IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista
la legge 12 febbraio 1955, n. 51, che delega al Governo l'emanazione di norme
generali e speciali in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro;
Visto
l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sentito
il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
CAMPO DI APPLICAZIONE
Art. 1
(Attività soggette)
Le
norme del presente decreto si applicano a tutte le attività alle quali sono
addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati ai sensi del successivo
art. 3, comprese quelle esercitate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province,
dai Comuni, da altri Enti pubblici e dagli istituti di istruzione e di
beneficenza, salve le limitazioni espressamente indicate.
Nei
riguardi delle Ferrovie dello Stato e di quelle esercitate da privati in regime
di concessione le disposizioni del presente decreto saranno applicate
adattandole alle particolari esigenze dell'esercizio ferroviario.
Art. 2
(Attività escluse)
Le
norme del presente decreto non si applicano ai lavori a bordo delle navi
mercantili e a bordo degli aeromobili, nonchè all'esercizio delle miniere,
delle cave e delle torbiere.
Sono
escluse altresì le imprese industriali e commerciali gestite direttamente dal
titolare con il solo aiuto dei membri della famiglia con lui conviventi e le
aziende agricole indicate nel secondo comma dell'art. 49.
Art. 3
(Definizione di
lavoratore subordinato)
Agli
effetti dell'art. 1, per lavoratore subordinato si intende colui che fuori del
proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione
altrui, con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere un
mestiere, un'arte od una professione.
Sempre
agli effetti dell'art. 1 sono equiparati ai lavoratori subordinati i soci di
società e di enti in genere cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro
attività per conto delle società o degli enti stessi.
Capo II
OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO, DEI DIRIGENTI,
DEI PREPOSTI E DEI LAVORATORI
Art. 4
(Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei
preposti)
I
datori di lavoro, i dirigenti e i preposti che esercitano, dirigono o
sovraintendono alle attività indicate all'art. 1, devono, nell'ambito delle
rispettive attribuzioni e competenze:
a)
attuare le misure di igiene previste nel presente decreto;
b)
rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a
loro conoscenza i modi di prevenire i danni derivanti dai rischi predetti;
c)
fornire ai lavoratori i necessari mezzi di protezione;
d)
disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di igiene ed
usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione.
Art. 5
(Obblighi dei lavoratori)
I
lavoratori devono:
a)
osservare, oltre le norme del presente decreto le misure disposte dal datore di
lavoro ai fini dell'igiene;
b)
usare con cura i dispositivi tecnico-sanitari e gli altri mezzi di protezione
predisposti o forniti dal datore di lavoro;
c)
segnalare al datore di lavoro, al dirigente o ai preposti le deficienze dei
dispositivi e dei mezzi di protezione suddetti;
d)
non rimuovere o modificare detti dispositivi e mezzi di protezione, senza
averne ottenuta l'autorizzazione.
Titolo II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI (*)
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(*)
Intestazione così sostituita dall'art. 33, comma 4, D.Lgs. 19 settembre 1994,
n. 626.
Capo I
AMBIENTI DI LAVORO
Art. 6
(Altezza, cubatura e
superficie)
1. I
limiti minimi per altezza, cubatura e superficie dei locali chiusi destinati o
da destinarsi al lavoro nelle aziende industriali che occupano più di cinque
lavoratori, ed in ogni caso in quelle che eseguono le lavorazioni indicate
nell'articolo 33, sono i seguenti:
a)
altezza netta non inferiore a m 3;
b)
cubatura non inferiore a mc 10 per lavoratore;
c)
ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di
almeno mq 2.
2. I
valori relativi alla cubatura e alla superficie si intendono lordi cioè senza
deduzione dei mobili, macchine ed impianti fissi.
3.
L'altezza netta dei locali è misurata dal pavimento all'altezza media della
copertura dei soffitti o delle volte.
4.
Quando necessità tecniche aziendali lo richiedono, l'organo di vigilanza
competente per territorio può consentire altezze minime inferiori a quelle
sopra indicate e prescrivere che siano adottati adeguati mezzi di ventilazione
dell'ambiente. L'osservanza dei limiti stabiliti dal presente articolo circa
l'altezza, la cubatura e la superficie dei locali chiusi di lavoro è estesa
anche alle aziende industriali che occupano meno di cinque lavoratori quando le
lavorazioni che in esse si svolgono siano ritenute, a giudizio dell'organo di
vigilanza, pregiudizievoli alla salute dei lavoratori occupati.
5.
Per i locali destinati o da destinarsi a uffici, indipendentemente dal tipo di
azienda, e per quelli delle aziende commerciali, i limiti di altezza sono
quelli individuati dalla normativa urbanistica vigente.
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N.B.:
Articolo così sostituito dall’art. 16, comma 4, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.
Art. 7
(Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali
scale
e marciapiedi mobili, banchina e rampe di carico)
1. A
meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità della lavorazione, è
vietato adibire a lavori continuativi locali chiusi che non rispondono alle
seguenti condizioni:
a)
essere ben difesi contro gli agenti atmosferici, e provvisti di un isolamento
termico sufficiente, tenuto conto del tipo di impresa e dell'attività fisica
dei lavoratori;
b)
avere aperture sufficienti per un rapido ricambio d'aria;
c)
essere ben asciutti e ben difesi contro l'umidità;
d)
avere le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti tali da poter essere
pulite e deterse per ottenere condizioni adeguate di igiene (1).
2. I
pavimenti dei locali devono essere esenti da protuberanze, cavità o piani
inclinati pericolosi, devono essere fissi, stabili ed antisdrucciolevoli.
3.
Nelle parti dei locali dove abitualmente si versano sul pavimento sostanze
putrescibili o liquidi, il pavimento deve avere superficie unita ed
impermeabile e pendenza sufficiente per avviare rapidamente i liquidi verso i
punti di raccolta e scarico.
4.
Quando il pavimento dei posti di lavoro e di quelli di passaggio si mantiene
bagnato, esso deve essere munito in permanenza di palchetti o di graticolato,
se i lavoratori non sono forniti di idonee calzature impermeabili.
5.
Qualora non ostino particolari condizioni tecniche, le pareti dei locali di
lavoro devono essere a tinta chiara.
6.
Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente
vetrate, nei locali o nelle vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di
circolazione, devono essere chiaramente segnalate e costituite da materiali di
sicurezza fino all'altezza di 1 metro dal pavimento, ovvero essere separate dai
posti di lavoro e dalle vie di circolazione succitati in modo tale che i
lavoratori non possono entrare in contatto con le pareti nè rimanere feriti
qualora esse vadano in frantumi. Nel caso in cui vengono utilizzati materiali
di sicurezza fino all'altezza di 1 metro dal pavimento, tale altezza è elevata
quando ciò è necessario in relazione al rischio che i lavoratori rimangono
feriti qualora esse vadano in frantumi (2).
7.
Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere
aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in tutta sicurezza. Quando
sono aperti essi devono essere posizionati in modo da non costituire un pericolo
per i lavoratori.
8.
Le finestre e i lucernari devono essere concepiti congiuntamente con
l'attrezzatura o dotati di dispositivi che consentono la loro pulitura senza
rischi per i lavoratori che effettuano tale lavoro nonchè per i lavoratori
presenti nell'edificio ed intorno ad esso.
9.
L'accesso ai tetti costituiti da materiali non sufficientemente resistenti può
essere autorizzato soltanto se sono fornite attrezzature che permettono di
eseguire il lavoro in tutta sicurezza.
10.
Le scale ed i marciapiedi mobili devono funzionare in piena sicurezza, devono
essere muniti dei necessari dispositivi di sicurezza e devono possedere
dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili ed accessibili.
11.
Le banchine e rampe di carico devono essere adeguate alle dimensioni dei
carichi trasportati.
12.
Le banchine di carico devono disporre di almeno un'uscita. Ove è tecnicamente
possibile, le banchine di carico che superano m 25,0 di lunghezza devono
disporre di un'uscita a ciascuna estremità.
13.
Le rampe di carico devono offrire una sicurezza tale da evitare che i
lavoratori possono cadere.
13-bis.
Le disposizioni di cui ai commi 10, 11, 12 e 13 sono altresì applicabili alle
vie di circolazione principali sul terreno dell'impresa, alle vie di
circolazione che portano a posti di lavoro fissi, alle vie di circolazione
utilizzate per la regolare manutenzione e sorveglianza degli impianti
dell'impresa, nonchè alle banchine di carico (3).
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N.B.:
Articolo così sostituito dall'art. 33, comma 9, D.Lgs. 19 settembre 1994, n.
626.
(1)
Comma così modificato dall’art. 16, comma 5, lett. a), D.Lgs. 19 marzo 1996, n.
242.
(2)
Comma così sostituito dall’art. 16, comma 5, lett. b), D.Lgs. 19 marzo 1996, n.
242.
(3)
Comma aggiunto dall’art. 16, comma 5, lett. c), D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.
Art. 8
(Locali sotterranei)
E'
vietato adibire al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei.
In
deroga alle disposizioni del precedente comma, possono essere destinati al
lavoro locali sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari
esigenze tecniche. In tali casi si deve provvedere con mezzi idonei alla
aereazione, alla illuminazione ed alla protezione contro l'umidità.
L'Ispettorato
del lavoro, d'intesa con l'ufficiale sanitario, può consentire l'uso dei locali
sotterranei e semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non
ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad
emanazioni nocive e non espongano i lavoratori a temperature eccessive,
semprechè siano rispettate le altre norme del presente decreto e sia
provveduto, con mezzi idonei, alla aereazione, alla illuminazione e alla
protezione contro l'umidità.
Art. 9
(Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi)
1.
Nei luoghi di lavoro chiusi, è necessario far sì che tenendo conto dei metodi
di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi
dispongano di aria salubre in quantità sufficiente anche ottenuta con impianti
di areazione (1).
2.
Se viene utilizzato un impianto di aerazione, esso deve essere sempre mantenuto
funzionante. Ogni eventuale guasto deve essere segnalato da un sistema di
controllo, quando ciò è necessario per salvaguardare la salute dei lavoratori.
3.
Se sono utilizzati impianti di condizionamento dell'aria o di ventilazione
meccanica, essi devono funzionare in modo che i lavoratori non siano esposti a
correnti d'aria fastidiosa.
4.
Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo immediato
per la salute dei lavoratori dovuto all'inquinamento dell'aria respirata deve
essere eliminato rapidamente.
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N.B.:
Articolo così sostituito dall'art. 33, comma 6, D.Lgs. 19 settembre 1994, n.
626.
(1)
Comma così modificato dall’art. 16, comma 6, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.
Art. 10
(Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro)
1. A
meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità delle lavorazioni e
salvo che non si tratti di locali sotterranei, i luoghi di lavoro devono disporre
di sufficiente luce naturale. In ogni caso, tutti i predetti locali e luoghi di
lavoro devono essere dotati di dispositivi che consentono un'illuminazione
artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere
dei lavoratori (1).
2.
Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di circolazione
devono essere installati in modo che il tipo d'illuminazione previsto non
rappresenta un rischio di infortunio per i lavoratori.
3. I
luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi
in caso di guasto dell'illuminazione artificiale, devono disporre di
un'illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità.
4.
Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale devono
essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e di efficienza.
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N.B.:
Articolo così sostituito dall'art. 33, comma 8, D.Lgs. 19 settembre 1994, n.
626.
(1)
Comma così sostituito dall'art. 16, comma 8, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.
Art. 11
(Temperatura dei locali)
1.
La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all'organismo umano
durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli
sforzi fisici imposti ai lavoratori.
2.
Nel giudizio sulla temperatura adeguata per i lavoratori si deve tener conto
della influenza che possono esercitare sopra di essa il grado di umidità ed il
movimento dell'aria concomitanti.
3.
La temperatura dei locali di riposo, dei locali per il personale di sorveglianza,
dei servizi igienici, delle mense e dei locali di pronto soccorso deve essere
conforme alla destinazione specifica di questi locali.
4.
Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono essere tali da evitare un
soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro, tenendo conto del tipo di
attività e della natura del luogo di lavoro.
5.
Quando non è conveniente modificare la temperatura di tutto l'ambiente, si deve
provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperatura troppo alte o
troppo basse mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di
protezione.
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N.B.:
Articolo così sostituito dall'art. 33, comma 7, D.Lgs. 19 settembre 1994, n.
626.
Art. 12
(Apparecchi di riscaldamento)
Gli apparecchi
a fuoco diretto destinati al riscaldamento dell'ambiente nei locali chiusi di
lavoro di cui al precedente articolo, devono essere muniti di condotti del fumo
privi di valvole regolatrici ed avere tiraggio sufficiente per evitare la
corruzione dell'aria con i prodotti della combustione, ad eccezione dei casi in
cui, per l'ampiezza del locale, tale impianto non sia necessario.
Art. 13
(Umidità)
Nei
locali chiusi di lavoro delle aziende industriali nei quali l'aria è soggetta
ad inumidirsi notevolmente per ragioni di lavoro, si deve evitare, per quanto è
possibile, la formazione della nebbia, mantenendo la temperatura e l'umidità
nei limiti compatibili con le esigenze tecniche.
Art. 14
(Locali di riposo)
1.
Quando la sicurezza e la salute dei lavoratori, segnatamente a causa del tipo
di attività, lo richiedono, i lavoratori devono poter disporre di un locale di
riposo facilmente accessibile.
2.
La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando il personale lavora in
uffici o in analoghi locali di lavoro che offrono equivalenti possibilità di
riposo durante la pausa.
3. I
locali di riposo devono avere dimensioni sufficienti ed essere dotati di un
numero di tavoli e sedili con schienale in funzione del numero dei lavoratori.
4.
Nei locali di riposo si devono adottare misure adeguate per la protezione dei
non fumatori contro gli inconvenienti del fumo.
5.
Quando il tempo di lavoro è interrotto regolarmente e frequentemente e non
esistono locali di riposo, devono essere messi a disposizione del personale
altri locali affichè questi possa soggiornarvi durante l'interruzione del
lavoro nel caso in cui la sicurezza o la salute dei lavoratori lo esige. In
detti locali è opportuno prevedere misure adeguate per la protezione dei non
fumatori contro gli inconvenienti del fumo.
6.
L'organo di vigilanza può prescrivere che, anche nei lavori continuativi, il
datore di lavoro dia modo ai dipendenti di lavorare stando a sedere ogni
qualvolta ciò non pregiudica la normale esecuzione del lavoro.
7.
Le donne incinte e le madri che allattano devono avere la possibilità di
riposarsi in posizione distesa e in condizioni appropriate.
----------
N.B.:
Articolo così sostiutito dall'art. 33, comma 10, D.Lgs. 19 settembre 1994, n.
626.
Art. 15
(Pulizia dei locali)
Il
datore di lavoro deve mantenere puliti i locali di lavoro, facendo eseguire la
pulizia, per quanto è possibile, fuori dell'orario di lavoro e in modo da
ridurre al minimo il sollevamento della polvere nell'ambiente, oppure mediante
aspiratori.
Art. 16
(Sistemazione dei
terreni scoperti dipendenti dai locali di lavoro)
I
terreni scoperti costituenti una dipendenza dei locali di lavoro devono essere
sistemati in modo da ottenere lo scolo delle acque di pioggia e di quelle di
altra provenienza.
Art. 17
(Depositi di
immondizie, di rifiuti e di materiali insalubri)
Nelle
adiacenze dei locali di lavoro e delle loro dipendenze, il datore di lavoro non
può tenere depositi di immondizie o di rifiuti e di altri materiali solidi o
liquidi capaci di svolgere emanazioni insalubri, a meno che non vengano
adottati mezzi efficaci per evitare le molestie o i danni che tali depositi
possono arrecare ai lavoratori ed al vicinato.
Per
lo scarico dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi, devono essere osservate le
norme speciali dettate dalle leggi e dai regolamenti sanitari.
Capo II
DIFESA DAGLI AGENTI NOCIVI
Art. 18
(Difesa dalle sostanze nocive)
Ferme
restando le norme di cui al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 157 e successive
modificazioni, le materie prime non in corso di lavorazione, i prodotti ed i
rifiuti, che abbiano proprietà tossiche o caustiche, specialmente se sono allo
stato liquido o se sono facilmente solubili o volatili, devono essere custoditi
in recipienti a tenuta e muniti di buona chiusura.
I
recipienti devono portate una scritta che ne indichi il contenuto ed avere le
indicazioni e i contrassegni di cui all'art. 355 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.
Le
materie in corso di lavorazione che siano fermentescibili o possano essere
nocive alla salute o svolgere emanazioni sgradevoli, non devono essere
accumulate nei locali di lavoro in quantità superiore a quella strettamente
necessaria per la lavorazione.
I
recipienti e gli apparecchi che servono alla lavorazione oppure al trasporto
dei materiali putrescibili o suscettibili di dare emanazioni sgradevoli, devono
essere lavati frequentemente e, ove occorra, disinfettati.
Art. 19
(Separazione dei lavori nocivi)
Il datore
di lavoro è tenuto ad effettuare, ogni qualvolta è possibile, in luoghi
separati le lavorazioni pericolose o insalubri allo scopo di non esporvi senza
necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni.
Art. 20
(Difesa dell'aria
dagli inquinamenti con prodotti nocivi)
Nei
lavori in cui si svolgono gas o vapori irrespirabili o tossici od infiammabili,
ed in quelli nei quali si sviluppano normalmente odori o fumi di qualunque
specie, il datore di lavoro deve adottare provvedimenti atti ad impedirne o a
ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione.
L'aspirazione
dei gas, vapori, odori o fumi deve farsi, per quanto è possibile,
immediatamente vicino al luogo dove si producono.
Un'attrezzatura
che presenta pericoli causati da cadute o da proiezione di oggetti deve essere
munita di dispositivi appropriati di sicurezza corrispondenti a tali pericoli
(1).
Un'attrezzatura
di lavoro che comporta pericoli dovuti ad emanazione di gas, vapori o liquidi
ovvero ad emissioni di polvere, deve essere munita di appropriati dispositivi
di ritenuta ovvero di estrazione vicino alla fonte corrispondente a tali
pericoli (2).
----------
(1)
Comma aggiunto dall'art. 36, comma 7, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e
successivamente soppresso dall’art. 17, comma 1, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.
(2)
Comma aggiunto dall'art. 36, comma 7, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
Art. 21
(Difesa contro le
polveri)
Nei
lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie,
il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a
ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di
lavoro.
Le
misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della
loro concentrazione nella atmosfera.
Ove
non sia possibile sostituire il materiale di lavoro polveroso, si devono
adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi
di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione.
L'aspirazione deve essere effettuata, per quanto è possibile, immediatamente
vicino al luogo di produzione delle polveri.
Quando
non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione indicate nel comma
precedente, e la natura del materiale polveroso lo consenta, si deve provvedere
all'inumidimento del materiale stesso.
Qualunque
sia il sistema adottato per la raccolta e la eliminazione delle polveri, il
datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse possano rientrare nell'ambiente di
lavoro.
Nei
lavori all'aperto e nei lavori di breve durata e quando la natura e la
concentrazione delle polveri non esigano l'attuazione dei provvedimenti tecnici
indicati ai comma precedenti, e non possano essere causa di danno o di incomodo
al vicinato, l'Ispettorato del lavoro può esonerare il datore di lavoro dagli
obblighi previsti dai comma precedenti, prescrivendo, in sostituzione, ove sia
necessario, mezzi personali di protezione.
I
mezzi personali possono altresì essere prescritti dall'Ispettorato del lavoro,
ad integrazione dei provvedimenti previsti al comma terzo e quarto del presente
articolo, in quelle operazioni in cui, per particolari difficoltà d'ordine
tecnico, i predetti provvedimenti non sono atti a garantire efficacemente la
protezione dei lavoratori contro le polveri.
Art. 22
(Difesa dalle
radiazioni nocive)
Il
datore di lavoro deve provvedere affinchè i lavoratori esposti in modo
continuativo a radiazioni calorifiche siano protetti mediante l'adozione di
mezzi personali e di schermi, ogni qualvolta non sia possibile attuare sistemi
tecnici di isolamento o altre misure generali di protezione.
Quando
le radiazioni calorifiche sono accompagnate da luce viva, i mezzi indicati al
comma precedente devono essere atti a proteggere efficacemente gli occhi.
Parimenti
protetti devono essere i lavoratori contro le radiazioni ultraviolette mediante
occhiali, schermi ed indumenti idonei.
Art. 23
(Difesa contro le
radiazioni ionizzanti)
Nei
procedimenti lavorativi che esigono l'impiego dei raggi X o di sostanze che
emettono radiazioni ionizzanti, il datore di lavoro è tenuto ad adottare le
misure necessarie a tutelare efficacemente la salute dei lavoratori contro le
radiazioni e le emanazioni nocive.
Con
decreto del Presidente della Repubblica saranno stabilite le modalità d'impiego
dei raggi X e delle sostanze che emettono radiazioni ionizzanti, le cautele da
osservarsi nel loro uso e le misure di protezione, tenuto conto della natura
delle radiazioni nocive, della loro intensità, nonchè della entità e della
durata della esposizione e della estensione della superficie corporea esposta.
Il
datore di lavoro è tenuto altresì a provvedere affinchè i residui e i rifiuti
delle lavorazioni, aventi proprietà ionizzanti, siano convenientemente
eliminati o resi innocui.
Art. 24
(Rumori e
scuotimenti)
Nelle
lavorazioni che producono scuotimenti, vibrazioni e rumori dannosi ai
lavoratori, devono adottarsi i provvedimenti consigliati dalla tecnica per
diminuirne l'intensità.
Art. 25
(Lavori in ambienti sospetti di inquinamento)
E'
vietato far entrare i lavoratori nei pozzi neri, nelle fogne, nei camini, come
pure in fosse, in gallerie, ed in generale in ambienti ed in recipienti, condutture,
caldaie e simili, dove possano esservi gas deleteri, se non sia stata
preventivamente accertata l'esistenza delle condizioni necessarie per la vita,
oppure se l'atmosfera non sia stata sicuramente risanata mediante ventilazione
o con altri mezzi.
Quando
possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, i lavoratori devono
essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro
e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione.
Art. 26
(Mezzi personali di
protezione)
I
mezzi personali di protezione forniti ai lavoratori, quando possano diventare
veicolo di contagio, devono essere individuali e contrassegnati col nome
dell'assegnatario o con un numero.
Capo III
SERVIZI SANITARI
Art. 27
(Pronto soccorso)
Nelle
aziende industriali, e in quelle commerciali che occupano più di 25 dipendenti,
il datore di lavoro deve tenere i presidi sanitari indispensabili per prestare
le prime immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso.
Detti
presidi devono essere contenuti in un pacchetto di medicazione o in una
cassetta di pronto soccorso o in una camera di medicazione.
Con
decreto del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale, sentito il
Consiglio superiore di sanità, saranno indicata le quantità e la specie dei
presidi chirurgici e farmaceutici.
Art. 28
(Pacchetto di medicazione)
Sono
obbligate a tenere un pacchetto di medicazione le aziende industriali che non
si trovano nelle condizioni indicate nei successivi articoli 29 e 30, nonchè le
aziende commerciali che occupano più di 25 dipendenti.
Art. 29
(Cassetta di pronto soccorso)
Sono
obbligate a tenere una cassetta di pronto soccorso:
a) le
aziende industriali, che occupano fino a 5 dipendenti, quando siano ubicate
lontano dai centri abitati provvisti di posto pubblico permanente di pronto
soccorso e le attività che in esse si svolgono presentino rischi di scoppio, di
asfissia, di infezione o di avvelenamento;
b)
le aziende industriali, che occupano fino a 50 dipendenti, quando siano ubicate
in località di difficile accesso o lontane da posti pubblici permanenti di
pronto soccorso e le attività che in esse si svolgono non presentino i rischi
considerati alla lettera a);
c)
le aziende industriali, che occupano oltre 5 dipendenti, quando siano ubicate
nei centri abitati provvisti di posto pubblico permanente di pronto soccorso e
le attività che in esse si svolgono presentino rischi di scoppio, di asfissia,
di infezione o di avvelenamento;
d)
le aziende industriali, che occupano oltre 50 dipendenti, ovunque ubicate che
non presentano i rischi particolari sopra indicati.
Art. 30
(Camera di medicazione)
Sono
obbligate a tenere la camera di medicazione le aziende industriali che occupano
più di 5 dipendenti quando siano ubicate lontano dai posti pubblici permanenti
di pronto soccorso e le attività che in esse si svolgono presentino rischi di
scoppio, di asfissia, di infezione o di avvelenamento.
Quando,
a giudizio dell'Ispettorato del lavoro, ricorrano particolari condizioni di
rischio e di ubicazione, le aziende di cui al precedente articolo 29, in luogo
della cassetta di pronto soccorso, sono obbligate ad allestire la camera di
medicazione.
Sono
obbligate a tenere la camera di medicazione anche le aziende industriali che
occupano più di 50 dipendenti soggetti all'obbligo delle visite mediche
preventive e periodiche a norma degli articoli 33, 34 e 35 del presente
decreto.
La
camera di medicazione, oltre a contenere i presidi sanitari previsti dall'art.
27, deve essere convenientemente aereata ed illuminata, riscaldata nella
stagione fredda e fornita di un lettino con cuscino e due coperte di lana; di
acqua per bere e per lavarsi; di sapone e asciugamani.
Art. 31
(Decentramento del
pronto soccorso)
Nei
complessi industriali, ove la distanza dei vari reparti di lavoro dal posto di
pronto soccorso della azienda è tale da non garantire la necessaria
tempestività delle cure, l'Ispettorato del lavoro può prescrivere che
l'azienda, oltre a disporre del posto centrale di pronto soccorso, provveda ad
istituirne altri localizzati nei reparti più lontani o di più difficile
accesso.
Detti
posti di soccorso, quando le lavorazioni non presentino particolari rischi,
devono essere dotati del pacchetto di medicazione. L'Ispettorato del lavoro, in
relazione al numero degli operai occupati nel reparto ed alla lontananza di
questo dal posto di pronto soccorso, può prescrivere che sia tenuta, in luogo del
pacchetto di medicazione, la cassetta del pronto soccorso.
Quando
le lavorazioni eseguite nei vari reparti presentino rischi specifici,
l'Ispettorato del lavoro può altresì prescrivere che vi siano sul posto i
presidi e le apparecchiature di pronto soccorso ritenuti necessari in relazione
alla natura e alla pericolosità delle lavorazioni.
Art. 32
(Personale
sanitario)
Nelle
aziende che eseguono le lavorazioni indicate al successivo art. 33 deve essere affisso
in luogo ben visibile un cartello indicante il nome, il cognome e il domicilio
od il recapito del medico a cui si può ricorrere ed eventualmente il numero del
suo telefono, oppure il posto di soccorso pubblico più vicino all'azienda.
Nelle
aziende di cui agli articoli 29 e 30, un infermiere od, in difetto, una persona
pratica dei servizi di infermeria, deve essere incaricato di curare la buona
conservazione dei locali, degli arredi e dei materiali destinati al pronto
soccorso.
Art. 33
(Visite mediche)
Nelle
lavorazioni industriali che espongono all'azione di sostanze tossiche o
infettanti o che risultano comunque nocive, indicate nella tabella allegata al
presente decreto, i lavoratori devono essere visitati da un medico competente:
a)
prima della loro ammissione al lavoro per constatare se essi abbiano i
requisiti di idoneità al lavoro al quale sono destinati;
b)
successivamente nei periodi indicati nella tabella, per constatare il loro
stato di salute.
Per
le lavorazioni che presentano più cause di rischio e che pertanto sono indicate
in più di una voce della tabella, i periodi da prendere a base per le visite
mediche sono quelli più brevi.
L'Ispettorato
del lavoro può prescrivere la esecuzione di particolari esami medici, integrativi
della visita, quando li ritenga indispensabili per l'accertamento delle
condizioni fisiche dei lavoratori.
Art. 34
I
lavoratori occupati nella stessa azienda in lavorazioni diverse da quelle
indicate nella tabella, quando esse siano eseguite nello stesso ambiente di
lavoro ed espongano, a giudizio dell'Ispettorato del lavoro, a rischi della
medesima natura, devono essere sottoposti alle visite mediche previste
dall'articolo precedente.
Le
visite mediche sono altresì obbligatorie per i lavoratori occupati in
lavorazioni diverse da quelle previste nella tabella, ma che espongono a rischi
della medesima natura, quando le lavorazioni stesse siano soggette
all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali ai sensi della
legge 15 novembre 1952, n. 1967 e, per le condizioni in cui si svolgono,
risultino, a giudizio dell'Ispettorato del lavoro, particolarmente
pregiudizievoli alla salute dei lavoratori che vi sono addetti.
Art. 35
Il
datore di lavoro può essere autorizzato dall'Ispettorato del lavoro a far
eseguire le visite mediche periodiche a intervalli più lunghi di quelli
prescritti nella tabella allegata, ma non superiori al doppio del periodo
indicato, quando i provvedimenti adottati nella azienda siano tali da diminuire
notevolmente i pericoli igienici della lavorazione.
L'Ispettorato
del lavoro può altresì esentare il datore di lavoro dall'obbligo delle visite
mediche, qualora, per la esiguità del materiale o dell'agente nocivo trattato e
per la efficacia delle misure preventive adottate, ovvero per il carattere
occasionale del lavoro insalubre, possa fondatamente ritenersi irrilevante il
rischio per la salute dei lavoratori.
Capo IV
SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI
Art. 36
(Acqua)
Nei luoghi
di lavoro o nelle loro immediate vicinanze deve essere messa a disposizione dei
lavoratori acqua in quantità sufficiente, tanto per uso potabile quanto per
lavarsi.
Per
la provvista, la conservazione e la distribuzione dell'acqua devono osservarsi le
norme igieniche atte ad evitarne l'inquinamento e ad impedire la diffusione di
malattie.
Art. 37
(Docce)
1.
Docce sufficienti e appropriate devono essere messe a disposizione dei
lavoratori quando il tipo di attività o la salubrità lo esigono.
2.
Devono essere previsti locali per docce separati per uomini e donne o
un'utilizzazione separata degli stessi. Le docce e gli spogliatoi devono
comunque facilmente comunicare tra loro.
3. I
locali delle docce devono avere dimensioni sufficienti per permettere a ciascun
lavoratore di rivestirsi senza impacci e in condizioni appropriate di igiene.
4.
Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e fredda e di mezzi
detergenti e per asciugarsi.
----------
N.B.:
Articolo così sostituito dall'art. 16, comma 8, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.
Art. 38
(Docce)
Nelle
aziende industriali occupanti più di 20 operai, quando questi siano esposti a
materie particolarmente insudicianti, o lavorino in ambienti molto polverosi, o
nei quali si sviluppino normalmente fumi o vapori contenenti in sospensione
sostanze untuose od incrostanti, nonchè in quelli dove si usino abitualmente
sostanze venefiche, corrosive od infettanti, qualunque sia il numero degli
operai, l'Ispettorato del lavoro può prescrivere che il datore di lavoro metta
a disposizione dei lavoratori docce per fare il bagno appena terminato l'orario
di lavoro e fissare le condizioni alle quali devono rispondere i locali da
bagno, tenuto conto dell'importanza e della natura dell'azienda.
Le
docce devono essere fornite di acqua calda e fredda in quantità sufficiente ed
essere provviste di mezzi detersivi e per asciugarsi. Le docce devono essere
individuali ed in locali distinti per i due sessi.
I
locali dei bagni devono essere riscaldati nella stagione fredda.
L'Ispettorato
del lavoro può prescrivere determinati requisiti costruttivi e modalità di uso
dei bagni, tenuto conto dell'importanza della azienda e della natura dei rischi
igienici presenti.
I lavoratori
sono obbligati a fare il bagno per la tutela della loro salute in relazione ai
rischi cui sono esposti.
-----------
N.B.:
Articolo abrogato dall’art. 16, comma 9, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.
Art. 39
(Gabinetti e lavabi)
1. I
lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro posti di lavoro, dei locali
di riposo, degli spogliatoi e delle docce, di gabinetti e di lavabi con acqua
corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi.
2.
Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati; quando ciò sia
impossibile a causa di vincoli urbanistici o architettonici e nelle aziende che
occupano lavoratori di sesso diverso in numero non superiore a dieci, è ammessa
un'utilizzazione separata degli stessi.
----------
N.B.:
Articolo così sostituito dall'art. 16, comma 10, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.
Art. 40
(Spogliatoi e armadi per il vestiario)
1.
Locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione
dei lavoratori quando questi devono indossare indumenti di lavoro specifici e
quando per ragioni di salute o di decenza non si può loro chiedere di cambiarsi
in altri locali.
2.
Gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e convenientemente
arredati. Nelle aziende che occupano fino a cinque dipendenti lo spogliatoio
può essere unico per entrambi i sessi; in tal caso i locali a ciò adibiti sono
utilizzati dal personale dei due sessi, secondo opportuni turni prestabiliti e
concordati nell'ambito dell'orario di lavoro (1).
3. I
locali destinati a spogliatoio devono avere una capacità sufficiente, essere
possibilmente vicini ai locali di lavoro aerati, illuminati, ben difesi dalle
intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili.
4.
Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentono a ciascun
lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro.
5.
Qualora i lavoratori svolgano attività insudicianti, polverose, con sviluppo di
fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose od incrostanti, nonchè
in quelle dove si usano sostanze venefiche, corrosive od infettanti o comunque
pericolose, gli armadi per gli indumenti da lavoro devono essere separati da
quelli per gli indumenti privati.
6.
Qualora non si applichi il comma 1 ciascun lavoratore deve poter disporre delle
attrezzature di cui al comma 4 per poter riporre i propri indumenti.
----------
N.B.:
Articolo così sostituito dall'art. 33, comma 11, D.Lgs. 19 settembre 1994, n.
626.
(1)
Comma così modificato dall’art. 16, comma 11, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.
Art. 41
(Refettorio)
Salvo
quanto è disposto dall'art. 43 per i lavori all'aperto, le aziende nelle quali
più di 30 dipendenti rimangono nell'azienda durante gli intervalli di lavoro, per
la refezione, e quelle che si trovano nelle condizioni indicate dall'art. 38
devono avere uno o più ambienti destinati ad uso di refettorio, muniti di
sedili e di tavoli.
I
refettori devono essere ben illuminati, aereati e riscaldati nella stagione fredda.
Il pavimento non deve essere polveroso e le pareti devono essere intonacate ed
imbiancate.
L'Ispettorato
del lavoro può in tutto o in parte esonerare il datore di lavoro dall'obbligo
di cui al primo comma, quando riconosce che non sia necessario.
Nelle
aziende che si trovano nelle condizioni indicate dall'art. 38 e nei casi in cui
l'Ispettorato ritiene opportuno prescriverlo, in relazione alla natura della
lavorazione, è vietato ai lavoratori di consumare i pasti nei locali di lavoro
ed anche di rimanervi durante il tempo destinato alla refezione.
Art. 42
(Conservazione
vivande e somministrazione bevande)
Ai
lavoratori deve essere dato il mezzo di conservare in adatti posti fissi le loro
vivande, di riscaldarle e di lavare i relativi recipienti.
E'
vietata la somministrazione di vino, di birra e di altre bevande alcooliche
nell'interno dell'azienda.
E'
tuttavia consentita la somministrazione di modiche quantità di vino e di birra
nei locali di refettorio durante l'orario dei pasti.
Art. 43
(Locali di ricovero e di riposo)
Nei
lavori eseguiti normalmente all'aperto deve essere messo a disposizione dei
lavoratori un locale in cui possano ricoverarsi durante le intemperie e nelle
ore dei pasti o dei riposi. Detto locale deve essere fornito di sedili e di un
tavolo, e deve essere riscaldato durante la stagione fredda.
Art. 44
(Dormitori stabili)
I locali
forniti dal datore di lavoro ai lavoratori per uso di dormitorio stabile devono
possedere i requisiti di abitabilità prescritti per le case di abitazione della
località ed avere l'arredamento necessario rispondente alle esigenze
dell'igiene. Essi devono essere riscaldati nella stagione fredda ed essere
forniti di luce artificiale in quantità sufficiente, di latrine, di acqua per
bere e per lavarsi e di cucina, in tutto rispondenti alle stesse condizioni
indicate nel presente decreto per gli impianti analoghi annessi ai locali di
lavoro.
In
detti locali è vietata l'illuminazione a gas, salvo casi speciali e con
l'autorizzazione e le cautele che saranno prescritte dall'Ispettorato del
lavoro.
I
dormitori per gli uomini devono essere separati da quelli per le donne e i
dormitori per i fanciulli di sesso maschile sotto i quindici anni da quelli per
gli adulti.
A
ciascun lavoratore deve essere assegnato un letto individuale; è vietato l'uso
di letti sovrapposti.
Annesso
ai dormitori che ricoverano più di 50 individui, vi deve essere un ambiente
separato ad uso eventuale di infermeria contenente almeno due letti.
Nelle
zone acquitrinose infestate dalla presenza di insetti alati i dormitori devono
essere difesi dalla penetrazione di essi.
Art. 45
(Dormitori di fortuna)
Per
i lavori in aperta campagna, lontano dalle abitazioni, quando i lavoratori
debbano pernottare sul luogo, il datore di lavoro deve loro fornire dormitori
capaci di difenderli efficacemente contro gli agenti atmosferici. Nel caso che
la durata dei lavori non superi i 15 giorni nella stagione fredda ed i 30
giorni nelle altre stagioni, possono essere destinate ad uso di dormitorio
costruzioni di fortuna costruite in tutto o in parte di legno o di altri
materiali idonei ovvero tende, a condizione che siano ben difese dall'umidità
del suolo e dagli agenti atmosferici.
Art. 46
(Dormitori temporanei)
Quando
la durata dei lavori ecceda i limiti indicati dall'Art. 45, il datore di lavoro
deve provvedere ai dormitori mediante mezzi più idonei, quali baracche in legno
od altre costruzioni equivalenti.
Le
costruzioni per dormitorio devono rispondere alle seguenti condizioni:
a)
gli ambienti per adulti devono essere separati da quelli per fanciulli e da
quelli per donne, a meno che non siano destinati esclusivamente ai membri di
una stessa famiglia;
b)
essere sollevate dal terreno, oppure basate sopra terreno bene asciutto e
sistemato in guisa da non permettere nè la penetrazione dell'acqua nelle
costruzioni, nè il ristagno di essa in una zona del raggio di almeno 10 metri
attorno;
c)
essere costruite in tutte le loro parti in modo da difendere bene l'ambiente
interno contro gli agenti atmosferici ed essere riscaldate durante la stagione
fredda;
d)
avere aperture sufficienti per ottenere una attiva ventilazione dell'ambiente,
ma munite di buona chiusura;
e)
essere fornite di lampade per l'illuminazione notturna;
f)
nelle zone acquitrinose infestate dalla presenza di insetti alati le aperture
devono essere difese contro la penetrazione di essi.
La
superficie dei dormitori non può essere inferiore a 3,50 metri quadrati per
persona.
A
ciascun lavoratore deve essere assegnato un letto, una branda o una cuccetta
arredate con materasso o saccone, cuscino, lenzuola, federe e coperte sufficienti
ed inoltre di sedile, un attaccapanni ed una mensolina.
Anche
per i dormitori di cui al comma precedente vale la norma prevista dal quarto
comma dell'art. 44.
In
vicinanza dei dormitori, oppure facenti corpo con essi, vi devono essere convenienti
locali per uso di cucina e di refettorio, latrine adatte e mezzi per la pulizia
personale.
Art. 47
(Pulizia delle installazioni igienico-assistenziali)
Le
installazioni e gli arredi destinati ai refettori, agli spogliatoi, ai bagni,
alle latrine, ai dormitori ed in genere ai servizi di igiene e di benessere per
i lavoratori, devono essere mantenuti in istato di scrupolosa pulizia, a cura
del datore di lavoro.
I
lavoratori devono usare con cura e proprietà i locali, le installazioni e gli
arredi indicati al comma precedente.
Capo V
NUOVI IMPIANTI
Art. 48
(Notifiche all'Ispettorato del lavoro)
Chi
intende costruire, ampliare od adattare un edificio od un locale per adibirlo a
lavorazioni industriali cui debbano presumibilmente essere addetti più di 3
operai, è tenuto a darne notizia all'Ispettorato del lavoro, mediante lettera
raccomandata od in altro modo equipollente.
La
notifica deve contenere una descrizione dell'oggetto delle lavorazioni, delle
principali modalità delle stesse e delle caratteristiche dei locali e degli
impianti, corredata da disegni di massima, in quanto occorrano.
L'Ispettorato
del lavoro può chiedere ulteriori dati e prescrivere modificazioni ai progetti
dei locali, degli impianti e alle modalità delle lavorazioni quando le ritenga
necessarie per l'osservanza delle norme contenute nel presente decreto.
L'Ispettorato
del lavoro tiene conto, nelle sue determinazioni, delle cautele che possono
essere necessarie per la tutela del vicinato, prendendo all'uopo gli opportuni
accordi col medico provinciale o con l'ufficiale sanitario, al fine di
coordinare l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.
Qualora
l'Ispettorato del lavoro non faccia prescrizioni entro i 30 giorni dalla
notifica, gli interessati possono eseguire i lavori, ferma restando però la
loro responsabilità per quanto riguarda la osservanza delle disposizioni del
presente decreto.
Titolo III
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE AZIENDE AGRICOLE
Capo unico
Art. 49
(Aziende e lavori soggetti al presente titolo)
Le
disposizioni contenute nel presente titolo si applicano alle aziende in cui si
compiono non solo i lavori attinenti direttamente all'esercizio
dell'agricoltura, della boschicoltura e della pastorizia, ma anche quelli di
carattere industriale e commerciale che hanno per scopo la preparazione, la
conservazione ed il trasporto dei loro prodotti, quando siano compiuti
esclusivamente da lavoratori della terra o da quelli addetti alla custodia ed
al governo del bestiame.
Le
disposizioni stesse non si applicano alle aziende agrarie gestite dal
proprietario, affittuario od enfiteuta, che coltivi direttamente il fondo con
l'aiuto dei membri della famiglia seco lui conviventi, anche se per brevi
periodi di tempo occupi mano d'opera per lavori stagionali.
Art. 50
(Abitazioni e dormitori)
Ferme
restando le disposizioni relative alle condizioni di abitabilità delle case
rurali, contenute nel testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è vietato di adibire ad abitazioni di
lavoratori stabili o a dormitorio di lavoratori assunti per lavori stagionali
di carattere periodico:
a)
grotte naturali od artificiali o costruzioni di qualunque specie le cui pareti
o coperture sono costituite in tutto od in parte dalla roccia;
b)
capanne costruite in tutto o in parte con paglia, fieno, canne, frasche o
simili, oppure anche tende od altre costruzioni di ventura.
E'
fatta eccezione per i ricoveri diurni e per i soli lavori non continuativi, nè
periodici che si devono eseguire in località distanti più di cinque chilometri
dal centro abitato, per il qual caso si applicano le disposizioni dell'art. 45.
E'
fatta pure eccezione per i ricoveri dei pastori, quando siano destinati ad
essere abitati per la sola durata del pascolo e si debbano cambiare col mutare
delle zone a questo di mano in mano assegnate.
Art. 51
(Dormitori temporanei)
Le
costruzioni fisse o mobili, adibite ad uso di dormitorio dei lavoratori assunti
per lavori stagionali di carattere periodico, devono rispondere alle condizioni
prescritte per le costruzioni di cui all'art. 46 del presente decreto.
L'Ispettorato
del lavoro può prescrivere che i dormitori dispongano dei servizi accessori
previsti dall'ultimo comma del predetto Art. 46, quando li ritenga necessari in
relazione alla natura e alla durata dei lavori, nonchè alle condizioni locali.
Art. 52
(Acqua)
Per
la provvista, la conservazione e la distribuzione dell'acqua potabile ai lavoratori
devono essere osservate le norme igieniche atte ad evitarne l'inquinamento e ad
impedire la diffusione di malattie.
Art. 53
(Acquai e latrine)
Le
abitazioni stabili assegnate dal datore di lavoro ad ogni famiglia di lavoratori
devono essere provviste di acquaio e di latrina.
Gli
scarichi degli acquai, dei lavatoi e degli abbeveratoi devono essere costruiti
in modo che le acque siano versate nel terreno a distanza non inferiore a 25
metri dall'abitazione, nonchè dai depositi e dalle condutture dell'acqua
potabile.
Gli
scarichi delle latrine devono essere raccolti in bottini impermeabili e muniti
di tubo sfogatore di gas.
I
locali delle latrine non devono comunicare direttamente con le stanze di
abitazione, a meno che le latrine non siano a chiusura idraulica.
Art. 54
(Stalle e
concimaie)
Le
stalle non devono comunicare direttamente con i locali di abitazione o con i
dormitori.
Quando
le stalle siano situate sotto i locali predetti devono avere solaio costruito
in modo da impedire il passaggio del gas.
Le
stalle devono avere pavimento impermeabile ed essere munite di fossetti di
scolo per le deiezioni liquide, da raccogliersi in appositi bottini collocati
fuori dalle stalle stesse secondo le norme consigliate dalla igiene.
Nei
locali di nuova costruzione le stalle non devono avere aperture nella stessa
facciata ove si aprono le finestre delle abitazioni o dei dormitori a distanza
minore di 3 metri in linea orizzontale.
Le
concimaie devono essere normalmente situate a distanza non minore di 25 metri
dalle abitazioni o dai dormitori nonchè dai depositi e dalle condutture
dell'acqua potabile.
Qualora,
per difficoltà provenienti dalla ubicazione, non sia possibile mantenere la
distanza suddetta, l'Ispettorato del lavoro può consentire che la concimaia
venga situata anche a distanze minori.
Art. 55
(Locali sotterranei)
E'
vietato eseguire in locali sotterranei o nelle stalle le lavorazioni di
carattere industriale o commerciale indicate al primo comma dell'art. 49.
Possono
però essere compiute nelle cantine la preparazione e le successive
manipolazioni dell'olio e del vino. In tali casi devono essere adottate
opportune misure per il ricambio dell'aria.
Art. 56
(Mezzi di pronto soccorso e di profilassi)
Le
aziende che occupano almeno cinque lavoratori, devono tenere il pacchetto di
medicazione di cui all'art. 27; quando il numero dei lavoratori superi i
cinquanta, le aziende devono tenere la cassetta di pronto soccorso di cui
all'articolo predetto.
Le aziende
devono altresì tenere a disposizione dei lavoratori addetti alla custodia del
bestiame i mezzi di disinfezione necessari per evitare il contagio delle
malattie infettive.
Art. 57
Nelle
attività concernenti il diserbamento, la distruzione dei parassiti delle
piante, dei semi e degli animali, la distruzione dei topi o di altri animali
nocivi, nonchè in quelle concernenti la prevenzione e la cura delle malattie
infettive del bestiame e le disinfezioni da eseguire nei luoghi e sugli oggetti
infetti ed, in genere, nei lavori in cui si adoperano o si producono sostanze
asfissianti, tossiche, infettanti o comunque nocive alla salute dei lavoratori,
devono essere osservate le disposizioni contenute nell'art. 18.
Nei casi
in cui per la difesa della salute dei lavoratori si debba fare uso di mezzi
individuali di protezione devono essere applicate le disposizioni di cui
all'art. 26.
Titolo IV
NORME PENALI
Capo Unico
Art. 58
(Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai
dirigenti)
I
datori di lavoro e i dirigenti sono puniti:
a)
con l'arresto da tre mesi a sei mesi o con l'ammenda da lire 3 milioni a lire 8
milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 4, comma 1, lettera
c); 6, commi 1 e 3; 7, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13; 8; 9,
commi 1, 2 e 4; 10, commi 1, 2 e 3; 13; 18, primo, terzo e quarto comma; 20;
21, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma; 22; 23, primo e terzo comma;
25; 52. Alle stesse penalità soggiacciano i datori di lavoro e i dirigenti che
non osservano le prescrizioni rilasciate dall'organo di vigilanza ai sensi
degli artt. 6, comma 4; 21, sesto e settimo comma (1);
b)
con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire 1 milione a lire 5
milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 4, comma primo,
lettera b); 10, comma 4; 11; 12; 14, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7; 16; 17, primo
comma; 18, secondo comma; 19; 24; 28; 29; 30; 36; 37; 39; 40; 41, primo e
secondo comma; 43; 44; 45; 46; 47, primo comma; 48, primo e secondo comma; 50,
primo comma; 51, primo comma; 53; 55; 65, secondo comma. Alle stesse penalità
soggiacciono i datori di lavoro e i dirigenti che non osservano le prescrizioni
rilasciate dall'organo di vigilanza ai sensi degli artt. 14, comma 6; 31, terzo
comma; 48, terzo comma; 51, secondo comma (1);
c)
con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 500 mila a lire 2 milioni
per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 4, comma 1, lettera d); 7,
comma 5; 9, comma 3; 15; 31, secondo comma; 32; 42, primo e secondo comma; 54,
primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma; 56. Alle stesse penalità
soggiacciono i datori di lavoro e i dirigenti che non osservano le prescrizioni
rilasciate dall'organo di vigilanza ai sensi degli artt. 31, primo e secondo
comma; 33, terzo comma (1).
d)
con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire due milioni per
l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 26, 33, primo comma, e 34.
----------
N.B.:
Articolo così modificato dall'art. 26, comma 16, D.Lgs. 19 dicembre 1994, n.
758.
(1)
Lettera così sostituita dall’art. 16, comma 12, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.
Art. 59
(Contravvenzioni commesse dai preposti)
I
preposti sono puniti:
a)
con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire
quattro milioni per l'inosservanza
delle norme di cui agli articoli 4 lettera b), 9, commi 1, 2 e 4, 11, 13, 18
primo, terzo e quarto comma, 20 secondo comma, 21 terzo e quarto comma, 25 (1);
b)
con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire due milioni per
l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 4 lettera d), 9 comma 3, 18
secondo comma, 36 secondo comma, 50 primo comma (2).
----------
N.B.:
Articolo modificato dall'art. 26, comma 17, D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758.
(1)
Lettera così modificata dall’art. 16, comma 13, lett. a), D.Lgs. 19 marzo 1996,
n. 242.
(2)
Lettera così modificata dall’art. 16, comma 13, lett. b), D.Lgs. 19 marzo 1996,
n. 242.
Art. 60
(Contravvenzioni commesse dai lavoratori)
I
lavoratori sono puniti:
a)
con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire
unmilionecinquecentomila per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 5
lettera d), 20 secondo comma, 21 terzo comma, 47 secondo comma;
b)
con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a
lire ottocentomila per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 5
lettere a), b) e c), 41 quarto comma (1).
----------
N.B.:
Articolo così modificato dall'art. 26, comma 18, D.Lgs. 19 dicembre 1994, n.
758.
(1)
Lettera così modificata dall’art. 16, comma 14, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.
Titolo V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Capo I
DEROGHE
Art. 61
(Deroghe di carattere generale)
Le
disposizioni del presente decreto non si applicano per il periodo da stabilirsi
con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la
Commissione consultiva permanente di cui all'art. 393 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, per gli edifici, locali,
impianti e loro parti, preesistenti o in corso di costruzione alla data di
entrata in vigore del presente decreto, relativamente alle attività
industriali, commerciali ed agricole per le quali ricorrano esigenze tecniche o
di esercizio o altri motivi eccezionali, sempre che sussistano o vengano
adottate idonee misure sostitutive per la tutela igienico-sanitaria dei
lavoratori.
Art. 62
(Deroghe particolari)
Gli
Ispettorati del lavoro competenti per territorio hanno facoltà di concedere
alle singole aziende, che ne facciano apposita richiesta, deroghe temporanee
per l'attuazione di determinate norme del presente decreto, quando non sia
possibile in impianti o loro parti preesistenti alla data di entrata in vigore
del decreto medesimo, l'applicazione di dette norme, per riconosciute esigenze
tecniche o di esercizio o per altri motivi eccezionali, e sempre che siano
adottate opportune misure igienico-sanitarie.
Capo II
APPLICAZIONE DELLE NORME
Art. 63
(Vigilanza)
La
vigilanza sull'applicazione del presente decreto è affidata al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, che la esercita a mezzo dell'Ispettorato del
lavoro.
Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale potrà anche stabilire che la vigilanza
sia esercitata, per le aziende agricole e forestali, sotto la direzione degli
Ispettorati del lavoro, dal personale tecnico del Ministero dell'agricoltura e
dal Corpo forestale dello Stato.
Per
la vigilanza nelle aziende esercitate direttamente dallo Stato, il Ministro per
il lavoro e la previdenza sociale prenderà accordi con le Amministrazioni dalle
quali tali aziende dipendono.
L'Amministrazione
delle ferrovie dello Stato esercita direttamente sulle ferrovie stesse, a mezzo
dei propri organi tecnici ed ispettivi, la vigilanza per l'applicazione del
presente decreto.
Art. 64
(Ispezioni)
Gli
ispettori del lavoro hanno facoltà di visitare, in qualsiasi momento ed in ogni
parte, i luoghi di lavoro e le relative dipendenze, di sottoporre a visita
medica il personale occupato, di prelevare campioni di materiali o prodotti
ritenuti nocivi, e altresì di chiedere al datore di lavoro, ai dirigenti, ai
preposti ed ai lavoratori le informazioni che ritengano necessarie per
l'adempimento del loro compito, in esse comprese quelle sui processi di
lavorazione.
Gli
ispettori del lavoro hanno facoltà di prendere visione, presso gli ospedali, ed
eventualmente di chiedere copia, della documentazione clinica dei lavoratori
ricoverati per malattie dovute a cause lavorative o presunte tali.
Gli
ispettori del lavoro devono mantenere il segreto sopra i processi di
lavorazione e sulle notizie e documenti dei quali vengono a conoscenza per
ragioni di ufficio.
Art. 65
(Prescrizioni)
Le
prescrizioni impartite dagli ispettori del lavoro per l'applicazione del
presente decreto sono compilate, di norma, in sede di ispezione, su apposito
foglio in doppio, firmato dall'ispettore e dal datore di lavoro, o dalla
persona che lo rappresenta all'atto della visita, al quale viene consegnata una
delle copie.
Il
datore di lavoro è tenuto a conservare il foglio sul luogo del lavoro e a
presentarlo su richiesta nelle successive visite di ispezione.
Quando
siano assenti il datore di lavoro o la persona che lo rappresenti, o quando
costoro rifiutino di firmare il foglio di prescrizione, quest'ultimo potrà
essere inviato d'ufficio.
Art. 66
(Ricorsi)
Le
disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia di igiene del
lavoro sono esecutive.
Contro
le disposizioni di cui al comma precedente è ammesso ricorso al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale entro il termine di giorni 30 dalla data di comunicazione
delle disposizioni medesime. Il ricorso deve essere inoltrato al Ministero
predetto tramite l'Ispettorato del lavoro competente per territorio.
Il
ricorso non ha effetto sospensivo, salvo i casi in cui la sospensione sia
disposta dal capo dell'Ispettorato del lavoro di cui al comma precedente o dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
E'
altresì ammesso ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro
il termine e con le modalità di cui al secondo comma, avverso le determinazioni
adottate dagli Ispettorati del lavoro in materia di deroghe temporanee ai sensi
dell'art. 62.
Art. 67
(Contravvenzioni)
I
verbali di contravvenzione devono determinare con chiarezza e precisione i dati
di fatto costituenti le infrazioni e le altre informazioni necessarie per il
giudizio sulla contravvenzione.
Il
processo verbale deve essere compilato dall'ispettore del lavoro e firmato da
lui e dal datore di lavoro o da chi lo rappresenta in quel momento, oppure dal
lavoratore nel caso di violazioni da lui commesse.
La
persona a cui viene contestata la contravvenzione ha il diritto di fare
inserire nel processo verbale le dichiarazioni che riterrà convenienti nel proprio
interesse.
Qualora
la persona stessa si rifiuti di firmare il processo verbale, l'ispettore del
lavoro ne fa menzione indicandone le ragioni.
Art. 68
(Coordinamento della vigilanza)
Nulla
è innovato per quanto riguarda la competenza delle autorità sanitarie
nell'applicazione dei provvedimenti relativi alla tutela dell'igiene e della
sanità pubblica.
I
Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria e del
commercio, dei trasporti e delle poste e delle telecomunicazioni, nonchè l'Alto
Commissariato per l'igiene e la sanità stabiliranno d'accordo le norme per
coordinare l'azione dei rispettivi funzionari dipendenti.
L'Ispettorato
del lavoro collabora con le autorità sanitarie per impedire che l'esercizio
delle aziende industriali e commerciali sia causa di diffusione di malattie
infettive oppure di danni o di incomodi al vicinato.
In
caso di dissenso fra gli uffici sanitari comunali e l'Ispettorato del lavoro,
circa la natura dei provvedimenti da adottarsi, giudicherà il prefetto, con
decreto motivato, sentito il Consiglio provinciale di sanità.
Capo III
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 69
(Coordinamento con le disposizioni speciali vigenti in
materia)
Le
disposizioni in materia di igiene del lavoro contenute nelle vigenti leggi e
regolamenti speciali restano ferme in quanto non incompatibili con le norme del
presente decreto, o riguardanti settori o materie da questo non espressamente
disciplinati.
Art. 70
(Decorrenza)
Il presente
decreto entra in vigore il 1° luglio 1956.
A
decorrere da tale data il regolamento generale per l'igiene del lavoro,
approvato con regio decreto 14 aprile 1927, n. 530, è abrogato.
Allegato
Tabella delle lavorazioni per le quali vige l'obbligo
delle visite mediche preventive e periodiche
(Art. 33 del Decreto)
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(1)
La voce "piombo" è stata soppressa dal D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277.
(2)
Visita immediata quando l'operaio denunci o presenti segni patologici sospetti.
(3)
Visita immediata quando l'operaio denunci o presenti sospette manifestazioni di
neoplasie.
(4)
La voce "rumori" è stata soppressa dal D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277.
(5)
I controlli sanitari sono limitati ai
lavoratori esposti all'inalazione di dette polveri, quando esse siano esenti da
silice, in quanto per le lavorazioni che comportano la inalazione di polveri silicee provvedono le
norme contenute nella legge 12 aprile 1943, n. 455, sulla assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi (Vedi ora artt. 140 e segg.,
D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124).
(6)
Quando l'operaio denunci o presenti sintomi sospetti di infezione.
(7)
Visita immediata quando l'operaio denunci o presenti sintomi di infezione.
(8)
Visita immediata quando l'operaio denunci o presenti sintomi sospetti di
infezione.
(9)
Ogni quindici giorni ed ogni volta che l'operaio riprenda il lavoro dopo
un'assenza superiore a cinque giorni.