IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87
della Costituzione;
Vista la legge 19 febbraio
1992, n. 142, ed in particolare l'art. 43;
Vista la legge 22 febbraio
1994, n. 146, ed in particolare l'art. 1, comma 5, nonchè l'articolo 6, comma
7;
Visto il decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione delle direttive
89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE,
90/394/CEE, 90/679/CEE e 91/383/CEE, riguardanti il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
Considerata la necessità
di apportare integrazioni e correzioni al citato decreto legislativo n. 626 del
1994;
Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 novembre
1995;
Acquisiti i pareri delle
competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 marzo 1996;
Sulla proposta del
Ministro del bilancio e della programmazione economica incaricato per il
coordinamento delle politiche dell'Unione europea e dei Ministri del lavoro e
della previdenza sociale e della sanità, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, dell'interno;
Emana
il seguente decreto
legislativo:
Art.
1
(Campo
di applicazione)
1. L'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, di seguito denominato decreto
legislativo n. 626/1994, è sostituito dal seguente:
"2. Nei riguardi
delle Forze armate e di Polizia, dei servizi di protezione civile, nonchè
nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per
finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di
ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione
universitaria, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e
grado, delle rappresentanze diplomatiche e consolari, e dei mezzi di trasporto
aerei e marittimi, le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto
delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuate con
decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, della sanità e della funzione pubblica.".
2. All'art. 1 del decreto
legislativo n. 626/1994, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"4-bis. Il datore di
lavoro che esercita le attività di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e, nell'ambito
delle rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti e i preposti che
dirigono o sovraintendono le stesse attività, sono tenuti all'osservanza delle
disposizioni del presente decreto.
4-ter. Nell'ambito degli
adempimenti previsti dal presente decreto, il datore di lavoro non può delegare
quelli previsti dall'art. 4, commi 1, 2, 4, lettera a), e 11 primo periodo.".
Art.
2
(Definizioni)
1. L'art. 2 del decreto
legislativo n. 626/1994 è sostituito dal seguente:
"Art. 2.
(Definizioni). 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si
intendono per:
a) lavoratore: persona che
presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli
addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato
anche speciale. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società,
anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli
enti stessi, e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione
scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per
agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali. Sono altresì
equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i
partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di
laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti
chimici, fisici e biologici. I soggetti di cui al precedente periodo non vengono
computati ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il
presente decreto fa discendere particolari obblighi;
b) datore di lavoro: il
soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il
soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la
responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, quale
definita ai sensi della lettera i), in quanto titolare dei poteri decisionali e
di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per datore di lavoro si intende il
dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non
avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad
un ufficio avente autonomia gestionale;
c) servizio di prevenzione
e protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o
interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai
rischi professionali nell'azienda, ovvero unità produttiva;
d) medico competente:
medico in possesso di uno dei seguenti titoli:
1) specializzazione in
medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in
tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del
lavoro o in clinica del lavoro ed altre specializzazioni individuate, ove
necessario, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
2) docenza o libera
docenza, in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e
psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in
fisiologia ed igiene del lavoro;
3) autorizzazione di cui
all'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
e) responsabile del
servizio di prevenzione e protezione: persona designata dal datore di lavoro in
possesso di attitudini e capacità adeguate;
f) rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza: persona, ovvero persone, eletta o designata per
rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della
sicurezza durante il lavoro, di seguito denominato rappresentante per la
sicurezza;
g) prevenzione: il
complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi
dell'attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel
rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;
h) agente: l'agente
chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso
per la salute;
i) unità produttiva:
stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata
di autonomia finanziaria e tecnico funzionale.".
Art.
3
(Obblighi
del datore di lavoro del dirigente e del preposto)
1. L'art. 4 del decreto
legislativo n. 626/1994, è sostituito dal seguente:
"Art. 4. (Obblighi
del datore di lavoro, del dirigente e del preposto). 1. Il datore di lavoro, in
relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva,
valuta, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei
preparati chimici impiegati, nonchè nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i
rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli
riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.
2. All'esito della
valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento
contenente:
a) una relazione sulla
valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella
quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l'individuazione delle
misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione
individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);
c) il programma delle
misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli
di sicurezza.
3. Il documento e'
custodito presso l'azienda ovvero l'unita' produttiva.
4. Il datore di lavoro:
a) designa il responsabile
del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda secondo
le regole di cui all'art. 8;
b) designa gli addetti al
servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda secondo le
regole di cui all'art. 8;
c) nomina, nei casi
previsti dall'art. 16, il medico competente.
5. Il datore di lavoro
adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, e in
particolare:
a) designa preventivamente
i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e
lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e
immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione
dell'emergenza;
b) aggiorna le misure di
prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno
rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione
al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
c) nell'affidare i compiti
ai lavoratori tiene conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in
rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
d) fornisce ai lavoratori
i necessari e idonei dispostivi di protezione individuale, sentito il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
e) prende le misure
appropriate affinchè soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate
istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
f) richiede l'osservanza
da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonchè delle disposizioni
aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di
protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro
disposizione;
g) richiede l'osservanza
da parte del medico competente degli obblighi previsti dal presente decreto,
informandolo sui processi e sui rischi connessi all'attività produttiva;
h) adotta le misure per il
controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dà istruzioni
affinchè i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile,
abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
i) informa il più presto
possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa
il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di
protezione;
l) si astiene, salvo
eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la
loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e
immediato;
m) permette ai lavoratori
di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle
misure di sicurezza e di protezione della salute e consente al rappresentante
per la sicurezza di accedere alle informazioni ed alla documentazione aziendale
di cui all'art. 19, comma 1, lettera e);
n) prende appropriati
provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi
per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;
o) tiene un registro nel
quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano
un'assenza dal lavoro di almeno un giorno. Nel registro sono annotati il nome,
il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato, le cause e le
circostanze dell'infortunio, nonchè la data di abbandono e di ripresa del
lavoro. Il registro è redatto conformemente al modello approvato con decreto
dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione
consultiva permanente, di cui all'art. 393 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modifiche, ed è conservato sul
luogo di lavoro, a disposizione dell'organo di vigilanza. Fino all'emanazione di
tale decreto il registro è redatto in conformità ai modelli già disciplinati
dalle leggi vigenti;
p) consulta il
rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dall'art. 19, comma 1, lettere
b), c) e d);
q) adotta le misure
necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori,
nonchè per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere
adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda, ovvero
dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti.
6. Il datore di lavoro
effettua la valutazione di cui al comma 1 ed elabora il documento di cui al
comma 2 in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione e con il medico competente nei casi in cui sia obbligatoria la
sorveglianza sanitaria, previa consultazione del rappresentante per la
sicurezza.
7. La valutazione di cui
al comma 1 e il documento di cui al comma 2 sono rielaborati in occasione di
modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della
salute dei lavoratori.
8. Il datore di lavoro
custodisce, presso l'azienda ovvero l'unità produttiva, la cartella sanitaria e
di rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, con salvaguardia
del segreto professionale, e ne consegna copia al lavoratore stesso al momento
della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne fa
richiesta.
9. Per le piccole e medie
aziende, con uno o più decreti da emanarsi entro il 31 marzo 1996 da parte dei
Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente
per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, in relazione alla
natura dei rischi e alle dimensioni dell'azienda, sono definite procedure
standardizzate per gli adempimenti documentali di cui al presente articolo. Tali
disposizioni non si applicano alle attività industriali di cui all'art. 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive
modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli
articoli 4 e 6 del decreto stesso, alle centrali termoelettriche, agli impianti
e laboratori nucleari, alle aziende estrattive ed altre attività minerarie,
alle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e
munizioni, e alle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.
10. Per le medesime
aziende di cui al comma 9, primo periodo, con uno o più decreti dei Ministri
del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente
per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, possono essere
altresì definiti:
a) i casi relativi a
ipotesi di scarsa pericolosità, nei quali è possibile lo svolgimento diretto
dei compiti di prevenzione e protezione in aziende ovvero unità produttive che
impiegano un numero di addetti superiore a quello indicato nell'allegato I;
b) i casi in cui è
possibile la riduzione a una sola volta all'anno della visita di cui all'art.
17, lettera h), degli ambienti di lavoro da parte del medico competente, ferma
restando l'obbligatorietà di visite ulteriori, allorchè si modificano le
situazioni di rischio.
11. Fatta eccezione per le
aziende indicate nella nota (1) dell'allegato I, il datore di lavoro delle
aziende familiari nonchè delle aziende che occupano fino a dieci addetti non è
soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3, ma è tenuto comunque ad
autocertificare per iscritto l'avvenuta effettuazione della valutazione dei
rischi e l'adempimento degli obblighi ad essa collegati. L'autocertificazione
deve essere inviata al rappresentante per la sicurezza. Sono in ogni caso
soggette agli obblighi di cui ai commi 2 e 3 le aziende familiari nonchè le
aziende che occupano fino a dieci addetti, soggette a particolari fattori di
rischio, individuate nell'ambito di specifici settori produttivi con uno o più
decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle
risorse agricole alimentari e forestali e dell'interno, per quanto di rispettiva
competenza.
12. Gli obblighi relativi
agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi
del presente decreto, la sicurezza dei locali e degli edifici
assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi
comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico
dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro
fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal presente
decreto, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte
dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta
del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha
l'obbligo giuridico.".
Art.
4
(Obblighi
dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori
e
degli installatori)
1. All'art. 6, comma 1,
del decreto legislativo n. 626/1994 le parole: "legislazione vigente"
sono sostituite dalle seguenti parole: "disposizioni legislative e
regolamentari vigenti".
2. L'art. 6, comma 2, del
decreto legislativo n. 626/1994 è sostituito dal seguente:
"2. Sono vietati la
fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di
attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza. Chiunque concede in
locazione finanziaria beni assoggettati a forme di certificazione o di
omologazione obbligatoria è tenuto a che gli stessi siano accompagnati dalle
previste certificazioni o dagli altri documenti previsti dalla legge.".
Art.
5
(Contratto
di appalto o contratto d'opera)
1. L'art. 7, comma 3, del
decreto legislativo n. 626/1994, è sostituito dal seguente:
"3. Il datore di
lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma
2. Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell'attività delle
imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.".
Art.
6
(Servizio
di prevenzione e protezione)
1. L'art. 8, comma 4 del
decreto legislativo n. 626/1994, è sostituito dal seguente:
"4. Salvo quanto
previsto dal comma 2, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne
all'azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie per integrare
l'azione di prevenzione o protezione.".
2. L'art. 8, comma 5 del
decreto legislativo n. 626/1994, è sostituito dal seguente:
"5. L'organizzazione
del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero
dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:
a) nelle aziende
industriali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17
maggio 1988, n. 175 e successive modifiche, soggette all'obbligo di
dichiarazione o notifica, ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso;
b) nelle centrali
termoelettriche;
c) negli impianti e
laboratori nucleari;
d) nelle aziende per la
fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
e) nelle aziende
industriali con oltre 200 dipendenti;
f) nelle industrie
estrattive con oltre 50 lavoratori dipendenti;
g) nelle strutture di
ricovero e cura sia pubbliche sia private.".
3. L'art. 8, comma 6, del
decreto legislativo n. 626/1994 è sostituito dal seguente:
"6. Salvo quanto
previsto dal comma 5, se le capacità dei dipendenti all'interno dell'azienda
ovvero dell'unità produttiva sono insufficienti, il datore di lavoro può far
ricorso a persone o servizi esterni all'azienda, previa consultazione del
rappresentante per la sicurezza.".
Art.
7
(Modifiche
agli articoli 10 e 12 del decreto legislativo n. 626/1994)
1. All'art. 10, comma 2,
del decreto legislativo n. 626/1994 la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) una dichiarazione
attestante gli adempimenti di cui all'art. 4, commi 1, 2, 3 e 11;".
2. All'art. 12, comma 1,
del decreto legislativo n. 626/1994, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) designa
preventivamente i lavoratori incaricati di attuare le misure di cui all'art. 4,
comma 5, lettera a);".
Art.
8
(Medico
competente)
1. Nell'art. 17 del
decreto legislativo n. 626/1994, al comma 3, le parole: "comma 1, lettera
b)" sono sostituite dalle seguenti: "comma 2" e, al comma 7, le
parole: "ai sensi del comma 5, lettera a)", sono soppresse.
Art.
9
(Formazione
dei lavoratori)
1. L'art. 22, comma 1 del
decreto legislativo n. 626/1994, è sostituito dal seguente:
"1. Il datore di
lavoro assicura che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui
all'art. 1, comma 3, riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di
sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed
alle proprie mansioni.".
2. L'art. 22, comma 5 del
decreto legislativo n. 626/1994, è sostituito dal seguente:
"5. I lavoratori
incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di
evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di
salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono
essere adeguatamente formati.".
Art.
10
(Vigilanza)
1. L'art. 23 del decreto
legislativo n. 626/1994 è sostituito dal seguente:
"Art. 23.
(Vigilanza). 1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è svolta dall'Unità sanitaria locale
e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
nonchè, per il settore minerario, dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque
minerali e termali dalle ragioni e province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Ferme restando le
competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente
all'Ispettorato del lavoro, per attività lavorative comportanti rischi
particolarmente elevati, da individuare con decreto del Presidente del consiglio
dei ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e
della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, l'attività di
vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza può
essere esercitata anche dall'Ispettorato del lavoro che ne informa
preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell'Unità sanitaria
locale competente per territorio.
3. Il decreto di cui al
comma 2 è emanato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
4. Restano ferme le
competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle
disposizioni vigenti agli uffici di sanità aerea e marittima e alle autorità
marittime, portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei
lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed
aeroportuale, ed ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e
per le forze di polizia; i predetti servizi sono competenti altresì per le aree
riservate o operative e per quelle che presentano analoghe esigenze da
individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità di attuazione, con
decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e della sanità. L'amministrazione della giustizia può
avvalersi dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia, anche mediante
convenzione con i rispettivi Ministeri, nonchè dei servizi istituiti con
riferimento alle strutture penitenziarie.".
Art.
11
(Informazione,
consulenza, assistenza)
1. All'art. 24 del decreto
legislativo n. 626/1994 il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, il Ministero dell'interno tramite le
strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'Istituto superiore per la
prevenzione e sicurezza sul lavoro, anche mediante i propri dipartimenti
periferici, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per mezzo degli
Ispettorati del lavoro, il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, per il settore estrattivo, tramite gli uffici della direzione
generale delle miniere, l'Istituto italiano di medicina sociale, l'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e gli enti di
patronato svolgono attività di informazione, consulenza e assistenza in materia
di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle
imprese artigiane e delle piccole e medie imprese delle rispettive associazioni
dei datori di lavoro.".
Art.
12
(Coordinamento)
1. All'art. 25, comma 1,
del decreto legislativo n. 626/1994, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"e di radioprotezione.".
Art.
13
(Commissione
consultiva permanente per la prevenzione degli
infortuni
e l'igiene del lavoro)
1. All'art. 393, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, come
modificato dall'art. 26, comma 1, del decreto legislativo n. 626/1994, la
lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d) il direttore
generale competente del Ministero della sanità ed un funzionario per ciascuno
dei seguenti Ministeri: industria, commercio ed artigianato; interno; difesa;
trasporti; risorse agricole alimentari e forestali; ambiente e della Presidenza
del consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e degli affari
regionali;".
2. Nell'art. 393, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, come
modificato dall'art. 26, comma 1, del decreto legislativo n. 626/1994, alla
lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; Istituto
italiano di medicina sociale", e alla lettera g) la parola
"quattro", è sostituita con la seguente: "otto".
3. All'art. 393, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, come
modificato dall'art. 26, comma 1, del decreto legislativo n. 626/1994, la
lettera h) è sostituita dalla seguente:
"h) otto esperti
nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione
delle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, anche dell'artigianato e
della piccola e media impresa maggiormente rappresentative a livello
nazionale;".
4. All'art. 393, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, come
modificato dall'art. 26, comma 1, del decreto legislativo n. 626/1994 è
aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Ai predetti
componenti, per le riunioni o giornate di lavoro, non spetta il gettone di
presenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n.
5, e successive modificazioni.".
5. All'art. 394, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, come
modificato dall'art. 26, del decreto legislativo n. 626/1994, la lettera h) è
sostituita dalla seguente:
"h) esprimere parere
sul riconoscimento della conformità alle vigenti norme per la sicurezza e la
salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi di
sicurezza;".
Art.
14
(Adeguamenti
al progresso tecnico)
1. All'art. 28, comma 1,
del decreto legislativo n. 626/1994 la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) è riconosciuta
la conformità alle vigenti norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori
sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza;".
Art.
15
(Requisiti
di sicurezza e di salute)
1. L'art. 31 del decreto
legislativo n. 626/1994, è sostituito dal seguente:
"Art. 31. (Requisiti
di sicurezza e di salute). 1. Ferme restando le disposizioni legislative e
regolamentari vigenti e fatte salve le disposizioni di cui all'art. 8, comma 4,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati
anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto devono essere adeguati
alle prescrizioni di sicurezza e salute di cui al presente titolo entro il 1°
gennaio 1997.
2. Se gli adeguamenti di
cui al comma 1 richiedono un provvedimento concessorio o autorizzatorio il
datore di lavoro deve immediatamente iniziare il procedimento diretto al
rilascio dell'atto ed ottemperare agli obblighi entro sei mesi dalla data del
provvedimento stesso.
3. Sino a che i luoghi di
lavoro non vengano adeguati, il datore di lavoro, previa consultazione del
rappresentante per la sicurezza, adotta misure alternative che garantiscono un
livello di sicurezza equivalente.
4. Ove vincoli urbanistici
o architettonici ostino agli adeguamenti di cui al comma 1, il datore di lavoro,
previa consultazione del rappresentante per la sicurezza, adotta le misure
alternative di cui al comma 3. Le misure, nel caso di cui al presente comma,
sono autorizzate dall'organo di vigilanza competente per territorio.".
Art.
16
(Adeguamenti
di norme)
1. I commi 4 e 5 dell'art.
11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, come
sostituito dall'art. 33, comma 13, del decreto legislativo n. 626/1994, sono
sostituiti dai seguenti:
"4. Le disposizioni
di cui all'art. 8, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, sono altresì applicabili alle
vie di circolazione principali sul terreno dell'impresa, alle vie di
circolazione che portano a posti di lavoro fissi, alle vie di circolazione
utilizzate per la regolare manutenzione e sorveglianza degli impianti
dell'impresa, nonchè alle banchine di carico.
5. Le disposizioni sulle
vie di circolazione e zone di pericolo di cui all'art. 8, commi 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 e 8, si applicano per analogia ai luoghi di lavoro esterni.".
2. L'art. 13 del decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, come sostituito
dall'art. 33, comma 1, del decreto legislativo n. 626/1994, è così modificato:
a) al comma 1, dopo la
lettera c), è aggiunta, in fine la seguente lettera:
"c-bis) larghezza di
una porta o luce netta di una porta: larghezza di passaggio al netto
dell'ingombro dell'anta mobile in posizione di massima apertura se scorrevole,
in posizione di apertura a 90 gradi se incernierata (larghezza utile di
passaggio).";
b) al comma 6 è aggiunto,
in fine, il seguente periodo:
"L'apertura delle
porte delle uscite di emergenza nel verso dell'esodo non è richiesta quando
possa determinare pericoli per passaggio di mezzi o per altre cause, fatta salva
l'adozione di altri accorgimenti adeguati specificamente autorizzati dal Comando
provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio.";
c) il comma 12 è
sostituito dal seguente:
"12. Gli edifici che
sono costruiti o adattati interamente per le lavorazioni che presentano pericoli
di esplosioni o specifici rischi di incendio alle quali sono adibiti più di
cinque lavoratori devono avere almeno due scale distinte di facile accesso o
rispondere a quanto prescritto dalla specifica normativa antincendio. Per gli
edifici già costruiti si dovrà provvedere in conformità, quando non ne esista
l'impossibilità accertata dall'organo di vigilanza: in quest'ultimo caso sono
disposte le misure e cautele ritenute più efficienti. Le deroghe già concesse
mantengono la loro validità salvo diverso provvedimento dell'organo di
vigilanza.".
3. L'art. 14 del decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, come sostituito
dall'art. 33, comma 2, del decreto legislativo n. 626/1994, è così modificato:
a) al comma 2 le parole:
"rischi di esplosione e di incendio" sono sostituite dalle seguenti:
"pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio";
b) al comma 3, lettere a)
e c), le parole: "larghezza minima di m 0,90" sono sostituite dalle
parole: "larghezza minima di m 0,80";
c) al comma 5, dopo le
parole: "(cinque per cento)." è aggiunto il seguente periodo:
"Alle porte per le quali è prevista una larghezza minima di m 0,80 è
applicabile una tolleranza in meno del 2% (due per cento).";
d) il comma 17 è
sostituito dal seguente:
"17. I luoghi di
lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993 devono essere provvisti di
porte di uscita che, per numero ed ubicazione, consentono la rapida uscita delle
persone e che sono agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro.
Comunque, detti luoghi devono essere adeguati quanto meno alle disposizioni di
cui ai precedenti commi 9 e 10. Per i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati
prima del 27 novembre 1994 non si applicano le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5
e 6 concernenti la larghezza delle porte. In ogni caso la larghezza delle porte
di uscita di detti luoghi di lavoro deve essere conforme a quanto previsto dalla
concessione edilizia ovvero dalla licenza di abitabilità.".
4. L'art. 6 del decreto
del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, come modificato dall'art.
33, comma 5, del decreto legislativo n. 626/1994, è sostituito dal seguente:
"Art. 6. (Altezza,
cubatura e superficie). 1. I limiti minimi per altezza, cubatura e superficie
dei locali chiusi destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende industriali
che occupano più di cinque lavoratori, ed in ogni caso in quelle che eseguono
le lavorazioni indicate nell'articolo 33, sono i seguenti:
a) altezza netta non
inferiore a m 3;
b) cubatura non inferiore
a mc 10 per lavoratore;
c) ogni lavoratore
occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di almeno mq 2.
2. I valori relativi alla
cubatura e alla superficie si intendono lordi cioè senza deduzione dei mobili,
macchine ed impianti fissi.
3. L'altezza netta dei
locali è misurata dal pavimento all'altezza media della copertura dei soffitti
o delle volte.
4. Quando necessità
tecniche aziendali lo richiedono, l'organo di vigilanza competente per
territorio può consentire altezze minime inferiori a quelle sopra indicate e
prescrivere che siano adottati adeguati mezzi di ventilazione dell'ambiente.
L'osservanza dei limiti stabiliti dal presente articolo circa l'altezza, la
cubatura e la superficie dei locali chiusi di lavoro è estesa anche alle
aziende industriali che occupano meno di cinque lavoratori quando le lavorazioni
che in esse si svolgono siano ritenute, a giudizio dell'organo di vigilanza,
pregiudizievoli alla salute dei lavoratori occupati.
5. Per i locali destinati
o da destinarsi a uffici, indipendentemente dal tipo di azienda, e per quelli
delle aziende commerciali, i limiti di altezza sono quelli individuati dalla
normativa urbanistica vigente.".
5. L'art. 7 del decreto
del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, come sostituito dall'art.
33, comma 9, del decreto legislativo n. 626/1994, è così modificato:
a) al comma 1, dopo le
parole: "locali chiusi", è soppressa la: "i";
b) il comma 6 è
sostituito dal seguente:
"6. Le pareti
trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate, nei
locali o nelle vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di circolazione, devono
essere chiaramente segnalate e costituite da materiali di sicurezza fino
all'altezza di 1 metro dal pavimento, ovvero essere separate dai posti di lavoro
e dalle vie di circolazione succitati in modo tale che i lavoratori non possono
entrare in contatto con le pareti nè rimanere feriti qualora esse vadano in
frantumi. Nel caso in cui vengono utilizzati materiali di sicurezza fino
all'altezza di 1 metro dal pavimento, tale altezza è elevata quando ciò è
necessario in relazione al rischio che i lavoratori rimangono feriti qualora
esse vadano in frantumi.";
c) dopo il comma 13 è
aggiunto il seguente comma:
"13-bis. Le
disposizioni di cui ai commi 10, 11, 12 e 13 sono altresì applicabili alle vie
di circolazione principali sul terreno dell'impresa, alle vie di circolazione
che portano a posti di lavoro fissi, alle vie di circolazione utilizzate per la
regolare manutenzione e sorveglianza degli impianti dell'impresa, nonchè alle
banchine di carico.".
6. All'art. 9, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, come
sostituito dall'art. 33, comma 6, del decreto legislativo n. 626/1994, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "anche ottenuta con impianti di
areazione".
7. Il comma 1 dell'art. 10
del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, come
sostituito dall'art. 33, comma 8, del decreto legislativo n. 626/1994, è
sostituito dal seguente:
"1. A meno che non
sia richiesto diversamente dalle necessità delle lavorazioni e salvo che non si
tratti di locali sotterranei, i luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente
luce naturale. In ogni caso, tutti i predetti locali e luoghi di lavoro devono
essere dotati di dispositivi che consentono un'illuminazione artificiale
adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere dei
lavoratori.".
8. L'art. 37 del decreto
del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, come sostituito dall'art.
33, comma 12, del decreto legislativo n. 626/1994, è sostituito dal seguente:
"Art. 37. (Docce). 1.
Docce sufficienti e appropriate devono essere messe a disposizione dei
lavoratori quando il tipo di attività o la salubrità lo esigono.
2. Devono essere previsti
locali per docce separati per uomini e donne o un'utilizzazione separata degli
stessi. Le docce e gli spogliatoi devono comunque facilmente comunicare tra
loro.
3. I locali delle docce
devono avere dimensioni sufficienti per permettere a ciascun lavoratore di
rivestirsi senza impacci e in condizioni appropriate di igiene.
4. Le docce devono essere
dotate di acqua corrente calda e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi.".
9. L'art. 38 del decreto
del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è abrogato.
10. L'art. 39 del decreto
del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, come sostituito dall'art.
33, comma 12, del decreto legislativo n. 626/1994, è sostituito dal seguente:
"Art. 39. (Gabinetti
e lavabi). 1. I lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro posti di
lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce, di gabinetti e di
lavabi con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e
per asciugarsi.
2. Per uomini e donne
devono essere previsti gabinetti separati; quando ciò sia impossibile a causa
di vincoli urbanistici o architettonici e nelle aziende che occupano lavoratori
di sesso diverso in numero non superiore a dieci, è ammessa un'utilizzazione
separata degli stessi.".
11. Al comma 2 dell'art.
40 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 come
sostituito dall'art. 33, comma 11, del decreto legislativo n. 626/1994, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle aziende che occupano fino a
cinque dipendenti lo spogliatoio può essere unico per entrambi i sessi; in tal
caso i locali a ciò adibiti sono utilizzati dal personale dei due sessi,
secondo opportuni turni prestabiliti e concordati nell'ambito dell'orario di
lavoro.".
12. Le lettere a), b) e c)
dell'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303/1956, come
modificato dall'art. 26, comma 16, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n.
758, sono sostituite dalle seguenti:
"a) con l'arresto da
tre mesi a sei mesi o con l'ammenda da lire 3 milioni a lire 8 milioni per
l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 4, comma 1, lettera c); 6, commi
1 e 3; 7, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13; 8; 9, commi 1, 2 e 4;
10, commi 1, 2 e 3; 13; 18, primo, terzo e quarto comma; 20; 21, primo, secondo,
terzo, quarto e quinto comma; 22; 23, primo e terzo comma; 25; 52. Alle stesse
penalità soggiacciano i datori di lavoro e i dirigenti che non osservano le
prescrizioni rilasciate dall'organo di vigilanza ai sensi degli artt. 6, comma
4; 21, sesto e settimo comma;
b) con l'arresto da due a
quattro mesi o con l'ammenda da lire 1 milione a lire 5 milioni per
l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 4, comma primo, lettera b); 10,
comma 4; 11; 12; 14, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7; 16; 17, primo comma; 18, secondo
comma; 19; 24; 28; 29; 30; 36; 37; 39; 40; 41, primo e secondo comma; 43; 44;
45; 46; 47, primo comma; 48, primo e secondo comma; 50, primo comma; 51, primo
comma; 53; 55; 65, secondo comma. Alle stesse penalità soggiacciono i datori di
lavoro e i dirigenti che non osservano le prescrizioni rilasciate dall'organo di
vigilanza ai sensi degli artt. 14, comma 6; 31, terzo comma; 48, terzo comma;
51, secondo comma;
c) con l'arresto fino a
tre mesi o con l'ammenda da lire 500 mila a lire 2 milioni per l'inosservanza
delle norme di cui agli articoli 4, comma 1, lettera d); 7, comma 5; 9, comma 3;
15; 31, secondo comma; 32; 42, primo e secondo comma; 54, primo, secondo, terzo,
quarto e quinto comma; 56. Alle stesse penalità soggiacciono i datori di lavoro
e i dirigenti che non osservano le prescrizioni rilasciate dall'organo di
vigilanza ai sensi degli artt. 31, primo e secondo comma; 33, terzo comma.".
13. L'art. 59 del decreto
del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, come modificato dall'art.
26, comma 17, decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, è così modificato:
a) nella lettera a) le
parole: "9, primo comma" sono sostituite dalle parole: "9, commi
1, 2 e 4";
b) nella lettera b) le
parole: "9, secondo comma" sono sostituite dalle parole: "9,
comma 3", e le parole: "37, primo comma" sono soppresse.
14. Nella lettera b)
dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303,
come modificato dall'art. 26, comma 18, del decreto legislativo n. 758/1994, le
parole: "38, quinto comma" sono soppresse.
Art.
17
(Uso
delle attrezzature di lavoro: modifiche all'art. 36
del
decreto legislativo n. 626/1994)
1. Il terzo comma
dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303,
come modificato dall'art. 36, comma 7, del decreto legislativo n. 626/1994, è
soppresso.
2. Al quarto comma
dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547,
inserito dall'art. 36, comma 5, del decreto legislativo n. 626/1994, le parole:
"comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "secondo comma".
Art.
18
(Uso
di dispositivi di protezione individuale: modifica
dell'art.
43 del decreto legislativo n. 626/1994)
1. All'art. 43, comma 1,
lettera d), del decreto legislativo n. 626/1994, le parole: "di cui al
comma 1", sono soppresse.
Art.
19
(Uso
di attrezzature munite di videoterminali: modifiche degli articoli
50,
51, 55 e 58 del decreto legislativo n. 626/1994)
1. All'art. 50, comma 2,
del decreto legislativo n. 626/1994, dopo le parole: "presente titolo"
è inserita la seguente: "non".
2. All'art. 51, comma 1,
lettera c), del decreto legislativo n. 626/1994, la parola: "pause" è
sostituita dalla seguente: "interruzioni".
3. All'art. 55, comma 1,
del decreto legislativo n. 626/1994, le parole: "di cui all'art. 54"
sono soppresse.
4. All'art. 58, comma 2,
del decreto legislativo n. 626/1994, le parole: "1° gennaio 1996"
sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 1997".
Art.
20
(Protezione
da agenti cancerogeni: modifiche degli articoli 61, 63,
69
e 70 del decreto legislativo n. 626/1994)
1. All'art. 61, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo n. 626/1994, le parole: "in
cancro" sono sostituite dalle seguenti: "il cancro".
2. All'art. 63, comma 1,
del decreto legislativo n. 626/1994, le parole: "commi 2 e 3" sono
sostituite dalle seguenti: "comma 2".
3. All'art. 69, del
decreto legislativo n. 626/1994, il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. A seguito
dell'informazione di cui al comma 4 il datore di lavoro effettua:
a) una nuova valutazione
del rischio in conformità all'art. 63;
b) ove sia tecnicamente
possibile, una misurazione della concentrazione dell'agente in aria per
verificare l'efficacia delle misure adottate.".
4. L'art. 70 del decreto
legislativo n. 626/1994 è sostituito dal seguente:
"Art. 70. (Registro
di esposizione e cartelle sanitarie). 1. I lavoratori di cui all'art. 69 sono
iscritti in un registro nel quale è riportata, per ciascuno di essi, l'attività
svolta, l'agente cancerogeno utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione
a tale agente. Detto registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro
che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente. Il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione dai rischi e il rappresentante per la
sicurezza hanno accesso a detto registro.
2. Il datore di lavoro:
a) consegna copia del
registro di cui al comma 1 all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza
sul lavoro ed all'organo di vigilanza competente per territorio e comunica loro
ogni 3 anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le
variazioni intervenute;
b) consegna a richiesta,
all'Istituto superiore di sanità copia del registro di cui al comma 1;
c) comunica all'Istituto
superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e all'organo di vigilanza
competente per territorio la cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori di
cui all'art. 69, con le eventuali variazioni sopravvenute dall'ultima
comunicazione delle relative annotazioni individuali contenute nel registro di
cui al comma 1. Consegna all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza
sul lavoro le relative cartelle sanitarie e di rischio;
d) in caso di cessazione
di attività dell'azienda consegna il registro di cui al comma 1 all'Istituto
superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro copia dello stesso
all'organo di vigilanza competente per territorio. Consegna all'Istituto
superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro le cartelle sanitarie e di
rischio;
e) in caso di assunzione
di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attività con esposizione al
medesimo agente, richiede all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza
sul lavoro copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al
comma 1, nonchè copia della cartella sanitaria e di rischio;
f) tramite il medico
competente comunica ai lavoratori interessati le relative annotazioni
individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e nella cartella sanitaria
e di rischio ed al rappresentante per la sicurezza i dati collettivi anonimi
contenuti nel registro di cui al comma 1.
3. Le annotazioni
individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e
di rischio sono conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del
rapporto di lavoro e dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
sul lavoro fino a 40 anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad
agenti cancerogeni.
4. La documentazione di
cui ai commi 1, 2 e 3 è custodita e trasmessa con salvaguardia del segreto
professionale.
5. I modelli e le modalità
di tenuta del registro di cui al comma 1 e delle cartelle sanitarie e di rischio
sono determinati con decreto del Ministro della sanità di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione
consultiva permanente.
6. L'Istituto superiore
per la prevenzione e sicurezza trasmette annualmente al Ministero della sanità
dati di sintesi relativi alle risultanze dei requisiti di cui al comma 1".
Art.
21
(Protezione
da agenti biologici: modifiche agli articoli 73, 78,
86
e 87 del decreto legislativo n. 626/1994)
1. All'art. 73 del decreto
legislativo n. 626/1994, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Restano ferme le
disposizioni particolari di recepimento delle norme comunitarie sull'impiego
confinato di microrganismi geneticamente modificati e sull'emissione deliberata
nell'ambiente di organismi geneticamente modificati. Il comma 1 dell'art. 7 del
decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91, è soppresso.".
2. All'art. 78 del decreto
legislativo n. 626/1994, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il datore di
lavoro applica i principi di buona prassi microbiologica, ed adotta, in
relazione ai rischi accertati, le misure protettive e preventive di cui al
presente titolo, adattandole alle particolarità delle situazioni
lavorative.".
3. All'art. 86 del decreto
legislativo n. 626/1994, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"2-bis. Ove gli
accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo
analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di anomalia imputabile a tale
esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro.
2-ter. A seguito
dell'informazione di cui al comma 3 il datore di lavoro effettua una nuova
valutazione del rischio in conformità all'art. 78.
2-quater. Il medico
competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sul controllo sanitario
cui sono sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari
anche dopo la cessazione dell'attività che comporta rischio di esposizione a
particolari agenti biologici individuati nell'allegato XI, nonchè sui vantaggi
ed inconvenienti della vaccinazione e della non vaccinazione.".
4. All'art. 87, comma 3,
del decreto legislativo n. 626/1994, le lettere a), b) e c) sono sostituite
dalle seguenti:
"a) consegna copia
del registro di cui al comma 1 all'Istituto superiore di sanità, all'Istituto
superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e all'organo di vigilanza
competente per territorio, comunicando ad essi, ogni tre anni e comunque ogni
qualvolta questi ne fanno richiesta, le variazioni intervenute;
b) comunica all'Istituto
superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e all'organo di vigilanza
competente per territorio la cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori di
cui al comma 1 fornendo al contempo l'aggiornamento dei dati che li riguardano e
consegna al medesimo Istituto le relative cartelle sanitarie e di rischio;
c) in caso di cessazione
di attività dell'azienda, consegna all'Istituto superiore di sanità e
all'organo di vigilanza competente per territorio, copia del registro di cui al
comma 1 e all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro copia
del medesimo registro nonchè le cartelle sanitarie e di rischio;".
5. All'art. 87, comma 3,
lettere d) ed e), e comma 4, del decreto legislativo n. 626/1994, le parole:
"di cui all'art. 86, comma 5," sono soppresse.
6. All'art. 87 del decreto
legislativo n. 626/1994, il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. I modelli e le
modalità di tenuta del registro di cui al comma 1 e delle cartelle sanitarie e
di rischio sono determinati con decreto del Ministro della sanità e del lavoro
e della previdenza sociale sentita la commissione consultiva permanente.".
Art.
22
(Contravvenzioni
commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti)
1. L'art. 89 del decreto
legislativo n. 626/1994, è sostituito dal seguente:
"Art. 89.
(Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti). 1. Il datore di
lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre
milioni a otto milioni per la violazione degli articoli 4, commi 2, 4, lettera
a), 6, 7 e 11, primo periodo; 63, commi 1, 4 e 5; 69, comma 5, lettera a); 78,
commi 3 e 5; 86, comma 2-ter.
2. Il datore di lavoro ed
il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da tre a
sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la
violazione degli articoli 4, comma 5, lettere b), d), e), h), l), n) e q); 7,
comma 2; 12, commi 1, lettere d) ed e) e 4; 15, comma 1; 22, commi da 1 a 5; 30,
commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi 3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4 e 5; 38; 41; 43, commi
3, 4, lettere a), b), d) e g) e 5; 48; 49, comma 2; 52, comma 2; 54; 55, commi
1, 3 e 4; 56, comma 2; 58; 62; 63, comma 3; 64; 65, comma 1; 66, comma 2; 67,
commi 1 e 2; 68; 69, commi 1, 2 e 5, lettera b); 77, comma 1; 78, comma 2; 79;
80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 85, comma 2; 86, commi 1, 2;
b) con l'arresto da due a
quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire 5 milioni per la
violazione degli articoli 4, commi 4, lettere b) e c), 5, lettere c), f), g),
i), m) e p); 7, commi 1 e 3; 9, comma 2; 10; 12, comma 1, lettere a), b) e c);
21; 37; 43, comma 4, lettere c), e) ed f); 49, comma 1; 56, comma 1; 57; 66,
commi 1 e 4; 67, comma 3; 70, comma 1; 76, commi 1, 2 e 3; 77, comma 4; 84,
comma 2; 85, commi 1 e 4; 87, commi 1 e 2.
3. ll datore di lavoro ed
il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1
milione a lire 6 milioni per la violazione degli articoli 4, commi 5, lettera
o), e 8; 8, comma 11; 11; 70, commi 2 e 3; 87, commi 3 e 4.".
Art.
23
(Contravvenzioni
commesse dai preposti)
1. L'art. 90 del decreto
legislativo n. 626/1994, è sostituito dal seguente:
"Art. 90.
(Contravvenzioni commesse dai preposti). 1. I preposti sono puniti:
a) con l'arresto sino a
due mesi o con l'ammenda da lire 500 mila a lire 2 milioni per la violazione
degli articoli 4, comma 5, lettere b), d), e), h), l), n) e q); 7, comma 2; 12,
commi 1, lettere d) ed e), e 4; 15, comma 1; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi 3
e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4 e 5; 41; 43, commi 3, 4, lettere a), b) e d); 48; 52,
comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 58; 62; 63, comma 3; 64; 65, comma 1; 67, commi
1 e 2; 68; 69, commi 1 e 2; 78, comma 2; 79; 80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82;
83; 86, commi 1 e 2;
b) con l'arresto sino a un
mese o con l'ammenda da lire 300 mila a lire 1 milione per la violazione degli
articoli 4, comma 5, lettere c), f), g), i) e m); 7, commi 1, lettera b), e 3;
9, comma 2; 12, comma 1, lettere a) e c); 21; 37; 43, comma 4, lettere c), e) ed
f); 49, comma 1; 56, comma 1; 57; 66, commi 1 e 4; 85, commi 1 e 4.".
Art.
24
(Contravvenzioni
commesse da altri soggetti)
1. La rubrica dell'art. 91
del decreto legislativo n. 626/1994 è sostituita dalla seguente:
"Contravvenzioni commesse dai progettisti, dai fabbricanti e dagli
installatori".
2. Al comma 1, lettera a),
dell'art. 92 del decreto legislativo n. 626/1994 le parole: "70, commi 1 e
2" sono sostituite dalle seguenti: "86, comma 2-bis".
3. Al comma 1, lettera b),
dell'art. 92 del decreto legislativo n. 626/1994 le parole: "69, comma
6" sono soppresse.
4. Al comma 1, lettera a),
dell'art. 93 del decreto legislativo n. 626/1994 dopo le parole: "articoli
5, comma 2;", sono inserite le seguenti: "12, comma 3, primo
periodo;".
Art.
25
(Attuazione
degli obblighi)
1. Dopo l'art. 96 del
decreto legislativo n. 626/1994, è inserito il seguente:
"Art. 96-bis.
(Attuazione degli obblighi). 1. Il datore di lavoro che intraprende un'attività
lavorativa di cui all'art. 1 è tenuto a elaborare il documento di cui all'art.
4, comma 2, del presente decreto entro tre mesi dall'effettivo inizio dell'attività.".
Art.
26
(Modifiche
all'allegato I del decreto legislativo n. 626/1994)
1. L'allegato I al decreto
legislativo n. 626/1994, è modificato come segue:
a) al punto 1, dopo la
parola: "industriali" è aggiunta la seguente espressione:
"(1)";
b) al punto 2, dopo la
parola: "addetti" l'espressione "(1)" è sostituita dalla
seguente: "(2)";
c) al punto 4 i rinvii
alle note sono soppressi;
d) le note:
"(1)" e "(2)" sono sostituite dalle seguenti:
"(1) Escluse le
aziende industriali di cui all'art. 1 decreto del Presidente della Repubblica 17
maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di
dichiarazione o notifica ai sensi degli artt. 4 e 6 del decreto stesso, le
centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende
estrattive ed altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il
deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e
cura sia pubbliche sia private.
(2) Addetti assunti a
tempo indeterminato.".
Art.
27
(Integrazioni
all'allegato IV del decreto legislativo n. 626/1994)
1. All'allegato IV al
decreto legislativo n. 626/1994, sono aggiunti, in fine, i seguenti paragrafi:
"- Scarpe con
protezione supplementare della punta del piede;
- scarpe e soprascarpe con
suola anticalore;
- scarpe, stivali e
soprastivali di protezione contro il calore;
- scarpe, stivali e
soprastivali di protezione contro il freddo;
- scarpe, stivali e
soprastivali di protezione contro le vibrazioni;
- scarpe, stivali e
soprastivali di protezione antistatici;
- scarpe, stivali e
soprastivali di protezione isolanti;
- stivali di protezione
contro le catene delle trance meccaniche;
- zoccoli;
- ginocchiere;
- dispositivi di
protezione amovibili del collo del piede;
- ghette;
- suole amovibili
(anticalore, antiperforazione o antitraspirazione);
- ramponi amovibili per
ghiaccio, neve, terreno sdrucciolevole.
Dispositivi di
protezione della pelle
- Creme protettive/pomate.
Dispositivi di
protezione del tronco e dell'addome
- Giubbotti, giacche e
grembiuli di protezione contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli,
spruzzi di metallo fuso, ecc.);
- giubbotti, giacche e
grembiuli di protezione contro le aggressioni chimiche;
- giubbotti termici;
- giubbotti di
salvataggio;
- grembiuli di protezione
contro i raggi X;
- cintura di sicurezza del
tronco.
Dispositivi dell'intero
corpo
- Attrezzature di
protezione contro le cadute;
- attrezzature cosiddette
anticaduta (attrezzature complete comprendenti tutti gli accessori necessari al
funzionamento);
- attrezzature con freno
"ad assorbimento di energia cinetica" (attrezzature complete
comprendenti tutti gli accessori necessari al funzionamento);
- dispositivo di sostegno
del corpo (imbracatura di sicurezza).
Indumenti di protezione
- Indumenti di lavoro
cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute);
- indumenti di protezione
contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, ecc.);
- indumenti di protezione
contro le aggressioni chimiche;
- indumenti di protezione
contro gli spruzzi di metallo fuso e di raggi infrarossi;
- indumenti di protezione
contro il calore;
- indumenti di protezione
contro il freddo;
- indumenti di protezione
contro la contaminazione radioattiva;
- indumenti antipolvere;
- indumenti antigas;
- indumenti ed accessori
(bracciali e guanti, ecc.), fluorescenza di segnalazione, catarifrangenti;
- coperture di protezione.".
Art.
28
(Modifiche
all'allegato V del decreto legislativo n. 626/1994)
1. L'allegato V al decreto
legislativo n. 626/1994, è modificato come segue:
a) al punto 1, le parole:
"elementi di protezione" sono sostituite dalle seguenti: "elmetti
di protezione";
b) al punto 8, le parole:
"lavori fosforescenti" sono sostituite dalle seguenti: "indumenti
fosforescenti".
Art.
29
(Integrazioni
all'allegato VII del decreto legislativo n. 626/1994)
1. Nell'allegato VII al
decreto legislativo n. 626/1994, sono aggiunti, in fine, i seguenti paragrafi:
"2. Ambiente
a) Spazio
Il posto di lavoro deve
essere ben dimensionato e allestito in modo che vi sia spazio sufficiente per
permettere cambiamenti di posizione e di movimenti operativi.
b) Illuminazione
L'illuminazione generale
ovvero l'illuminazione specifica (lampade di lavoro) devono garantire
un'illuminazione sufficiente ed un contrasto appropriato tra lo schermo e
l'ambiente, tenuto conto delle caratteristiche del lavoro e delle esigenze
visive dell'utilizzatore.
Fastidiosi abbagliamenti e
riflessi sullo schermo o su altre attrezzature devono essere evitati
strutturando l'arredamento del locale e del posto di lavoro in funzione
dell'ubicazione delle fonti di luce artificiale e delle loro caratteristiche
tecniche.
c) Riflessi e
abbagliamenti
I posti di lavoro devono
essere sistemati in modo che le fonti luminose quali le finestre e le altre
aperture, le pareti trasparenti o traslucide, nonchè le attrezzature e le
pareti di colore chiaro non producano riflessi sullo schermo.
Le finestre devono essere
munite di un opportuno dispositivo di copertura regolabile per attenuare la luce
diurna che illumina il posto di lavoro.
d) Rumore
Il rumore emesso dalle
attrezzature appartenenti al/ai posto/i di lavoro deve essere preso in
considerazione al momento della sistemazione del posto di lavoro, in particolare
al fine di non perturbare l'attenzione e la comunicazione verbale.
e) Calore
Le attrezzature
appartenenti al/ai posto/i di lavoro non devono produrre un eccesso di calore
che possa essere fonte di disturbo per i lavoratori.
f) Radiazioni
Tutte le radiazioni,
eccenzion fatta per la parte visibile dello spettro elettromagnetico, devono
essere ridotte a livelli trascurabili dal punto di vista della tutela della
sicurezza e della salute dei lavoratori.
g) Umidità
Si deve fare in modo da
ottenere e mantenere un'umidità soddisfacente.
3. Interfaccia
elaboratore/uomo
All'atto
dell'elaborazione, della scelta, dell'acquisto del software, o allorchè questo
viene modificato, come anche nel definire le mansioni che implicano
l'utilizzazione di unità videoterminali, il datore di lavoro terrà conto dei
seguenti fattori:
a) il software deve essere
adeguato alla mansione da svolgere;
b) il software deve essere
di facile uso e, se del caso, adattabile a livello di conoscenza e di esperienza
dell'utilizzatore; nessun dispositivo o controllo quantitativo o qualitativo può
essere utilizzato all'insaputa dei lavoratori;
c) i sistemi debbono
fornire ai lavoratori delle indicazioni sul loro svolgimento;
d) i sistemi devono
fornire l'informazione di un formato e ad un ritmo adeguato agli operatori;
e) i principi
dell'ergonomia devono essere applicati in particolare all'elaborazione
dell'informazione da parte dell'uomo.".
Art.
30
(Disposizioni
transitorie e finali)
1. Entro 60 giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto gli organi di direzione politica o,
comunque, di vertice delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, procedono all'individuazione nei
soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del presente
decreto, tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei
quali viene svolta l'attività.
2. I decreti di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 626/1994, come modificato
dall'art. 1 del presente decreto, sono emanati entro sei mesi dalla data di
pubblicazione del presente decreto.
3. Le disposizioni di cui
all'art. 4, commi 1, 2, 4 e 11, del decreto legislativo n. 626/1994, come
modificato dall'art. 3 del presente decreto, devono essere osservate:
a) entro il 1° luglio
1996 dalle imprese di cui all'art. 8, comma 5, lettere a), b), c), d), e) ed f),
del decreto legislativo n. 626/1994;
b) entro il 1° gennaio
1997 negli altri settori di attività.
4. Sino al 31 dicembre
1997, per le contravvenzioni di cui al titolo IX del decreto legislativo n.
626/1994, come modificate dagli articoli 22, 23 e 24, relativamente alla
violazione degli obblighi non ancora vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto, i termini previsti dall'art. 20, comma 1, del decreto
legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, sono raddoppiati e la somma di cui
all'art. 21, comma 2, dello stesso decreto è ridotta della metà.
Art.
31
(Entrata
in vigore)
1. Il presente decreto
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana.