IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76
e 87 della Costituzione;
Vista la legge 6
febbraio 1996, n. 52;
Vista la legge 24
aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'articolo 38;
Vista la direttiva 88/379/CEE,
del Consiglio del 7 giugno 1988, per il ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla
classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Viste le direttive
della Commissione 89/178/CEE, del 22 febbraio 1989, 90/35/CEE, del 19 dicembre
1989, 90/492/CEE del 5 settembre 1990, 91/442/CEE, del 23 luglio 1991,
93/18/CEE del 5 aprile 1993, 96/65/CE, dell'11 ottobre 1996, in materia di
preparati pericolosi;
Visto il decreto
legislativo 3 febbraio 1997, n. 52;
Visto il decreto del
Ministro della sanità in data 28 gennaio 1992, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 29 febbraio 1992;
Visto il decreto del
Ministro della sanità in data 4 aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 169 del 22 luglio 1997;
Visto il decreto del
Ministro della sanità in data 28 aprile 1997, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 19 agosto 1997;
Considerato che in
sede comunitaria non sono stati ancora definiti, per i preparati pericolosi, i
criteri per la classificazione relativa al rischio per l'ambiente e che,
conseguentemente, non risulta possibile emanare disposizioni in materia;
Vista la deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 1998;
Sulla proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto
con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
Emana
il seguente decreto
legislativo:
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art.
1
(Campo
di applicazione)
1. Il presente decreto
disciplina la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei preparati
pericolosi immessi sul mercato.
2. Il presente decreto
si applica ai preparati elencati nell'allegato II, nonché a quelli che
contengono almeno una sostanza pericolosa ai sensi dell'articolo 2 del decreto
legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e sono considerati pericolosi sulla base
dei criteri di classificazione di cui all'articolo 3.
3. Le norme del
presente decreto non si applicano:
a) ai medicinali per
uso umano o veterinario;
b) ai prodotti
cosmetici;
c) ai miscugli di
sostanze che si presentano sotto forma di rifiuti;
d) agli
antiparassitari;
e) alle munizioni e
agli esplosivi immessi sul mercato allo scopo di produrre, come effetto
pratico, esplosioni o effetti pirotecnici;
f) ai prodotti
alimentari pronti per il consumo;
g) agli alimenti per
animali pronti per il consumo;
h) al trasporto di
preparati pericolosi per ferrovia, su strada, per via fluviale, marittima o
aerea;
i) ai preparati in
transito soggetti a controllo doganale quando non siano oggetto di trattamento
o di trasformazione.
Art.
2
(Definizioni)
1. Si applicano, ai
fini del presente decreto, le definizioni di cui all'articolo 2, comma 1,
lettere a), b), c), e), f), g) e h), e quelle di cui all'articolo 2, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52.
Capo II
PREPARATI PERICOLOSI
Art.
3
(Classificazione)
1. Salvi i diversi
criteri stabiliti dal presente decreto, la classificazione dei preparati si effettua
secondo i criteri indicati nell'allegato VI del decreto del Ministro della
sanità 28 aprile 1997.
2. La determinazione
delle proprietà fisico-chimiche dei preparati è effettuata conformemente ai
metodi specificati nell'allegato V, parte A del decreto del Ministro della
sanità 28 aprile 1997.
3. Sono considerati
esplosivi, comburenti, estremamente infiammabili, facilmente infiammabili o
infiammabili i preparati che, in base ai risultati delle prove eseguite
conformemente ai metodi, e ai relativi criteri di valutazione di cui al comma
2, rientrano nelle corrispondenti definizioni di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 3 febbraio 1997, n. 52.
4. In deroga a quanto
previsto dai commi 2 e 3:
a) la determinazione
delle proprietà esplosive, comburenti, estremamente infiammabili, facilmente
infiammabili o infiammabili di un preparato non è necessaria a condizione che
nessuno dei componenti presenti tali proprietà e, in base alle informazioni di
cui dispone il fabbricante, il preparato non rischi di presentare tali
pericoli;
b) i preparati immessi
sul mercato sotto forma di aerosol devono rispondere ai criteri di
infiammabilità precisati al punto 1.8 e al punto 2.2 dell'allegato al decreto
del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 741, e successive modifiche.
5. La valutazione dei
pericoli per la salute è effettuata conformemente a uno o più dei seguenti
metodi:
a) metodo
convenzionale descritto nell'allegato A, con riferimento ai limiti di
concentrazione indicati nell'allegato I;
b) determinazione,
conformemente ai metodi indicati nell'allegato V, parte B, del decreto del
Ministro della sanità 28 aprile 1997, delle proprietà tossicologiche del
preparato necessarie per una classificazione ed un'etichettatura appropriate,
conformemente ai criteri definiti nell'allegato VI dello stesso decreto.
6. Ciascuna proprietà
tossicologica del preparato che non è stata valutata secondo il metodo di cui
al comma 5, lettera b), è valutata conformemente al metodo convenzionale di cui
al comma 5, lettera a).
7. Allorché una
proprietà tossicologica sia stata valutata utilizzando i due metodi indicati al
comma 5, per classificare il preparato è utilizzato il risultato ottenuto
mediante il metodo di cui alla lettera b); in caso di effetti cancerogeni,
mutageni e sul ciclo riproduttivo è sempre utilizzato, invece, il metodo
convenzionale.
8. Qualora sia
dimostrato che:
a) gli effetti
tossicologici sull'uomo differiscono da quelli indicati da una determinazione
tossicologica o da una valutazione convenzionale, il preparato viene
classificato in base agli effetti sull'uomo;
b) una valutazione
convenzionale porterebbe a sottovalutare il pericolo tossicologico a causa di
effetti quali il potenziamento, si tiene conto di tali effetti all'atto della
classificazione del preparato;
c) una valutazione
convenzionale porterebbe a sopravvalutare il pericolo tossicologico a causa di
effetti quale l'antagonismo, si terrà conto di tali effetti all'atto della
classificazione del preparato.
9. Per i preparati di
composizione conosciuta, classificati secondo il metodo di cui al comma 5,
lettera b), si procede ad una nuova valutazione dei rischi per la salute
mediante il metodo di cui al comma 5, lettera a), oppure mediante quello di cui
al comma 5, lettera b), qualora:
a) il fabbricante
modifichi, in base alla tabella di cui all'allegato B, il tenore iniziale
espresso in percentuale peso/peso di uno o più componenti pericolosi per la
salute facenti parte della composizione;
b) il fabbricante
modifichi la composizione sostituendo o aggiungendo uno o più componenti, a
prescindere dal fatto che si tratti o meno di componenti pericolosi secondo le
definizioni di cui all'articolo 2.
10. Qualora i rischi
per la salute siano valutati secondo il metodo convenzionale descritto nell'allegato
A si fa riferimento ai seguenti limiti di concentrazione individuale:
a) per le sostanze
pericolose elencate nell'allegato I del decreto del Ministro della sanità 28
aprile 1997, sono utilizzati i limiti di concentrazione riportati nell'allegato
stesso;
b) per le sostanze
pericolose che non figurano nell'allegato I del decreto del Ministro della
sanità 28 aprile 1997 o vi figurano senza limiti di concentrazione specifici,
sono utilizzati i limiti di concentrazione attribuiti secondo le disposizioni
di cui all'allegato I del presente decreto.
11. Qualora un
preparato contenga almeno una sostanza che, conformemente all'articolo 8, comma
5, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, rechi l'indicazione:
"Attenzione - sostanza non ancora completamente sottoposta a test",
l'etichetta del preparato deve recare l'indicazione: "Attenzione - questo
preparato contiene una sostanza non ancora completamente sottoposta a
test", se tale sostanza è presente in concentrazione pari o superiore
all'1%. Tale sostanza deve essere considerata allo stesso titolo delle altre
sostanze presenti nel preparato al momento dell'applicazione del metodo di
valutazione mediante calcolo, se la sua etichetta riporta almeno una frase di
pericolo per la salute.
12. Salvo il caso in
cui nell'allegato I del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997 o
nell'allegato I del presente decreto siano fissati valori inferiori, le
sostanze, indicate o meno nell'allegato I del citato decreto 28 aprile 1997,
anche se presenti come impurezze o come additivi, non sono prese in
considerazione se la loro concentrazione in peso è inferiore al valore dello
0,1%, per le sostanze classificate molto tossiche o tossiche e al valore
dell'1%, per le sostanze classificate nocive, corrosive o irritanti.
13. Alle sostanze
pericolose che non figurano nell'allegato I del decreto del Ministro della
sanità 28 aprile 1997, ma che entrano nella composizione di un preparato con
una concentrazione in peso superiore a quella indicata al comma 12, sono attribuiti
limiti di concentrazione che ne caratterizzano i pericoli per la salute.
14. Se talune sostanze
presentano contemporaneamente diverse proprietà pericolose per la salute,
ciascuna di esse è caratterizzata dal suo limite di concentrazione specifico;
tale limite di concentrazione è determinato dal responsabile dell'immissione
sul mercato del preparato, conformemente all'allegato I.
15. La classificazione
dei preparati pericolosi in funzione del grado di pericolo e della natura
specifica dei rischi è basata sulle definizioni di cui all'articolo 2.
Art.
4
(Obblighi
generali)
1. I preparati di cui
all'articolo 1, comma 2, possono essere immessi sul mercato soltanto se
conformi alle disposizioni del presente decreto.
2. Le autorità
competenti di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n.
52, possono richiedere, in caso di dubbio sulla conformità di cui al comma 1,
informazioni relative alla composizione del preparato nonché ogni altra
informazione ritenuta utile. A tal fine, il responsabile dell'immissione sul
mercato del preparato tiene a disposizione delle autorità competenti i dati
utilizzati per la classificazione e l'etichettatura del preparato stesso.
Art.
5
(Imballaggio)
1. I preparati
pericolosi possono essere immessi sul mercato soltanto se i loro imballaggi
sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 19 del decreto legislativo 3
febbraio 1997, n. 52.
2. I recipienti
contenenti i preparati pericolosi offerti o venduti al dettaglio non devono
avere:
a) una forma o una
decorazione grafica che attiri o risvegli la curiosità attiva dei bambini o che
sia tale da indurre in confusione il consumatore;
b) una presentazione o
una denominazione usata per prodotti alimentari, alimenti per animali,
medicinali e cosmetici.
3. I recipienti
contenenti i preparati pericolosi offerti o venduti al dettaglio devono:
a) indipendentemente
dalla capacità del loro imballaggio, essere muniti di chiusura di sicurezza per
bambini e portare un'indicazione di pericolo avvertibile al tatto quando
etichettati come molto tossici, tossici o corrosivi secondo le prescrizioni
dell'articolo 6 e alle condizioni previste all'articolo 3;
b) portare una
indicazione di pericolo avvertibile al tatto quando etichettati come nocivi,
estremamente infiammabili o facilmente infiammabili secondo le prescrizioni
dell'articolo 6 e alle condizioni previste all'articolo 3.
4. I recipienti
contenenti preparati offerti o venduti al dettaglio e rispondenti ad una delle
caratteristiche indicate in allegato III devono ugualmente essere muniti di
chiusura di sicurezza per bambini.
5. Le disposizioni di
cui ai commi 3 e 4 si applicano anche ai preparati offerti o venduti al
dettaglio sotto forma di aerosol ad eccezione dei preparati di cui all'allegato
III, lettera a).
6. Le specifiche
tecniche relative ai dispositivi ed ai sistemi di sicurezza di cui ai commi 3 e
4 sono indicate nell'allegato IX del decreto del Ministro della sanità 28
aprile 1997.
Art.
6
(Etichettatura)
1. Salvi i diversi criteri
stabiliti dal presente decreto, l'etichettatura dei preparati si effettua
secondo i criteri indicati nell'allegato VI del decreto del Ministro della
sanità 28 aprile 1997.
2. Ogni imballaggio
deve recare le seguenti indicazioni scritte in modo leggibile ed indelebile, in
lingua italiana:
a) denominazione o
nome commerciale del preparato;
b) nome e indirizzo
completi, compreso il numero di telefono, del responsabile dell'immissione sul
mercato stabilito nell'Unione europea, che può essere il fabbricante,
l'importatore o il distributore;
c) il nome chimico
delle sostanze presenti nel preparato responsabili dei rischi più rilevanti per
la salute che hanno dato luogo alla classificazione ed alla scelta delle
corrispondenti frasi di rischio, secondo i criteri indicati nell'allegato C,
parte A;
d) i simboli di cui
all'allegato I e le indicazioni di pericolo conformi all'allegato II del
decreto ministeriale 28 aprile 1997 e, per i preparati presenti sotto forma di
aerosol, conformemente ai punti 1.8 e 2.2 dell'allegato al decreto del
Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 741, e successive modifiche, per
quanto concerne il pericolo di infiammabilità. Quando su un preparato si deve
apporre più di un simbolo di pericolo, si seguono i criteri di cui all'allegato
C, parte B;
e) le indicazioni
relative alle frasi R, cioè ai rischi specifici, conformi alle indicazioni
contenute nell'allegato III del decreto del Ministro della sanità 28 aprile
1997 e fornite dal responsabile dell'immissione sul mercato di cui alla lettera
b) in conformità dell'allegato I del presente decreto e dell'allegato VI, punti
2, 3 e 4, del citato decreto 28 aprile 1997, secondo le indicazioni di cui
all'allegato C, parte C;
f) le indicazioni
concernenti le frasi S, cioè i consigli di prudenza conformi alle indicazioni
contenute nell'allegato IV del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997
e fornite dal responsabile dell'immissione sul mercato di cui alla lettera b)
in conformità all'allegato II del presente decreto e all'allegato VI, punto 6
del citato decreto 28 aprile 1997, secondo le indicazioni di cui all'allegato
C, parte D;
g) il quantitativo
nominale del contenuto, cioè massa nominale o volume nominale, nel caso di
preparati venduti al dettaglio.
3. Non è obbligatorio
ricordare i rischi specifici ed i consigli di prudenza di cui al comma 2,
lettere e) e f), se il contenuto dell'imballaggio è inferiore a 125 millilitri,
per i preparati comburenti, facilmente infiammabili o infiammabili, nonché,
tranne il caso in cui contengano sostanze che possono provocare una
sensibilizzazione, per i preparati irritanti.
4. Ai preparati di cui
all'allegato II si applicano anche le disposizioni particolari previste nel
medesimo allegato.
5. Sull'imballaggio o
sull'etichetta dei preparati disciplinati dal presente decreto non possono
figurare indicazioni come "non tossico", "non nocivo" o
qualsiasi altra indicazione analoga intesa a dimostrarne il carattere non
pericoloso.
Art.
7
(Attuazione
delle norme di etichettatura)
1. Se le indicazioni
prescritte dall'articolo 6 figurano su un'etichetta, questa deve essere
saldamente apposta su uno o più lati dell'imballaggio, in modo da consentirne
la lettura orizzontale quando l'imballaggio si trova in posizione normale. Le
dimensioni e le caratteristiche dell'etichetta devono corrispondere alle
prescrizioni contenute nella tabella di cui all'allegato D.
2. L'etichetta non è
necessaria quando è l'imballaggio stesso a recare ben visibili le indicazioni
prescritte dall'articolo 6, secondo le modalità di cui al comma 1.
3. Il colore e la
presentazione dell'etichetta, o dell'imballaggio nel caso previsto dal comma 2,
devono essere tali da far risaltare con chiarezza il simbolo di pericolo e il
suo fondo.
4. I requisiti di
etichettatura previsti dal presente decreto si considerano soddisfatti:
a) quando
l'imballaggio esterno che racchiude uno o più imballaggi interni è provvisto di
una etichettatura conforme ai regolamenti internazionali relativi al trasporto
dei preparati pericolosi e l'imballaggio o gli imballaggi interni sono
provvisti di una etichettatura conforme al presente decreto;
b) quando, nel caso di
un imballaggio unico, questo è provvisto di una etichettatura conforme ai
regolamenti internazionali relativi al trasporto dei preparati pericolosi e
conforme all'articolo 6, comma 1, lettere a), b), c), e) e f).
Art.
8
(Deroghe
alle norme di etichettatura e di imballaggio)
1. Quando gli
imballaggi sono di dimensioni ridotte o sono altrimenti inadatti per consentire
un'etichettatura conforme alle dimensioni e alle modalità applicative di cui
agli articoli 6 e 7, commi 1 e 2, l'etichetta può essere realizzata in
dimensioni ridotte; la superficie della etichetta non può comunque essere
inferiore a 10 centimetri quadrati ed il simbolo deve misurare almeno un
centimetro quadrato.
2. Nel caso in cui
risulti materialmente impossibile effettuare una etichettatura conforme alle
modalità applicative di cui al comma 1, il Ministro della sanità, con decreto
da emanarsi di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, stabilisce le caratteristiche cui deve corrispondere
l'etichetta.
3. Il Ministro della
sanità stabilisce altresì, con le stesse modalità, di cui al comma 2, in deroga
agli articoli 6 e 7, i casi in cui gli imballaggi dei preparati pericolosi che
non sono esplosivi, né molto tossici, né tossici, possono non essere
etichettati o possono essere etichettati in modo diverso, quando contengano
quantitativi talmente limitati da non comportare alcun pericolo sia per le
persone che manipolano tali preparati che per terzi.
4. I decreti di cui ai
commi 2 e 3 sono comunicati immediatamente alla Commissione europea.
Art.
9
(Scheda
informativa in materia di sicurezza)
1. Per consentire agli
utilizzatori professionali di adottare le misure per la protezione
dell'ambiente, nonché della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, il
responsabile dell'immissione sul mercato di un preparato pericoloso deve
fornire gratuitamente, su supporto cartaceo o per via elettronica, al
destinatario del preparato stesso, in occasione o anteriormente alla prima
fornitura, una scheda informativa in materia di sicurezza redatta conformemente
alle disposizioni del decreto del Ministro della sanità 4 aprile 1997, ed è
tenuto, altresì, a trasmettere, ove sia venuto a conoscenza di ogni nuova
informazione al riguardo, una scheda aggiornata.
Art.
10
(Banca
dati sui preparati pericolosi)
1. Il responsabile
dell'immissione sul mercato deve trasmettere all'Istituto superiore di sanità
le informazioni relative ai preparati pericolosi immessi sul mercato, compresa
la composizione chimica, da utilizzare esclusivamente a scopi sanitari in vista
di misure preventive o curative e da adottare, in particolare, in caso di emergenza.
2. Con decreto del
Ministro della sanità, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, saranno specificate le informazioni di cui al
comma 1 che il responsabile dell'immissione sul mercato deve trasmettere
all'Istituto superiore di sanità, le modalità di raccolta delle informazioni
medesime, e le procedure per il mantenimento della riservatezza delle
informazioni stesse.
Capo III
MISURE PROCEDURALI E ORGANIZZATIVE
Art.
11
(Commissione
consultiva)
1. Le amministrazioni
investono la commissione consultiva di cui all'articolo 26 del decreto
legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, per le problematiche in materia di
preparati pericolosi.
Art.
12
(Controlli)
1. All'accertamento
dell'osservanza delle norme del presente decreto e agli esami e alle analisi
dei campioni si applicano le procedure di controllo di cui agli articoli 28 e
29 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52.
Capo IV
APPARATO SANZIONATORIO
Art.
13
(Sanzioni)
1. Chiunque immette
sul mercato i preparati pericolosi di cui al presente decreto in violazione
delle disposizioni in tema d'imballaggio e di etichettatura di cui agli
articoli 5, 6, 7 e 8 nonché in violazione delle disposizioni sulla
classificazione di cui all'articolo 3, è punito con l'ammenda da lire
duecentomila a lire dieci milioni.
2. Nei casi di
maggiore gravità si applica anche la pena dell'arresto fino a sei mesi.
3. Le sanzioni di cui
ai commi 1 e 2 non si applicano al commerciante al dettaglio che pone in
vendita o comunque distribuisce per il consumo preparati pericolosi in
confezioni originali, sempreché non sia a conoscenza della violazione e la
confezione originale non presenti segni di alterazione.
4. Le violazioni delle
disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 in materia di scheda informativa e di
informazioni sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
cinque milioni a lire trenta milioni.
Capo V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art.
14
(Adempimenti
successivi)
1. Con decreto del
Ministro della sanità, previa comunicazione al Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e al Ministro dell'ambiente, si provvede al
recepimento di ulteriori direttive tecniche di modifica degli allegati, ai
sensi dell'articolo 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183; il decreto è emanato
di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
nonché, ove le modifiche riguardino aspetti relativi a pericoli per l'ambiente,
con il Ministro dell'ambiente, ogni qualvolta la nuova direttiva preveda poteri
discrezionali per il proprio recepimento.
2. I decreti di cui al
comma 1, salvo che sia diversamente indicato dalle direttive che con essi si
recepiscono, possono prevedere un periodo massimo di dodici mesi per lo
smaltimento dei preparati pericolosi già immessi sul mercato alla data della
loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, non
conformi, nell'imballaggio e nell'etichettatura, alle disposizioni dei decreti
medesimi.
3. I decreti di cui al
comma 2 dell'articolo 37 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, salvo
che sia diversamente indicato dalle direttive che con essi si recepiscono,
possono prevedere un periodo massimo di dodici mesi per lo smaltimento dei
preparati pericolosi già immessi sul mercato e non conformi alle disposizioni
dei decreti medesimi.
Art.
15
(Disposizioni
finali)
1. Sono abrogate le
disposizioni di cui alla legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive
modificazioni, nonché quelle del decreto del Ministro della sanità 28 gennaio
1992.
2. A decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto sono concessi dodici mesi per lo
smaltimento dei preparati pericolosi già immessi sul mercato e non conformi
alle disposizioni del presente decreto.
Allegato A
(articolo 3, comma 5, lettera a)
Metodo convenzionale per la valutazione dei pericoli
per la salute
Sono considerati:
a) molto tossici:
1) a causa dei loro effetti
acuti letali i preparati contenenti una o più sostanze classificate o
considerate molto tossiche la cui concentrazione singola supera quella fissata
nell'allegato I del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997 per le
sostanze considerate, oppure a quella fissata al punto 1 dell'allegato I al
presente decreto nel caso in cui le sostanze non figurino nell'allegato I del
citato decreto 28 aprile 1997 oppure vi figurino senza limiti di
concentrazione.
2) a causa dei loro
effetti acuti letali i preparati contenenti più sostanze classificate o
considerate come molto tossiche in concentrazioni singole non superiori ai
limiti fissati nell'allegato I del decreto del Ministro della sanità 28 aprile
1997, oppure nel punto 1 dell'allegato I del presente decreto se la somma dei
quozienti ottenuta dividendo la percentuale in peso di ciascuna sostanza molto
tossica contenuta nel preparato per il limite fissato per questa stessa
sostanza è superiore o pari a 1, ossia:
ove:
è la percentuale
in peso di ciascuna sostanza molto tossica contenuta nel preparato
è il limite
fissato per ciascuna sostanza molto tossica, espresso in percentuale;
3) a causa dei loro
effetti irreversibili non letali dopo una unica esposizione i preparati
contenenti una o più sostanze pericolose che producono tali effetti la cui
concentrazione singola corrisponde a quella fissata nell'allegato I del decreto
del Ministro della sanità 28 aprile 1997 per le sostanze considerate, oppure a
quella fissata al punto 2 dell'allegato I al presente decreto qualora le
sostanze considerate non figurino nell'allegato I del citato decreto del 28
aprile 1997 oppure vi figurino nell'allegato I del citato decreto del 28 aprile
1997 oppure vi figurino senza limiti di concentrazione;
b) tossici:
1) a causa dei loro
effetti acuti letali i preparati contenenti una o più sostanze classificate o
ritenute molto tossiche o tossiche la cui concentrazione singola supera quella
fissata nell'allegato I del citato decreto del 28 aprile 1997 per le sostanze
considerate, oppure a quella fissata al punto 1 dell'allegato I al presente
decreto qualora le sostanze non figurino nell'allegato I del citato decreto del
28 aprile 1997, oppure vi figurino senza i limiti di concentrazione;
2) a causa dei loro
effetti acuti letali i preparati contenenti più sostanze classificate o
ritenute molto tossiche in una concentrazione singola non superiore ai limiti
fissati nell'allegato I del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997,
oppure nel punto 1 dell'allegato I al presente decreto, se la somma dei
quozienti ottenuti dividendo la percentuale in peso di ciascuna sostanza nel
preparato per il limite di tossicità fissato per questa stessa sostanza è
superiore o pari a 1, ossia:
ove:
è la percentuale
in peso di ciascuna sostanza molto tossica nel preparato,
è la
percentuale in peso di ciascuna sostanza tossica nel preparato
è il limite di
tossicità fissato per ciascuna sostanza molto tossica o tossica, espresso in
percentuale;
3) a causa dei loro
effetti irreversibili non letali dopo una unica esposizione, i preparati
contenenti una o più sostanze pericolose che producono tali effetti la cui
concentrazione singola corrisponde a quella fissata nell'allegato I del decreto
del Ministro della sanità 28 aprile 1997 per le sostanze considerate, oppure a
quella fissata al punto 2 dell'allegato I al presente decreto qualora le
sostanze considerate non figurino nell'allegato I del citato decreto 28 aprile
1997 oppure vi figurino senza i limiti di concentrazione;
4) a causa dei loro
effetti a lungo termine, i preparati contenenti una o più sostanze pericolose
che producono tali effetti la cui concentrazione singola corrisponde a quella
fissata nell'allegato I del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997
per le sostanze considerate, oppure a quella fissata al punto 3 dell'allegato I
al presente decreto qualora le sostanze considerate non figurino nell'allegato
I del citato decreto 28 aprile 1997 oppure vi figurino senza i limiti di
concentrazione;
c) nocivi:
1) a causa dei loro
effetti acuti letali i preparati contenenti una o più sostanze classificate o
ritenute molto tossiche, tossiche o nocive la cui concentrazione singola supera
quella fissata nell'allegato I del decreto del Ministro della sanità 28 aprile
1997 per le sostanze considerate, oppure a quella fissata al punto 2
dell'allegato I al presente decreto qualora le sostanze considerate non
figurino nell'allegato I del citato decreto 28 aprile 1997 oppure vi figurino
senza i limiti di concentrazione;
2) a causa dei loro
effetti acuti letali, i preparati contenenti più sostanze classificate o
considerate molto tossiche, tossiche o nocive in una concentrazione singola non
superiore ai limiti fissati nell'allegato I del decreto del Ministro della
sanità 28 aprile 1997 oppure nel punto 1 dell'allegato I del presente decreto,
se la somma dei quozienti ottenuti dividendo la percentuale in peso di ciascuna
sostanza nel preparato per il limite di nocività fissato per questa stessa
sostanza è superiore o pari a 1,
ossia:
ove:
è la
percentuale in peso di ciascuna sostanza molto tossica nel preparato,
è la
percentuale in peso di ciascuna sostanza tossica nel preparato
è la
percentuale in peso di ciascuna sostanza nociva nel preparato;
è il limite di
nocività fissato per ciascuna sostanza molto tossica, tossica, o nociva,
espresso in percentuale;
3) a causa dei loro
effetti irreversibili non letali dopo un'unica esposizione, i preparati contenenti
una o più o sostanze pericolose che presentano tali effetti la cui
concentrazione singola corrisponde a quella fissata nell'allegato I del decreto
del Ministro della sanità 28 aprile 1997 per le sostanze considerate, oppure a
quella fissata al punto 2 dell'allegato I al presente decreto qualora la o le
sostanze considerate non figurino nell'allegato I del citato decreto 28 aprile
1997 oppure vi figurino senza i limiti di concentrazione;
4) a causa dei loro
effetti a lungo termine, i preparati contenenti una o più sostanze pericolose
che producono tali effetti la cui concentrazione singola corrisponde a quella
fissata nell'allegato I del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997
per le sostanze considerate, oppure a quella fissata al punto 3 dell'allegato I
al presente decreto qualora le sostanze considerate non figurino nell'allegato
I del citato decreto 28 aprile 1997 oppure vi figurino senza i limiti di
concentrazione;
5) a causa dei loro
effetti di sensibilizzazione per inalazione, i preparati contenenti almeno una
sostanza pericolosa cui si applica la frase R42 che caratterizza tali effetti
la cui concentrazione singola corrisponde a quella fissata nell'allegato I del
decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997, per le sostanze considerate,
oppure a quella fissata al punto 5 dell'allegato I al presente decreto qualora
le sostanze considerate non figurino nell'allegato I del citato decreto 28
aprile 1997 oppure vi figurino senza i limiti di concentrazione;
d) molto corrosivi
(che possono provocare gravi ustioni)
1) i preparati
contenenti una o più sostanze classificate o considerate come corrosive cui si
applica la frase R35 la cui concentrazione singola supera quella fissata
nell'allegato I del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997 per le
sostanze considerate, oppure a quella fissata al punto 4 dell'allegato I al
presente decreto qualora le sostanze considerate non figurino nell'allegato I
del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997 oppure vi figurino senza i
limiti di concentrazione;
2) i preparati
contenenti più sostanze classificate o considerate come corrosive cui si
applica la frase R35 in una concentrazione singola non superiore ai limiti
fissati nell'allegato I del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997,
oppure al punto 4 dell'allegato I al presente decreto, se la somma dei
quozienti ottenuti dividendo la percentuale in peso di ciascuna sostanza
corrosiva contenuta nel preparato per il limite di corrosione fissato per
questa stessa sostanza è superiore o pari a 1,
ossia:
ove:
è la
percentuale in peso presente nel preparato di ciascuna sostanza corrosiva cui
si applica la frase R35
è il limite di
corrosione fissato per ciascuna sostanza corrosiva cui si applica la frase R35,
espresso in percentuale in peso;
e) corrosivi (che
possono provocare ustioni)
1) i preparati
contenenti una o più sostanze classificate o considerate come corrosive cui si
applica la frase R34 la cui concentrazione singola supera quella fissata
nell'allegato I del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997 per le
sostanze considerate, oppure a quella fissata al punto 4 dell'allegato I al
presente decreto qualora le sostanze considerate non figurino nell'allegato I
del citato decreto 28 aprile 1997 oppure vi figurino senza i limiti di
concentrazione;
2) i preparati
contenenti più sostanze classificate o considerate come corrosive cui si
applica la frase R35 in una concentrazione singola non superiore ai limiti
fissati nell'allegato I del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997, o
nel punto 4 dell'allegato I al presente decreto, se la somma dei quozienti
ottenuti dividendo la percentuale in peso di ciascuna sostanza corrosiva
contenuta nel preparato per il limite di corrosione fissato per questa stessa
sostanza è superiore o pari a 1,
ossia:
ove:
è la
percentuale in peso di ciascuna sostanza corrosiva contraddistinta dalla R35
presente nel preparato,
è la
percentuale in peso di ciascuna sostanza corrosiva contraddistinta dalla R34 presente
nel preparato,
è il limite di
corrosione fissato per ciascuna sostanza corrosiva.
f) capaci di
procurare lesioni oculari gravi:
1) i preparati
contenenti una o più sostanze classificate o considerate irritanti cui si
applica la frase R41 la cui concentrazione singola supera quella fissata
nell'allegato I del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997 per le
sostanze considerate, oppure a quella fissata al punto 4 dell'allegato I al
presente decreto qualora le sostanze considerate non figurino nell'allegato I
del citato decreto 28 aprile 1997 oppure vi figurino senza i limiti di
concentrazione;
2) i preparati
contenenti più sostanze classificate o considerate corrosive o irritanti cui si
applica la frase R41 in una concentrazione singola non superiore ai limiti
fissati nell'allegato I del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997,
oppure al punto 4, dell'allegato I al presente decreto, se la somma dei
quozienti ottenuti dividendo la percentuali in peso di ogni sostanza contenuta
nel preparato per il limite di irritazione fissato per tale sostanza è
superiore o pari a 1,
ossia:
ove:
è la
percentuale in peso di ciascuna sostanza irritante cui si applica la frase R41
presente nel preparato,
è il limite di
irritazione fissato per ciascuna sostanza irritante cui si applica la frase
R41, espresso in percentuale di peso;
g) irritanti per la
pelle:
1) i preparati
contenenti una o più sostanze classificate o considerate corrosive o irritanti
cui si applica la frase R38 la cui concentrazione singola supera quella fissata
nell'allegato I del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997 per le
sostanze considerate, oppure a quella fissata al punto 4 dell'allegato I al
presente decreto qualora le sostanze considerate non figurino nell'allegato I
del citato decreto 28 aprile 1997 oppure vi figurino senza i limiti di
concentrazione;
2) i preparati
contenenti più sostanze classificate o considerate corrosive oppure irritanti e
cui si applica la frase R38 in una concentrazione singola non superiore ai
limiti fissati nell'allegato I del decreto del Ministro della sanità 28 aprile
1997, oppure al punto 4 dell'allegato I al presente decreto, se la somma dei
quozienti ottenuti dividendo la percentuali in peso di ogni sostanza contenuta
nel preparato per il limite di irritazione fissato per tale sostanza è
superiore o pari a 1,
ossia:
ove:
è la
percentuale in peso di ciascuna sostanza corrosiva cui si applica la frase R35
presente nel preparato,
è la percentuale
in peso di ciascuna sostanza corrosiva cui si applica la frase R34 presente nel
preparato,
è la
percentuale in peso di ciascuna sostanza irritante cui si applica la frase R38
presente nel preparato,
è il limite di
irritazione fissato per ciascuna sostanza corrosiva o irritante cui si applica
la frase R38, espresso in percentuale di peso;
3) a causa dei loro
effetti di sensibilizzazione per contatto con la pelle, i preparati contenenti
almeno una sostanza pericolosa cui si applica la frase R43 che caratterizza
tali effetti la cui concentrazione singola corrisponde a quella fissata
nell'allegato I del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997 per le
sostanze considerate, oppure a quella fissata al punto 5 dell'allegato I al
presente decreto qualora le sostanze considerate non figurino nell'allegato I
del citato decreto 28 aprile 1997 oppure vi figurino senza i limiti di
concentrazione;
h) irritanti per
gli occhi
1) i preparati contenenti
una o più sostanze classificate o considerate irritanti cui si applica la frase
R41 o R36 la cui concentrazione singola supera quella fissata nell'allegato I
del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997 per le sostanze
considerate, oppure a quella fissata al punto 4 dell'allegato I al presente
decreto qualora le sostanze considerate non figurino nell'allegato I del citato
decreto 28 aprile 1997 oppure vi figurino senza i limiti di concentrazione;
2) i preparati
contenenti più sostanze classificate o considerate irrittanti cui si applica la
frase R41 o R36 in una concentrazione singola non superiore ai limiti fissati
nell'allegato I del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997, se la
somma dei quozienti ottenuti dividendo la percentuali in peso di ogni sostanza
contenuta nel preparato il limite di irritazione fissato per tale sostanza è
superiore o pari a 1,
ossia:
ove:
è la
percentuale in peso di ciascuna sostanza irritante cui si applica la frase R41
presente nel preparato,
è la
percentuale in peso di ciascuna sostanza irritante cui si applica la frase R36
presente nel preparato,
è il limite di
irritazione fissato per ciascuna sostanza irritante cui si applica la frase R41
o R36, espresso in percentuale in peso;
i) irritanti per le
vie respiratorie:
1) i preparati
contenenti una o più sostanze classificate o considerate irritanti cui si
applica la frase R37 la cui concentrazione singola supera quella fissata
nell'allegato I del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997 per le
sostanze considerate, oppure a quella fissata al punto 4 dell'allegato I al
presente decreto qualora le sostanze non figurino nell'allegato I del citato
decreto 28 aprile 1997 o vi figurino senza i limiti di concentrazione;
2) i preparati
contenenti più sostanze classificate o considerate irritanti cui si applica la
frase R37 in una concentrazione singola non superiore ai limiti fissati
nell'allegato I del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997, oppure al
punto 4 dell'allegato I al presente decreto, se la somma dei quozienti ottenuti
dividendo la percentuale in peso di ogni sostanza contenuta nel preparato per
il limite di irritazione fissato per tale sostanza è superiore o pari a 1,
ossia:
ove:
è la
percentuale in peso di ciascuna sostanza irritante cui si applica la frase R37
presente nel preparato,
è il limite di
irritazione fissato per ciascuna sostanza irritante cui si applica la frasse
R37, espresso in percentuale in peso;
j) cancerogeni
1) sono considerati
cancerogeni, e contrassegnati almeno dal simbolo di pericolo e dall'indicazione
di pericolo "tossico", i preparati che contengono una sostanza che
produca tali effetti e cui viene attribuita la frase R45 o E49, che
caratterizza le sostanze cancerogene delle categorie 1 e 2, la cui
concentrazione supera quella fissata nell'allegato I del decreto del Ministro
della sanità 28 aprile 1997 per le sostanze considerate, oppure a quella
fissata al punto 6 dell'allegato I al presente decreto qualora le sostanze considerate
non figurino nell'allegato I del citato decreto 28 aprile 1997 oppure vi
figurino senza i limiti di concentrazione;
k) preoccupanti per
l'uomo per effetti cancerogeni
1) sono considerati
preoccupanti per l'uomo, a causa di possibili effetti cancerogeni e
contrassegnati almeno dal simbolo di pericolo e dall'indicazione di pericolo
"nocivo", i preparati che contengono una sostanza che produca tali
effetti E cui viene attribuita la frase R40, che caratterizza le sostanze
cancerogene della categoria 3, la cui concentrazione supera quella fissata
nell'allegato I del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997 per le
sostanze considerate, oppure a quella fissataal punto 6 dell'allegato I al
presente decreto qualora le sostanze considerate non figurino nell'allegato I
del citato decreto 28 aprile 1997 oppure vi figurino senza i limiti di
concentrazione;
l) mutageni
1) sono considerati
mutangeni e contrassegnati almeno dal simbolo di pericolo e dall'indicazione di
pericolo "tossico", i preparati che contengono una sostanza che
produca tali effetti cui viene attribuita la frase R46, che caratterizza le
sostanze mutagene della categoria 1, la cui concentrazione supera quella
fissata nell'allegato I del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997
per le sostanze considerate, oppure a quella fissata al punto 6 dell'allegato I
al presente decreto qualora le sostanze considerate non figurino nell'allegato
I del citato decreto 28 aprile 1997 oppure vi figurino senza i limiti di
concentrazione;
m) da trattarsi
come mutageni
1) sono considerati
tali da dover essere trattati come mutageni e contrassegnati almeno dal simbolo
di pericolo e dall'indicazione di pericolo "nocivo", i preparati che
contengono una sostanza che produca tali effetti cui viene attribuita la frase
R46, che caratterizza le sostanze mutagene della categoria 2, la cui
concentrazione supera quella fissata nell'allegato I del decreto del Ministro
della sanità 28 aprile 1997 per le sostanze considerate, oppure a quella
fissata al punto 6 dell'allegato I al presente decreto qualora le sostanze
considerate non figurino nell'allegato I del citato decreto 28 aprile 1997
oppure vi figurino senza i limiti di concentrazione;
n) preoccupanti per
l'uomo per effetti mutageni
1) sono considerati
preoccupanti per l'uomo, a causa di possibili effetti mutageni e contrassegnati
almeno dal simbolo di pericolo e dall'indicazione di pericolo
"nocivo", i preparati che contengono una sostanza che produca tali
effetti cui viene attribuita la frase R40, che caratterizza le sostanze
mutagene della categoria 3, la cui concentrazione supera quella fissata
nell'allegato I del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997 per le
sostanze considerate, oppure a quella fissata al punto 6 dell'allegato I al presente
decreto qualora le sostanze considerate non figurino nell'allegato I del citato
decreto 28 aprile 1997 oppure vi figurino senza i limiti di concentrazione;
o) tossici per il
ciclo riproduttivo
1) sono considerati
tossici, per il ciclo riproduttivo e contrassegnati almeno dal simbolo di
pericolo e dall'indicazione di pericolo "tossico", i preparati che
contengono una sostanza che produca tali effetti cui viene attribuita almeno
una frase tipo R definita all'allegato VI del decreto del Ministro della sanità
28 aprile 1997 che caratterizza le sostanze tossiche per il ciclo riproduttivo
della categoria 1, la cui concentrazione supera quella fissata nell'allegato I
del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997 per le sostanze
considerate, oppure a quella fissata al punto 6 dell'allegato I del presente
decreto qualora le sostanze considerate non figurino nell'allegato I del citato
decreto 28 aprile 1997 oppure vi figurino senza i limiti di concentrazione;
p) tali da trattarsi
come tossici per il ciclo riproduttivo
1) sono considerati
tali da dover essere trattati come tossici per il ciclo riproduttivo e
contrassegnati almeno dal simbolo di pericolo e dall'indicazione di pericolo
"tossico", i preparati che contengono una sostanza che produca tali
effetti cui viene attribuita almeno una frase R definita all'allegato VI del
decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997 che caratterizza le sostanze
tossiche per il ciclo riproduttivo della categoria 2, la cui concentrazione
supera quella fissata nell'allegato I del decreto del Ministro della sanità 28
aprile 1997 per le sostanze considerate, oppure a quella fissata al punto 6
dell'allegato I del presente decreto qualora le sostanze 1997 oppure vi
figurino senza i limiti di concentrazione;
2) sono considerati
tali da dover essere trattati come tossici per il ciclo riproduttivo e
contrassegnati almeno dal simbolo di pericolo e dall'indicazione di pericolo
"nocivo" i preparati che contengono una sostanza che produca tali effetti
cui viene attribuita almeno una frase R definita all'allegato VI del decreto
del Ministro della sanità 28 aprile 1997 che caratterizza le sostanze tossiche
per il ciclo riproduttivo della categoria 3, la cui concentrazione corrisponde
a quella fissata nell'allegato I del decreto del Ministro della sanità 28
aprile 1997 per le sostanze considerate, oppure a quella fissata al punto 6
dell'allegato I al presente decreto qualora le sostanze considerate non
figurino nell'allegato I del citato decreto 28 aprile 1997 oppure vi figurino
senza i limiti di concentrazione.
Allegato B
(art. 3, comma 9, lettera a)
Intervallo di
concentrazione iniziale del componente Variazione ammessa della concentrazione iniziale del
componente
2,5 %
15 %
> 2,5 10 %
10 %
> 10 25 %
6 %
> 25 50 %
5 %
> 50
100 % 2,5%
Allegato C
Parte A
Criteri per l'individuazione delle sostanze ai fini
di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c)
Ai fini dell'etichettatura
del preparato, il responsabile della immissione sul mercato può utilizzare un
massimo di quattro nomi chimici, a meno che non ritenga necessario usarne un
numero maggiore, rispettando, in ogni caso, le seguenti condizioni:
1) Il nome chimico
deve corrispondere ad una delle denominazioni di cui all'allegato I del decreto
del Ministro della sanità 28 aprile 1997 o ad una delle nomenclature
riconosciute a livello internazionale nel caso in cui la sostanza non figuri
ancora nel suddetto allegato;
2) per i preparati
classificati T+, T, Xn conformemente all'articolo 3, sono prese in
considerazione le sostanze T+, T, Xn presenti a concentrazioni pari o
supereiori ai loro limiti rispettivi più bassi (limite Xn) fissati
nell'allegato I del presente decreto o nell'allegato I del decreto del Ministro
della sanità 28 aprile 1997;
3) per i preparati
classificati C, conformemente all'articolo 3, sono prese in considerazione le
sostanze C presenti a concentrazioni pari o superiori al limite più basso (limite
Xi) fissato nell'allegato I del presente decreto o nell'allegato I del decreto
ministeriale 28 aprile 1997;
4) se il preparato è
associato, conformemente alle disposizioni dell'articolo 3, a una delle frasi
R39, R40, R42, R43, R42/43, R45, R46, R48, R49, R60, R61, deve essere
menzionato il nome delle relative sostanze;
5) qualora si possa
dimostrare che l'indicazione dell'identità chimica di una sostanza nociva, cui
non si applica nessuna delle suddette frasi R comprometterebbe il carattere
riservato della sua proprietà, può essere indicata tale sostanza con una
denominazione che identifichi i gruppi chimici funzionali più significativi o
con un'altra appropriata denominazione chimica. In tal caso il responsabile
dell'immissione sul mercato ne deve informare il Ministero della sanità che
provvede a trasmettere tali informazioni alla Commissione europea, se la prima
immissione sul mercato è effettuata in Italia. Le informazioni riservate
portate a conoscenza del Ministero della sanità sono trattate secondo le
disposizioni di cui all'articolo 17, comma 7, del decreto legislativo 3
febbraio 1997, n. 52.
Parte B
Criteri per l'individuazione dei simboli di cui
all'articolo 6, comma 2, lettera d)
Ai fini
dell'etichettatura del preparato:
1) l'obbligo di
apporre il simbolo T+ o T rende facoltativi i simboli ed X;
2) l'obbligo di
apporre il simbolo C rende facoltativo il simbolo X;
3) l'obbligo di
apporre il simbolo E rende facoltativi i simboli F e O;
4) l'obbligo di
apporre il simbolo Xn rende facoltativo il simbolo Xi.
Parte C
Criteri per le indicazioni relative alle frasi di
rischio
di cui all'articolo 6, comma 2, lettera e)
Il responsabile
dell'immissione sul mercato può utilizzare, in linea di massima, non più di
quattro frasi R per descrivere i rischi; a tal fine, le frasi combinate
riportate nell'allegato III del decreto del Ministro della sanità 28 aprile
1997 sono considerate frasi uniche. Tuttavia, se il preparato appartiene
simultaneamente a più categorie di pericolo, tali frasi devono coprire
l'insieme dei rischi principali del preparato.
Non è necessario
menzionare le frasi R, se ripetono una indicazione di pericolo utilizzata in
applicazione del decreto del Ministro della Sanità 28 aprile 1997.
Parte D
Criteri per le indicazioni relative ai consigli di
prudenza
di cui all'articolo 6, comma 2, lettera f)
Non è necessario
menzionare in linea di massima più di quattro frasi S per descrivere i consigli
di prudenza più opportuni; a tal fine, le frasi combinate indicate nel suddetto
allegato IV del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997 sono
considerate frasi uniche. L'imballaggio è accompagnato da consigli di prudenza
relativi all'utilizzazione del preparato qualora sia materialmente impossibile apporli
sull'etichetta o sull'imballaggio stesso.
Allegato D
(articolo 7)
Dimensioni e caratteristiche delle etichette
Capacità
dell'imballaggio Formato (in millimetri)
- inferiore o pari a 3 litri Possibilmente almeno 52 x 74
- superiore a 3 litri e inferiore e pari a 50
litri
Almeno 74 x 105
- superiore a 50 litri e inferiore o pari a
500 litri
Almeno 105 x 148
superiore a 500 litri Almeno 148 x 210
Ogni simbolo deve occupare
almeno un decimo della superficie dell'etichetta e misurare almeno un
centimetro quadrato. L'etichetta deve aderire con tutta la sua superficie
all'imballaggio che contiene direttamente il preparato. Tali formati sono
destinati esclusivamente a contenere le informazioni richieste dal presente
decreto ed eventualmente indicazioni complementari di igiene o di sicurezza.
Allegato I
Limiti di concentrazione da utilizzare per applicare
il metodo convenzionale
dei rischi per la salute ai sensi dell'articolo 3,
comma 5, lettera a)
Occorre valutare tutti
i rischi che l'uso di una sostanza può comportare per la salute. A tal fine gli
effetti pericolosi per la salute sono cosè suddivisi:
1. effetti acuti
letali;
2. effetti irreversibili
non letali dopo un'unica esposizione;
3. effetti gravi dopo
esposizione ripetuta o prolungata;
4. effetti corrosivi,
effetti irritanti;
5. effetti
sensibilizzanti;
6. effetti
cancerogeni, effetti mutageni, effetti tossici per il ciclo riproduttivo.
La valutazione
sistematica di tutti gli effetti pericolosi per la salute è espressa mediante
limiti di concentrazione espressi in percentuale peso/peso, esclusi i preparati
gassosi per i quali i limiti di concentrazione sono espressi in percentuale
volume/volume e ciò in relazione alla classificazione della sostanza.
La classificazione
della sostanza è espressa mediante un simbolo e una o più frasi di rischio
oppure mediante categorie (categoria 1, categoria 2 o categoria 3), anch'esse
corredate di frasi di rischio se si tratta di sostanze che presentano effetti
cancerogeni, mutageni o tossici per il ciclo produttivo.
Pertanto è importante
considerare, oltre al simbolo stesso, tutte le frasi di rischio particolari
attribuite a ciascuna sostanza in questione.
1. Effetti acuti
letali
1.1. Preparati non
gassosi
I limiti di
concentrazione fissati nella tabella I determinano la classificazione del
preparato in funzione della concentrazione singola della o delle sostanze
presenti, delle quali è pure indicata la classificazione.
Tabella I
Classificazione
della sostanza Classificazione del preparato
T* T
T* con R 26, R 27, R 28 conc. 7% 1%
conc. < 7% 0,1%
conc. < 1%
T con R 23, R 24, R 25 conc. 25% 3%
conc. < 25%
con R 20, R
21, R 22 conc.
25%
Le frasi di rischio R
sono attribuite al preparato secondo i seguenti criteri:
- l'etichetta deve
obbligatoriamente includere una o più delle frasi R summenzionate a seconda della
classificazione usata;
- in linea di massima
si applicano le frasi R valide per la o le sostanze la cui concentrazione
corrisponde alla classificazione più rigorosa.
1.2. Preparati gassosi
I limiti di
concentrazione espressi in percentuale volume/volume e riportati nella
successiva tabella I A determinano la classificazione del preparato gassoso in
funzione della concentrazione singola del o dei gas presenti, dei quali è pure
indicata la classificazione.
Tabella I A
Classificazione
della sostanza (gas) Classificazione del preparato
T* T
T* con R 26, R 27, R 28 conc. 1% 0,2 %
conc. < 1% 0,02%
conc. <
0,2%
T con R 23, R 24, R 25 conc. 5% 0,5%
conc. < 5%
con R 20, R
21, R 22 conc.
5%
Le frasi di rischio R
sono attribuite al preparato secondo i seguenti criteri:
- l'etichetta deve
obbligatoriamente includere una o più delle frasi R summenzionate a seconda
della classificazione usata;
- in linea di massima si
applicano le frasi R valide per la o le sostanze la cui concentrazione
corrisponde alla classificazione più rigorosa.
"1.3. Preparati
che presentano un rischio di aspirazione
I preparati che
presentano un rischio di aspirazione (frase R 65) devono essere classificati ed
etichettati conformemente ai criteri di cui al punto 3.2.3 della allegato VI
del decreto del Ministro della Sanità 28 aprile 1997.
Nell'applicare il
metodo tradizionale in conformità all'allegato A, lettere c), punti 1 e 2 non
si tiene conto del contributo dell'applicazione della frase R 65 per le
sostanze che la prevedono.
2. Effetti
irreversibili non letali dopo un'unica esposizione
2.1. Preparati non
gassosi
Per le sostanze che
producono effetti irreversibili non letali dopo una singola esposizione (R
39/via di esposizione - R 40/via di esposizione), i limiti di concentrazione
singola fissati nella tabella II determinano, ove necessario, la
classificazione del preparato.
Tabella
II
Classificazione della sostanza Classificazione del preparato
T* T
T* con R 39/via di esposizione conc. 10% R 39 (*)
obbligatoria 1%
conc. < 10%
R 39 (*) obbligatoria 0,1%
conc. < 1%
R 40 (*) obbligatoria
T con R 39/via di esposizione conc.
10% R 39 (*)
obbligatoria 1%
conc. < 10%
R 40 (*) obbligatoria
con R 40/via
di esposizione conc.
10% R 40 (*)
obbligatoria
(*) Per
specificare la via di somministrazione o le modalità di esposizione, si devono
indicare le frasi combinate quali figurano ai punti 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3 della
guida all'etichettatura (allegato VI del decreto del Ministro della Sanità 28
aprile 1997.
2.2. Preparati gassosi
Per i gas che producono
effetti di questo tipo (R 39/via di esposizione - R 40/via di esposizione), i
singoli limiti di concentrazione espressi in percentuale volume/volume fissati
nella tabella II A determinano, ove necessario, la classificazione del
preparato.
Tabella
II A
Classificazione della sostanza (gas) Classificazione del preparato
T* T
T* con R 39/via di esposizione conc. 1% R 39 (*)
obbligatoria 0,2%
conc. < 1%
R 39 (*) obbligatoria 0,02%
conc. <
0,2% R 40 (*) obbligatoria
T con R 39/via di esposizione conc.
5% R 39 (*)
obbligatoria 0,5%
conc. < 5%
R 40 (*) obbligatoria
con R 40/via
di esposizione conc.
5% R 40 (*)
obbligatoria
(*) Per
specificare la via di somministrazione o le modalità di esposizione, si devono
indicare le frasi combinate quali figurano ai punti 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3 della
guida all'etichettatura (allegato VI del decreto del Ministro della Sanità 28
aprile 1997).
3. Effetti gravi
dopo esposizione ripetuta o prolungata
3.1. Preparati non
gassosi
Per le sostanze che
producono effetti gravi dopo esposizione ripetuta o prolungata (R 48/via di
esposizione), i limiti di concentrazione singola fissati nella tabella III
determinano, ove necessario, la classificazione del preparato.
Tabella
III
Classificazione
della sostanza Classificazione
del preparato
T
T con R 48/via di esposizione conc. 10% R 48 (*)
obbligatoria 1%
conc. < 10%
R 48 (*) obbligatoria
con R 48/via
di esposizione conc.
10% R 48 (*)
obbligatoria
(*) Per
specificare la via di somministrazione o le modalità di esposizione, si devono
indicare le frasi combinate quali figurano ai punti 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3 della
guida all'etichettatura (allegato VI del decreto del Ministro della Sanità 28
aprile 1997).
3.2. Preparati gassosi
Per i gas che
producono effetti di questo tipo (R 48/via di esposizione), i singoli limiti di
concentrazione espressi in percentuale volume/volume fissati nella tabella III
A determinano, ove necessario, la classificazione del preparato.
Tabella
III A
Classificazione
della sostanza (gas) Classificazione del preparato
T
T con R 48/via di esposizione conc. 5% R 48 (*)
obbligatoria 0,5%
conc. < 5%
R 48 (*) obbligatoria
con R 48/via
di esposizione conc.
5% R 48 (*)
obbligatoria
(*) Per
specificare la via di somministrazione o le modalità di esposizione, si devono
indicare le frasi combinate quali figurano ai punti 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3 della
guida all'etichettatura (allegato VI del decreto del Ministro della Sanità 28
aprile 1997).
4. Effetti
corrosivi ed irritanti ivi comprese le lesioni oculari gravi
4.1. Preparati non
gassosi
Per le sostanze che
producono effetti corrosivi (R 34 - R 35) o effetti irritanti (R 36, R 37, R
38, R 41), i limiti di concentrazione singola specificati nelle tabella IV
determinano, ove necessario, la classificazione del preparato.
Tabella IV
Classificazione
della sostanza Classificazione del preparato
C con R 35 C con R 34 con R 41
con R 36, R
37, R 38
C con R 35 conc. 10% R 35
obbligatoria 5%
conc. < 10%
R 34 obbligatoria (*) 1%
conc. < 5% R
36/38 obbligatoria
C con R 34 conc. 10% R 34
obbligatoria (*) 5%
conc. < 10%
R 36/38 obbligatoria
con R 41 conc.
10% R 41
obbligatoria 5%
conc. < 10%
R 36 obbligatoria
con R 36, R
37, R 38 conc.
20% R 36, R
37, R 38 sono obbligatorie in base alla concentrazione se sono applicate alle
sostanze considerate
(*) Secondo la
guida all'etichettatura (allegato VI del decreto del Ministro della Sanità 28
aprile 1997), le sostanze corrosive contrassegnate delle frasi R 35 o R 34
devono essere considerate come contrassegnate anche dalla frase R 41. Pertanto,
se il preparato contiene sostanze corrosive con R 35 o R 34 al di sotto dei
limiti di concentrazione per una classificazione del preparato come corrosivo,
tali sostanze possono contribuire alla classificazione del preparato come
irritante (R 41) o irritante (R 36). Per questo motivo, applicando le formule
all'allegato A, lettera f), punto 2 del presente decreto, devono essere
utilizzati i seguenti limiti di concentrazione, a meno che siano specificati
valori diversi nell'allegato I del decreto del Ministro della Sanità 28 aprile
1997.
a) per
l'applicazione della formula della lettera f), punto 2, i valori limiti per LXj
R 41 sono:
- 10% per le
sostanze Xi R 41,
- 10% per le
sostanze C R 34,
- 5% per le
sostanze C R 35;
b) per
l'applicazione della formula della lettera h), punto 2, i valori limiti per LXi
R 36,
- 5% per le
sostanze Xi R 41,
- 5% per le sostanze
C R 34,
- 1% per le
sostanze C R 35.
4.2. Preparati gassosi
Per i gas che
producono effetti di questo tipo (R 34, R 35) o (R 36, R 37, R 38, R 41), i
singoli limiti di concentrazione espressi in percentuale volume/volume fissati
nella tabella IV A determinano, ove necessario, la classificazione del
preparato.
Tabella IV A
Classificazione
della sostanza (gas) Classificazione del preparato
C con R 35 C con R 34 con R 41
con R 36, R
37, R 38
C con R 35 conc. 10% R 35
obbligatoria 0,2%
conc. < 1%
R 34 obbligatoria (*) 0,02%
conc. <
0,2% R 37 obbligatoria
C con R 34 conc. 5% R 34
obbligatoria (*) 0,5%
conc. < 5%
R 37 obbligatoria
con R 41 conc.
5% R 41
obbligatoria 0,5%
conc. < 5%
R 36 obbligatoria
con R 36, R
37, R 38 conc.
5% R 36, R 37,
R 38 obbligatorie secondo il caso
(*) Secondo la
guida all'etichettatura (allegato VI del decreto del Ministro della Sanità 28
aprile 1997), le sostanze corrosive contrassegnate delle frasi R 35 o R 34
devono essere considerate come contrassegnate anche dalla frase R 41. Pertanto,
se il preparato contiene sostanze corrosive con R 35 o R 34 al di sotto dei
limiti di concentrazione per una classificazione del preparato come corrosivo,
tali sostanze possono contribuire alla classificazione del preparato come
irritante (R 41) o irritante (R 36).
Per questo
motivo, applicando le formule all'allegato A, lettera f), punto 2 e lettera h),
punto 2 del presente decreto, devono essere utilizzati i seguenti limiti di
concentrazione, a meno che siano specificati valori diversi nell'allegato I del
decreto del Ministro della Sanità 28 aprile 1997.
a) per
l'applicazione della formula della lettera f), punto 2, i valori limiti per LXi
R 41 sono:
- 5% per le
sostanze Xi R 41,
- 5% per le
sostanze C R 34,
- 0,2% per le
sostanze C R 35;
b) per
l'applicazione della formula della lettera h), punto 2 i valori limiti per LXi
R 36 sono:
- 5% per le
sostanze Xi R 36,
- 0,5% per le
sostanze Xi R 41,
- 0,5% per le
sostanze C R 34,
- 0,02% per le
sostanze C R 35.
5. Effetti
sensibilizzanti
5.1. Preparati non
gassosi
Le sostanze che
producono tali effetti, sono classificate come sensibilizzanti con:
- il simbolo e la frase R 42,
se questo effetto può prodursi in seguito ad inalazione;
- il simbolo e la frase R
43, se questo effetto può prodursi per contatto con la pelle;
- il simbolo e la frase R
42/43, se questo effetto può prodursi in entrambi i modi.
I limiti di concentrazione
singola specificati nella tabella V determinano, ove necessario, la
classificazione del preparato.
Tabella
V
Classificazione
della sostanza Classificazione
del preparato
sensibilizzante
con R 42 sensibilizzante con
R 43
sensibilizzante con
R 42 conc.
1% R 42
obbligatoria
sensibilizzante con
R 43
conc.
1% R 43
obbligatoria
sensibilizzante con
R 42/43 conc.
1% R 42/43
obbligatoria
5.2. Preparati gassosi
I gas che producono
tali effetti, sono classificati come sensibilizzanti con:
- il simbolo e la frase R
42, se questo effetto può prodursi in seguito ad inalazione;
- il simbolo e la frase R
42/43, se questo effetto può prodursi per inalazione e per contatto con la
pelle.
I limiti singoli di
concentrazione espressi in percentuale volume/volume fissati nella tabella V A
determinano, ove necessario, la classificazione del preparato.
Tabella
V A
Classificazione
della sostanza (gas) Classificazione del preparato
sensibilizzante
con R 42 sensibilizzante con
R 43
sensibilizzante con
R 42 conc.
0,2% R 42
obbligatoria
sensibilizzante con
R 42/43 conc.
0,2% R 42/43
obbligatoria
6. Effetti
cancerogeni, mutageni, tossici per il ciclo produttivo
6.1. Preparati non
gassosi
Per le sostanze che
presentano tali effetti e le cui concentrazioni limite specifiche non figurano
ancora nell'allegato I del decreto del Ministro della Sanità 28 aprile 1997 i
limiti di concentrazione specificati nella tabella VI determinano, ove
necessario, la classificazione del preparato.
Tabella VI
Classificazione della sostanza Classificazione del preparato
Categorie 1 e
2 Categoria 3
Sostanze cancerogene
di categoria 1 o 2 con R 45 o R 49 0,1%
cancerogeno R 45, R 49 obbligatoria secondo il caso
Sostanze cancerogene
di categoria 3 con R 40 1% cancerogeno
R 40 obbligatoria
Sostanze mutagene di
categoria 1 o 2 con R 46 0,1% mutageno
R 46 obbligatoria
Sostanze mutagene di
categoria 3 con R 40 1% mutageno R
40 obbligatoria
Sostanze tossiche
per il ciclo riproduttivo di categoria 1 o 2 con R 60 (fertilità) 0,5% tossico
per il ciclo riproduttivo (fertilità) R 60 obbligatoria
Sostanze tossiche
per il ciclo riproduttivo di categoria 3 con R 62 (fertilità) 5% tossico per
il ciclo riproduttivo (fertilità) R 62 obbligatoria
Sostanze tossiche
per il ciclo riproduttivo di categoria 1 o 2 con R 61 (sviluppo) 0,5% tossico
per il ciclo riproduttivo (sviluppo) R 61 obbligatoria
Sostanze tossiche
per il ciclo riproduttivo di categoria 3 con R 63 (sviluppo) 5% tossico per
il ciclo riproduttivo (sviluppo) R 63 obbligatoria
6.2. Preparati gassosi
Per i gas che
presentano tali effetti e le cui concentrazioni limite specifiche non figurano
ancora nell'allegato I del decreto del Ministro della Sanità 28 aprile 1997 i
limiti di concentrazione espressi in percentuale volume/volume specificati
nella tabella VI A determinano, ove necessario, la classificazione del
preparato.
Tabella VI A
Classificazione della sostanza (gas) Classificazione del preparato
Categorie 1 e
2 Categoria 3
Sostanze cancerogene
di categoria 1 o 2 con R 45 o R 49 0,1%
cancerogeno R 45, R 49 obbligatoria secondo il caso
Sostanze cancerogene
di categoria 3 con R 40 1% cancerogeno
R 40 obbligatoria
Sostanze mutagene di
categoria 1 o 2 con R 46 0,1% mutageno
R 46 obbligatoria
Sostanze mutagene di
categoria 3 con R 40 1% mutageno R
40 obbligatoria
Sostanze tossiche
per il ciclo riproduttivo di categoria 1 o 2 con R 60 (fertilità) 0,2% tossico
per il ciclo riproduttivo (fertilità) R 60 obbligatoria
Sostanze tossiche
per il ciclo riproduttivo di categoria 3 con R 62 (fertilità) 1% tossico per
il ciclo riproduttivo (fertilità) R 62 obbligatoria
Sostanze tossiche
per il ciclo riproduttivo di categoria 1 o 2 con R 61 (sviluppo) 0,2% tossico per
il ciclo riproduttivo (sviluppo) R 61 obbligatoria
Sostanze tossiche
per il ciclo riproduttivo di categoria 3 con R 63 (sviluppo) 1% tossico per
il ciclo riproduttivo (sviluppo) R 63 obbligatoria
Allegato II
Disposizioni particolari concernenti taluni preparati
Capitolo I
Disposizioni particolari concernenti l'etichettatura
A. Disposizioni particolari concernenti preparati
classificati
come pericolosi ai sensi dell'articolo 3
1. Preparati
venduti al minuto
1.1. L'etichetta
dell'imballaggio che contiene tali preparati deve riportare, oltre ai consigli
specifici di prudenza, consigli appropriati di prudenza S 1, S 2, S 45 o S 46
secondo i criteri stabiliti all'allegato VI del decreto del Ministro della
Sanità 28 aprile 1997.
1.2. Se tali preparati
sono classificati come molto tossici (T+). tossici (T) o corrosivi (C) ed è
materialmente impossibile fornire una simile informazione sull'imballaggio
stesso, l'imballaggio che contiene tali preparati deve essere corredato di
modalità di impiego precise e comprensibili a tutti e comprendenti, se
necessario, informazioni relative alla distruzione dell'imballaggio vuoto.
2. Preparati
destinati ad essere utilizzati mediante polverizzazione
L'etichetta dell'imballaggio
contenente tali preparati deve obbligatoriamente riportare il consiglio di
prudenza S 23 accompagnato da uno dei consigli di prudenza S 38 o S 51 scelto
secondo i criteri di applicazione stabiliti all'allegato VI del decreto del
Ministro della Sanità 28 aprile 1997.
3. Preparati
contenenti una sostanza contrassegnata dalla frase R 33: "Pericolo di
effetti cumulativi"
Se un preparato
contiene almeno una sostanza contrassegnata dalla frase R 33, l'etichetta del
preparato deve riportare il testo di questa frase R 33 quale indicato
nell'allegato il decreto del Ministro della Sanità 28 aprile 1997, qualora tale
sostanza sia presente nel preparato con una concentrazione pari o superiore
all'1%, a meno che all'allegato I del decreto del Ministro della Sanità 28
aprile 1997 siano indicati valori diversi.
4. Preparato
contenente una sostanza contrassegnata dalla fase R 64: "Rischio possibile
per i neonati nutriti con latte materno"
Se un preparato contiene
almeno una sostanza caratterizzata dalla frase R 64, l'etichetta dei preparato
deve riportare il testo di questa frase R 64 quale indicato nell'allegato III
del decreto del Ministro della Sanità 28 aprile 1997, qualora questa sostanza
sia presente nel preparato con una concentrazione pari o superiore all'1%, a
meno che nell'allegato I del decreto del Ministro della Sanità 28 aprile 1997
siano specificati valori diversi.
B. Disposizioni particolari concernenti altri
preparati classificati
come pericolosi o meno ai sensi dell'articolo 3
1. Preparati
contenenti piombo
1.1. Pitture e vernici
L'etichettatura
dell'imballaggio di pitture e vernici, il cui tenore in piombo totale
determinato secondo la norma ISO 6503-1984 è superiore a 0.15% (espresso in
peso di metallo) del peso totale del preparato, deve recare le seguenti
indicazioni:
"Contiene piombo.
Da non utilizzare sugli oggetti che possono essere masticati o succhiati dai
bambini".
Per gli imballaggi il
cui contenuto è inferiore a 125 millilitri, deve essere riportata la frase
seguente "Attenzione! Contiene piombo!.
2. Preparati
contenenti cianoacrilati
2.1. Colle
L'imballaggio
contenente direttamente colle a base di cianoacrilato deve riportare le
seguenti indicazioni:
"Cianoacrilato.
Pericolo.
Si incolla alla pelle
e agli occhi in pochi secondi.
Da conservare fuori
della portata dei bambini".
Adeguati consigli di
prudenza devono essere uniti all'imballaggio.
3. Preparati
contenenti isocianati
L'etichetta dell'imballaggio
dei preparati contenenti isocianati (monomero, oligomero, prepolimero, ecc. tal
quali o in miscuglio) deve riportare le seguenti indicazioni:
"Contiene
isocianati.
Vedi le informazioni
trasmesse dal fabbricante".
4. Preparati contenenti
resine epossidiche di peso molecolare medio 700
L'etichetta
dell'imballaggio dei preparati contenenti resine epossidiche di peso molecolare
medio 700 deve riportare le seguenti indicazioni
"Contiene resine
epossidiche.
Vedi le informazioni trasmesse
dal fabbricante".
5. Preparati
contenenti cloro attivo venduti al pubblico
L'imballaggio dei
preparati contenenti più dell'1% di cloro attivo deve riportare le seguenti
indicazioni:
"Attenzione! Non
utilizzare in combinazione con altri prodotti, possono formarsi gas pericolosi
(cloro)".
6. Preparati
contenenti cadmio (leghe) e detinati ad essere utilizzati per la brasatura e la
saldatura
L'imballaggio di tali
preparati deve recare in forma leggibile ed indelebile le seguenti indicazioni.
"Attenzione!
Contiene cadmio.
Durante
l'utilizzazione si sviluppano fumi pericolosi.
Vedi le informazioni
trasmesse dal fabbricante.
Rispettare le
disposizioni di sicurezza".
Allegato III
Caratteristiche di cui all'articolo 5, commi 4 e 5
a) Preparati che
presentano un rischio di aspirazione (R 65), classificati ed etichettati in
conformità del punto 3.2.3 dell'allegato VI del decreto del Ministro della
sanità 28 aprile 1997.
b) Almeno una delle
sostanze sottoindicate è presente in concentrazione uguale o superiore alla
concentrazione individuale massima specificata.
Identificazione della sostanza Limite di concentrazione
N. reg. CAS N. EINECS
1 67-56-1 2006596 3%
Metanolo
2 75-09-2 2008389 1%
Diclorometano