentuale in peso;

g) sono considerati irritanti per la pelle:

i) i preparati contenenti una o più sostanze classificate o considerate corrosive o irritanti e cui si applica la frase R 38 in una concentrazione singola superiore:

- a quella fissata nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE per le sostanze considerate,

- oppure a quella fissata al punto 4 dell'allegato I (tabella IV) della presente direttiva qualora la o le sostanze non figurino nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE o vi figurino senza i limiti di concentrazione;

ii) i preparati contenenti più sostanze classificate o considerate corrosive oppure irritanti e cui si applica la frase R 38 in una concentrazione singola non superiore ai limiti fissati nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, oppure al punto 4 dell'allegato I (tabella IV) della presente direttiva, se la somma dei quozienti ottenuti dividendo la percentuale in peso di ogni sostanza contenuta nel preparato per il limite di irritazione fissato per tale sostanza è superiore o pari a 1, ossia:

 

 

 

ove:

PC, R 35 è la percentuale in peso di ciascuna sostanza corrosiva cui si applica la frase R 35 presente nel preparato,

PC, R 34 è la percentuale in peso di ciascuna sostanza corrosiva cui si applica la frase R 34 presente nel preparato,

PXi, R 38 è la percentuale in peso di ciascuna sostanza irritante cui si applica la frase R 38 presente nel preparato,

LXi, R 38 è il limite di irritazione fissato per ciascuna sostanza corrosiva o irritante cui si applica la frase R 38, espresso in percentuale di peso;

iii) a causa dei loro effetti di sensibilizzazione mediante contatto con la pelle, i preparati contenenti almeno una sostanza pericolosa cui si applica la frase R 43 che caratterizza tali effetti in una concentrazione singola superiore:

- a quella fissata nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE per la sostanza considerata,

- oppure a quella fissata al punto 5 dell'allegato I (tabella V) della presente direttiva, qualora la o le sostanze considerate non figurino nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE o vi figurino senza i limiti di concentrazione;

h) sono considerati irritanti per gli occhi:

i) i preparati contenenti una o più sostanze classificate o considerate irritanti e cui si applica la frase R 41 o R 36 in una concentrazione singola superiore:

- a quella fissata nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE per la o le sostanze considerate,

- oppure a quella fissata al punto 4 dell'allegato I (tabella IV) della presente direttiva qualora la o le sostanze non figurino nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, o vi figurino senza i limiti di concentrazione;

ii) i preparati contenenti più sostanze classificate o considerate irritanti e cui si applica la frase R 41 o la frase R 36 in una concentrazione singola non superiore ai limiti fissati nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, oppure al punto 4 dell'allegato I (tabella IV) della presente direttiva, se la somma dei quozienti ottenuti dividendo la percentuale in peso di ogni sostanza contenuta nel preparato per il limite di irritazione fissato per tale sostanza è superiore o pari a 1, ossia:

 

 

 

ove:

PXi, R 41 è la percentuale in peso di ciascuna sostanza irritante cui si applica la frase R 41 presente nel preparato,

PXi, R 36 è la percentuale in peso di ciascuna sostanza irritante cui si applica la frase R 36 presente nella preparazione,

LXi, R 36 è il limite di irritazione specificato per ciascuna sostanza irritante cui si applica la frase R 41 o R 36, espresso in percentuale in peso;

i) sono considerati irritanti per le vie respiratorie:

i) i preparati contenenti una o più sostanze classificate o considerate irritanti e cui si applica la frase R 37 in una concentrazione singola superiore:

- a quella fissata nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE per la o le sostanze considerate,

- oppure a quella fissata al punto 4 dell'allegato I (tabella IV) della presente direttiva qualora la o le sostanze non figurino nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, o vi figurino senza i limiti di concentrazione;

ii) i preparati contenenti più sostanze classificate o considerate irritanti e cui si applica la frase R 37 in una concentrazione singola non superiore ai limiti fissati nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, oppure al punto 4 dell'allegato I (tabella IV) della presente direttiva, se la somma dei quozienti ottenuti dividendo la percentuale in peso di ogni sostanza contenuta nel preparato per il limite di irritazione fissato per tale sostanza è superiore o pari a 1, ossia:

 

 

 

ove:

PXi, R 37 è la percentuale in peso di ciascuna sostanza irritante cui si applica la frase R 37 presente nel preparato,

LXi, R 37 è il limite di irritazione specificato per ciascuna sostanza irritante cui si applica la frase R 37, espresso in percentuale in peso;

j) sono considerati cancerogeni e contrassegnati almeno dal simbolo di pericolo e dall'indicazione di pericolo "tossico" i preparati che contengono una sostanza che produca tali effetti e cui viene attribuita la frase tipo R 45 che caratterizza le sostanze cancerogene delle categorie 1 e 2 in una concentrazione superiore o pari:

- a quella fissata nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE per la sostanza considerata,

- oppure a quella fissata al punto 6 dell'allegato I (tabella VI) della presente direttiva qualora la o le sostanze considerate non figurino nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, o vi figurino senza i limiti di concentrazione;

k) sono considerati preoccupanti per l'uomo a causa di possibili effetti cancerogeni e contrassegnati almeno dal simbolo di pericolo e dall'indicazione di pericolo "nocivo" i preparati che contengono una sostanza che produca tali effetti e cui viene attribuita la frase tipo R 40 che caratterizza le sostanze cancerogene della categoria 3 in una concentrazione superiore o pari:

- a quella fissata nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE per la sostanza considerata,

- oppure a quella fissata al punto 6 dell'allegato I (tabella VI) della presente direttiva qualora la o le sostanze considerate non figurino nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE o vi figurino senza i limiti di concentrazione;

l) sono considerati mutageni e contrassegnati almeno dal simbolo di pericolo e dall'indicazione di pericolo "tossico" i preparati che contengono una sostanza che produca tali effetti e cui viene attribuita la frase tipo R 46 che caratterizza le sostanze mutagene della categoria 1 in una concentrazione superiore o pari:

- a quella fissata nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE per la sostanza considerata,

- oppure a quella fissata al punto 6 dell'allegato I (tabella VI) della presente direttiva, qualora la o le sostanze considerate non figurino nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE o vi figurino senza i limiti di concentrazione;

m) sono considerati tali da dover essere trattati come mutageni e contrassegnati almeno dal simbolo di pericolo e dall'indicazione di pericolo "nocivo" i preparati che contengono una sostanza che produca tali effetti e cui viene attribuita la frase tipo R 46 che caratterizza le sostanze mutagene della categoria 2 in una concentrazione superiore o pari:

- a quella fissata nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE per la sostanza considerata,

- oppure quella fissata al punto 6 dell'allegato I (tabella VI) della presente direttiva, qualora la o le sostanze considerate non figurino nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE o vi figurino senza i limiti di concentrazione;

n) sono considerati preoccupanti per l'uomo a causa di possibili effetti mutageni e contrassegnati almeno dal simbolo di pericolo e dall'indicazione di pericolo "nocivo" i preparati che contengono una sostanza che produca tali effetti e cui viene attribuita la frase tipo R 40 che caratterizza le sostanze mutagene della categoria 3 in una concentrazione superiore o pari:

- a quella fissata nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE per la sostanza considerata,

- oppure a quella fissata al punto 6 dell'allegato I (tabella VI) della presente direttiva qualora la o le sostanze considerate non figurino nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE o vi figurino senza i limiti di concentrazione;

o) sono considerati teratogeni e contrassegnati almeno dal simbolo di pericolo e dall'indicazione di pericolo "tossico" i preparati che contengono una sostanza che produca tali effetti e cui viene attribuita la frase tipo R 47 che caratterizza le sostanze teratogene della categoria 1 in una concentrazione superiore o pari:

- a quella fissata nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE per la sostanza considerata,

- oppure a quella fissata al punto 6 dell'allegato I (tabella VI) della presente direttiva qualora la o le sostanze considerate non figurino nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, o vi figurino senza i limiti di concentrazione;

p) sono considerati tali da dover esser trattati come teratogeni e contrassegnati almeno dal simbolo di pericolo e dall'indicazione di pericolo "nocivo" i preparati che contengono una sostanza che produca tali effetti e cui viene attribuita la frase tipo R 47 che caratterizza le sostanze teratogene della categoria 2 in una concentrazione superiore o pari:

- a quella fissata nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE per la sostanza considerata,

- oppure a quella fissata al punto 6 dell'allegato I (tabella VI) della presente direttiva qualora la o le sostanze considerate non figurino nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, o vi figurino senza i limiti di concentrazione;

q) sono considerati come aventi effetti specifici non meglio definiti sulla salute e contrassegnati almeno dal simbolo di pericolo e dall'indicazione di pericolo "nocivo" i preparati contenenti una sostanza che non figura ancora nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE ma cui viene provvisoriamente attribuita la frase tipo R 40 che caratterizza tali sostanze in una concentrazione superiore o pari a quella fissata al punto 6 dell'allegato I (tabella VI) della presente direttiva.

6. Per i preparati soggetti alla presente direttiva,

a) le sostanze indicate o meno nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, siano esse presenti come impurità o come additivi, non sono prese in considerazione se la loro concentrazione in peso è inferiore ai seguenti valori:

- 0,1% per le sostanze classificate molto tossiche o tossiche,

- 1% per le sostanze classificate nocive, corrosive o irritanti,

salvo il caso in cui nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE siano fissati valori inferiori;

b) alle sostanze pericolose che non figurano nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE ma che entrano nella composizione di un preparato con una concentrazione in peso superiore a quella indicata alla precedente lettera a) saranno attribuiti dei parametri che ne caratterizzino i pericoli per la salute.

Talune sostanze possono  presentare contemporaneamente diverse proprietà pericolose per la salute, ad esempio nocività/irritazione, corrosività, corrosività/nocività, corrosività/sensibilizzazione; in  tal  caso  ciascuna di queste proprietà sarà caratterizzata dal suo limite di concentrazione specifico.

Detti limiti di concentrazione sono determinati conformemente all'allegato I della presente direttiva dal fabbricante o da qualsiasi altra persona che commercializza un siffatto preparato.

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(1) Per "sostanze molto corrosive" ai sensi della presente direttiva si intendono le sostanze che recano il simbolo C e la frase di rischio R 35.

 

A