IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
di concerto con
I MINISTRI DEL LAVORO E DELLA
PREVIDENZA SOCIALE,
DELLA SANITA' E PER LA FUNZIONE PUBBLICA
E GLI AFFARI REGIONALI
Vista
la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto
l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come
sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;
Visto
l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Ritenuto
che le particolari esigenze connesse al servizio espletato negli atenei debbono
essere considerate ai fini di garantire una più efficace e specifica tutela
della salute e della sicurezza dei lavoratori nelle università e negli istituti
di istruzione universitaria, anche in relazione alle particolari
caratteristiche degli atenei stessi;
Considerato
che dette particolari esigenze possono essere individuate:
a)
nella garanzia della libertà di ricerca e di didattica, sancita dall'articolo
33 della Costituzione, ribadita anche dall'articolo 6 della legge del 9 maggio
1989, n. 168;
b)
nella peculiarità delle università in quanto realtà nelle quali si svolgono
attività di ricerca, di didattica, di assistenza e di servizio, per natura ed
organizzazione diverse da altre attività di produzione di beni o di servizi;
c)
nella necessità di garantire, con uniformità di procedura, l'applicazione ed il
rispetto della legislazione in materia di prevenzione, protezione, sicurezza ed
igiene del lavoro nell'ambito delle università e degli istituti di istruzione
universitaria, nel rispetto delle loro specificità;
d)
nella necessità di regolare le attività svolte nell'ambito delle università dal
personale docente, ricercatore, tecnico, amministrativo, dagli studenti e dai
soggetti esterni alle università che operano per conto e nell'ambito delle
stesse;
Considerato,
altresì, che le particolari esigenze delle istituzioni universitarie possono
essere ulteriormente precisate come segue:
a)
l'università è costituita da un'aggregazione di strutture eterogenee - che
risultano essere autonome con riferimento ad alcuni settori di attività, ma
interdipendenti con riferimento ad altri - presso le quali svolgono la loro
attività personale docente, ricercatore e personale tecnico ed amministrativo,
ognuno sulla base delle specifiche attribuzioni e competenze;
b)
l'attività di ricerca e quella sperimentale, proiettandosi verso nuove
tecnologie, spesso comportano la progettazione e l'utilizzo di prototipi di
macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti o di altri mezzi
tecnici ovvero di agenti chimici, fisici e biologici, anche all'uopo prodotti
in via innovativa, con conseguente possibilità di rischi nuovi o non compiutamente
conosciuti, per i quali è comunque necessaria un'apposita valutazione, nei
limiti delle attuali conoscenze;
c)
il personale, sia organicamente strutturato che non, spesso agisce anche in
autonomia, sia organizzativo-gestionale che di risorse, tanto presso la propria
struttura, quanto presso altre strutture;
d)
l'attività del personale universitario si svolge secondo tempi, modalità ed
organizzazione tali da rendere necessario individuare indici
statistico-infortunistici diversi da quelli previsti dalla normativa vigente,
in particolare per quanto riguarda gli studenti ed il personale docente e
ricercatore;
e)
le istituzioni universitarie talora utilizzano un patrimonio edilizio ed
immobiliare di particolare pregio culturale sottoposto a vincoli di tutela, e
che è caratterizzato da una molteplicità di origini e di destinazioni;
f)
le istituzioni universitarie svolgono nelle proprie strutture attività
didattiche, culturali e scientifiche, aperte anche a persone esterne alle
università, non riconducibili fra le attività scolastiche o di pubblico
spettacolo;
g)
le strutture universitarie (quali laboratori, aule, centri di servizi,
biblioteche, uffici, stabulari, officine, reparti sanitari) presentano
molteplici tipologie di rischio fortemente differenziate tanto per qualità che
per intensità;
h)
le frequenti collaborazioni tra università ed enti di ricerca, di servizio,
assistenziali e produttivi, pubblici e privati, nello svolgimento delle quali il
personale delle università e quello degli enti coinvolti concorre direttamente
al raggiungimento dei fini comuni, le quali impongono la previa definizione dei
ruoli onde evitare sovrapposizioni di funzioni;
i)
alcune università sono articolate in più sedi o poli;
l)
l'articolazione organizzativa delle attività universitarie è definita dai
singoli statuti e, pertanto, assume peculiari connotazioni di specificità per
ciascuna sede;
m)
la difficoltà di poter individuare un unico datore di lavoro, in ragione della
molteplicità delle attività istituzionalmente svolte, relative alla didattica,
alla ricerca, all'assistenza, ai servizi ed all'amministrazione, della
riconosciuta autonomia delle singole strutture e dei ricercatori, nonché della
molteplicità delle "unità produttive" di riferimento;
Udito
il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti
normativi nell'adunanza del 9 marzo 1998;
Ritenuto
opportuno non aderire alla osservazione del Consiglio di Stato di espungere dal
preambolo l'articolata elencazione delle particolari esigenze delle attività
universitarie, contrassegnate dalle lettere da a) ad m), in quanto tali
riferimenti hanno la finalità di evidenziare la peculiarità delle istituzioni
universitarie e rendere più comprensibile il dispositivo del provvedimento;
Ritenuto,
altresì, di non accogliere l'invito del Consiglio di Stato ad eliminare
l'articolo 1, essendo il medesimo finalizzato a ricomprendere nell'area di
applicazione del regolamento tutte le particolari attività delle istituzioni
universitarie che ne costituiscono il fondamento;
Vista
la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo
17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 935/III.6/98 del 4 maggio
1998);
Adotta
il
seguente regolamento:
Art. 1
(Campo di applicazione e particolari esigenze)
1.
Le norme di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e sue
modificazioni ed integrazioni, si applicano a tutte le attività di didattica, di
ricerca, di assistenza, di servizio, svolte direttamente e/o indirettamente
dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria sia presso le
proprie sedi che presso sedi esterne.
Art. 2
(Soggetti e categorie di riferimento)
1.
Il datore di lavoro, con apposito provvedimento dell'università, viene
individuato nel rettore o nel soggetto di vertice di ogni singola struttura o
raggruppamento di strutture omogenee, qualificabile come unità produttiva ai
sensi del presente articolo, dotata di poteri di spesa e di gestione. Per tutte
le altre strutture prive di tali poteri e per quelle di uso comune, il datore
di lavoro è il rettore.
2.
Si intendono per unità produttive le strutture amministrative, le presidenze di
facoltà, i dipartimenti, gli istituti, i centri di servizio o di assistenza, le
aziende universitarie istituite ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché ogni altra struttura singola o
aggregazione di strutture omogenee, dotate di poteri di spesa e di gestione,
istituite dalle università ed individuate negli atti generali di ateneo.
3.
Sono considerati laboratori i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attività
didattica, di ricerca o di servizio che comportano l'uso di macchine, di
apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri
mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici. Sono considerati
laboratori, altresì, i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività al di
fuori dell'area edificata della sede - quali, ad esempio, campagne
archeologiche, geologiche, marittime -. I laboratori si distinguono in
laboratori di didattica, di ricerca, di servizio, sulla base delle attività
svolte e, per ognuno di essi, considerata l'entità del rischio, vengono
individuate specifiche misure di prevenzione e protezione, tanto per il loro
normale funzionamento che in caso di emergenza, e misure di sorveglianza
sanitaria.
4.
Oltre al personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente
dell'università, si intende per lavoratore anche quello non organicamente
strutturato e quello degli enti convenzionati, sia pubblici che privati, che
svolge l'attività presso le strutture dell'università, salva diversa
determinazione convenzionalmente concordata, nonché gli studenti dei corsi
universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i tirocinanti, i borsisti ed i
soggetti ad essi equiparati, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca
o di servizio e, in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposti
a rischi individuati nel documento di valutazione.
5.
Per responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio si
intende il soggetto che, individualmente o come coordinatore di gruppo, svolge
attività didattiche o di ricerca in laboratorio.
Art. 3
(Obblighi ed attribuzioni del rettore)
1.
Al rettore, in quanto datore di lavoro, ai sensi del secondo periodo del comma
1 dell'articolo 2, e quale presidente del consiglio di amministrazione
dell'ateneo, compete:
a)
assicurare il coordinamento delle attività dei servizi di prevenzione e
protezione e l'effettuazione della riunione periodica di prevenzione e
protezione dai rischi;
b)
presentare periodicamente al consiglio di amministrazione, per le
determinazioni di competenza, il piano di realizzazione progressiva degli
adeguamenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, tenendo conto delle risultanze della riunione periodica di prevenzione e
protezione dai rischi.
Art. 4
(Obblighi ed attribuzioni del datore di lavoro)
1.
Il datore di lavoro, quale individuato ai sensi dell'articolo 2, provvede:
a)
alla valutazione del rischio per tutte le attività, ad eccezione di quelle
svolte in regime di convenzione con enti esterni, come individuate
nell'articolo 10. Per quanto attiene alle attività specificamente connesse con
la libertà di insegnamento o di ricerca che direttamente diano o possano dare
origine a rischi, la responsabilità relativa alla valutazione spetta, in via
concorrente, al datore di lavoro e al responsabile della attività didattica o
di ricerca in laboratorio;
b)
alla nomina del medico competente, secondo quanto previsto dagli articoli 4, 16
e 17 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e, nel caso di nomina di
più medici competenti, ad attribuire ad uno di essi il compito di coordinamento
dei medici incaricati;
c)
alla elaborazione del documento di cui al comma 2 dell'articolo 4 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, con la collaborazione dei responsabili
delle attività didattiche o di ricerca in laboratorio, come previsto dal
successivo articolo 5;
d)
alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
e)
allo svolgimento di tutte le altre funzioni, non previste nelle precedenti
lettere a), b), c) e d), attribuitegli dalla legge che non abbia espressamente
delegato.
(Obblighi ed attribuzioni del responsabile della attività
didattica o di ricerca in laboratorio)
1.
Il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, nello
svolgimento della stessa e ai fini della valutazione del rischio e
dell'individuazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione, collabora
con il servizio di prevenzione e protezione, con il medico competente e con le
altre figure previste dalla vigente normativa.
2.
Il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio,
all'inizio di ogni anno accademico, prima di iniziare nuove attività e in
occasione di cambiamenti rilevanti dell'organizzazione della didattica o della
ricerca, identifica tutti i soggetti esposti a rischio.
3.
In particolare il responsabile della attività didattica o di ricerca, nei
limiti delle proprie attribuzioni e competenze, deve:
a)
attivarsi al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle
conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione
al datore di lavoro;
b)
attivarsi, in occasione di modifiche delle attività significative per la salute
e per la sicurezza degli operatori, affinché venga aggiornato il documento di
cui al comma 2, articolo 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
sulla base della valutazione dei rischi;
c)
adottare le misure di prevenzione e protezione, prima che le attività a rischio
vengano poste in essere;
d)
attivarsi per la vigilanza sulla corretta applicazione delle misure di
prevenzione e protezione dai rischi;
e)
frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dal datore di
lavoro con riferimento alla propria attività ed alle specifiche mansioni
svolte.
Art. 6
(Formazione ed informazione)
1.
Ferme restando le attribuzioni di legge del datore di lavoro in materia di
formazione ed informazione dei lavoratori, anche il responsabile della attività
didattica o di ricerca in laboratorio, nell'ambito delle proprie attribuzioni,
provvede direttamente, o avvalendosi di un qualificato collaboratore, alla
formazione ed informazione di tutti i soggetti esposti sui rischi e sulle
misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate, al fine di
eliminarli o ridurli al minimo in relazione alle conoscenze del progresso
tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al datore di lavoro.
2.
Il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio è tenuto
altresì ad informare tutti i propri collaboratori sui rischi specifici connessi
alle attività svolte e sulle corrette misure di prevenzione e protezione,
sorvegliandone e verificandone l'operato, con particolare attenzione nei
confronti degli studenti e dei soggetti ad essi equiparati.
Art. 7
(Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza)
1.
Nelle università le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza di cui
all'articolo 18 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono
individuate fra tutto il personale di ruolo (docente, ricercatore, tecnico ed
amministrativo) purché non rivesta le funzioni di datore di lavoro, secondo le
modalità fissate dai regolamenti in sede di contrattazione decentrata.
2.
Le composizioni e le ulteriori attribuzioni delle rappresentanze dei lavoratori
per la sicurezza, eventualmente integrate dalle rappresentanze studentesche,
sono definite in sede di contrattazione decentrata, tenendo conto delle
particolari esigenze connesse con il servizio espletato dalle università, così
come individuate dal presente decreto.
Art. 8
(Prevenzione incendi)
1.
In attesa dell'emanazione di una specifica normativa di prevenzione incendi per
le strutture universitarie, si applicano, in materia di procedimenti di deroga,
le disposizioni contenute nell'articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37. Le motivazioni della richiesta di deroga
debbono essere formulate nel rispetto dei principi di base e delle misure
tecniche fondamentali previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.
Art. 9
(Progettazione ed utilizzo di prototipi e di nuovi prodotti)
1. Nell'impiego
di prototipi di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti
o di altri mezzi tecnici realizzati ed utilizzati nelle attività di ricerca, di
didattica e di servizio, il datore di lavoro ed il responsabile della attività
didattica o di ricerca in laboratorio, per quanto di rispettiva competenza,
devono:
a)
garantire la corretta protezione del personale, mediante valutazione in sede di
progettazione dei possibili rischi connessi con la realizzazione del progetto e
con l'adozione di eventuali specifiche precauzioni, sulla base delle conoscenze
disponibili;
b)
provvedere affinché gli operatori siano adeguatamente formati ed informati sui
particolari rischi e sulle particolari misure di prevenzione e protezione.
2.
Le disposizioni di cui al comma precedente trovano applicazione anche in caso
di produzione, detenzione ed impiego di nuovi agenti chimici, fisici o
biologici.
3.
Il datore di lavoro ed il responsabile della attività didattica o di ricerca in
laboratorio, per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo,
si avvalgono della collaborazione del servizio di prevenzione e protezione, del
medico competente, e delle altre figure previste dalle disposizioni vigenti.
Art. 10
(Convenzioni nelle attività di ricerca, di didattica di
assistenza o di servizio)
1.
Al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta
la propria opera per conto delle università presso enti esterni, così come di
quello di enti che svolgono la loro attività presso le università, per tutte le
fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui
competono gli obblighi previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, sono individuati di intesa tra gli enti convenzionati e le singole università,
attraverso specifici accordi. Tali accordi devono essere realizzati prima
dell'inizio delle attività previste nella convenzione e, per le convenzioni già
in corso, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.
2.
Le modalità relative all'elezione o designazione delle rappresentanze dei
lavoratori per la sicurezza vengono definite in sede di contrattazione
decentrata.