IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti
gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista
la direttiva 95/63/CE del Consiglio del 5 dicembre 1995 che modifica la
direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per
l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro;
Vista
la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'articolo 51, recante delega
al Governo per l'attuazione della direttiva 95/63/CE;
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive
modifiche e integrazioni, recante norme per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro;
Visto
il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e
integrazioni, e in particolare il titolo III che reca disposizioni di attuazione
della direttiva 89/655/CEE;
Vista
la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 14 maggio 1999;
Sentito
il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti
i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 29
luglio 1999;
Sulla
proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di grazia e giustizia, del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, degli affari esteri e per
la funzione pubblica;
Emana
il
seguente decreto legislativo:
Art.
1
1.
Il presente decreto reca modifiche e integrazioni al titolo III del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e all'articolo 184 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, in attuazione della
direttiva 95/63/CE del Consiglio del 5 dicembre 1995.
Art.
2
1.
All'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Inoltre, il datore di lavoro
prende le misure necessarie affinchè durante l'uso delle attrezzature di lavoro
siano rispettate le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter.".
2.
All'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 626 del 1994, dopo la
lettera c) viene aggiunta la seguente:
"c-bis)
i sistemi di comando, che devono essere sicuri anche tenuto conto dei guasti,
dei disturbi e delle sollecitazioni prevedibili in relazione all'uso progettato
dell'attrezzatura.".
3.
All'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 626 del 1994, dopo la
lettera c) viene aggiunta la seguente:
"c-bis)
disposte in maniera tale da ridurre i rischi per gli utilizzatori e per le altre
persone, assicurando in particolare sufficiente spazio disponibile tra gli
elementi mobili e gli elementi fissi o mobili circostanti e che tutte le energie
e sostanze utilizzate o prodotte possano essere addotte o estratte in modo
sicuro.".
4.
All'articolo 35 del decreto legislativo n. 626 del 1994, dopo il comma 4, sono
aggiunti i seguenti commi:
"4-bis.
Il datore di lavoro provvede affinchè nell'uso di attrezzature di lavoro
mobili, semoventi o non semoventi sia assicurato che:
a)
vengano disposte e fatte rispettare regole di circolazione per attrezzature di
lavoro che manovrano in una zona di lavoro;
b)
vengano adottate misure organizzative atte a evitare che i lavoratori a piedi si
trovino nella zona di attività di attrezzature di lavoro semoventi e comunque
misure appropriate per evitare che, qualora la presenza di lavoratori a piedi
sia necessaria per la buona esecuzione dei lavori, essi subiscano danno da tali
attrezzature;
c)
il trasporto di lavoratori su attrezzature di lavoro mobili mosse meccanicamente
avvenga esclusivamente su posti sicuri, predisposti a tale fine, e che, se si
devono effettuare lavori durante lo spostamento, la velocità dell'attrezzatura
sia adeguata;
d)
le attrezzature di lavoro mobili, dotate di motore a combustione, siano
utilizzate nelle zone di lavoro soltanto qualora sia assicurata una quantità
sufficiente di aria senza rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
4-ter.
Il datore di lavoro provvede affinchè nell'uso di attrezzature di lavoro
destinate a sollevare carichi sia assicurato che:
a)
gli accessori di sollevamento siano scelti in funzione dei carichi da
movimentare, dei punti di presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni
atmosferiche, nonchè tenendo conto del modo e della configurazione
dell'imbracatura; le combinazioni di più accessori di sollevamento siano
contrassegnate in modo chiaro per consentire all'utilizzatore di conoscerne le
caratteristiche qualora esse non siano scomposte dopo l'uso; gli accessori di
sollevamento siano depositati in modo tale da non essere danneggiati o
deteriorati;
b)
allorchè due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di
carichi non guidati sono installate o montate in un luogo di lavoro in modo che
i loro raggi di azione si intersecano, siano prese misure appropriate per
evitare la collisione tra i carichi e gli elementi delle attrezzature di lavoro
stesse;
c)
i lavori siano organizzati in modo tale che, quando un lavoratore aggancia o
sgancia manualmente un carico, tali operazioni possano svolgersi con la massima
sicurezza e, in particolare, in modo che il lavoratore ne conservi il controllo
diretto o indiretto;
d)
tutte le operazioni di sollevamento siano correttamente progettate nonchè
adeguatamente controllate ed eseguite al fine di tutelare la sicurezza dei
lavoratori; in particolare, per un carico da sollevare simultaneamente da due o
più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati,
sia stabilita e applicata una procedura d'uso per garantire il buon
coordinamento degli operatori;
e)
qualora attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non
guidati non possano trattenere i carichi in caso di interruzione parziale o
totale dell'alimentazione di energia, siano prese misure appropriate per evitare
di esporre i lavoratori ai rischi relativi; i carichi sospesi non devono
rimanere senza sorveglianza salvo il caso in cui l'accesso alla zona di pericolo
sia precluso e il carico sia stato agganciato e sistemato con la massima
sicurezza;
f)
allorchè le condizioni meteorologiche si degradano ad un punto tale da mettere
in pericolo la sicurezza di funzionamento, esponendo così i lavoratori a
rischi, l'utilizzazione all'aria aperta di attrezzature di lavoro che servono al
sollevamento di carichi non guidati sia sospesa e siano adottate adeguate misure
di protezione per i lavoratori e, in particolare, misure che impediscano il
ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro.
4-quater.
Il datore di lavoro, sulla base della normativa vigente, provvede affinchè le
attrezzature di cui all'allegato XIV siano sottoposte a verifiche di prima
installazione o di successiva installazione e a verifiche periodiche o
eccezionali, di seguito denominate "verifiche", al fine di assicurarne
l'installazione corretta e il buon funzionamento.
4-quinquies.
I risultati delle verifiche di cui al comma 4-quater sono tenuti a disposizione
dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima
registrazione o fino alla messa fuori esercizio dell'attrezzatura, se avviene
prima. Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve
accompagnare le attrezzature di lavoro ovunque queste sono utilizzate.".
Art.
3
1.
All'articolo 36, del decreto legislativo n. 626 del 1994, il comma 2 è
sostituito dal seguente:
"2.
Le modalità e le procedure tecniche delle verifiche seguono il regime giuridico
corrispondente a quello in base al quale l'attrezzatura è stata costruita e
messa in servizio.".
2.
All'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 626 del 1994, le parole
"può stabilire" sono sostituite dalla parola "stabilisce".
3.
All'articolo 36 del decreto legislativo n. 626 del 1994, sono aggiunti, in fine,
i seguenti commi:
"8-bis.
Il datore di lavoro adegua ai requisiti di cui all'allegato XV, entro il 30
giugno 2001, le attrezzature di lavoro indicate nel predetto allegato, già
messe a disposizione dei lavoratori alla data del 5 dicembre 1998 e non soggette
a norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie concernenti
disposizioni di carattere costruttivo, allorchè esiste per l'attrezzatura di
lavoro considerata un rischio corrispondente.
8-ter.
Fino a che le attrezzature di lavoro di cui al comma 8-bis non vengono adeguate
il datore di lavoro adotta misure alternative che garantiscano un livello di
sicurezza equivalente.
8-quater.
Le modifiche apportate alle macchine definite all'articolo 1, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, a seguito
dell'applicazione delle disposizioni del comma 8-bis, e quelle effettuate per
migliorare le condizioni di sicurezza sempre che non comportino modifiche delle
modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore, non
configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo
periodo, del predetto decreto.".
Art.
4
1.
L'articolo 184 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.
547, è sostituito dal seguente:
"Art.
184 (Sollevamento e trasporto persone ). - 1. Il sollevamento di persone è
effettuato soltanto con attrezzature di lavoro e accessori previsti a tal fine.
2.
In casi eccezionali, possono essere utilizzate per il sollevamento di persone
attrezzature non previste a tal fine a condizione che siano state prese adeguate
misure in materia di sicurezza, conformemente a disposizioni di buona tecnica
che prevedono il controllo appropriato dei mezzi impiegati e la registrazione di
tale controllo. Qualora siano presenti lavoratori a bordo dell'attrezzatura di
lavoro adibita al sollevamento di carichi, il posto di comando deve essere
occupato in permanenza. I lavoratori sollevati devono disporre di un mezzo di
comunicazione sicuro con il posto di comando. Devono essere prese le opportune
misure per assicurare la loro evacuazione in caso di pericolo.".
Art.
5
1.
All'articolo 37 del decreto legislativo n. 626 del 1994, dopo il comma 1, è
inserito il seguente:
"1-bis.
Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui
sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di
lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non
usate direttamente, nonchè sui cambiamenti di tali attrezzature.".
Art.
6
1.
All'articolo 89, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 626 del 1994,
sono introdotte le seguenti modifiche:
a)
dopo le parole: "35, commi 1, 2, 4" sono aggiunte le seguenti:
"4-bis, 4-ter, 4-quater.";
b)
prima della parola: "38" sono inserite le seguenti parole:
"36, comma 8-ter".
2.
All'articolo 90, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 626 del 1994,
sono introdotte le seguenti modifiche:
a)
dopo le parole: "35, commi 1, 2, 4" sono aggiunte le seguenti:
"4-bis, 4-ter, 4-quater,";
b)
prima della parola: "38" sono inserite le seguenti parole:
"36, comma 8-ter".
Art.
7
1.
Al decreto legislativo n. 626 del 1994, sono aggiunti, in fine, i seguenti
allegati:
"a)
Allegato XIV. Elenco delle attrezzature da sottoporre a verifica:
1)
scale aeree ad inclinazione variabile;
2)
ponti mobili sviluppabili su carro;
3)
ponti sospesi muniti di argano;
4)
idroestrattori centrifughi con diametro esterno del paniere 4 >50 cm;
5)
funi e catene di impianti ed apparecchi di sollevamento;
6)
funi e catene di impianti ed apparecchi di trazione;
7)
gru e apparecchi di sollevamento di portata 4
>200 kg;
8)
organi di trazione, di attacco e dispositivi di sicurezza dei piani inclinati;
9)
macchine e attrezzature per la lavorazione di esplosivi;
10)
elementi di ponteggio;
11)
ponteggi metallici fissi;
12)
argani dei ponti sospesi;
13)
funi dei ponti sospesi;
14)
armature degli scavi;
15)
freni dei locomotori;
16)
micce;
17)
materiali recuperati da costruzioni sceniche;
18)
opere sceniche;
19)
riflettori e batterie di accumulatori mobili;
20)
teleferiche private;
21)
elevatori trasferibili;
22)
ponteggi sospesi motorizzati;
23)
funi dei ponteggi sospesi motorizzati;
24)
ascensori e montacarichi in servizio privato;
25)
apparecchi a pressione semplici;
26)
apparecchi a pressione di gas;
27)
generatori e recipienti di vapore d'acqua;
28)
generatori e recipienti di liquidi surriscaldati;
29)
forni per oli minerali;
30)
generatori di calore per impianti di riscaldamento ad acqua calda;
31)
recipienti per trasporto di gas compressi, liquefatti e disciolti.
b)
Allegato XV. Prescrizioni supplementari applicabili alle attrezzature di lavoro
specifiche.
0.
Osservazione preliminare.
Le
disposizioni del presente allegato si applicano allorchè esiste, per
l'attrezzatura di lavoro considerata, un rischio corrispondente.
Ai
fini del loro adempimento ed in quanto riferite ad attrezzature in esercizio,
esse non richiedono necessariamente l'adozione delle stesse misure
corrispondenti ai requisiti essenziali applicabili alle attrezzature di lavoro
nuove.
1.
Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro mobili, semoventi o non
semoventi.
1.1.
Qualora il bloccaggio intempestivo degli elementi di trasmissione d'energia
accoppiabili tra un'attrezzatura di lavoro mobile e suoi accessori e traini
possa provocare rischi specifici, l'attrezzatura di lavoro deve essere
attrezzata o sistemata in modo tale da impedire il bloccaggio degli elementi di
trasmissione d'energia.
Nel
caso in cui tale bloccaggio non possa essere impedito, dovrà essere presa ogni
precauzione possibile per evitare conseguenze pregiudizievoli per i lavoratori.
1.2.
Se gli organi di trasmissione di energia accoppiabili tra attrezzature di lavoro
mobili rischiano di sporcarsi e di rovinarsi strisciando al suolo, si devono
prevedere possibilità di fissaggio.
1.3.
Le attrezzature di lavoro mobili con lavoratore o lavoratori a bordo devono
limitare, nelle condizioni di utilizzazione reali, i rischi derivanti da un
ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro:
a)
mediante una struttura di protezione che impedisca all'attrezzatura di
ribaltarsi di più di un quarto di giro,
b)
ovvero mediante una struttura che garantisca uno spazio sufficiente attorno al
lavoratore o ai lavoratori trasportati a bordo qualora il movimento possa
continuare oltre un quarto di giro,
c)
ovvero da qualsiasi altro dispositivo di portata equivalente.
Queste
strutture di protezione possono essere integrate all'attrezzatura di lavoro.
Queste
strutture di protezione non sono obbligatorie se l'attrezzatura di lavoro è
stabilizzata durante tutto il periodo d'uso, oppure se l'attrezzatura di lavoro
è concepita in modo da escludere qualsiasi ribaltamento della stessa.
Se
sussiste il pericolo che il lavoratore trasportato a bordo, in caso di
ribaltamento, rimanga schiacciato tra parti dell'attrezzatura di lavoro e il
suolo, deve essere installato un sistema di ritenzione del lavoratore o dei
lavoratori trasportati.
1.4.
I carrelli elevatori su cui prendono posto uno o più lavoratori devono essere
sistemati o attrezzati in modo da limitarne i rischi di ribaltamento, ad
esempio:
a)
installando una cabina per il conducente;
b)
mediante una struttura atta ad impedire il ribaltamento del carrello elevatore;
c)
mediante una struttura concepita in modo tale da lasciare, in caso di
ribaltamento del carrello elevatore, uno spazio sufficiente tra il suolo e
talune parti del carrello stesso per il lavoratore o i lavoratori a bordo;
d)
mediante una struttura che trattenga il lavoratore o i lavoratori sul sedile del
posto di guida per evitare che, in caso di ribaltamento del carrello elevatore,
essi possano essere intrappolati da parti del carrello stesso.
1.5.
Le attrezzature di lavoro mobili semoventi il cui spostamento può comportare
rischi per le persone devono soddisfare le seguenti condizioni:
a)
esse devono essere dotate dei mezzi necessari per evitare la messa in moto non
autorizzata;
b)
esse devono essere dotate dei mezzi appropriati che consentano di ridurre al
minimo le conseguenze di un'eventuale collisione in caso di movimento simultaneo
di più attrezzature di lavoro circolanti su rotaia;
c)
esse devono essere dotate, qualora considerazioni di sicurezza l'impongano, di
un dispositivo di emergenza con comandi facilmente accessibili o automatici che
ne consenta la frenatura e l'arresto in caso di guasto del dispositivo di
frenatura principale;
d)
quando il campo di visione diretto del conducente è insufficiente per garantire
la sicurezza, esse devono essere dotate di dispositivi ausiliari per migliorare
la visibilità;
e)
le attrezzature di lavoro per le quali è previsto un uso notturno o in luoghi
bui devono incorporare un dispositivo di illuminazione adeguato al lavoro da
svolgere e garantire sufficiente sicurezza ai lavoratori;
f)
le attrezzature di lavoro che comportano, di per sè o a causa dei loro carichi
o traini, un rischio di incendio suscettibile di mettere in pericolo i
lavoratori, devono essere dotate di appropriati dispositivi antincendio a meno
che tali dispositivi non si trovino già ad una distanza sufficientemente
ravvicinata sul luogo in cui esse sono usate;
g)
le attrezzature di lavoro comandate con sistemi immateriali devono arrestarsi
automaticamente se escono dal campo di controllo;
h)
le attrezzature di lavoro telecomandate che, usate in condizioni normali possono
comportare rischi di urto o di intrappolamento dei lavoratori devono essere
dotate di dispositivi di protezione contro tali rischi, a meno che non siano
installati altri dispositivi per controllare il rischio di urto.
2.
Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di
carichi.
2.1.
Gli accessori di sollevamento devono essere contrassegnati in modo da poterne
identificare le caratteristiche essenziali ai fini di un'utilizzazione sicura.
Se
l'attrezzatura di lavoro non è destinata al sollevamento di persone, una
segnalazione in tal senso dovrà esservi apposta in modo visibile onde non
ingenerare alcuna possibilità di confusione.
2.2.
Le macchine per il sollevamento o lo spostamento di persone devono essere di
natura tale:
a)
da escludere qualsiasi rischio di schiacciamento, di intrappolamento oppure di
urto dell'utilizzatore, in particolare i rischi dovuti a collisione accidentale;
b)
da garantire che i lavoratori bloccati in caso di incidente nell'abitacolo non
siano esposti ad alcun pericolo e possano essere liberati.".
Art.
8
1.
Il presente decreto entra in vigore sei mesi dopo la data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.