TITOLO X

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

 

Art. 95. - Norma transitoria.

1. In sede di prima applicazione del presente decreto e comunque non oltre il 31 dicembre 1996 il datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi è esonerato dalla frequenza del corso di formazione di cui al comma 2 dell'art. 10, ferma restando l'osservanza degli adempimenti previsti dal predetto art. 10, comma 2, lettere a), b) e c).

 

Art. 96. - Decorrenza degli obblighi di cui all'art. 4.

1. È fatto obbligo di adottare le misure di cui all'art. 4 nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

Art. 96 bis. - Attuazione degli obblighi

1. Il datore di lavoro che intraprende un'attività lavorativa di cui all'articolo 1 è tenuto a elaborare il documento di cui all'articolo 4 comma 2 del presente decreto entro tre mesi dall'effettivo inizio dell'attività.

 

 

Art. 97. - Obblighi d'informazione.

1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasmette alla commissione:

a) il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nel settore della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;

b) ogni cinque anni, una relazione sull'attuazione pratica delle disposizioni dei titoli I, II, III e IV;

c) ogni quattro anni, una relazione sull'attuazione pratica delle disposizioni dei titoli V e VI.

2. Le relazioni di cui al comma 1 sono trasmesse anche alle commissioni parlamentari.

 

Art. 98. - Norma finale.

1. Restano in vigore, in quanto non specificatamente modificate dal presente decreto, le disposizioni vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

 

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

SULL' ENTRATA IN VIGORE DELL' OBBLIGO DI VALUTAZIONE E SULLA INDIVIDUAZIONE DEI DATORI DI LAVORO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE,PREVISTE DAGLI ARTT. 30 E 31 DEL D.Lgs. 242/96

 

 

Art. 30 - Disposizioni transitorie e finali

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli organi di direzione politica o, comunque, di vertice delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, procedono all'individuazione dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del presente decreto, tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività.

2. I decreti di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lvo n. 626/1994, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, sono emanati entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1, 2, 4 e 11 del d.lvo n. 626/1994, come modificato dall'articolo 3 del presente decreto, devono essere osservate:

a) entro il 1° luglio 1996 dalle imprese di cui all'articolo 8, comma 5, lettere a), b), c), d), e) ed f); del decreto legislativo n. 626/1994;

b) entro il 1° gennaio 1997 negli altri settori di attività.

4. Sino al 31 dicembre 1997, per le contravvenzioni di cui al titolo IX del d.lgs n. 626/1994, come modificate dagli articoli 22, 23 e 24, relativamente alla violazione degli obblighi non ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, i termini previsti dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 sono raddoppiati e la somma di cui all'articolo 21, comma 2, dello stesso decreto è ridotta della metà.

 

Art.31- Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

 

 

 

 

ULTERIORI MODIFICHE AI DECRETI n. 303/56 e n. 758/94

 

 

N.B. : I comma 12, 13 14 dell'art. 16 del D.Lgs. 242/96 modificano gli artt. 58,59 e 60 del

DPR 303/56 come modificati dall'art. 26 comma 16,17 e 18 del D.Lgs. 758/94.

Per cui i suddetti articoli sono così sostituiti :

 

DPR n. 303/56

 

Art. 58. Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti

 

I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti:

 

a) con l'arresto da tre mesi a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 4, comma 1, lettera c); 6, commi 1 e 3; 7, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13; 8; 9, commi 1, 2 e 4; 10, commi 1, 2 e 3; 13; 18, primo, terzo e quarto comma; 20; 21, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma; 22; 23, primo e terzo comma; 25; 52. Alle stesse penalità soggiaciono i datori di lavoro e i dirigenti che non osservano le prescrizioni rilasciate dall'organo di vigilanza ai sensi degli articoli 6, comma 4; 21, sesto e settimo comma;

 

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 4, comma primo, lettera b); 10, comma 4; 11; 12; 14, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7; 16; 17, primo comma; 18, secondo comma; 19; 24; 28; 29; 30; 36; 37; 39; 40; 41, primo e secondo comma; 43; 44; 45; 46; 47, primo comma; 48, primo e secondo comma; 50, primo comma; 51, primo comma; 53; 55; 65, secondo comma. Alle stesse penalità soggiaciono i datori di lavoro e i dirigenti che non osservano le prescrizioni rilasciate dall'organo di vigilanza ai sensi degli articoli 14, comma 6, 31, terzo comma; 48, terzo comma; 51, secondo comma;

 

c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 4, comma 1, lettera d); 7, comma 5; 9, comma 3; 15; 31, secondo comma; 32, 42, primo e secondo comma; 54, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma; 56. Alle stesse penalità soggiaciono i datori di lavoro ed i dirigenti che non osservano le prescrizioni rilasciate dall'organo di vigilanza ai sensi degli articoli 31, primo e secondo comma; 33, terzo comma..

 

d) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire 2 milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 26, 33, primo comma e 34.

 

Art. 59. Contravvenzioni commesse dai preposti

 

I preposti sono puniti:

 

a) con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 4 lettera b), 9 commi 1, 2, 4, 11, 13, 18 primo, terzo e quarto comma, 20 secondo comma, 21 terzo e quarto comma, 25;

 

b) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire due milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 4 lettera d), 9, comma 3, 18 secondo comma, 36 secondo comma, 50 primo comma.

 

Art. 60. Contravvenzioni commesse dai lavoratori

 

I lavoratori sono puniti:

a) con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milionecinquecentomila per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 5 lettera d), 20 secondo comma, 21 terzo comma, 47 secondo comma;

 

b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 5 lettera a), b) e c), 41 quarto comma .