Decadenza


Gli studenti fuori corso i quali, pur avendo adempiuto all'obbligo della ricognizione, non abbiano per otto anni consecutivi sostenuto esami, decadono dalla qualità di studente.
Il computo degli otto anni va fatto al momento in cui lo studente si è trovato nella condizione di fuori corso e dalla data dell'ultimo esame di profitto.
Il periodo di tempo indicato è da computare in otto anni accademici anzichè in anni solari.
Il decorso del termine si interrompe nel caso in cui lo studente, che sia fuori corso in un determinato corso di laurea o diploma, faccia passaggio, prima, naturalmente, di essere incorso nella decadenza, ad altro corso di laurea o diploma.
Coloro che siano incorsi nella decadenza perdono definitivamente la qualità di studente con tutte le conseguenze che tale perdita comporta.
Per essi non è più possibile far luogo a trasferimenti o passaggi o altri provvedimenti, ma possono richiedere il rilascio di certificati relativi alla carriera scolastica precedentemente e regolarmente percorsa.
Tali certificati devono, però, essere integrati da un apposita annotazione attestante la decadenza in cui gli interessati sono incorsi.
Gli studenti incorsi nella decadenza qualora intendano riprendere gli studi interrotti, debbono rinnovare l'iscrizione e ripetere le prove già superate.
La decadenza non opera nei confronti degli studenti che siano in difetto del solo esame di laurea o di diploma.
Analogamente non decade lo studente che, oltre all'esame di laurea, sia in debito di prove scritte previste dall'ordinamento didattico.