Decadenza
Gli studenti fuori corso i quali, pur
avendo adempiuto all'obbligo della ricognizione, non abbiano per
otto anni consecutivi sostenuto esami, decadono dalla qualità
di studente.
Il computo degli otto anni va fatto
al momento in cui lo studente si è trovato nella condizione
di fuori corso e dalla data dell'ultimo esame di profitto.
Il periodo di tempo indicato è
da computare in otto anni accademici anzichè in anni solari.
Il decorso del termine si interrompe
nel caso in cui lo studente, che sia fuori corso in un determinato
corso di laurea o diploma, faccia passaggio, prima, naturalmente,
di essere incorso nella decadenza, ad altro corso di laurea o
diploma.
Coloro che siano incorsi nella decadenza
perdono definitivamente la qualità di studente con tutte
le conseguenze che tale perdita comporta.
Per essi non è più possibile
far luogo a trasferimenti o passaggi o altri provvedimenti, ma
possono richiedere il rilascio di certificati relativi alla carriera
scolastica precedentemente e regolarmente percorsa.
Tali certificati devono, però,
essere integrati da un apposita annotazione attestante la decadenza
in cui gli interessati sono incorsi.
Gli studenti incorsi nella decadenza
qualora intendano riprendere gli studi interrotti, debbono rinnovare
l'iscrizione e ripetere le prove già superate.
La decadenza non opera nei confronti
degli studenti che siano in difetto del solo esame di laurea o
di diploma.
Analogamente non decade lo studente
che, oltre all'esame di laurea, sia in debito di prove scritte
previste dall'ordinamento didattico.