Allegato
A
Direttive
sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi per
il
rilascio del nullaosta provvisorio
0. Generalità
Direttive da osservarsi per le attività di
cui al D.M. 16 febbraio 1982 (G.U. n. 98 del 9 aprile 1982):
a) Ai fini delle presenti direttive si fa
riferimento ai termini ed alle definizioni generali contenute nel decreto del
Ministro dell'interno 30 novembre 1983 (G.U. n. 339 del 12 dicembre 1983).
b) Restano validi i provvedimenti di deroga
già concessi nonchè i pareri formulati caso per caso e quanto di fatto già
consentito dagli organi competenti.
c) Si applicano le vigenti disposizioni sulla
segnaletica di sicurezza D.P.R. 8 giugno 1982, n. 524 (G.U. n. 218 del 10 agosto
1982) espressamente finalizzate alla sicurezza antincendi.
d) Attrezzature mobili di estinzione (escluse
le attività di cui ai nn. 6, 94, 95 e 97 del D.M. 16 febbraio 1982).
Le attrezzature mobili di estinzione per
numero, caratteristiche e ubicazione devono essere tali da consentire un primo
efficace intervento su un principio di incendio.
Gli agenti estinguenti devono essere
compatibili con le sostanze e le lavorazioni.
e) Impianti elettrici (escluse le attività
di cui al n. 94 del D.M. 16 febbraio 1982 - G.U. n. 98 del 9 aprile 1982).
L'impianto deve essere provvisto di un
interruttore generale munito di protezione contro le correnti di sovraccarico e
di corto circuito installato in posizione segnalata, manovrabile sotto carico e
atto a porre fuori tensione l'impianto elettrico dell'attività.
Tale interruttore, nel caso di alimentazione
effettuata con cabina di trasformazione, è da intendere quello installato sul
quadro di manovra posto all'uscita del circuito secondario del trasformatore.
Sul quadro di distribuzione le linee
principali in partenza devono essere protette da dispositivi contro le
sovracorrenti.
Attraversamenti: quando le condutture
elettriche attraversano solai o pareti, per i quali sono richiesti particolari
requisiti di resistenza al fuoco, devono essere previsti sistemi per impedire la
propagazione dell'incendio.
Cariche elettrostatiche: nelle attività dove
si possono produrre, devono essere messi in atto, ove richiesto da specifiche
norme di prevenzione incendi, sistemi di protezione contro l'accumulo di cariche
elettrostatiche.
Zone con pericolo di esplosione per la
presenza di miscele esplosive di gas, vapori o polveri con l'aria: l'impianto
elettrico in tutte le sue parti, non deve costituire un pericolo d'innesco di
eventuali atmosfere esplosive; occorre a tal fine che siano presi provvedimenti
in relazione alla probabilità che si verifichino le atmosfere esplosive stesse.
Zone con pericolo di esplosione per la
presenza o sviluppo di materiali esplosivi: l'impianto elettrico, in tutte le
sue parti, non deve costituire un pericolo d'innesco dei materiali esplosivi
presenti, secondo le prescrizioni dei competenti organi collegiali.
f) Resistenza al fuoco - Per la valutazione
delle caratteristiche di resistenza al fuoco degli elementi di separazione
corrispondenti ai valori prescritti nelle presenti direttive, si applicano le
tabelle e le modalità specificate nella circolare del Ministero dell'interno n.
91, del 14 settembre 1961, prescindendo dal tipo di materiali impiegati nella
realizzazione degli elementi medesimi.
g) Vigilanza aziendale - La vigilanza
aziendale, ove già prescritta dagli Organi competenti, deve essere attuata
secondo i criteri contenuti nella lettera-circolare del Ministero dell'interno,
n. 27186/4101 del 17 dicembre 1979, che prende in considerazione, oltre agli
aspetti di organizzazione interna, anche i rapporti di programmazione con i
comandi provinciali dei vigili del fuoco.
h) Impianti di raffreddamento - Gli impianti
di raffreddamento, ove previsto dalle vigenti norme, devono essere verificati
secondo norme di buona tecnica.
i) Impianti di rilevazione e di allarme - Gli
impianti di rilevazione automatica d'incendio, ove esistenti, devono essere
collegati a dispositivi di allarme ottici e/o acustici percepibili in locali
presidiati come minimo durante le ore di attività.
1. Aerazione
1.1. Indipendentemente dai singoli locali in
cui si articola, il complesso ove si svolge l'attività deve essere dotato di
aperture di aerazione anche se munite di serramento comunque realizzato.
1.2. Nei locali dove si depositano o si
impiegano sostanze che possono dar luogo a miscele infiammabili o esplosive deve
essere assicurata una superficie di aerazione naturale, realizzata eventualmente
anche a mezzo di aperture munite di infissi, non inferiore a 1/30 della loro
superficie in pianta per ambienti sino a 400
e
di 1/50 per la superficie eccedente i 400
.
Per i locali ove sono presenti gas con densità
relativa maggiore di 0,8 tale superficie deve essere equamente distribuita in
basso ed in alto.
Ove non sia possibile raggiungere per
l'aerazione naturale il rapporto di superficie prescritto, è ammesso il ricorso
all'aerazione meccanica con portata di almeno 2 ricambi orari semprechè sia
assicurata una superficie di aerazione naturale pari ad almeno il 25% di quella
prescritta. Quando poi l'aerazione naturale dovesse risultare incompatibile con
la tecnologia di particolari processi produttivi possono consentirsi soluzioni
alternative che facciano conseguire condizioni di sicurezza equivalente.
Se all'atto della presentazione dell'istanza
del nulla osta provvisorio siano in corso i lavori per il conseguimento delle
superfici prescritte o il relativo iter procedurale, e tale circostanza risulti
da documentazione allegata all'istanza stessa, può farsi ugualmente luogo al
rilascio del nulla osta provvisorio a condizione che nella suddetta
documentazione sia precisata la data di ultimazione dei lavori che deve essere
contenuta entro il termine di tre mesi dalla data di rilascio del nullaosta.
2. Divieti e limitazioni
2.1. Nelle aree dove si depositano o si
manipolano sostanze infiammabili o esplosive è vietato l'uso delle fiamme
libere e di apparecchi ad incandescenza senza protezione, nonchè immagazzinarvi
sostanze che possano, per la loro vicinanza, reagire tra loro provocando incendi
e/o esplosioni.
E' vietato effettuare travasi di sostanze
infiammabili o esplosive in locali ove avvengono lavorazioni che comportano
l'uso di apparecchiature che possono provocare innesco.
I divieti di cui ai commi precedenti non si
applicano quando ciò rientri nel processo produttivo per il quale sono adottati
particolari accorgimenti.
E' vietato depositare al piano interrato
prodotti gassosi infiammabili con densità relativa maggiore di 0,8.
E' vietata la presenza di griglie o aperture
pertinenti a locali interrati, in corrispondenza di vani di accesso o aerazione
di ambienti ove è possibile la presenza di gas o di miscele infiammabili con
densità relativa maggiore di 0,8.
Non è ammessa comunicazione fra gli ambienti
di pertinenza di attività soggetta a controllo con altri locali che non abbiano
relazione diretta o indiretta con l'attività stessa.
2.2. Le attività di cui ai punti 45, 83, 84,
85, 86, 87, 89 del D.M. 16 febbraio 1982 (G.U. n. 98 del 9 aprile 1982), devono
essere separate tra loro e dalle altre attività soggette elencate nello stesso
decreto a mezzo di strutture almeno REI 60 e devono essere dotate di accessi
indipendenti tra loro.
Le attività di cui ai punti 84, 85, 86 e 89
del D.M. 16 febbraio 1982 (G.U. n. 98 del 9 aprile 1982), elencate al punto 4
dell'articolo 17 della circolare del Ministero dell'interno n. 16 del 15
febbriao 1951 purchè sia disposto il servizio di emergenza di cui al successivo
punto 9.
Fatta eccezione per i locali all'uopo
destinati è vietato l'uso di fiamme libere, di fornelli o stufe a gas, di stufe
elettriche con resistenza in vista, di stufe a cherosene.
Eventuali comunicazioni tra vani scale e/o
ascensori con piani interrati devono essere provviste di porte metalliche con
autochiusura.
2.3. E' vietato costituire depositi di
sostanze infiammabili eccedenti i 10 litri nei locali degli edifici,
fatto salvo quanto consentito al successivo punto 13.
Il divieto non riguarda i limitati
quantitativi di sostanze infiammabili normalmente tenuti per usi domestici o
igienico-sanitari.
2.4. - Per i locali di spettacolo e
trattenimento di cui al punto 83 del D.M. 16 febbraio 1982 (G.U. n. 98 del 9
aprile 1982), si applicano i divieti e le limitazioni previsti dagli articoli
43, 44, 45, 78, 79, 130, 138, 140, 145, 163, 169, 173, 175, 176 di cui alla
circolare n. 16 del 15 febbraio 1951 e le limitazioni di cui alla
lettera-circolare n. 14023/4183 del 24 giugno 1974 del Ministero dell'interno.
3. Limitazione del carico d'incendio
3.1. Per le attività di cui ai punti 85 e
86 del D.M. 16 febbraio 1982 (G.U. n. 98 del 9 aprile 1982), il carico
d'incendio non può superare i seguenti valori:
- 30 kg/
per locali ai piani fuori terra;
- 20 kg/
per locali al 1° e 2° piano interrato;
- 15 kg/
per locali oltre il 2° piano interrato.
I valori suddetti del carico d'incendio
possono essere raddoppiati quando sono installati impianti di estinzione ad
attivazione automatica.
Per i locali ai piani fuori terra i valori
del carico d'incendio possono essere raddoppiati anche in presenza d'impianti di
rilevazione automatica d'incendio.
Negli atrii, nei corridoi di disimpegno,
nelle scale, nelle rampe e nei passaggi in genere, il carico d'incendio non può
superare i 10 kg/
.
3.2. Per le attività di cui ai punti 82 e 89
del D.M. 16 febbraio 1982 (G.U. n. 98 del 9 aprile 1982), sprovviste di servizio
di vigilanza aziendale durante le ore di attività o di sistema di estinzione
automatica o di rivelazione d'incendio, il carico d'incendio non può superare
50 kg/
.
Nelle scale e nelle rampe il carico
d'incendio non può superare i 10 kg/
.
3.3. Per gli edifici di cui al punto 94 del
D.M. 16 febbraio 1982 (G.U. n. 98 del 9 aprile 1982), il carico d'incendio non
può superare i seguenti valori:
- 20 kg/
per locali al 1° e 2° piano interrato;
- 15 kg/
per locali oltre il 2° piano interrato;
E' consentita la comunicazione dei piani
interrati con i vani scala e/o ascensori, ove non sia possibile documentare tali
valori per il carico d'incendio, purchè vengano interposte porte a chiusura
automatica aventi resistenza al fuoco non inferiore a 30'.
4. Distanze di sicurezza esterne, interne e
di protezione
Per le attività normate si applicano i
valori ed i termini stabiliti dalle norme.
Per le attività non normate si applicano i
valori già stabiliti caso per caso dai componenti organi previsti dalle vigenti
leggi e decreti.
Nei seguenti casi, per analogia di
caratteristiche fisico-chimiche, si applicano i valori contemplati nelle norme
di seguito specificate:
- per gas combustibili con densità relativa
maggiore di 0,8 e per depositi sino a 50
:
valori previsti dalla circolare del Ministero dell'interno n. 74 del 20
settembre 1956;
- per gas combustibili con densità relativa
minore di 0,8: valori previsti dalle norme per il gas naturale;
- per liquidi infiammabili: valori previsti
dal decreto del Ministro dell'interno 31 luglio 1934 (G.U. n. 228 del 28
settembre 1934);
- per gas comburenti: valori previsti dalla
circolare del Ministero dell'interno n. 99 del 15 ottobre 1964.
Le distanze suddette possono essere ridotte
fino ad un massimo del 25% a condizione che vengano installati o potenziati
impianti di rilevazione automatica di incendio o impianti fissi di spegnimento
ad attivazione automatica e fino ad un massimo del 50% a condizione che vengano
realizzati idonei muri paraschegge.
Qualora non fosse possibile il rispetto delle
suddette distanze, il comando provinciale dei vigili del fuoco, prima del
rilascio del nulla osta provvisorio, deve acquisire il parere favorevole degli
organi collegiali previsti delle vigenti norme.
I termini di cui all'articolo 2 del presente
decreto (120 giorni) decorrono dalla data di ricezione del parere di cui sopra.
Resta fermo quanto stabilito dalle leggi e
dai decreti nel campo delle attività soggette a rischio di incidenti rilevanti
di cui al decreto del Ministero dell'interno 16 novembre 1983 (G.U. n. 399 del
12 dicembre 1983).
5. Sistema di vie di uscita
5.1. Per i locali di spettacolo e
trattenimento di cui al punto 83 del D.M. 16 febbraio 1982 (G.U. n. 98 del 9
aprile 1982), lo sfollamento deve essere realizzato in linea con le disposizioni
della circolare del Ministero dell'interno n. 16 del 15 febbraio 1951 e
successive modificazioni.
Il conteggio delle uscite può essere
effettuato sommando la larghezza di tutte le porte verso l'esterno.
5.2. Per le attività di cui ai punti 86 e 87
del D.M. 16 febbraio 1982 (G.U. n. 98 del 9 aprile 1982), le uscite devono
essere dimensionate per una capacità di deflusso non superiore a 60.
Per le attività di cui ai punti 85 e 89 del
D.M. 16 febbraio 1982 (G.U. n. 98 del 9 aprile 1982), le uscite devono essere
dimensionate per una capacità di deflusso non superiore a 120.
La larghezza totale delle uscite
dall'edificio va verificata in base alle persone presenti sul piano di massimo
affollamento.
Le porte delle uscite devono agevolmente
aprirsi dall'interno durante l'attività.
Ove il sistema di vie d'uscita non risponda
alle caratteristiche dimensionale sopra indicate, si deve procedere alla
riduzione dell'affollamento ipotizzabile al fine di ristabilire la piena
osservanza dei parametri prescritti.
5.3. Le uscite devono essere dimensionate per
una capacità di deflusso non superiore a 50.
Le porte delle uscite devono agevolmente
aprirsi dall'interno durante l'attività.
Ove il sistema di vie d'uscita non risponda
alle caratteristiche dimensionali sopra indicate, si deve procedere alla
riduzione dell'affollamento ipotizzabile al fine di ristabilire la piena
osservanza dei parametri prescritti.
6. Comportamento al fuoco delle strutture
6.1. I locali dove si tengono in deposito o
si manipolano sostanze capaci di emettere, a temperatura ordinaria, vapori in
quantità tali da produrre, se mescolati con l'aria dell'ambiente, miscele
esplosive o infiammabili, devono essere realizzati con strutture portanti non
combustibili. Sono consentite strutture portanti in legno purchè sia
certificato che la sezione residua, dopo un tempo pari al valore del carico di
incendio, calcolato come da circolare del Ministero dell'interno n. 91 del 14
settembre 1961, conservi la stabilità R, in relazione ai carichi cui è
sottoposta, essendo noto che le dimensioni degli elementi strutturali si
riducono sotto l'azione del fuoco secondo i seguenti valori:
Travi
estradosso
e laterali
0,8 mm/min
intradosso
1,1
mm/min
Pilastri
0,7
mm/min
Altre strutture orizzontali
1,1 mm/min
Le finalità di cui sopra possono essere
raggiunte con interventi protettivi con materiali certificati.
6.2. Per i locali di cui al punto 83 del D.M.
16 febbraio 1982 (G.U. n. 98 del 9 aprile 1982), si applicano gli articoli 2, 3,
4, 5 e 6 del D.M. 6 luglio 1983 (G.U. n. 201 del 23 luglio 1983), e successive
modificazioni di cui al D.M. 28 agosto 1984 (G.U. n. 246 del 6 settembre 1984),
nonchè quanto consentito dal D.M. 4 febbraio 1985 (G.U. n. 49 del 26 febbraio
1985).
Anche in questo caso sono consentite
strutture portanti in legno la cui stabilità R deve essere certificata con le
stesse determinazioni di cui al punto precedente.
6.3. Per le attività di cui ai punti 85, 86
e 89 del D.M. 16 febbraio 1982 (G.U. n. 98 del 9 aprile 1982), i tendaggi, se
posti in opera negli atrii, nei corridoi di disimpegno esterni ai locali dagli
stessi serviti, nelle scale e nelle rampe, devono essere di classe 1 di reazione
al fuoco, secondo il D.M. 26 giugno 1984 (G.U. n. 234 del 25 agosto 1984), o
alle condizioni stabilite dal D.M. 4 febbraio 1985 (G.U. n. 49 del 26 febbraio
1985).
Limitatamente all'attività di cui al punto
89, negli atrii e nei corridoi di disimpegno esterni ai locali stessi serviti,
nelle scale e nelle rampe possono essere mantenute in opera tendaggi non
rispondenti al requisito di cui al comma precedente purchè siano installati
impianti automatici d'estinzione o di rivelazione d'incendio, ovvero,
nell'ambito delle attività siano assicurati i servizi di emergenza contro gli
incendi, come da successivo punto
9.
7. Impianti fissi di estinzione
Gli idranti, correttamente corredati, per
numero ed ubicazione, devono essere tali da consentire l'intervento in tutte le
aree dell'attività; essi non devono essere utilizzati per intervento su
sostanze o impianti incompatibili con l'acqua.
Se all'atto della presentazione dell'istanza
del nulla osta provvisorio sia in corso l'installazione degli idranti
prescritti, o il relativo iter procedurale, e tale circostanza risulti da
documentazione allegata all'istanza stessa, può farsi ugualmente luogo al
rilascio del nulla osta provvisorio a condizione che nella suddetta
documentazione sia precisata la data di attivazione degli idranti, che deve
essere contenuta entro il termine massimo di mesi tre dalla data di rilascio del
nulla osta stesso.
L'avvenuta attivazione degli idranti deve
essere certificata secondo le procedure prescritte dalla legge.
8. Illuminazione di sicurezza
Il sistema di illuminazione di sicurezza deve
garantire una affidabile segnalazione delle vie di esodo, deve avere
alimentazione autonoma, centralizzata o localizzata, che, per durata e livello
di illuminamento, consenta un ordinato sfollamento.
Per i locali di cui al punto 83 del D.M. 16
febbraio 1982 (G.U. n. 98 del 9 aprile 1982), l'illuminazione di sicurezza deve
essere conforme alla circolare del Ministero dell'interno n. 16 del 15 febbraio
1951 e successivi aggiornamenti.
Sono consentiti anche sistemi di
alimentazione localizzati.
9. Servizio di emergenza in caso di incendio
Le indicazioni sui provvedimenti
ed il comportamento che, in caso di incendio, devono tenere sia il
personale che gli utenti, devono essere esposti in modo evidente.
La utilizzazione delle attrezzature di
estinzione deve essere assicurata durante le ore di attività da personale in
grado di effettuare operazioni di primo intervento in caso di incendio.
10. Attività di cui al punto 91 del D.M. 16
febbraio 1982 (G.U. n. 98 del 9 aprile 1982) impianti produzione di calore per
potenzialità fino a 4.000.000 Cal/h
Le vigenti norme di cui alle circolari del
Ministero dell'interno n. 68 del 25 novembre 1969, n. 73 del 29 luglio 1971, n.
52 del 20 novembre 1982, punto 5 e successive variazioni ed integrazioni devono
essere osservate almeno per i requisiti di ubicazione, di aerazione naturale, di
accesso, dei dispositivi di sicurezza e dei divieti.
La resistenza al fuoco delle strutture di
separazione con ambienti a diverse utilizzazioni non deve essere inferiore a REI
30.
I generatori di calore a scambio diretto con
l'ambiente possono permanere purchè a distanza di almeno 20 metri da depositi o
lavorazioni di sostanze infiammabili nello stesso locale.
Le cucine e lavaggio stoviglie possono
permanere in diretta comunicazione con i locali destinati alla consumazione dei
pasti o comunque a permanenza di persone, purchè siano installati i dispositivi
di cui al punto 4 della lettera circolare n. 8242/4183 del 5 aprile 1979 del
Ministero dell'interno e, per quelle funzionanti a g.p.l., non consentite a
piani interrati, il deposito del gas sia esterno all'edificio, nel rispetto
della normativa vigente.
11. Attività di cui al punto 92 del D.M. 16
febbraio 1982 (G.U. n. 98 del 9 aprile 1982) autorimesse
L'aerazione naturale deve essere non
inferiore a 1/30 della superficie in pianta del locale.
Ove non sia possibile raggiungere per
l'aerazione naturale il rapporto di superfici prescritto, è ammesso il ricorso
all'aerazione meccanica con portata di almeno 3 ricambi orari semprechè sia
assicurata una superficie di aerazione naturale pari ad almeno il 50% di quella
prescritta.
E' vietato:
- usare fiamme libere;
- depositare sostanze infiammabili;
- parcheggiare automezzi funzionanti a g.p.l.;
- eseguire riparazioni a caldo e prove
motori;
- fumare.
Le autorimesse devono essere separate da
altri ambienti a diversa utilizzazione con strutture di resistenza al fuoco non
inferiore a REI 30.
Per le autorimesse pubbliche non è
consentita la comunicazione con vani scala ed ascensori che non siano ad
esclusivo uso delle stesse; per le autorimesse ad uso privato ivi comprese
quelle a servizio di uffici, è consentita la comunicazione con vani scale ed
ascensori mediante porte metalliche piene con autochiusura.
La capacità di parcamento deve essere
dichiarata dal titolare dell'attività sotto la propria responsabilità secondo
le indicazioni contenute nella circolare del Ministero dell'interno n. 2 del 16
gennaio 1982.
La superficie massima di ogni compartimento
deve essere conforme alla tabella 2.30 del D.M. 20 novembre 1981 (G.U. n. 333
del 3 dicembre 1981) con tolleranza del 15%.
Deve essere installato n. 1 idrante per
capacità di parcamento superiore a 50 autoveicoli e n. 1 estintore di tipo
approvato con capacità estinguente non inferiore a 21A, 89B ogni 20
autoveicoli.
Le uscite di sicurezza per le persone verso
spazi a cielo libero o grigliato devono essere facilmente accessibili, apribili
dall'interno, di larghezza non inferiore a 0,60 m e raggiungibili con percorsi
non superiori a 40 m o 50 se i locali sono dotati di impianto di spegnimento
automatico.
12. Attività di cui al punto 95 del D.M. 16
febbraio 1982 (G.U. n. 98 del 9 aprile 1982)
Il vano ascensore non può comunicare
direttamente con autorimesse pubbliche, impianti di produzione di calore (con
esclusione di cucine e lavaggio stoviglie) e deve essere, da tale attività,
separato con elementi costruttivi di resistenza al fuoco non inferiore a REI 30.
I vani montacarichi non possono comunicare
direttamente con i locali depositi ad eccezione degli impianti a servizio di
attività industriali e commerciali.
L'aerazione naturale dall'esterno, per il
vano corsa, se di tipo chiuso, e per il locale macchine deve essere non
inferiore a 0,05
.
Ove non sia possibile raggiungere per
l'aerazione naturale il rapporto di superfici prescritto, è ammesso il ricorso
all'aerazione meccanica con portata di almeno 3 ricambi orari semprechè sia
assicurata una superficie di aerazione naturale pari ad almeno il 50% di quella
prescritta.
Le porte di accesso al locale macchine devono
essere di materiale non combustibile.
13. Depositi di sostanze infiammabili a
servizio delle attività di cui ai punti 85, 86, 89 del D.M. 16 febbraio 1982
(G.U. n. 98 del 9 aprile 1982)
La presente direttiva si applica ai depositi
costituiti da contenitori di capacità geometrica unitaria superiore a litri 2
di infiammabili liquidi, gassosi liquefatti o disciolti.
I locali destinati a tali depositi devono
avere una aerazione naturale non inferiore ad 1/30 della loro superficie in
pianta.
La separazione con altri ambienti deve
avvenire con strutture di resistenza al fuoco non inferiore a REI 30 senza
comunicazioni.
Gli accessi devono avvenire unicamente da
spazi a cielo libero o tramite filtro a prova di fumo.
Le attrezzature mobili di estinzione devono
essere costituite da n. 1 estintore di tipo approvato con capacità estinguente
non inferiore a 21A, 89B per ogni locale.
E' consentito tenere in deposito ai piani
fuori terra e non oltre il 2° piano interrato i seguenti quantitativi massimi
di sostanze infiammabili: liquidi litri 300, gas compressi
0,25,
gas disciolti o liquefatti kg 25. Per i depositi ubicati ai piani interrati deve
essere installato un impianto di rivelazione di fughe di gas.
E' vietato depositare insieme nello stesso
locale liquidi infiammabili, gas compressi, gas disciolti o liquefatti,
materiali combustibili, gas comburenti.
14. Spazi adibiti a depositi di materiali
solidi combustibili, archivi, biblioteche a servizio delle attività di cui ai
punti 85, 86, 89 del D.M. 16 febbraio 1982 (G.U. n. 98 del 9 aprile 1982) con
carico d'incendio superiore a quanto previsto al punto 3 del presente allegato
I locali oggetto della presente direttiva
devono avere una aerazione naturale, realizzata eventualmente anche e mezzo di
aperture munite di infissi, non inferiore ad 1/40 della loro superficie in
pianta per ambienti sino a 400
e
di 1/50 per la superficie eccedente i 400
.
Ove non sia possibile raggiungere per
l'aerazione naturale il rapporto di superfici prescritto, è ammesso il ricorso
all'aerazione meccanica con portata di almeno 2 ricambi orari semprechè sia
assicurata una superficie di aerazione naturale pari ad almeno il 25% di quella
prescritta.
I locali possono essere ubicati ai piani
fuori terra e non oltre il 2° piano interrato; è vietato il deposito di
sostanze infiammabili.
La separazione con altri ambienti ai piani
interrati deve avvenire con strutture di resistenza al fuoco non inferiore a REI
30 senza comunicazioni.
Nei piani interrati gli accessi possono
avvenire dall'interno con vani provvisti di porte metalliche piene con
autochiusura.
Le attrezzature mobili di estinzione devono
essere costituite da n. 1 estintore, di tipo approvato, di capacità estinguente
non inferiore a 13A, ogni 200
di
superficie.