Art.
3
1. I principi
generali della classificazione e dell'etichettatura dei preparati sono
applicati conformemente ai criteri definiti all'allegato VI della direttiva
67/548/CEE, tranne quando si applicano gli altri criteri definiti in appresso.
2. La
determinazione delle proprietà fisico-chimiche necessarie alla classificazione
dei preparati è effettuata conformemente ai metodi specificati nell'allegato V,
punto a) della direttiva 67/548/CEE.
Sono considerati
esplosivi, comburenti, estremamente infiammabili, facilmente infiammabili o
infiammabili i preparati per i quali i risultati delle prove eseguite
conformemente ai metodi suddetti rispondono alle definizioni dell'articolo 2
della direttiva 67/548/CEE ed ai criteri specifici di valutazione precisati in
detti metodi.
Tuttavia, in deroga
a quanto precede,
a) la
determinazione delle proprietà esplosive, comburenti, estremamente
infiammabili, facilmente infiammabili o infiammabili di un preparato non è
necessaria a condizione che nessuno dei componenti presenti tali proprietà e
che, in base alle informazioni di cui dispone il fabbricante, il preparato non
rischi di presentare tali pericoli;
b) i preparati
immessi sul mercato sotto forma di aerosol devono rispondere ai criteri di
infiammabilità precisati al punto 1.8 e al punto 2.2, lettera c), dell'allegato
della direttiva 75/324/CEE, modificata da ultimo dall'atto di adesione della
Spagna e del Portogallo.
3. La valutazione
dei pericoli per la salute è effettuata conformemente a uno o più dei seguenti
metodi:
a) metodo
convenzionale descritto in appresso, con riferimento al limite di
concentrazione;
b) determinazione,
conformemente ai metodi indicati nell'allegato V, punto B, della direttiva
67/548/CEE, delle proprietà tossicologiche del preparato necessarie per una
classificazione ed una etichettatura appropriate, conformemente ai criteri
definiti nell'allegato VI di detta direttiva.
Ciascuna o più
proprietà tossicologiche del preparato che non sono valutate secondo il metodo
di cui alla lettera b) del presente paragrafo saranno valutate conformemente al
metodo convenzionale.
Allorchè si sia
constatata una proprietà tossicologica utilizzando i due metodi sopra
descritti, il risultato ottenuto mediante il metodo di cui alla lettera b) è
utilizzato per classificare il preparato, tranne in caso di effetti
cancerogeni, mutageni e teratogeni.
Inoltre, allorchè
possa essere dimostrato che:
- gli effetti
tossicologici sull'uomo differiscono da quelli indicati da una determinazione
tossicologica o da una valutazione convenzionale, il preparato viene
classificato in base agli effetti sull'uomo;
- una valutazione
convenzionale porterebbe a sottovalutare il pericolo tossicologico a causa di
effetti quale il potenziamento, si terrà conto di tali effetti all'atto della
classificazione del preparato;
- una valutazione
convenzionale porterebbe a sopravvalutare il pericolo tossicologico a causa di
effetti quale l'antagonismo, si terrà conto di tali effetti all'atto della
classificazione del preparato.
4. Per i preparati
di composizione conosciuta, classificati secondo il metodo di cui al paragrafo
3, lettera b), si procederà ad una nuova valutazione sui rischi per la salute
mediante il metodo di cui al paragrafo 3, lettera a), oppure mediante quello di
cui al paragrafo 3, lettera b) qualora:
- il fabbricante
modifichi, in base alla seguente tabella, il tenore iniziale espresso in
percentuale peso/peso di uno o più componenti pericolosi per la salute facenti
parte della composizione:
- il fabbricante
modifichi la composizione sostituendo o aggiungendo uno o più componenti, a
prescindere dal fatto che si tratti o meno di componenti pericolosi secondo le
definizioni riportate nella presente direttiva.
5. Conformemente
all'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), i rischi per la salute sono valutati
secondo il metodo convenzionale descritto in appresso facendo riferimento a
limiti di concentrazione individuale.
Allorchè alle
sostanze pericolose elencate nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE si
applicano i limiti di concentrazione necessari per l'impiego del metodo di
valutazione descritto in appresso, devono essere utilizzati detti limiti di
concentrazione.
Allorchè le
sostanze pericolose non figurano nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE o
vi figurano senza i limiti di concentrazione necessari per l'applicazione del
metodo di valutazione descritto secondo le disposizioni di cui all'allegato I
della presente direttiva.
Qualora un
preparato contenga almeno una sostanza che, conformemente all'articolo 8, paragrafo
2 della direttiva 67/548/CEE rechi l'indicazione "Attenzione - sostanza
non ancora esaminata completamente", l'etichetta del preparato dovrà
recare l'indicazione "Attenzione - questo preparato contiene una sostanza
non ancora esaminata completamente" se tale sostanza è presente in
concentrazione pari o superiore all'1%.
Tuttavia tale
sostanza deve essere considerata allo stesso titolo delle altre sostanze
presenti nel preparato al momento dell'applicazione del metodo di valutazione
mediante calcolo, se la sua etichetta presenta almeno un'indicazione di
pericolo per la salute.
In tal caso:
a) sono considerati
molto tossici:
i) a causa dei loro
effetti acuti letali i preparati contenenti una o più sostanze classificate o
considerate molto tossiche in una concentrazione singola superiore:
- a quella fissata
nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE in merito alla o alle sostanze
considerate,
- oppure a quella
fissata al punto 1 dell'allegato I (tabella I) della presente direttiva nel
caso in cui la o le sostanze non figurino nell'allegato I della direttiva
67/548/CEE oppure vi figurino senza limiti di concentrazione;
ii) a causa dei
loro effetti acuti letali i preparati contenenti più sostanze classificate o
considerate come molto tossiche in concentrazioni singole non superiori ai
limiti fissati nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, oppure nel punto 1
dell'allegato I (tabella I) della presente direttiva se la somma dei quozienti
ottenuta dividendo la percentuale in peso di ciascuna sostanza molto tossica
contenuta nel preparato per il limite fissato per questa stessa sostanza è
superiore o pari a 1, ossia:
ove:
PT+ è la percentuale
in peso di ciascuna sostanza molto tossica contenuta nel preparato,
LT+ è il limite fissato
per ciascuna sostanza molto tossica, espresso in percentuale;
iii) a causa dei
loro effetti irreversibili non letali dopo una unica esposizione i preparati
contenenti una o più sostanze pericolose che producono tali effetti in una
concentrazione singola superiore
- a quella fissata
nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE per la o le sostanze considerate,
- oppure a quella
fissata al punto 2 dell'allegato I (tabella II) della presente direttiva
qualora la o le sostanze considerate non figurino nell'allegato I della
direttiva 67/548/CEE, oppure vi figurino senza i limiti di concentrazione;
b) sono considerati
tossici:
i) a causa dei loro
effetti acuti letali i preparati contenenti una o più sostanze classificate o
ritenute molto tossiche o tossiche in una concentrazione singola superiore:
- a quella fissata
nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE per la o le sostanze considerate,
- oppure a quella
fissata al punto 1 dell'allegato I (tabella I) della presente direttiva qualora
la o le sostanze non figurino nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE,
oppure vi figurino senza i limiti di concentrazione;
ii) a causa dei
loro effetti acuti letali i preparati contenenti più sostanze classificate o
ritenute molto tossiche o tossiche in una concentrazione singola non superiore
ai limiti fissati nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, oppure nel punto
1 dell'allegato I (tabella I) della presente direttiva, se la somma dei
quozienti ottenuti dividendo la percentuale in peso di ciascuna sostanza nel
preparato per il limite di tossicità fissato per questa sostanza è superiore o
pari a 1, ossia:
ove:
PT+ è la percentuale
in peso di ciascuna sostanza molto tossica nel preparato,
PT è la percentuale
in peso di ciascuna sostanza tossica nel preparato,
LT è il
limite specificato per ciascuna sostanza tossica o molto tossica, espresso in
percentuale;
iii) a causa dei
loro effetti irreversibili non letali dopo una unica esposizione, i preparati
contenenti una o più sostanze pericolose che producono tali effetti in una
concentrazione singola superiore:
- a quella fissata
nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE per la o le sostanze considerate,
- oppure a quella
fissata al punto 2 dell'allegato I (tabella II) della presente direttiva
qualora la o le sostanze considerate non figurino nell'allegato I della
direttiva 67/548/CEE, oppure vi figurino senza i limiti di concentrazione;
iv) a causa dei
loro effetti a lungo termine, i preparati contenenti una o più sostanze
pericolose che producono tali effetti in una concentrazione singola superiore:
- a quella fissata
nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE per la o le sostanze considerate,
- oppure a quella
fissata al punto 3 dell'allegato I (tabella III) della presente direttiva
qualora la o le sostanze considerate non figurino nell'allegato I della
direttiva 67/548/CEE, oppure vi figurino senza i limiti di concentrazione;
c) sono considerati
nocivi:
i) a causa dei loro
effetti acuti letali i preparati contenenti una o più sostanze classificate o
ritenute molto tossiche, tossiche o nocive in una concentrazione singola
superiore:
- a quella fissata
nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE per la o le sostanze considerate,
- oppure a quella
fissata al punto 1 dell'allegato I (tabella I) della presente direttiva qualora
la o le sostanze non figurino nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE oppure
vi figurino senza i limiti di concentrazione;
ii) a causa dei
loro effetti acuti letali, i preparati contenenti più sostanze classificate o
ritenute molto tossiche, tossiche o nocive in una concentrazione singola non
superiore ai limiti fissati nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, oppure
nel punto 1 dell'allegato I (tabella I) della presente direttiva, se la somma
dei quozienti ottenuti dividendo la percentuale in peso di ciascuna sostanza
nel preparato per il limite di nocività fissato per questa stessa sostanza è
superiore o pari a 1, ossia:
ove:
PT+ è la percentuale in
peso di ciascuna sostanza molto tossica nel preparato,
PT è la
percentuale in peso di ciascuna sostanza tossica nel preparato,
PXn è la percentuale
in peso di ciascuna sostanza nociva nel preparato,
LXn è il limite specificato
per ciascuna sostanza molto tossica, tossica o nociva, espresso in percentuale;
iii) a causa dei
loro effetti irreversibili non letali dopo un'unica esposizione, i preparati
contenenti una o più sostanze pericolose che presentano tali effetti in una
concentrazione singola superiore:
- a quella fissata
nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE per la o le sostanze considerate,
- oppure a quella
fissata al punto 2 dell'allegato I (tabella II) della presente direttiva
qualora la o le sostanze considerate non figurino nell'allegato I della
direttiva 67/548/CEE oppure vi figurino senza i limiti di concentrazione;
iv) a causa dei
loro effetti a lungo termine, i preparati contenenti una o più sostanze
pericolose che producono tali effetti in una concentrazione singola superiore:
- a quella fissata
nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE per la o le sostanze considerate,
- oppure a quella
fissata al punto 3 dell'allegato I (tabella III) della presente direttiva
qualora la o le sostanze considerate non figurino nell'allegato I della
direttiva 67/548/CEE oppure vi figurino senza i limiti di concentrazione;
v) a causa dei loro
effetti di sensibilizzazione mediante inalazione, i preparati contenenti almeno
una sostanza pericolosa cui si applica la frase R 42 che caratterizza tali
effetti in una concentrazione singola superiore:
- a quella fissata
nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE per la o le sostanze considerate,
- oppure a quella
fissata al punto 5 dell'allegato I (tabella V) della presente direttiva qualora
la o le sostanze considerate non figurino nell'allegato I della direttiva
67/548/CEE oppure vi figurino senza i limiti di concentrazione;
d) sono considerati
molto corrosivi (1):
i) i preparati
contenenti una o più sostanze classificate o considerate come corrosive e
designate con la frase R 35 per una concentrazione singola superiore:
- a quella fissata
nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE per la o le sostanze considerate,
- oppure a quella
fissata al punto 4 dell'allegato I (tabella IV) della presente direttiva
qualora la o le sostanze non figurino nell'allegato I della direttiva
67/548/CEE, oppure vi figurino senza i limiti di concentrazione;
ii) i preparati
contenenti più sostanze classificate o considerate come corrosive e cui si
applica la frase R 35 in una concentrazione singola non superiore ai limiti
fissati nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, oppure nel punto 4
dell'allegato I (tabella IV) della presente direttiva, se la somma dei
quozienti ottenuti dividendo la percentuale in peso di ciascuna sostanza
corrosiva contenuta nel preparato per il limite di corrosione fissato per
questa stessa sostanza è superiore o pari a 1, ossia:
ove:
PC,R 35 è
la percentuale in peso presente nel preparato di ciascuna sostanza corrosiva
cui si applica la frase R 35,
LC, R 35 è
il limite di corrosione specificato per ciascuna sostanza corrosiva cui si
applica la frase R 35, espresso in percentuale in peso;
e) sono anche
considerati corrosivi per la pelle:
i) i preparati
contenenti una o più sostanze classificate o considerate come corrosive e cui
si applica la frase R 34 in una concentrazione singola superiore:
- a quella fissata
nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE per la o le sostanze considerate,
- oppure a quella
fissata al punto 4 dell'allegato I (tabella IV) della presente direttiva
qualora la o le sostanze non figurino nell'allegato I della direttiva
67/548/CEE, o vi figurino senza i limiti di concentrazione;
ii) i preparati
contenenti più sostanze classificate o considerate come corrosive e cui si
applica la frase R 34 in una concentrazione singola non superiore ai limiti
fissati nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, o nel punto 4 dell'allegato
I (tabella IV) della presente direttiva se la somma dei quozienti ottenuti
dividendo la percentuale in peso di ogni sostanza corrosiva presente nel
preparato per il limite di corrosione stabilito per tale sostanza è superiore o
pari a 1,
ossia:
ove:
PC, R 35 è
la percentuale in peso di ciascuna sostanza molto corrosiva presente nel
preparato,
PC, R 34 è
la percentuale in peso di ciascuna sostanza corrosiva presente nel preparato,
LC, R 34 è
il limite di corrosione specificato per ciascuna sostanza corrosiva;
f) si considera che
possono provocare lesioni oculari gravi:
i) i preparati
contenenti una o più sostanze classificate o considerate irritanti e cui si
applica la frase R 41 in una concentrazione singola superiore:
- a quella fissata
nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE per la o le sostanze considerate,
- oppure a quella
fissata al punto 4 dell'allegato I (tabella IV) della presente direttiva
qualora la o le sostanze non figurino nell'allegato I della direttiva
67/548/CEE, o vi figurino senza i limiti di concentrazione;
ii) i preparati
contenenti più sostanze classificate o considerate corrosive oppure irritanti e
cui si applica la frase R 41 in una concentrazione singola non superiore ai
limiti fissati nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, oppure al punto 4
dell'allegato I (tabella IV) della presente direttiva, se la somma dei
quozienti ottenuti dividendo la percentuale in peso di ogni sostanza contenuta
nel preparato per il limite di irritazione fissato per tale sostanza è
superiore o pari a 1, ossia:
ove:
PXi, R 41 è
la percentuale in peso di ciascuna sostanza irritante cui si applica la frase R
41 presente nel preparato,
LXi, R 41 è
il limite di irritazione specificato per ciascuna sostanza irritante cui si
applica la frase R 41, espresso in percentuale in peso;
g) sono considerati
irritanti per la pelle:
i) i preparati
contenenti una o più sostanze classificate o considerate corrosive o irritanti
e cui si applica la frase R 38 in una concentrazione singola superiore:
- a quella fissata
nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE per le sostanze considerate,
- oppure a quella
fissata al punto 4 dell'allegato I (tabella IV) della presente direttiva
qualora la o le sostanze non figurino nell'allegato I della direttiva
67/548/CEE o vi figurino senza i limiti di concentrazione;
ii) i preparati
contenenti più sostanze classificate o considerate corrosive oppure irritanti e
cui si applica la frase R 38 in una concentrazione singola non superiore ai
limiti fissati nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, oppure al punto 4
dell'allegato I (tabella IV) della presente direttiva, se la somma dei
quozienti ottenuti dividendo la percentuale in peso di ogni sostanza contenuta
nel preparato per il limite di irritazione fissato per tale sostanza è
superiore o pari a 1, ossia:
ove:
PC, R 35 è
la percentuale in peso di ciascuna sostanza corrosiva cui si applica la frase R
35 presente nel preparato,
PC, R 34 è
la percentuale in peso di ciascuna sostanza corrosiva cui si applica la frase R
34 presente nel preparato,
PXi, R 38 è
la percentuale in peso di ciascuna sostanza irritante cui si applica la frase R
38 presente nel preparato,
LXi, R 38 è
il limite di irritazione fissato per ciascuna sostanza corrosiva o irritante
cui si applica la frase R 38, espresso in percentuale di peso;
iii) a causa dei
loro effetti di sensibilizzazione mediante contatto con la pelle, i preparati
contenenti almeno una sostanza pericolosa cui si applica la frase R 43 che caratterizza
tali effetti in una concentrazione singola superiore:
- a quella fissata
nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE per la sostanza considerata,
- oppure a quella
fissata al punto 5 dell'allegato I (tabella V) della presente direttiva, qualora
la o le sostanze considerate non figurino nell'allegato I della direttiva
67/548/CEE o vi figurino senza i limiti di concentrazione;
h) sono considerati
irritanti per gli occhi:
i) i preparati
contenenti una o più sostanze classificate o considerate irritanti e cui si
applica la frase R 41 o R 36 in una concentrazione singola superiore:
- a quella fissata
nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE per la o le sostanze considerate,
- oppure a quella
fissata al punto 4 dell'allegato I (tabella IV) della presente direttiva
qualora la o le sostanze non figurino nell'allegato I della direttiva
67/548/CEE, o vi figurino senza i limiti di concentrazione;
ii) i preparati
contenenti più sostanze classificate o considerate irritanti e cui si applica
la frase R 41 o la frase R 36 in una concentrazione singola non superiore ai
limiti fissati nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, oppure al punto 4
dell'allegato I (tabella IV) della presente direttiva, se la somma dei
quozienti ottenuti dividendo la percentuale in peso di ogni sostanza contenuta
nel preparato per il limite di irritazione fissato per tale sostanza è
superiore o pari a 1, ossia:
ove:
PXi, R 41 è
la percentuale in peso di ciascuna sostanza irritante cui si applica la frase R
41 presente nel preparato,
PXi, R 36 è
la percentuale in peso di ciascuna sostanza irritante cui si applica la frase R
36 presente nella preparazione,
LXi, R 36 è
il limite di irritazione specificato per ciascuna sostanza irritante cui si
applica la frase R 41 o R 36, espresso in percentuale in peso;
i) sono considerati
irritanti per le vie respiratorie:
i) i preparati
contenenti una o più sostanze classificate o considerate irritanti e cui si
applica la frase R 37 in una concentrazione singola superiore:
- a quella fissata
nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE per la o le sostanze considerate,
- oppure a quella
fissata al punto 4 dell'allegato I (tabella IV) della presente direttiva
qualora la o le sostanze non figurino nell'allegato I della direttiva
67/548/CEE, o vi figurino senza i limiti di concentrazione;
ii) i preparati
contenenti più sostanze classificate o considerate irritanti e cui si applica
la frase R 37 in una concentrazione singola non superiore ai limiti fissati
nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, oppure al punto 4 dell'allegato I
(tabella IV) della presente direttiva, se la somma dei quozienti ottenuti
dividendo la percentuale in peso di ogni sostanza contenuta nel preparato per
il limite di irritazione fissato per tale sostanza è superiore o pari a 1,
ossia:
ove:
PXi, R 37 è
la percentuale in peso di ciascuna sostanza irritante cui si applica la frase R
37 presente nel preparato,
LXi, R 37 è il
limite di irritazione specificato per ciascuna sostanza irritante cui si
applica la frase R 37, espresso in percentuale in peso;
j) sono considerati cancerogeni e contrassegnati almeno dal
simbolo di pericolo e dall'indicazione di pericolo "tossico" i preparati
che contengono una sostanza che produca tali effetti e cui viene attribuita la
frase tipo R 45 che caratterizza le sostanze cancerogene delle categorie 1 e 2
in una concentrazione superiore o pari:
- a quella fissata nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE
per la sostanza considerata,
- oppure a quella fissata al punto 6 dell'allegato I (tabella
VI) della presente direttiva qualora la o le sostanze considerate non figurino
nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, o vi figurino senza i limiti di
concentrazione;
k) sono considerati
preoccupanti per l'uomo a causa di possibili effetti cancerogeni e
contrassegnati almeno dal simbolo di pericolo e dall'indicazione di pericolo
"nocivo" i preparati che contengono una sostanza che produca tali effetti
e cui viene attribuita la frase tipo R 40 che caratterizza le sostanze
cancerogene della categoria 3 in una concentrazione superiore o pari:
- a quella fissata
nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE per la sostanza considerata,
- oppure a quella
fissata al punto 6 dell'allegato I (tabella VI) della presente direttiva
qualora la o le sostanze considerate non figurino nell'allegato I della
direttiva 67/548/CEE o vi figurino senza i limiti di concentrazione;
l) sono considerati
mutageni e contrassegnati almeno dal simbolo di pericolo e dall'indicazione di
pericolo "tossico" i preparati che contengono una sostanza che
produca tali effetti e cui viene attribuita la frase tipo R 46 che caratterizza
le sostanze mutagene della categoria 1 in una concentrazione superiore o pari:
- a quella fissata
nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE per la sostanza considerata,
- oppure a quella
fissata al punto 6 dell'allegato I (tabella VI) della presente direttiva,
qualora la o le sostanze considerate non figurino nell'allegato I della
direttiva 67/548/CEE o vi figurino senza i limiti di concentrazione;
m) sono considerati
tali da dover essere trattati come mutageni e contrassegnati almeno dal simbolo
di pericolo e dall'indicazione di pericolo "nocivo" i preparati che
contengono una sostanza che produca tali effetti e cui viene attribuita la
frase tipo R 46 che caratterizza le sostanze mutagene della categoria 2 in una
concentrazione superiore o pari:
- a quella fissata
nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE per la sostanza considerata,
- oppure quella
fissata al punto 6 dell'allegato I (tabella VI) della presente direttiva,
qualora la o le sostanze considerate non figurino nell'allegato I della
direttiva 67/548/CEE o vi figurino senza i limiti di concentrazione;
n) sono considerati
preoccupanti per l'uomo a causa di possibili effetti mutageni e contrassegnati
almeno dal simbolo di pericolo e dall'indicazione di pericolo
"nocivo" i preparati che contengono una sostanza che produca tali effetti
e cui viene attribuita la frase tipo R 40 che caratterizza le sostanze mutagene
della categoria 3 in una concentrazione superiore o pari:
- a quella fissata
nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE per la sostanza considerata,
- oppure a quella fissata
al punto 6 dell'allegato I (tabella VI) della presente direttiva qualora la o
le sostanze considerate non figurino nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE
o vi figurino senza i limiti di concentrazione;
o) sono considerati
teratogeni e contrassegnati almeno dal simbolo di pericolo e dall'indicazione
di pericolo "tossico" i preparati che contengono una sostanza che
produca tali effetti e cui viene attribuita la frase tipo R 47 che caratterizza
le sostanze teratogene della categoria 1 in una concentrazione superiore o
pari:
- a quella fissata
nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE per la sostanza considerata,
- oppure a quella
fissata al punto 6 dell'allegato I (tabella VI) della presente direttiva
qualora la o le sostanze considerate non figurino nell'allegato I della
direttiva 67/548/CEE, o vi figurino senza i limiti di concentrazione;
p) sono considerati
tali da dover esser trattati come teratogeni e contrassegnati almeno dal
simbolo di pericolo e dall'indicazione di pericolo "nocivo" i preparati
che contengono una sostanza che produca tali effetti e cui viene attribuita la
frase tipo R 47 che caratterizza le sostanze teratogene della categoria 2 in
una concentrazione superiore o pari:
- a quella fissata
nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE per la sostanza considerata,
- oppure a quella
fissata al punto 6 dell'allegato I (tabella VI) della presente direttiva
qualora la o le sostanze considerate non figurino nell'allegato I della
direttiva 67/548/CEE, o vi figurino senza i limiti di concentrazione;
q) sono considerati
come aventi effetti specifici non meglio definiti sulla salute e contrassegnati
almeno dal simbolo di pericolo e dall'indicazione di pericolo
"nocivo" i preparati contenenti una sostanza che non figura ancora
nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE ma cui viene provvisoriamente
attribuita la frase tipo R 40 che caratterizza tali sostanze in una
concentrazione superiore o pari a quella fissata al punto 6 dell'allegato I
(tabella VI) della presente direttiva.
6. Per i preparati
soggetti alla presente direttiva,
a) le sostanze
indicate o meno nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, siano esse presenti
come impurità o come additivi, non sono prese in considerazione se la loro concentrazione
in peso è inferiore ai seguenti valori:
- 0,1% per le
sostanze classificate molto tossiche o tossiche,
- 1% per le
sostanze classificate nocive, corrosive o irritanti,
salvo il caso in
cui nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE siano fissati valori inferiori;
b) alle sostanze
pericolose che non figurano nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE ma che
entrano nella composizione di un preparato con una concentrazione in peso
superiore a quella indicata alla precedente lettera a) saranno attribuiti dei
parametri che ne caratterizzino i pericoli per la salute.
Talune sostanze
possono presentare contemporaneamente
diverse proprietà pericolose per la salute, ad esempio nocività/irritazione,
corrosività, corrosività/nocività, corrosività/sensibilizzazione; in tal
caso ciascuna di queste
proprietà sarà caratterizzata dal suo limite di concentrazione specifico.
Detti limiti di
concentrazione sono determinati conformemente all'allegato I della presente
direttiva dal fabbricante o da qualsiasi altra persona che commercializza un
siffatto preparato.
----------
(1) Per "sostanze molto corrosive"
ai sensi della presente direttiva si intendono le sostanze che recano il
simbolo C e la frase di rischio R 35.
A